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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1095/2024 promosso da nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. REATTI CESARE, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Corso Canalgrande, 88 41100 MODENA
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MASINI Parte_2
UBERT , elettivamente domiciliato in Viva Menotti, 9 41049 SASSUOLO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Modena, n 36/2004 , pubblicata il
15 gennaio 2024 avente ad oggetto le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 gennaio 2024 il Tribunale di Modena, dopo aver con sentenza parziale dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto da Parte_1
e ha così disposto: Parte_2
pagina 1 di 4 1) Conferma[re] l'assegnazione dell'abitazione famigliare sita in AS (MO) – Via
Vallorsara, 8 – al sig. , in quanto genitore collocatario del figlio Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente;
2) ) Dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_2 Controparte_1
mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Per_1
gli indici Istat nazionali, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
3) Dispone che versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2
mantenimento del figlio la somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Per_2
gli indici Istat nazionali, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
4)
4) Compensa le spese del presente giudizio.
*
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando unicamente quanto Parte_1
disposto al capo 3) in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e Per_3
ha chiesto a questa Corte di porre a carico della madre – in riforma della decisione Parte_2
impugnata - il versamento in favore di a titolo di contributo al mantenimento per Parte_1
il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente, la somma di € 250,00 mensili, da Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena a decorrere dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
Si è costituita l'appellata non contestando l'appello e deducendo anzi di non aver mai Pt_2
richiesto né nelle conclusioni né in alcun altra fase del giudizio di primo grado la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio richiedendone vieppiù il riconoscimento nella stessa misura (€ Per_2
250,00) così come indicato per il figlio . Per_1
Per tali motivi ha affermato di ritenere che il Tribunale sia incorso in un “lapsus calami”
Ha quindi così concluso:
pagina 2 di 4 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna accogliere l'appello proposto dal sig. Parte_1
nei termini dallo stesso prospettati. Spese compensate, stante l'adesione”
[...]
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di rassegnare conclusioni e istanze.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno chiesto congiuntamente che la Corte decidesse in conformità alle richiesto sopra indicate e la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La domanda va accolta e la sentenza va riformata, come da richiesta dell'appellante, cui l'appellata ha aderito, essendo pacifico che non dimora presso la madre, ma che ha soltanto usufruito per un Per_2
breve periodo di un suo appartamento per soggiornarvi durante la settimana, per frequentare un tirocinio, non avendo mai cessato di dimorare presso l'abitazione del padre, suo punto di riferimento.
Va quindi accolta la richiesta dell'appellante di vedersi riconoscere l'importo di 250 euro mensili, così
come del resto concordato dall'appellata.
L'adesione della all'appello e la mancata contestazione della circostanza fin dal primo grado da Pt_2
parte sua induce a ritenere senz'altro equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma della clausola n. 3 della sentenza n.36/2024 emessa dal Tribunale di Modena, , pubblicata in data 15.01.2024, disporre che la sig.ra versi al sig. Parte_2 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne e non
[...] Per_2 autosufficiente economicamente, la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena a decorrere dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nell'ipotesi di domanda di rigetto dell'appello da parte della sig.ra Pt_2
pagina 3 di 4 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1095/2024 promosso da nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. REATTI CESARE, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Corso Canalgrande, 88 41100 MODENA
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MASINI Parte_2
UBERT , elettivamente domiciliato in Viva Menotti, 9 41049 SASSUOLO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Modena, n 36/2004 , pubblicata il
15 gennaio 2024 avente ad oggetto le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 gennaio 2024 il Tribunale di Modena, dopo aver con sentenza parziale dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto da Parte_1
e ha così disposto: Parte_2
pagina 1 di 4 1) Conferma[re] l'assegnazione dell'abitazione famigliare sita in AS (MO) – Via
Vallorsara, 8 – al sig. , in quanto genitore collocatario del figlio Controparte_1 Per_1
maggiorenne non indipendente economicamente;
2) ) Dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_2 Controparte_1
mantenimento del figlio la somma di € 250,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Per_1
gli indici Istat nazionali, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
3) Dispone che versi a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_2
mantenimento del figlio la somma di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo Per_2
gli indici Istat nazionali, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso;
4)
4) Compensa le spese del presente giudizio.
*
Avverso tale decisione ha proposto appello contestando unicamente quanto Parte_1
disposto al capo 3) in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e Per_3
ha chiesto a questa Corte di porre a carico della madre – in riforma della decisione Parte_2
impugnata - il versamento in favore di a titolo di contributo al mantenimento per Parte_1
il figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente, la somma di € 250,00 mensili, da Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena a decorrere dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
Si è costituita l'appellata non contestando l'appello e deducendo anzi di non aver mai Pt_2
richiesto né nelle conclusioni né in alcun altra fase del giudizio di primo grado la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio richiedendone vieppiù il riconoscimento nella stessa misura (€ Per_2
250,00) così come indicato per il figlio . Per_1
Per tali motivi ha affermato di ritenere che il Tribunale sia incorso in un “lapsus calami”
Ha quindi così concluso:
pagina 2 di 4 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna accogliere l'appello proposto dal sig. Parte_1
nei termini dallo stesso prospettati. Spese compensate, stante l'adesione”
[...]
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di rassegnare conclusioni e istanze.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno chiesto congiuntamente che la Corte decidesse in conformità alle richiesto sopra indicate e la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La domanda va accolta e la sentenza va riformata, come da richiesta dell'appellante, cui l'appellata ha aderito, essendo pacifico che non dimora presso la madre, ma che ha soltanto usufruito per un Per_2
breve periodo di un suo appartamento per soggiornarvi durante la settimana, per frequentare un tirocinio, non avendo mai cessato di dimorare presso l'abitazione del padre, suo punto di riferimento.
Va quindi accolta la richiesta dell'appellante di vedersi riconoscere l'importo di 250 euro mensili, così
come del resto concordato dall'appellata.
L'adesione della all'appello e la mancata contestazione della circostanza fin dal primo grado da Pt_2
parte sua induce a ritenere senz'altro equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in riforma della clausola n. 3 della sentenza n.36/2024 emessa dal Tribunale di Modena, , pubblicata in data 15.01.2024, disporre che la sig.ra versi al sig. Parte_2 CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne e non
[...] Per_2 autosufficiente economicamente, la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena a decorrere dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre a IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nell'ipotesi di domanda di rigetto dell'appello da parte della sig.ra Pt_2
pagina 3 di 4 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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