Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1568
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1952
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore dell'Istituto per le Relazioni Culturali con l'Estero.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1952