Sentenza breve 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/06/2021, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2021
N. 00830/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Brasiliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare,
del provvedimento emanato dal Prefetto di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo, Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), in data 21 dicembre 2020, Prot. N. -OMISSIS-, mai notificato alla ricorrente, se non in data 23.02.2021 allo scrivente difensore domiciliatario a mezzo PEC, con cui è stata disposta l'archiviazione della domanda di regolarizzazione della -OMISSIS- ricorrente, ai sensi del D.L. 19/05/2020 n. 34;
nonché di ogni atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, cittadina ucraina, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a suo favore, ex art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, dalla signora -OMISSIS-, in quanto “con pec del 29/10/2020” la signora -OMISSIS- aveva dichiarato “di rinunciare all'istanza di emersione dal lavoro irregolare in favore della -OMISSIS- -OMISSIS-nata il -OMISSIS- in-OMISSIS- di cittadinanza -OMISSIS- (-OMISSIS-), in quanto la straniera in oggetto ha abbandonato il lavoro il giorno -OMISSIS-, senza alcun preavviso e senza lasciare alcun recapito”.
Nel ricorso si espone, tra l’altro, che: stante l’immediato bisogno della signora -OMISSIS- di ricevere assistenza personale, il rapporto di lavoro veniva di fatto instaurato il giorno -OMISSIS- ma a causa delle -OMISSIS- e -OMISSIS- della signora, la ricorrente era stata costretta ad interrompere il rapporto di lavoro a far data dal -OMISSIS-, preavvisando verbalmente, di ciò sia la datrice di lavoro, -OMISSIS-, sia il -OMISSIS- e la-OMISSIS-, i quali avevano coadiuvato la sig.ra -OMISSIS- nella presentazione della domanda ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020; e la ricorrente aveva poi reperito nuova dimora in -OMISSIS-, via -OMISSIS- -OMISSIS-, presso l’abitazione della signora-OMISSIS-, presso cui attualmente ancora lavora come -OMISSIS-.
Con il ricorso, si deduce l’illegittimità della disposta archiviazione della domanda di emersione per violazione di legge (art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e art.103 del decreto legge n. 34 del 2020), difetto di istruttoria ed eccesso di potere.
La ricorrente, infatti, lamenta che la Prefettura avrebbe notificato l’avviso di convocazione per la definizione dell’istanza di emersione, il preavviso di archiviazione e il decreto di archiviazione all’indirizzo indicato nella domanda di emersione (-OMISSIS-, via -OMISSIS-) ma, nel caso di specie, le predette notifiche non sarebbero state regolari per quanto riguarda la -OMISSIS- interessata, e, in particolare, l’invio delle raccomandate all’indirizzo citato, che è quello dell’abitazione della datrice di lavoro, non poteva ritenersi sufficiente a garantire la necessaria partecipazione procedimentale anche della -OMISSIS-.
