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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 881/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MICHELI ANNA e elettivamente domiciliato in Vecchiano (PI), Via G. B. Barsuglia, n.
297, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RIVA CP_1 C.F._2
STEFANIA e dell'Avv. FONTANA ILARIA, e elettivamente domiciliato Pontedera (PI) piazza Gronchi n. 26, presso lo studio dei difensori.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2024.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, la sig.ra chiedeva Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig. tra i CP_1
quali in data 19 giugno 1994 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione nasceva il fi- glio Alessandro (25.07.1996).
La sig.ra riferiva che la convivenza coniugale era divenuta impossibile per colpa Parte_1
del sig. in quanto era venuto meno ad ogni dovere coniugale;
infatti, riportava che CP_1
più volte il aveva avuto eccessi di ira, proferendo minacce e provocandole lesioni CP_1
1 da percosse. Perdipiù, la ricorrente riferiva di aver subito dal sig. una violenza CP_1
sessuale. Ancora, riferiva che il resistente da tempo intratteneva una relazione extraconiu- gale con un'altra donna e che, ad ogni modo, frequentava siti di incontro e di escort.
Quanto al figlio, la ricorrente riferiva di occuparsi solo lei del suo sostentamento e del pa- gamento delle spese straordinarie.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle se- guenti condizioni:
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di con CP_1
pronunzia di addebito a carico di CP_1
➢ In via principale, assegnare per intero alla signora l'immobile Parte_1
già adibito a residenza familiare, che ivi rimarrà a vivere, anche unitamente al figlio maggiorenne accollandosi le spese di utenze e manutenzione Persona_1 ordinaria dell'immobile, restando quelle di straordinaria manutenzione a carico del sig. esclusivo proprietario;
CP_1
➢ In ipotesi subordinata, assegnare alla signora che ivi rimarrà a Parte_1
vivere, anche unitamente al figlio maggiorenne la porzione Persona_1 dell'immobile già adibito a residenza familiare, in cui attualmente vive con il figlio a seguito dell'accordo raggiunto in sede di comparizione per- Persona_1 sonale dei coniugi all'udienza del 19 luglio 2022
➢ Porre a carico di un assegno mensile di euro 100,00 o altra somma CP_1
che si riterrà di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1
ove questi non percepisca un reddito da lavoro dipendente, oltre alla metà delle spe- se straordinarie in favore del figlio che la signora dovesse sostenere nei Parte_1
periodi in cui il figlio fosse privo di reddito. Per_1
In data 28.06.2022 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava CP_1
in fatto e in diritto quanto riferito dalla ricorrente. In particolare, il resistente riferiva di vi- vere da anni ormai in uno stato di insoddisfazione e frustrazione personale a causa di conti- nue scenate propinate dalla moglie che non tollerava le amicizie femminili del sig. CP_2
[...
inoltre, riportava che la moglie lo avrebbe preso a sberle, manate e pedate perché, a dire
2 della stessa, egli intratterrebbe relazioni amorose con colleghe di lavoro. Infine, negava di frequentare siti di incontri di escort a pagamento.
Quanto al figlio, riferiva che non è incapace di provvedere al proprio sostentamento, poiché lo stesso, nonostante avesse avviato un'attività imprenditoriale nel settore del commercio di chiocciole, aveva conseguito con profitto un corso di formazione per Oss e per Osa;
pertan- to, capace di poter avviare una carriera di lavoratore.
