Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 647/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 647/2024 promossa da:
C.F. Parte_1
P.IVA_1 (C.F. ) Parte_2 C.F._1 (C.F. ) Parte_3 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti CALABRO' COSIMO e BENVENUTI ANDREA ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ON P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti BIZZOTTO GLORIA e BARILE CORRADO CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3 aprile 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha agito in via ON monitoria nei confronti di Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 allegando:
- di avere emesso nell'interesse della Parte_1
la polizza fideiussoria n. 328109189575 del
[...] 15.4.2019 a favore della Controparte_2
[...
[...]
, a garanzia dell'obbligo di restituzione totale o
[...] parziale del contributo descritto in polizza;
- di avere versato all'ente beneficiario in data 26.05.2023 la somma di euro 41.089,70, stante l'inadempimento dell'obbligato principale e l'escussione della polizza da parte della Controparte_2 ;
[...]
- di avere quindi diritto al rimborso di tutte le somme versate in esecuzione della garanzia, sia da parte della sia da parte Parte_1 dei coobbligati solidali e Parte_2 PT
.
[...] 2. L' Parte_1 [...]
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 2756/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di ON
per l'importo di euro 41.089,70 (oltre a interessi
[...] e spese), eccependo:
- l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in relazione alla posizione della
[...]
per essere competente il Parte_1 Tribunale di Roma, quale foro convenzionale esclusivo;
- la nullità della clausola «a semplice richiesta scritta e senza eccezioni» contenuta nella polizza fideiussoria escussa da stante la ON qualifica di consumatori di e Parte_2 PT ;
[...]
- l'inesistenza del credito soddisfatto da
[...]
in quanto contestato in via ON giurisdizionale avanti al TAR per il Controparte_2
e insussistente per illegittimità del
[...] provvedimento di revoca del finanziamento pubblico concesso dalla . Controparte_2 3. Costituitasi in giudizio, ON (d'ora in avanti soltanto ha contestato
[...] CP_1 la fondatezza della eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti nonché la fondatezza delle ulteriori eccezioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4. Dopo lo scambio delle memorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.
• 5. In via pregiudiziale va osservato che la presente controversia non ha ad oggetto un contratto bancario o assicurativo in senso stretto, trattandosi di causa che verte sull'esercizio del diritto di regresso derivante dall'adempimento di una polizza fideiussoria, ossia di un
2 negozio atipico con funzione di garanzia. Non si rientra, pertanto, nella ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, che riguarda unicamente i contratti che hanno intrinseca ed oggettiva natura bancaria o assicurativa, indipendentemente dalla qualifica di banca o compagnia assicuratrice di una delle parti del negozio (come chiarito da Cass. 31209/2022, che ha escluso l'obbligo di instaurare il procedimento di mediazione in relazione ad una domanda di escussione di una fideiussione rilasciata in favore di un istituto di credito). La causa è quindi procedibile nonostante l'omessa instaurazione del procedimento di mediazione. 6. Sempre in via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente
. Parte_1 Tale eccezione deve ritenersi inammissibile. La polizza fideiussoria oggetto di causa prevede la competenza esclusiva del giudice del luogo ove ha sede la direzione di per ogni controversia insorta tra CP_1 questa e il contraente (cfr. art. 7 del doc. 4 depositato dalla convenuta) e la compagnia assicurativa convenuta ha la propria sede principale in Roma (fatto pacifico). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, «In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall'art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione» (fra le altre, Cass. 18967/2012). Nel caso di specie l'ZI Parte_1
non ha contestato la competenza del
[...] Tribunale di Padova anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., essendosi limitata a richiamare il foro esclusivo pattuito nella polizza fideiussoria oggetto di causa nonché il foro facoltativo previsto dall'art. 20 c.p.c. L'eccezione di incompetenza è dunque incompleta e per tale motivo deve ritenersi inammissibile (cfr. Cass. 26910/2020). Ad abundantiam va comunque osservato che il foro previsto come esclusivo risulta validamente derogato da CP_1 ex art. 33 c.p.c. in ragione del cumulo soggettivo tra domanda proposta contro la contraente “ ” e Parte_1 domanda proposta contro i coobbligati e Parte_2
3 - estranei alla pattuizione del foro Parte_3 esclusivo previsto dall'art. 7 della polizza fideiussoria e residenti in [...](art. 18 c.p.c.) - sussistendo una connessione per l'oggetto tra tali domande, entrambe volte a ottenere il rimborso dell'importo di euro 41.089,70 versato dalla compagnia assicurativa alla in adempimento Controparte_2 della polizza fideiussoria n. 328109189575 del 15.4.2019. Il Tribunale adito deve pertanto ritenersi competente anche in relazione alla domanda proposta da nei CP_1 confronti della Parte_1
