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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2934/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2934/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA DELLE CROCI N.6 in ER, (FR) presso lo studio dell'Avv. ADELINA EMILIA RECCHIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
04.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in data 29.08.2010 con CP_1
, che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il
[...] Persona_1
24.04.2016 e nato a [...] l'[...], che con sentenza n. 1725 Persona_2
pubblicata il 22.12.23 il Tribunale di Cassino pronunciava definitivamente la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e un assegno per il mantenimento dei minori di euro 400,00 mensili a carico del , oltre CP_1
rivalutazione ISTAT nonchè il 50% delle spese straordinarie, ha dedotto che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente pertanto ha chiesto: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento esclusivo e collocamento dei figli minori alla madre, con turni di visita della prole, senza pernotto;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Casalvieri (FR) via Valloni n. 18 alla sig.ra ; 4) porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 400,00 CP_1 Parte_1
mensili, rivalutabili, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. compariva solo la ricorrente e il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
All'udienza cartolare del 04/06/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi come da sentenza n. 1725/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
In merito alle ulteriori questioni, in difetto di circostanze sopravvenute, si confermano le condizioni della sentenza di separazione (affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, collocamento presso la stessa, alla quale resta assegnata la casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, in ragione di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.11.2024, così provvede: Parte_1
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ER (FR) in data 29.08.2010, fra e Parte_1
, come sopra compiutamente generalizzati, trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ER (FR), dell'anno
2010, Atto n.2, Parte II Serie A;
2) conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1725/2023 con riferimento all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, al collocamento presso la stessa, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, e all'obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, in ragione di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ER (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2934/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in VIA DELLE CROCI N.6 in ER, (FR) presso lo studio dell'Avv. ADELINA EMILIA RECCHIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
04.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.11.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in data 29.08.2010 con CP_1
, che dall'unione sono nati i figli nato a [...] il
[...] Persona_1
24.04.2016 e nato a [...] l'[...], che con sentenza n. 1725 Persona_2
pubblicata il 22.12.23 il Tribunale di Cassino pronunciava definitivamente la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, e un assegno per il mantenimento dei minori di euro 400,00 mensili a carico del , oltre CP_1
rivalutazione ISTAT nonchè il 50% delle spese straordinarie, ha dedotto che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
La ricorrente pertanto ha chiesto: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento esclusivo e collocamento dei figli minori alla madre, con turni di visita della prole, senza pernotto;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Casalvieri (FR) via Valloni n. 18 alla sig.ra ; 4) porre a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra l'importo di euro 400,00 CP_1 Parte_1
mensili, rivalutabili, a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. compariva solo la ricorrente e il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
All'udienza cartolare del 04/06/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2 Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi come da sentenza n. 1725/2023;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
In merito alle ulteriori questioni, in difetto di circostanze sopravvenute, si confermano le condizioni della sentenza di separazione (affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, collocamento presso la stessa, alla quale resta assegnata la casa coniugale, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, in ragione di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.11.2024, così provvede: Parte_1
3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ER (FR) in data 29.08.2010, fra e Parte_1
, come sopra compiutamente generalizzati, trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ER (FR), dell'anno
2010, Atto n.2, Parte II Serie A;
2) conferma le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1725/2023 con riferimento all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, al collocamento presso la stessa, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, e all'obbligo di mantenimento a carico del padre di euro 400,00 mensili, in ragione di 200,00 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ER (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Cassino, 04/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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