Tanto premesso, il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle se- CP_1
guenti condizioni:
➢ Rigettare la richiesta di addebito della ricorrente a carico del marito;
➢ Assegnazione della casa coniugale, quale proprietario esclusivo della stessa e stabi- lire che la sig.ra vada a vivere nell'abitazione di sua esclusiva proprietà Parte_1
lasciando il figlio ultramaggiorenne libero di scegliere di andare a vive- Per_1
re con il padre o con la madre;
➢ Nel caso in cui, al momento della sentenza di separazione il figlio non Per_1
fosse ancora economicamente indipendente disporre a carico del un asse- CP_1 gno di mantenimento pari a €. 100,00 oltre che il pagamento del 50% delle spese straordinarie confermando i provvedimenti provvisori in atto;
➢ Statuire che i coniugi prestino reciproco e preventivo consenso al rilascio e/o rinno- vo del passaporto e carta di identità, documenti validi per l'espatrio;
In data 19.07.2022 venivano sentite dalla Presidente le parti. Alla suddetta udienza la Presi- dente autorizzava i coniugi a vivere separati ed emanava i provvedimenti provvisori e ur- genti, nominava sé stessa Giudice istruttore e fissava l'udienza del 17.11.2022. A questa udienza la Giudice assegnava termini di cui al 183 c.p.c. alle parti e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 23.02.2023. Con ordinanza del 13.01.2023 si ammettevano le prove orali e si fissava l'udienza del 28.09.2023, in cui venivano sentiti il sig. (teste di parte ricorrente) e la sig.ra (teste di Persona_1 Testimone_1 parte resistente). All'udienza del 23.11.2023 venivano sentiti il sig. (teste di Tes_2 parte ricorrente) e il sig. (teste di parte resistente). All'udienza del Testimone_3
18.04.2024 veniva sentita la sig. (teste di parte resistente) e veniva fissata Controparte_3
udienza di precisazione delle conclusioni il 26.11.2024. Con ordinanza del 27.09.2024 la
3 causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Il Pubblico ministero nulla opponeva.
----
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprova- ta la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Le questioni controverse da decidere sono l'addebito della separazione in capo al sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere al figlio la somma a titolo di contributo al CP_4 Per_1 mantenimento e l'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al sig. è meritevole di CP_1
accoglimento. La ricorrente ha infatti dimostrato attraverso le prove orali e documentali che il sig. ha disatteso agli obblighi matrimoniali;
in particolare, la sig.ra CP_1 Parte_1 ha riferito all'udienza di comparizione personale delle parti del 19 luglio 2022 di aver subi- to percosse dal marito ed ha allegato (doc. 13, 14 e 14 bis alla memoria del 18.08.2022) delle foto da cui si evincono dei lividi sulle braccia e il seno della sig.ra che le Parte_1
sono stati provocati in data 29 ottobre 2021 a seguito di una costrizione da parte del
[...]
a un rapporto sessuale indesiderato dalla sig.ra CP_4 Parte_1
Oltretutto, la ricorrente ha dimostrato documentalmente e tramite prova orale che il sig. ha disatteso l'obbligo di fedeltà; infatti, espressamente il figlio, all'udienza del 28 CP_1
settembre 2023 alla domanda se, da febbraio 2021, il padre avesse mai dichiarato di intrat- tenere una relazione extraconiugale, ha riferito: “Non lo dichiarava apertamente, ma non parlava a bassa voce al telefono, non si imboscava. Pensava non lo sentissimo ma noi sen- tivamo cosa diceva e io ho sentito in diverse occasioni conversazioni dove diceva “ti amo”,
“amore” riferito a questa signora”. Inoltre, sono state documentate chat in cui si evince che anche prima del 2019 il sig. intrattenesse relazioni extraconiugali con altre CP_1
donne (docc. 8 e 9 allegati alla memoria del 18.08.2022, che riguardano conversazioni con due donne diverse nell'anno 2019).
4 Quanto all'allegazione di questi messaggi, il sig. non ha mai contestato la prove- CP_1
nienza degli stessi, limitandosi a chiedere prova per testimoni sul fatto che la crisi matri- moniali era in piedi da almeno il 2015; tuttavia, i testi del resistente, che hanno riferito che la crisi matrimoniale tra la coppia vi era da tempo, hanno confermato che era il sig. CP_2
[... ad aver riferito loro tale circostanza;
in altre parole, non vi è comunque prova che tale crisi della quale il parlava ai testi non fosse successiva all'instaurazione di tali re- CP_1
lazioni extraconiugali da parte sua: del retso, “grava sulla parte che richieda, per l'inosser- vanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimo- strare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecu- zione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fonda- mento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cassazione civile, sez. I , 08/06/2023, n. 16251)
e in questo caso l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà non ap- pare provata.