[...] 7. Passando all'esame del merito, va osservato che devono essere distinte le posizioni della obbligata principale e dei Parte_1 coobbligati solidali e Parte_2 Parte_3 7.1. Quanto alla posizione della ZI di volontariato “Socialmente” deve evidenziarsi che non risulta ammissibile la proposizione di eccezioni fondate sul rapporto principale, in ragione dell'autonomia dell'obbligo di rimborso assunto dalla odierna opponente nei confronti di . CP_1 La polizza fideiussoria n. 328109189575 del 15.4.2019 prevede, infatti, l'obbligo per il contraente – ossia l' – di Parte_1 Parte_1 rimborsare alla Società – ossia - «a semplice CP_1 richiesta … rinunciando sin da ora ad ogni e qualsivoglia eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile» tutte le somme versate al beneficiario (ossia la Controparte_2
in esecuzione della garanzia (cfr. art. 2 del
[...] doc. 4 depositato dalla convenuta). Stante l'autonomia dell'obbligo di rimborso assunto dalla ZI di volontariato “Socialmente” – deducibile chiaramente dal tenore letterale dell'art. 2 appena citato - l'azione di regresso spettante a in CP_1 ragione del pagamento al beneficiario dell'importo garantito non può essere paralizzata mediante la proposizione di eccezioni relative al rapporto principale, potendo l'odierna opponente al più avvalersi unicamente della exceptio doli generalis ovvero di eccezioni “letterali” (ossia relative al testo del documento in cui si sostanzia la garanzia) o attinenti ai suoi rapporti personali con il garante. L' tuttavia, Parte_1 al fine di contrastare l'azione di regresso di CP_1 ha eccepito unicamente l'inesistenza del credito vantato dalla , che ha determinato l'escussione della CP_2 polizza fideiussoria, ossia un fatto attinente al
4 rapporto intercorrente tra beneficiario e debitore principale. Trattasi di eccezione inammissibile, avendo l'odierna opponente espressamente rinunciato ad avvalersi di eccezioni finalizzate a contrastare l'esercizio del diritto di regresso da parte di (salve le CP_1 eccezioni sopra indicate, che nonostante la natura autonoma dell'obbligo di rimborso assunto devono comunque ritenersi ammissibili), ivi compresa l'eccezione prevista dall'art. 1952 c.c., sollevando così la convenuta opposta dall'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del beneficiario. Per tale motivo l'opposizione proposta dalla
[...] va respinta, avendo Parte_1
legittimamente esercitato l'azione di regresso CP_1 nei confronti della opponente. 7.2. Quanto alla posizione dei coobbligati solidali e va osservato che gli Parte_2 Parte_3 stessi risultano aver sottoscritto un «atto di coobbligazione» in favore di assumendosi, CP_1 solidalmente con l' , gli obblighi gravanti su Parte_1 quest'ultima in ragione della stipulazione della polizza fideiussoria (cfr. doc. 4 della convenuta). In merito va osservato che l'istituto della solidarietà, disciplinato in via generale dagli articoli 1292 c.c. e seguenti, descrive la modalità di estrinsecazione di una data obbligazione soggettivamente complessa all'esterno (cioè verso i creditori) ed all'interno (cioè tra i diversi condebitori solidali): l'istituto però non descrive la fonte dell'obbligazione, ovvero disciplina il
“come” dell'obbligazione nei rapporti interni ed esterni ma non il “perché”, ossia la ragione che giustifica il sorgere dell'obbligazione medesima. Come osservato da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Firenze 23.5.2019) «in ambito contrattuale
o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui», salvo che non si invochi una figura tipica di assunzione del debito altrui, che comporta una solidarietà diseguale tra i due coobbligati, ad esempio una delegazione, una espromissione o un accollo.
5 Escluso che e rivestano Parte_2 Parte_3 la qualifica di parti del contratto principale (ossia la polizza fideiussoria), non essendo contraenti della stessa né contitolari degli effetti favorevoli derivanti da tale negozio, ed esclusa altresì la ricorrenza degli elementi costitutivi di una delegazione (mancando l'assegnazione da parte del debitore al creditore di un nuovo debitore) e di un accollo (mancando l'accordo tra debitore e terzi in ordine all'assunzione da parte di questi del debito del primo), resta da verificare se sia possibile ravvisare nel caso di specie la ricorrenza di una espromissione, ossia della assunzione di un debito altrui da parte del terzo e nei confronti del creditore, senza delegazione del debitore (art. 1272 c.c.). A questo proposito va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «L'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta» (Cass. 26863/2008). Inoltre, «Il criterio discretivo fra espromissione e fideiussione, secondo la previsione, rispettivamente, degli artt 1272 e 1936 cod civ, va ravvisato nel fatto che, nella prima, si verifica per l'intervento dell'espromittente un mero arricchimento, o mutamento dal lato passivo (ove il creditore dichiari di liberare l'originario debitore), di un rapporto obbligatorio che resta unico, e rispetto al quale è irrilevante la sussistenza o meno del proposito dell'espromittente di garantire il debito altrui;
nella seconda, invece, essenziale e caratterizzante è il sorgere di un nuovo rapporto obbligatorio fra creditore e fideiussore, in posizione accessoria rispetto a quello preesistente, nonchè la finalità di garantire l'adempimento della obbligazione altrui, quale causa negoziale giustificativa della costituzione del nuovo rapporto» (Cass. 1715/1979). Nel caso di specie, dunque, deve escludersi la ricorrenza di una espromissione, considerato, da un lato, che la causa giustificativa dell'assunzione delle obbligazioni dell' da parte di e Parte_1 Parte_2 PT
