TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 254
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2021
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Superamento del provvedimento impugnato con successiva determinazione

    Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo poiché l'impugnata determinazione è stata superata dalla successiva determinazione dirigenziale n. DPD023/490/21 del 3 dicembre 2021, a seguito del riesame disposto dal Tribunale.

  • Accolto
    Erronea interpretazione del limite del 30% di territorio destinato alla protezione della fauna selvatica

    Il Tribunale ritiene che la percentuale del 30% di cui all'art. 10, comma 3, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 debba essere interpretata come una soglia minima di protezione della fauna selvatica e non come un limite massimo invalicabile. Pertanto, il diniego basato sul raggiungimento di tale percentuale è illegittimo.

  • Accolto
    Difetto di motivazione in ordine ai motivi etici/scientifici

    Il Tribunale rileva che la normativa primaria permette la sottrazione del fondo alla caccia se non ostacola la pianificazione faunistico-venatoria, ammettendo anche ragioni etiche e morali, come contemplato dalla giurisprudenza CEDU. Il diniego è quindi illegittimo per difetto di motivazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della Legge 241/1990

    Il Tribunale ritiene che la Regione, nell'eseguire il riesame disposto dal Tribunale, abbia introdotto un nuovo motivo di rigetto non precedentemente addotto, in violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 254
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 254
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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