Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/04/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2538/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto da:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore
All'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di appello riuniti iscritti ai nn. 2538 e 2623 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2019, riservati in decisione all' udienza in trattazione scritta del 23.05.2024
TRA
( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni Pesce presso il cui studio in Roma alla via Francesco Grimaldi n. 122 è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE nel giudizio 2538/19
E
Controparte_1
(cf rappresentata e difesa, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Matteo Mularoni, Roberto Andreoni e Raffaele
Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
Lazzaro Spallanzani n. 22/A.
APPELLANTE nel giudizio 2623/19 aventi ad OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 2451/2018 del Tribunale di
Latina, pubblicata il 9.10.2018.
1
“[1] IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il deposito di tutta la Cont documentazione “nuova” prodotta in appello dalla e, segnatamente, degli ordini di investimento disposti in formato cartaceo (all. doc. 4 di controparte) ed il supporto cd-rom con le registrazioni degli ordini di investimento disposti tramite phone trading (all. doc. 5 di controparte), nonché di ogni documento non già presente nella copia autentica di tutto il fascicolo di parte di primo grado della Cont
, così come cristallizzato, nelle 447 pagine certificate dal Direttore
Amministrativo del Tribunale di Latina Dott. Piergiorgio Conti [cfr. Doc. 5].
[2] NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare in toto l'appello RG
2623/2019 promosso nei confronti di dalla Parte_1 [...]
Controparte_1
perché infondato, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi, di cui alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti.
[3] NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento, invece, dell'appello RG 2538/2019, riformare parzialmente, per le ragioni di fatto, diritto
e giurisprudenza ampiamente esposte nei motivi di gravame, l'impugnata sentenza
n. 2451/2018 emessa dal Tribunale Civile di Latina, Sez. II, in data 22 settembre
2018, pubblicata il 9 ottobre 2018 e mai notificata, nelle parti in cui ha rigettato tutte ed ogni domanda riconvenzionale, spiegate da Parte_1
nel corso del giudizio di primo grado, e, per l'effetto, condannare la
[...]
Controparte_1
P.IVA_ (Codice ABI: ; Codice Operatore Economico: SM00087), in persona del legale rappresentante pro tempore: (1) alla restituzione, in favore del
della somma di € 31.828,00, quale importo Parte_1 Parte_1
illegittimamente compensato dalla opposta con nota del 20/06/2013 a CP_1
seguito della revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
(2) alla restituzione, in favore del
2 AR dell'importo di € 570.000,00, originariamente Parte_1
versato, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
(3) al pagamento, in favore del AR di € 3.598.488,00 per Parte_1 la restituzione, in favore del AR medesimo, dell'importo di €
570.000,00, originariamente versato, e per il relativo risarcimento del danno per indisponibilità del predetto importo (come da CTP in atti), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
(4) alla restituzione, in favore del
AR di tutti gli interessi passivi pagati e documentati Parte_1 nell'importo complessivo di € 37.726,06, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero dell'importo, meglio determinato, ove necessario, da richiesta ed espletanda CTU tecnico-contabile, previa depurazione dagli interessi debitori anatocistici, dalle valute, dalle commissioni di massimo scoperto e dalle spese non determinati e non previsti nel contratto di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
(5) alla restituzione, in favore del AR delle rate di mutuo Parte_1
già pagate per l'importo complessivo di € 31.144,28 (€ 150.000,00 del mutuo - €
118.855,72 del decreto ingiuntivo revocato = € 31.144,28), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo ed al risarcimento del danno in re ipsa per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, da liquidarsi in via equitativa, il tutto, ove necessario, anche previo espletamento di apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
(6) al pagamento, in favore del AR di € 2.127.610,92 per i Parte_1
danni derivanti dalla mancata esecuzione degli ordini di compravendita di azioni
(come da CTP in atti), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”; per la Controparte_1 Controparte_1
““Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, ed in accoglimento del presente appello, così giudicare
3 in riforma della sentenza n. 2451/2018 emessa inter partes dal Tribunale di Latina in data 22/09/2018, pubblicata in data 9/10/2018, in persona del Giudice dott.ssa
Roberta Nocella, all'esito del giudizio sub R.G. 300640/2013 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 84/2013 del Tribunale di Latina - Sezione Distaccata di Terracina, non notificata: in via principale di merito, rigettare la opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal Sig. e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di Euro Parte_1
118.855,72, oltre interessi e spese di procedura, ovvero a quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
in via principale di merito, rigettare le domande riconvenzionali proposte dal Sig.
siccome infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1 in via principale di merito, rigettare l'appello della sentenza proposto da controparte, perché infondato in fatto ed in diritto, alla luce di quanto argomentato
Cont nell'interesse di nell'atto di appello d.d.
5.04.2019 proposto;
in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia
Cont domanda proposta dal Sig. nei confronti di , condannare il Parte_1
signor al pagamento di Euro 118.855,72, ovvero a quella diversa Parte_1
somma che sarà accertata in corso di causa;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia Cont domanda proposta dal sig. nei confronti di , compensare le Parte_1
Cont somme dovute allo stesso con il credito vantato da;
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU contabile eseguita nel giudizio di primo grado, essendo questa giunta a conclusioni erronee;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di appello, e la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti anche solo Controparte_1
Contr
hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“- accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 84/2013, depositato dal Tribunale di Latina
4 - Sezione Distaccata di Terracina in data 2.03.2013, la cui provvisoria esecutività
è già stata sospesa;
- rigetta ogni domanda proposta in via riconvenzionale da Parte_1
nei confronti dell'attuale
[...] Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore;
- dichiara integralmente compensate ex art. c.p.c. le spese di lite;
pone in via definitiva a carico delle parti in solido le spese per la espletata c.t.u., liquidata con separato provvedimento.”
Così decidendo, il Tribunale di Latina aveva accolto l'opposizione e quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 84/2013, emesso il 2/03/2013 dallo stesso Ufficio, con il quale era stato intimato a il pagamento, in Parte_1 favore dell'Istituto bancario convenuto, dell'importo di € 118.855,72, oltre interessi e spese, azionato in sede monitoria in relazione all'insoluto del mutuo chirografario per € 150.000 n. 20/53/01333 (omesso pagamento di n. 3 rate, per € 24.854,53, rate residue € 92.884,58, oltre ad interessi e spese per € 1.161).
Proposta opposizione, il aveva contestato la pretesa Parte_1
creditoria e, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi la nullità, l'invalidità
e, comunque, l'inefficacia e la risoluzione degli accordi intercorsi tra le parti (mutuo e operazioni di acquisto e vendita dei titoli, di investimento e disinvestimento), con conseguente condanna della Banca opposta alla restituzione della somma originariamente versata pari a € 573.000,00. Aveva anche svolto duplice domanda riconvenzionale di risarcimento per danno a titolo precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale per il cui accertamento aveva chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio.
In via gradata, aveva chiesto di dichiarare la nullità o comunque di annullare tutti i contratti intercorsi tra l'opponente e la banca opposta, ex art. 1428 del c.c. o ex art. 1439 del c.c., anche per manifesto vizio del consenso e di condannare, in conseguenza, la controparte alla restituzione di tutte le somme utilizzate per le relative operazioni contrattuali.
5 La si era costituita, eccependo la non applicabilità della legge italiana ai CP_1
rapporti contrattuali in corso in favore di quella sanmarinese;
negava che le operazioni di acquisto e vendita fossero stata eseguite dall'allora IBS di propria iniziativa, essendo stato firmato dal AR un mandato fiduciario a terzi per la vendita o acquisto di titoli;
negava qualsiasi collegamento negoziale tra conto corrente e mutuo;
contestava le eccezioni di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s.., legittimamente applicate in base alla legge sanmarinese.
Istruito il giudizio tramite ctu contabile, il Tribunale decideva come da dispositivo sopra riportato.
Il primo giudice, dopo aver stabilito che i rapporti contrattuali oggetto del giudizio trovavano disciplina, in base gli artt. 3 e 4 della Convenzione di Roma del 1980, nella legge - essendo San Marino il luogo che presentava il CP_1
collegamento più stretto con i contratti stessi in quanto sede del banchiere - il
Tribunale ne riteneva la conformità alla relativa disciplina, sia per i requisiti di forma che di sostanza.
Di qui, la infondatezza della domanda di declaratoria di inefficacia di tutti i rapporti contrattuali (conto corrente 02/03/08036, contratto di deposito titoli n.
02/71/000781, apertura di credito in conto corrente per € 700.000, tutti del
21.07.2006, concessione di scoperto su c/c per € 150.000 dal 3.01.2007, contratto di mutuo chirografario n. 2/53/01333 del 24.09.2010 per € 150.000 versati su c/c n.
2/03/08036) che avevano comportato la messa a disposizione del correntista dell' complessivo importo di € 900.000.
Nel merito del credito azionato dalla il Tribunale dava atto della produzione CP_1
degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente 02/03/08036, da ritenersi in astratto idonei a provare la movimentazione contabile, evidenziando tuttavia come gli stessi non dessero conto del dettaglio delle operazioni negoziali di intermediazione mobiliare ivi eseguite ed annotate, ovvero di vendita/acquisto azioni, vendita/acquisto divisa.