va ravvisata in quella di garanzia – come emerge
[...] dall'esame del documento contrattuale, ove si fa costante riferimento ad obblighi di «garanzia», con richiamo espresso alle norme sulla fideiussione, quali ad esempio l'art. 1944 c.c. – e, dall'altro lato, che gli odierni opponenti risultano essersi obbligati all'adempimento di obbligazioni che all'epoca non potevano ancora ritenersi sorte, quale quella di rimborso del tantundem
6 eventualmente corrisposto da al beneficiario CP_1 della polizza fideiussoria (obbligazione che può ritenersi sorta soltanto a seguito dell'effettivo pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa in favore della , contestualmente al sorgere del CP_2 diritto di regresso in capo a ). CP_1 L'«atto di coobbligazione» in esame deve dunque essere qualificato come negozio di garanzia e, più precisamente, come contratto autonomo di garanzia, stante la presenza della clausola «a semplice richiesta e senza alcuna eccezione» (cfr. art. 2 e art. 5 del doc. 4 prodotto dalla convenuta), che fa presumere di per sé la natura autonoma del rapporto, in mancanza di elementi di segno contrario(cfr. Cass. 3947/2010). Gli odierni opponenti, affermando di rivestire la qualifica di consumatori, hanno tuttavia eccepito la nullità di tale clausola in quanto abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) del codice del consumo. Sennonché, anche a volere in ipotesi ritenere tale eccezione fondata in adesione all'orientamento espresso da Cass. civ. n. 5423/2022, l'opposizione non potrebbe comunque essere accolta. Infatti, anche a voler in ipotesi ritenere nulla per contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. t) del codice del consumo la previsione contenuta nell'«atto di coobbligazione» che impone agli odierni opponenti di adempiere senza possibilità di sollevare eccezioni nei confronti di trattandosi per definizione di CP_1 nullità parziale il negozio di garanzia resterebbe comunque valido per il resto (art. 36 cod. cons.); la nullità della clausola «a semplice richiesta e senza alcuna eccezione», dunque, «non toglie che il contratto di garanzia possa sussistere fra le parti appunto come tale ma con la possibilità del garante di opporre le eccezioni relative al rapporto garantito che la clausola
“a prima richiesta” impediva di opporre» (Cass. civ. n. 5423/2022). Pertanto, il contratto di garanzia, privato della clausola «a semplice richiesta e senza alcuna eccezione», produrrebbe comunque effetto tra le parti quale fideiussione tipica, accessoria al rapporto principale. In tale ipotesi i due garanti sarebbero quindi legittimati a sollevare, oltre alle eccezioni fondate sui loro rapporti personali con (ad esempio CP_1 l'eccezione di compensazione), le sole eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.). Tuttavia, come sopra visto, l'ZI di volontariato “ ” risulta essersi obbligata a Parte_1 rimborsare a tutte le somme da questa versate al CP_1 beneficiario «a semplice richiesta … rinunciando sin da
7 ora ad ogni e qualsivoglia eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile». La debitrice principale, pertanto, può al più avvalersi della exceptio doli generalis ovvero di eccezioni
“letterali” (ossia relative al testo del documento in cui si sostanzia la garanzia) o attinenti ai suoi rapporti personali con il garante, sicché deve in ogni caso ritenersi preclusa, anche gli opponenti Parte_2 e la possibilità di opporre eccezioni Parte_3 relative al rapporto principale intercorrente tra e senza Parte_1 Controparte_3 che possa predicarsi la nullità ex artt. 33 e s.s. cod. cons. della clausola «a semplice richiesta … rinunciando sin da ora ad ogni e qualsivoglia eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile» contenuta nella polizza fideiussoria, trattandosi di pattuizione intercorsa tra e CP_1 l' , che opera soltanto “di riflesso” nei Parte_1 confronti degli opponenti e Parte_2 PT A ben vedere, dunque, gli opponenti e Parte_2 PT non hanno alcun interesse pratico a far valere la nullità della clausola «a semplice richiesta e senza alcuna eccezione» contenuta nell'«atto di coobbligazione», avendo eccepito unicamente l'inesistenza del credito escusso dalla , eccezione preclusa alla CP_2 ZI (in forza della clausola della polizza fideiussoria «a semplice richiesta … rinunciando sin da ora ad ogni e qualsivoglia eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile», valida ed efficace) e “di riflesso” anche agli stessi fideiussori coobbligati, legittimati a sollevare le medesime eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.). Ne deriva l'infondatezza anche dell'opposizione proposta da e . Parte_2 Parte_3 8. In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato. Le istanze di prova orale articolate dagli opponenti vanno inoltre respinte, in quanto volte a provare l'inesistenza del credito escusso dalla Controparte_2
eccezione – come visto – preclusa tanto
[...] alla quanto a Parte_1 Controparte_4 PT
.
[...] 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2756/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di ON
, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
[...]
2. CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di che si liquidano in: ON euro 6.164,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in Padova, in data 15/04/2025
Il Giudice Alberto Stocco
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