Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 22 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/07/2022, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01264/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 818 del 2020, proposto da:
- NI RA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Zecca, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Soleto, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
- di VI AR, rappresentato e difeso dall’Avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 836 del 31 ottobre 2019 rilasciato dal Comune di Soleto al Sig. VI AR;
- e, ove occorra, “ del punto 8) delle nuove NTA al PdF di Soleto di cui allo studio particolareggiato delle zone B1 e B2 urbanisticamente definite vigente nel Comune di Soleto, realizzato ai sensi dell’art. 9 III comma D.M. 1444/68, di cui allo stato ancora non si conoscono gli estremi di approvazione da parte del Comune, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2523 del 27/9/82 ”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Soleto e di VI AR.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 6 luglio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
A.- Premesso che:
- la sig.ra RA, proprietaria nel comune di Soleto di una villetta alla Via Duca d’Aosta, impugna il permesso di costruire n. 836 del 31 ottobre 2019 rilasciato dal Comune medesimo in favore del suo vicino di casa sig. VI AR.
- propone, in particolare, i seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 2, DM 2 aprile 1968, n. 1444; b) violazione della distanza minima dal confine di cui alle NTA del Programma di Fabbricazione del comune di Soleto; c) falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 64 e 61, comma 2, seconda parte, del Regolamento Edilizio Tipo approvato con DGR n. 2250 del 21 dicembre 2017; d) violazione dell’art. 9 cit., comma 1, n. 2); violazione dell’art. 9 cit., comma 3, seconda parte; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione della Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia n. 344 del 4 maggio 1972; mancata corrispondenza fra le premesse e la scrittura della norma regolamentare in questione.
B.- Osservato che:
- l’art. 9 del DM n. 1444 del 1968 prevede che: « Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A) …;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C) …
(…)
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche ».
- l’immobile realizzato dal sig. AR « si estende a nord, lungo il confine con la proprietà RA, a una distanza dall’edificio della medesima che varia da 4,60 a un massimo di 5,10 m » (v. pag. 2 dell’atto di costituzione del controinteressato) e detto edificio presenta « una parete abbondantemente finestrata » (v. pag. 2 del ricorso): tali circostanze sono, esplicitamente e/o implicitamente, riconosciute da entrambe le parti.
C.- Ritenuto che:
- il permesso di costruire viola dunque la « distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti » prevista dall’art. 9 citato, comma 1, n. 2.
- neppure risulta configurabile, come pur suggestivamente deduce la difesa del sig. AR, l’ipotesi derogatoria di cui al successivo comma 3, secondo cui « Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche », sia perché in questo caso il piano particolareggiato in parola è scaduto da circa trent’anni e l’art. 17, comma 1, l. n. 1150/1942 lascia soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, senza dunque attribuire alcun diritto a derogare alle distanze imposte dal DM n. 1444/68, sia perché neppure viene dimostrato dalla parte che ci si trovi in presenza di « gruppi di edifici ».
- secondo la giurisprudenza amministrativa, d’altronde, « le previsioni di cui all’art. 9 DM 1444/68, riguardanti la distanza minima da osservarsi tra edifici, essendo funzionali a garantire non tanto la riservatezza, quanto piuttosto l’igiene e la salubrità dei luoghi e la formazione di intercapedini dannose (tra le più recenti, Cass. Civ., sez. II, 03/03/2008 n. 5741, Cons. Stato, sez. V, 26/10/2006, n. 6399), debbono considerarsi assolutamente inderogabili da parte dei comuni, che si debbono attenere ad esse in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici; inoltre, traendo le norme del DM 1444/68 la propria efficacia dall’art. 41-quinquies, comma 8, L. 1150/42 - in tale parte non abrogato dal DPR 380/01 - le relative previsioni debbono considerarsi avere una efficacia immediatamente precettiva e tale da potersi sostituire alle eventuali norme di piano regolatore ad esse non conformi (tra le tante, Cass. Civ. 22495/2007 e 20574/2007; Cons. Stato, sez. IV, 2094/2007; 1206/2007; in particolare, la sentenza n. 3094/2007 della IV sezione del Consiglio di Stato così testualmente statuisce: ‘Tanto chiarito e venendo all’esame della normativa urbanistica comunale, si premette che per consolidata giurisprudenza le norme di cui al DM in questione, emanate in forza dell’art. 17 L. 765/67, traggono da questa la forza di integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l’inderogabile distanza di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite è illegittima e va annullata ove oggetto di impugnazione o, secondo l’indirizzo prevalente, comunque disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata’).
Trattasi di presidi normativi che, all’evidenza, non sono dettati a tutela e salvaguardia di singole posizioni soggettive, ma nell’interesse generale della corretta pianificazione.
3.2. La censura accolta dal T.a.r., si strutturava nella dedotta violazione dell’articolo 9, comma 1, n. 2 e comma 3 del DM 2.4.1968 n. 1444, in quanto il progetto autorizzato avrebbe violato le distanze minime inderogabili.
(…)
3.3. La tesi dell’appellante sulla quale si fonda la asserita legittimità del titolo edilizio annullato dal T.a.r. è quella per cui, dal combinato-disposto delle disposizioni del PRG comunale (che non prevede limiti di distanze per le ristrutturazioni) e dalle disposizioni di legge regionale attuative del c.d. Piano casa, discendesse che i limiti di cui al citato art. 9 (…) non trovassero applicazione.
3.4. Osserva in contrario senso il Collegio, che:
a) innanzitutto (si veda Cons. Stato, sezione IV n. 856 del 29 febbraio 2016, in particolare dal considerando 3.2.1.) la deroga di cui al comma 3 potrebbe essere ammessa soltanto nel caso di realizzazione contestuale di ‘gruppi di edifici’ e cioè di una pluralità di nuovi edifici inseriti in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate, ipotesi dalla quale sembra esulare il caso in esame, in cui si ha realizzazione di un unico edificio che si va ad inserire nel contesto di un isolato già edificato;
b) la dizione contenuta nel citato ultimo comma dell’art. 9 d.m. 1444/68 implica che alla deroga ivi menzionata possa accedersi soltanto laddove ricorra la compresenza di tutte e tre le condizioni contenute nel detto comma (e non può invece affermarsi che le stesse integrino prescrizioni alternative) ed esse non ricorrevano, a tacere d’altro perché non ci si trova al cospetto di un gruppo di edifici, e perché non si rinviene alcuna tavola plano-volumetrica relativa ad un gruppo di edifici tra i quali sarebbe ricompreso quello erigendo;
c) la giurisprudenza già in passato ha costantemente interpretato in senso rigido detta disposizione affermando che (ex aliis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2007n. 1206 ‘l’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall’art. 873 c.c. e dall’ultimo comma dell’art. 9 DM n. 1444 del 1968 emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1941, avente efficacia precettiva ed inderogabile, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale -cfr. Corte cost., 16 giugno 2005, n. 232; Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9871; T.a.r. Bari, sez. III, 22/06/2012, n. 1235 ‘la disposizione di cui all’art. 9 comma 1, n. 2, DM 2 aprile 1968 n. 1444, essendo tassativa ed inderogabile, impone al proprietario dell’area confinante con il muro finestrato altrui di costruire il proprio edificio ad almeno dieci metri da quello, senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti e a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell’art. 907 comma 3, c.c.. Le prescrizioni di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 integrano con efficacia precettiva il regime delle distanze nelle costruzioni, sicché l’inderogabile distanza di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici’) » (Consiglio di Stato, IV, 30 ottobre 2017, n. 4992).
- il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 818 del 2020 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato permesso di costruire.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO