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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente est. - dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18512 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CIBELLI MARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. CIBELLI MARIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2024 e , premesso: Parte_1 Parte_2
di aver intrattenuto una relazione dalla quale era nato a [...], il [...], il figlio , CP_1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. All'udienza cartolare del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il figlio minore in conformità a quanto deciso dalle parti in accordo.
In particolare, le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti conclusioni:
“1) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con CP_1
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
2) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo mensilmente alla OR la somma di € 250,00, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Pt_1
annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche come da Protocollo del Tribunale di Napoli;
3) L'assegno unico verrà corrisposto interamente al 100% alla GN;
Pt_1
4) Relativamente alle visite, premesso che esiste un rapporto molto equilibrato e sereno tra il padre e il piccolo , i genitori di comune accordo hanno pattuito che il padre vedrà e terrà con CP_1
sé il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 fino alle ore 23 in estate ,mentre in inverno lo CP_1
riporterà alle 20, nelle settimane in cui il minore non pernotterà con il padre nei week-end, mentre il martedì e il giovedì sempre agli stessi orari quando starà con il padre nei fine settimana;
infatti per due fine settimane a settimane alterne e precisamente la seconda e terza settimana del mese il papà terrà con sé con pernottamento dal venerdì alle ore 17,30 fino alla domenica alle ore 23 ( in estate) CP_1
mentre in inverno lo riporterà alle ore 20.
5) Per le festività natalizie starà con il papà a partire dal 2025 dal 31 dicembre alle ore CP_1
18,00 fino al 1 gennaio alle ore 22, mentre l'anno successivo dal 24 dicembre alle ore 18 fino al 25 alle ore 22; il giorno della befana festeggerà con il papà a partire dal 2026 dal mattino alle ore 11 CP_1
fino alle ore 17, mentre l'anno successivo dalle ore 17 fino alle ore 22;
6) Per le festività pasquali a partire dal 2026 festeggerà la Pasqua dal mattino alle ore CP_1
12 fino alle ore 22, mentre l'anno successivo festeggerà la Pasquetta agli stessi orari;
7) Per il periodo estivo starà con il papà 15 giorni ad agosto e il periodo verrà CP_1
comunicato dal Sig. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
Pt_2
Si precisa che se vi è accordo tra i genitori i giorni, gli orari e i periodi potranno variare. Inoltre nel caso in cui il Sig. non potrà andare a prendere il figlio nei giorni stabiliti avrà il dovere di Pt_2 comunicarlo alla GN ” Pt_1 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino