Articolo 5 della Legge 7 gennaio 1998, n. 11
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 febbraio 1998
Art. 5. 1. All' articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , i commi 8 e 9 sono abrogati.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 , recante: "Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia":
"Art. 6 (Effetti del decreto di cambiamento delle generalita'). - 1.-7. (Omissis).
8. L'esame in dibattimento della persona nei confronti della quale e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' e' svolto ai sensi dell' art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale .
9. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona protetta o ad altro atto per l'assunzione del quale e' necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice, a seconda dei casi ed ove occorra, ne autorizza od ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo. In tale caso, durante tutto il tempo in cui la persona e' presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del primo periodo del comma 2 dell'art. 473 del codice di procedura penale . Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che sia visibile il volto della persona".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1998
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