Quanto alla richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne da parte della ri- Per_1
corrente non merita accoglimento in quanto del tutto sfornita di prova (“In tema di mante- nimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria prepara- zione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un la- voro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fon- dare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circo- stanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au- tonoma collocazione lavorativa” (Cass. Sez. 1, 20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01)).
Pertanto, in questo caso, vista l'età del figlio nato nel 1996, quindi quasi tren- Per_1
tenne, visto anche il suo percorso di studi che lo ha portato ad aver conseguito con profitto il corso per diventare OSS e OSA e visto che almeno fino a novembre del 2024 era impe- gnato in un contratto a tempo determinato con stipendio mensile di euro circa 1200 (doc. 15
5 allegato alla memoria del 10.10.2024 di parte ricorrente) è da considerarsi raggiunta la sua indipendenza economica.
Infine, devono respingersi le domande aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familia- re, poiché non vi sono figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti economica- mente di cui si devono curare gli interessi.
Quanto alle spese del procedimento, visto la parziale soccombenza di entrambe le parti, so- no compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. Accoglie la domanda di addebito della sig.ra e dichiara che la separa- Parte_1
zione è addebitabile al sig. CP_1
3. Revoca l'obbligo in carico al sig. di corrispondere la somma di euro CP_1
100,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimen- Parte_1
to del figlio a far data dalla presente sentenza Per_1
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
5. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Pescaglia (LU) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Pescaglia (LU) il giorno 19 giugno 1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Pescaglia al n° 3, Parte II, Serie A, anno 1994;
6. Spese compensate.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 881/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MICHELI ANNA e elettivamente domiciliato in Vecchiano (PI), Via G. B. Barsuglia, n.
297, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RIVA CP_1 C.F._2
STEFANIA e dell'Avv. FONTANA ILARIA, e elettivamente domiciliato Pontedera (PI) piazza Gronchi n. 26, presso lo studio dei difensori.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 settembre 2024.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2022, la sig.ra chiedeva Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale nei confronti del sig. tra i CP_1
quali in data 19 giugno 1994 era stato celebrato matrimonio e dalla cui unione nasceva il fi- glio Alessandro (25.07.1996).
La sig.ra riferiva che la convivenza coniugale era divenuta impossibile per colpa Parte_1
del sig. in quanto era venuto meno ad ogni dovere coniugale;
infatti, riportava che CP_1
più volte il aveva avuto eccessi di ira, proferendo minacce e provocandole lesioni CP_1
1 da percosse. Perdipiù, la ricorrente riferiva di aver subito dal sig. una violenza CP_1
sessuale. Ancora, riferiva che il resistente da tempo intratteneva una relazione extraconiu- gale con un'altra donna e che, ad ogni modo, frequentava siti di incontro e di escort.
Quanto al figlio, la ricorrente riferiva di occuparsi solo lei del suo sostentamento e del pa- gamento delle spese straordinarie.
Tanto premesso, Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle se- guenti condizioni:
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di con CP_1
pronunzia di addebito a carico di CP_1
➢ In via principale, assegnare per intero alla signora l'immobile Parte_1
già adibito a residenza familiare, che ivi rimarrà a vivere, anche unitamente al figlio maggiorenne accollandosi le spese di utenze e manutenzione Persona_1 ordinaria dell'immobile, restando quelle di straordinaria manutenzione a carico del sig. esclusivo proprietario;
CP_1
➢ In ipotesi subordinata, assegnare alla signora che ivi rimarrà a Parte_1
vivere, anche unitamente al figlio maggiorenne la porzione Persona_1 dell'immobile già adibito a residenza familiare, in cui attualmente vive con il figlio a seguito dell'accordo raggiunto in sede di comparizione per- Persona_1 sonale dei coniugi all'udienza del 19 luglio 2022
➢ Porre a carico di un assegno mensile di euro 100,00 o altra somma CP_1
che si riterrà di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Per_1
ove questi non percepisca un reddito da lavoro dipendente, oltre alla metà delle spe- se straordinarie in favore del figlio che la signora dovesse sostenere nei Parte_1
periodi in cui il figlio fosse privo di reddito. Per_1
In data 28.06.2022 si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava CP_1
in fatto e in diritto quanto riferito dalla ricorrente. In particolare, il resistente riferiva di vi- vere da anni ormai in uno stato di insoddisfazione e frustrazione personale a causa di conti- nue scenate propinate dalla moglie che non tollerava le amicizie femminili del sig. CP_2
[...