La ricorrente evidenzia, infatti, che l’indirizzo in questione era stato indicato dalla datrice di lavoro e coincideva con la sua abitazione, luogo di svolgimento della prestazione di lavoro (si trattava di una rapporto di lavoro per l’assistenza di persona -OMISSIS-, la stessa -OMISSIS-, a tempo pieno e indeterminato), ma la Prefettura era ben cosciente che tale recapito era ormai divenuto inidoneo ad assicurare la ricezione e la conoscenza dell’atto da parte della -OMISSIS-, dato che la motivazione del preavviso di rigetto e del decreto di archiviazione si basava proprio sulla comunicazione da parte della datrice di lavoro dell’abbandono di tale luogo di lavoro da parte della -OMISSIS-, né era ipotizzabile un obbligo diligenziale in capo alla -OMISSIS- di comunicare la variazione di recapito, considerato che la domanda di emersione è riservata all’iniziativa del datore di lavoro ed il primo contatto fra la -OMISSIS- straniera e la Pubblica Amministrazione sarebbe dovuto avvenire all’incontro dell’1 dicembre 2020 presso la Prefettura, in occasione del quale la -OMISSIS- avrebbe potuto indicare i propri recapiti o eleggere nuovo domicilio, incontro che non si è tenuto e di cui comunque la ricorrente non ha avuto idonea comunicazione. In ogni caso, la mancata comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda di emersione dal datore di lavoro non legittimava di per sé l’Amministrazione a non condurre alcuna ricerca di un valido recapito, né a rigettare per questo solo motivo la domanda. La Prefettura di -OMISSIS- avrebbe dovuto, quindi, condurre ricerche al fine di ottenere altro valido recapito della -OMISSIS- straniera, e, a tal proposito, evidenzia che era sufficiente contattarla all’utenza cellulare indicata nella domanda di emersione e, in caso di esito negativo delle ricerche, avrebbe dovuto effettuare la notifica secondo le forme previste per la notifica agli irreperibili. In conseguenza della mancata notifica del preavviso di rigetto, la ricorrente chiede, pertanto, che il provvedimento sia annullato per difetto della necessaria partecipazione procedimentale, non avendo potuto la ricorrente presentare in corso del procedimento la documentazione a sostegno della richiesta, poi depositata in giudizio, e non essendo la cessazione del rapporto di lavoro con la datrice di lavoro -OMISSIS- di ostacolo all’accoglimento della domanda di emersione, posto che l’art. 103, co. 4, del D.L. 34/2020 prevede, per il caso di perdita del posto di lavorativo, che trovi applicazione quanto previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998. La -OMISSIS- aveva dunque interesse alla prosecuzione dell’istruttoria della domanda di emersione, atteso che anche in caso di perdita del posto di lavoro, aveva comunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Peraltro, ove fosse stato notificato alla -OMISSIS- il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, avrebbe altresì potuto allegare e documentare la circostanza per cui, nelle more, aveva reperito nuova occupazione quale assistente a tempo pieno a persone non autosufficienti presso altro datore di lavoro. Per cui, la Prefettura, che aveva già acquisito il parere favorevole della Questura e del competente Ispettorato del Lavoro, avrebbe dovuto proseguire l’istruttoria invece di archiviare la domanda.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, depositando la relazione della Prefettura e ulteriore documentazione, e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso, da considerarsi tempestivo considerato che il provvedimento di archiviazione è stato notificato in data -OMISSIS- al solo datore di lavoro, come da cartolina di ricevimento della raccomandata in cui si fa riferimento alla sola signora -OMISSIS- ( doc.9 in atti deposito Ministero Interno), ed è stato notificato invece alla ricorrente in data -OMISSIS- tramite pec al difensore domiciliatario, è fondato e va accolto in quanto, nel peculiare caso di specie, si ritiene che la Prefettura non abbia garantito alla ricorrente la necessaria partecipazione procedimentale ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non potendosi considerare valida a tal fine, in assenza di qualsivoglia ulteriore tentativo di ricerca della -OMISSIS-, la comunicazione del preavviso di archiviazione tramite lettera raccomandata all’indirizzo corrispondente a quello della datrice di lavoro, considerato che la motivazione del preavviso di rigetto e del decreto di archiviazione si basava proprio sulla comunicazione da parte della datrice di lavoro dell’abbandono di tale luogo di lavoro da parte della -OMISSIS- e considerato che, nella domanda di emersione, era comunque indicato anche il recapito telefonico della -OMISSIS- ma non risulta che sia stato fatto alcun tentativo di rintracciarla, anche solo alla sua utenza telefonica per ottenere altro valido recapito.
Pertanto, il provvedimento di archiviazione impugnato va annullato, dovendo la Prefettura rideterminarsi sulla questione ad esito di una più completa istruttoria in contraddittorio anche con la ricorrente, tenendo conto di quanto prodotto nel presente giudizio, considerato che l’art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, al comma 4, prevede che “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa”.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente, la datrice di lavoro e altri soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.