Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6083/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 18/2/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6083/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. IV ), in persona del pro- Parte_1 P.IVA_1 curatore p.t.,, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Naccarato, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36;
- APPELLANTE -
CONTRO
( .), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Davide Giuseppe Guastaferro, elettivamente domiciliato in Terzigno (NA) alla Via
Allocca n. 23;
[...]
, in persona del Presidente p.t. Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1779/2022.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conven- Controparte_1 ne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola l' e la Controparte_3 [...]
al fine di vedere annullata la cartella n. 07120110243941971000, afferente al- CP_4
la tassa automobilistica.
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1.1 Resistette all'opposizione l' , eccependo, in via prelimi- Controparte_3
nare, il difetto di giurisdizione del giudice di pace in favore della commissione tributaria e la inammissibilità della impugnazione avverso l'estratto di ruolo. Nel merito, offrì la prova della ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e insistette per il rigetto della stessa.
1.2 Rimase contumace la Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 4525/2022 il Giudice di Pace di Nola accolse la pretesa dell'appellata, sul- la premessa della propria giurisdizione in merito all'imposta oggetto della cartella e dell'ammissibilità l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo, annullando l'estratto ruolo contenendo le cartelle impugnate, con condanna alle spese secondo soccombenza.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' Parte_2
, censurando la pronuncia di prime cure, laddove aveva ritenuto la sussistenza della giuri-
[...] sdizione del giudice ordinario e ammissibile l'opposizione avverso l'estratto ruolo. Ha poi pro- seguito con il passaggio motivazionale a mezzo del quale il primo giudice aveva ritenuto non notificata la cartella sottesa all'estratto ruolo impugnato, condannandola alle spese di lite.
3. Si è costituito il il quale ha insistito per il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese in favore del procuratorie antista- tario.
4. E' rimasta contumace la Controparte_2
5. Vista la natura documentale del presente giudizio, la causa, in assenza di attività istruttoria, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello, benché abbia ad oggetto una sentenza pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c..
Ed infatti, l'art. 339, ultimo comma c.p.c., prevede che “Le sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusiva- mente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Sostanzialmente, dunque, avverso le sentenze di equità necessaria possono essere proposti i medesimi motivi che potevano già in precedenza essere fatti valere con il ricorso per cassazio- ne.
In particolare, tra le violazioni delle norme sul procedimento devono comprendersi sia i «moti-
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vi attinenti alla giurisdizione», sia la «violazione delle norme sulla competenza», sia la «nullità della sentenza o del procedimento», sia i vizi della motivazione.
Nella vicenda in esame, pur essendo pacifico che il valore della controversia non ecceda la so- glia innanzi indicata, va osservato che il primo motivo di appello, dotato peraltro, di portata po- tenzialmente assorbente di tutti gli altri, integra i presupposti previsti dall'art. 339 co 3 c.p.c..
Dalla lettura dell'atto di appello, invero, è possibile riscontrare che l'appellante deduce la vio- lazione di norme sul procedimento, laddove lamenta che il giudice di prime cure abbia erro- neamente affermato la giurisdizione ordinaria in suo favore.
Questo tribunale, pertanto, non può che ragionevolmente ritenere che tale motivo valga con certezza a soddisfare i requisiti di specificità necessari ai fini dell'ammissibilità del gravame.
- Il motivo è pure fondato.
Occorre premettere che dai documenti in atti emerge che l'opposizione proposta da
[...] in primo grado ha ad oggetto l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale ad esso CP_1
sottesa fondata sul mancato pagamento della tassa automobilistica.
A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, "appartengono alla giurisdi- zione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comun- que denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.".
Sulla questione di giurisdizione si innestano due complementari principi, espressi di recente.
Per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo (Cass. S.U.
14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vana- mente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giuri- sdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tri- butaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)".
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n. 7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della
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stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legitti- mità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizio- ne sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comun- que una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordina- ria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire con la suddetta pronuncia, che "esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, "posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è de- voluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordi- nario e segnatamente al giudice dell'esecuzione". ".....Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 proponibile avverso "il ruolo e la cartella di pagamento".
In base a tali premesse, è stato affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordina- ria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. Cass. SS.UU, Sentenza n. 4846 del 2021 e n. 8465/2022):
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano veri- ficati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecu- tivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa
(con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza,
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inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostan- ziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta noti- fica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributa- ria)".
Nella specie, non è revocabile in dubbio che non si verta in materia di atti di esecuzione poi- ché l'istante assume di agire avverso il primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa di natura tributaria vantata dall'Amministrazione. La stessa questione della prescrizio- ne sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione (nella specie assuntamente omessa) e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa (cfr. in tali termini le già richiamate
SS.UU.8465/2022, che proprio in un caso di opposizione a cartelle di pagamento per recupero, tra le altre, di tasse per lo smaltimento dei rifiuti, ha affermato la giurisdizione del giudice
Tributario anche con riferimento all'eccezione di prescrizione).
- Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza di pri- mo grado, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per esserne munita la Commissione Tributaria territorialmente competente.
- L'accoglimento dell'appello impone ai sensi dell'art. 336 c.p.c. una nuova regolamentazione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi del giudizio.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere con- dannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determina- ta in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore fino a 1.100,00(così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
, invece, è dovuto per le spese nel rapporto con la CP_5 Controparte_2
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- Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 4525/22 del Giudice di
Pace di Nola, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, per esserne munita la Commissione Tributaria territorialmente competente;
2) condanna a pagare in favore dell' le spese Controparte_1 Controparte_3
del giudizio liquidate quanto al primo grado in euro 139,00 (di cui euro 34,00 per la fase di studio, euro 34,00 per la fase introduttiva ed euro 71,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa co- me per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, che liquida in euro 232,00, per compenso, oltre IVA e CPA come per legge;
3) Nulla per le spese in ragione della contumacia della Controparte_2
Così deciso in Nola, il 18.2.2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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