inoltre, riportava che la moglie lo avrebbe preso a sberle, manate e pedate perché, a dire
2 della stessa, egli intratterrebbe relazioni amorose con colleghe di lavoro. Infine, negava di frequentare siti di incontri di escort a pagamento.
Quanto al figlio, riferiva che non è incapace di provvedere al proprio sostentamento, poiché lo stesso, nonostante avesse avviato un'attività imprenditoriale nel settore del commercio di chiocciole, aveva conseguito con profitto un corso di formazione per Oss e per Osa;
pertan- to, capace di poter avviare una carriera di lavoratore.
Tanto premesso, il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle se- CP_1
guenti condizioni:
➢ Rigettare la richiesta di addebito della ricorrente a carico del marito;
➢ Assegnazione della casa coniugale, quale proprietario esclusivo della stessa e stabi- lire che la sig.ra vada a vivere nell'abitazione di sua esclusiva proprietà Parte_1
lasciando il figlio ultramaggiorenne libero di scegliere di andare a vive- Per_1
re con il padre o con la madre;
➢ Nel caso in cui, al momento della sentenza di separazione il figlio non Per_1
fosse ancora economicamente indipendente disporre a carico del un asse- CP_1 gno di mantenimento pari a €. 100,00 oltre che il pagamento del 50% delle spese straordinarie confermando i provvedimenti provvisori in atto;
➢ Statuire che i coniugi prestino reciproco e preventivo consenso al rilascio e/o rinno- vo del passaporto e carta di identità, documenti validi per l'espatrio;
In data 19.07.2022 venivano sentite dalla Presidente le parti. Alla suddetta udienza la Presi- dente autorizzava i coniugi a vivere separati ed emanava i provvedimenti provvisori e ur- genti, nominava sé stessa Giudice istruttore e fissava l'udienza del 17.11.2022. A questa udienza la Giudice assegnava termini di cui al 183 c.p.c. alle parti e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 23.02.2023. Con ordinanza del 13.01.2023 si ammettevano le prove orali e si fissava l'udienza del 28.09.2023, in cui venivano sentiti il sig. (teste di parte ricorrente) e la sig.ra (teste di Persona_1 Testimone_1 parte resistente). All'udienza del 23.11.2023 venivano sentiti il sig. (teste di Tes_2 parte ricorrente) e il sig. (teste di parte resistente). All'udienza del Testimone_3
18.04.2024 veniva sentita la sig. (teste di parte resistente) e veniva fissata Controparte_3
udienza di precisazione delle conclusioni il 26.11.2024. Con ordinanza del 27.09.2024 la
3 causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Il Pubblico ministero nulla opponeva.
----
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, dovendosi ritenere comprova- ta la cessazione degli ordinari presupposti del coniugio in termini di interruzione dell'affectio maritalis, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio.
