Sentenza 13 febbraio 1982
Massime • 3
Ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ove sia di fatto raggiunto il risultato economico corrispondente alla disciplina imperativa di garanzia minima legale, risultante dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (e dall'operatività dei principi di proporzionalità retributiva e temporale e di onnicomprensività, posti con tali norme) non esiste alcun principio che vieti il calcolo dell'indennità stessa in base a criteri diversi, adottati dalla autonomia collettiva, in relazione a proprie valutazioni ritenute le più confacenti agli interessi ad essa affidati.*
Dal contratto collettivo 25 novembre - 12 dicembre 1958 (reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 732) per i dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze-letti e del turismo risulta, sul piano sostanziale e su quello processuale, una stabilità tale del rapporto di lavoro da escludere nel lavoratore il ragionevole timore di dovere subire un licenziamento di ritorsione e da consentire, conseguentemente, il decorso della prescrizione, atteso che detto contratto prevedeva (art. 65) la risoluzione del rapporto stesso soltanto per riduzione dell'attività aziendale, per provvedimento disciplinare, per inabilità fisica, decesso, limiti di età e dimissioni, stabilendo altresì che il licenziamento disciplinare poteva avere effetto solo dopo la decisione in tal senso di un collegio presieduto da un magistrato e composto da due rappresentanti della compagnia e da due dei Sindacati dei lavoratori (art. 92). Ne' la circostanza che la successiva contrattazione collettiva (art. 80 del C.C.n.L. 28 febbraio 1968 e art. 88 del C.C.n.L. 2 agosto 1971) abbia introdotto clausole che limitano il potere di recesso alle sole ipotesi di giusta causa o giustificato motivo - richiamando, prima la legge n. 604 del 1966, poi, sia questa che lo statuto dei diritti dei lavoratori - è di per sè significativa della inesistenza anteriore del suddetto regime di stabilità, ben potendo tali clausole giustificarsi con l'intento di presidiare più efficacemente la stabilità medesima. ( V 3106/81, mass n 413678; ( V 1268/76 mass n 379956).*
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, desumibile dall'art. 2121 cod. civ., riguarda non soltanto il computo della indennità di anzianità e di preavviso, ma anche la liquidazione di ogni altro emolumento (nella specie: compenso afferente alle ferie ed alle festività infrasettimanali) che per legge o per volontà delle parti debba essere corrisposto sulla base della retribuzione stessa, intendendosi per tale non solo lo stipendio o la paga propriamente detti, ma anche ogni altra erogazione avente carattere continuativo e causalmente correlato all'ordinaria prestazione lavorativa. (nella specie: premio di presenza dovuto ai dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze-letti e del turismo). ( Conf 4465/81, mass n 415171; ( Conf 509/78, mass n 389810).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/1982, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1982 |
Testo completo
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, desumibile dall'art. 2121 cod. civ., riguarda non soltanto il computo della indennità di anzianità e di preavviso, ma anche la liquidazione di ogni altro emolumento (nella specie: compenso afferente alle ferie ed alle festività infrasettimanali) che per legge o per volontà delle parti debba essere corrisposto sulla base della retribuzione stessa, intendendosi per tale non solo lo stipendio o la paga propriamente detti, ma anche ogni altra erogazione avente carattere continuativo e causalmente correlato all'ordinaria prestazione lavorativa. (nella specie: premio di presenza dovuto ai dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze-letti e del turismo). ( Conf 4465/81, mass n 415171; ( Conf 509/78, mass n 389810).*