Sentenza 13 novembre 2023
Massime • 1
In tema di attribuzione al Fondo Unico Giustizia delle somme giacenti per procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato definito ovvero è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione o di approvazione del piano di riparto o, ancora, è passata in giudicato la sentenza definitiva della controversia distributiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, convertito dalla l. n. 181 del 2008, non ha portata retroattiva, ma si applica solo quando una delle fattispecie processuali a cui la norma correla il "dies a quo" per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l'entrata in vigore della disposizione.
Commentari • 2
- 1. Costituzione di parte civile nel procedimento ex art. 444 c.p.: la decisione delle Sezioni unite con riguardo al caso in cui l'accordo si sia perfezionato prima…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. un., c.c.. 30 novembre 2023, Pres. Cassano, rel. Pellegrino (informazione provvisoria) Ord. 31432/2023 Con ordinanza n. 31432 del 15 giugno 2023, dep. 19 luglio 2023 (che può leggersi in allegato), la VI Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 c.p.p. debba …
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Cass., Sez. un., c.c.. 30 novembre 2023, Pres. Cassano, rel. Pellegrino (informazione provvisoria) Ord. 31432/2023 Con ordinanza n. 31432 del 15 giugno 2023, dep. 19 luglio 2023 (che può leggersi in allegato), la VI Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto che divide la giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione «Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 c.p.p. debba …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/2023, n. 31432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31432 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto- legge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, era di decadenza, rilevato d’ufficio perché in materia pubblicistica indisponibile, e inutilmente decorso;
resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze;
il processo è stato rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 2949 del 2023 della Sesta Sezione Civile di questa Corte;
Rilevato che: con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi poiché la Corte di appello 3 di 5 avrebbe errato attribuendo efficacia retroattiva alla norma evocata a fondamento della decadenza, sicché, operando solo la prescrizione ordinaria decennale, la richiesta, effettuata nel 2014 per un credito nato nel 2006, era tempestiva e fondata;
Considerato che: il ricorso è fondato e va accolto;
secondo la giurisprudenza di questa Corte la vigenza o meno di una certa norma alla data rilevante in relazione al caso concreto, non costituisce nuova questione di fatto, non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra nella scienza del giudice, il quale in sede di legittimità ha il dovere, prescindendo anche dalle deduzioni delle parti, di verificare se la disposizione applicata dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e, quindi, applicabile al caso esaminato (Cass., 29/07/2009, n. 17692); la norma applicata dai giudici di merito ha stabilito – con vigenza dal 14 novembre 2008 come da legge di conversione, introduttiva dell’emendamento in parola, n. 181 del 2008 – che rientrano nel FUG le somme di denaro depositate presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
la disposizione, introduttiva di un termine decadenziale (cfr., Cass., 14/02/2019, n. 4514, pag. 9), fa riferimento a procedimenti in particolare anche esecutivi pendenti, ovvero alla pendenza di 4 di 5 opposizioni esecutive correlate, sicché non è riferibile a fattispecie procedimentali pacificamente così esaurite, e come tale: per un verso, essa non è applicabile retroattivamente, come infatti non previsto;
per altro verso, essa non è neppure immediatamente applicabile rispetto alle regolate obbligazioni restitutorie sorte senza termine decadenziale, come nel caso è pure pacifico, prima della novella legislativa, con riferimento a processi esecutivi oggetto di opposizioni anch’esse previamente concluse;
tali obbligazioni, pertanto, saranno soggette solo ai limiti temporali della prescrizione, non potendo giustificarsi, in base ad alcun altro fine di ragionevole bilanciamento di contrapposte esigenze, espresso normativamente o riconoscibile ermeneuticamente, una diversa ricostruzione dei modi e termini di attribuzione imperativa delle relative somme al Fondo Unico Giustizia;
ne consegue che, come osservato in udienza dal Pubblico Ministero, deve affermarsi conclusivamente il principio per cui il termine di decadenza previsto dall’art. 2, comma 2, lettera c-bis, del decreto-legge n. 143 del 2008, quale convertito dalla legge n. 181 del 2008, si applica solo quando una delle fattispecie processuali cui la norma correla il “dies a quo” per la richiesta restitutoria sia venuta in essere dopo l’entrata in vigore della disposizione;
la difesa erariale ha peraltro evocato l’applicabilità dell’art. 117, legge fallimentare, quale introdotto dal d.lgs. n. 5 de 2006, ma si tratta di regime riferito a procedure concorsuali e non esecutive individuali;
spese al giudice del rinvio;
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19/09/2023.