Le questioni controverse da decidere sono l'addebito della separazione in capo al sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere al figlio la somma a titolo di contributo al CP_4 Per_1 mantenimento e l'assegnazione della casa familiare.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
La domanda della ricorrente di addebito della separazione al sig. è meritevole di CP_1
accoglimento. La ricorrente ha infatti dimostrato attraverso le prove orali e documentali che il sig. ha disatteso agli obblighi matrimoniali;
in particolare, la sig.ra CP_1 Parte_1 ha riferito all'udienza di comparizione personale delle parti del 19 luglio 2022 di aver subi- to percosse dal marito ed ha allegato (doc. 13, 14 e 14 bis alla memoria del 18.08.2022) delle foto da cui si evincono dei lividi sulle braccia e il seno della sig.ra che le Parte_1
sono stati provocati in data 29 ottobre 2021 a seguito di una costrizione da parte del
[...]
a un rapporto sessuale indesiderato dalla sig.ra CP_4 Parte_1
Oltretutto, la ricorrente ha dimostrato documentalmente e tramite prova orale che il sig. ha disatteso l'obbligo di fedeltà; infatti, espressamente il figlio, all'udienza del 28 CP_1
settembre 2023 alla domanda se, da febbraio 2021, il padre avesse mai dichiarato di intrat- tenere una relazione extraconiugale, ha riferito: “Non lo dichiarava apertamente, ma non parlava a bassa voce al telefono, non si imboscava. Pensava non lo sentissimo ma noi sen- tivamo cosa diceva e io ho sentito in diverse occasioni conversazioni dove diceva “ti amo”,
“amore” riferito a questa signora”. Inoltre, sono state documentate chat in cui si evince che anche prima del 2019 il sig. intrattenesse relazioni extraconiugali con altre CP_1
donne (docc. 8 e 9 allegati alla memoria del 18.08.2022, che riguardano conversazioni con due donne diverse nell'anno 2019).
4 Quanto all'allegazione di questi messaggi, il sig. non ha mai contestato la prove- CP_1
nienza degli stessi, limitandosi a chiedere prova per testimoni sul fatto che la crisi matri- moniali era in piedi da almeno il 2015; tuttavia, i testi del resistente, che hanno riferito che la crisi matrimoniale tra la coppia vi era da tempo, hanno confermato che era il sig. CP_2
[... ad aver riferito loro tale circostanza;
in altre parole, non vi è comunque prova che tale crisi della quale il parlava ai testi non fosse successiva all'instaurazione di tali re- CP_1
lazioni extraconiugali da parte sua: del retso, “grava sulla parte che richieda, per l'inosser- vanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di dimo- strare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecu- zione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fonda- mento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cassazione civile, sez. I , 08/06/2023, n. 16251)
e in questo caso l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà non ap- pare provata.
Quanto alla richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne da parte della ri- Per_1
corrente non merita accoglimento in quanto del tutto sfornita di prova (“In tema di mante- nimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria prepara- zione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un la- voro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fon- dare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circo- stanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una au- tonoma collocazione lavorativa” (Cass. Sez. 1, 20/09/2023, n. 26875, Rv. 668962 - 01)).
Pertanto, in questo caso, vista l'età del figlio nato nel 1996, quindi quasi tren- Per_1
tenne, visto anche il suo percorso di studi che lo ha portato ad aver conseguito con profitto il corso per diventare OSS e OSA e visto che almeno fino a novembre del 2024 era impe- gnato in un contratto a tempo determinato con stipendio mensile di euro circa 1200 (doc. 15
5 allegato alla memoria del 10.10.2024 di parte ricorrente) è da considerarsi raggiunta la sua indipendenza economica.
Infine, devono respingersi le domande aventi ad oggetto l'assegnazione della casa familia- re, poiché non vi sono figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti economica- mente di cui si devono curare gli interessi.
Quanto alle spese del procedimento, visto la parziale soccombenza di entrambe le parti, so- no compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e C.F. ); C.F._1 CP_1 C.F._2
2. Accoglie la domanda di addebito della sig.ra e dichiara che la separa- Parte_1
zione è addebitabile al sig. CP_1
3. Revoca l'obbligo in carico al sig. di corrispondere la somma di euro CP_1
100,00 mensili alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimen- Parte_1
to del figlio a far data dalla presente sentenza Per_1
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
5. Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Pescaglia (LU) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in Pescaglia (LU) il giorno 19 giugno 1994, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Pescaglia al n° 3, Parte II, Serie A, anno 1994;
6. Spese compensate.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Eleonora Polidori
6