6 Per la stessa ragione, il Tribunale respingeva la domanda riconvenzionale dell'opponente di restituzione della somma di € 573.000,00, sulla premessa del difetto di prova della esecuzione, da parte della degli ordini di acquisto CP_1 emessi dall'opponente.
Respingeva altresì la domanda di restituzione delle somme per l'asserita illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e costi non dovuti sul maturato scoperto in c/c, atteso che la stessa era espressamente prevista dalle clausole contrattuali e comunque non sanzionata dalla normativa vigente;
rigettava anche le ulteriori domande riconvenzionali azionate dall'opponente, ritenute mere specificazioni delle domande respinte o, comunque, perché rimaste del tutto indimostrate.
Con atto di appello notificato il 7.04.2019, il ha impugnato la Parte_1
sentenza per vari motivi.
Con il primo motivo (rubricato: ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE CIRCA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 31.828,00,
COMPENSATA DALLA BANCA OPPOSTA COME DA NOTA DELLA BAC DEL
20/06/2013, A SEGUITO DELLA REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
OPPOSTO) l'appellante contesta l'approdo della prima sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la compensazione operata dalla Banca con nota del
Contr 20.6.2013 nella quale la stessa aveva dato atto di avere compensato parzialmente il proprio credito di € 118.855,72, di cui al decreto ingiuntivo opposto, con € 31.828,00 disponibili sui vari conti dell'appellante, determinando in complessivi € 89.703,72 . Di tale espressa compensazione il Tribunale avrebbe dovuto dare atto, errando quindi nel rigetto della domanda di restituzione di €
31.828,00 formulata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1.
Con il secondo motivo (rubricato ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE CIRCA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI € 570.000,00
ORIGINARIAMENTE VERSATA E LA STATUIZIONE DELLA RECIPROCA
7 SOCCOMBENZA PER RISPETTIVO DIFETTO DI PROVA PER MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI PROBATORI RICHIESTI DALL'ART. 2697 C.C.
- ASSOLVIMENTO DA PARTE DELL'ODIERNO APPELLANTE DELL'ONERE
PROBATORIO, DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 2697 C.C. -
INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA BANCA APPELLATA DELL'ONERE
PROBATORIO, DI CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 2697 C.C. - ESISTENZA
DELLA PROVA E MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ORIGINARI
VERSAMENTI PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 570.000,00 –
INESISTENZA DELLA PROVA DELL'EROSIONE DEL PORTAFOGLIO DI €
570.000,00 – MANCATA CONSEGNA DA PARTE DELLA BANCA APPELLATA
DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERCORSI TRA LE
PARTI NONOSTANTE L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA DEL
NOTARBERARDINO DATATA 27/06/2011 – VIOLAZIONE DELL'ART. 119 TUB
– VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1374-1375 C.C. - INGIUSTIFICATO ED
IMMOTIVATO MANCATO ORDINE ALLA BANCA APPELLATA DI ESIBIZIONE
EX ART. 210 C.P.C. DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO –
FONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'APPELLANTE
COME PARTE IMPEDITA ALLA FORMAZIONE DELLA PROVA –
CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELL'INDEBITO DI € 570.000,00 E
RISARCIMENTO DEL RELATIVO DANNO PER INDISPONIBILITA' DEL
PREDETTO IMPORTO), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 570.000,00, pur trattandosi di fatto non contestato;
costituiva infatti onere della Banca dimostrare ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. i fatti estintivi della relativa pretesa.
In ogni caso, la mancanza di prova degli avvenuti versamenti doveva essere imputata al comportamento ostruzionistico dell'istituto bancario che, a fronte dell'istanza del correntista di ottenere la documentazione bancaria, aveva omesso di inviargliene copia. L'appellante aveva quindi diritto alla restituzione di quanto versato e al risarcimento del danno per la mancata disponibilità della predetta somma.
8 Con il terzo motivo (rubricato ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE CIRCA IL PUNTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME RBITRARIAMENTE
INCASSATE DALLA BANCA APPPELLATA A SEGUITO DI ILLEGITTIMA
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA “USI PIAZZA”, DEGLI INTERESSI
PASSIVI CON CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE E DI COMMISSIONI E
SPESE NON PREVISTE DAL CONTRATTO – RESTITUZIONE DI TUTTI GLI
INTERESSI PAGATI – IN SUBORDINE: RESTITUZIONE DEL SALDO DEL
CONTO CORRENTE DEPURATO DAGLI INTERESSI DEBITORI
ANATOCISTICI, DALLE VALUTE, DALLE COMMISSIONI DI MASSIMO
SCOPERTO E DALLE SPESE NON DETERMINATI E NON PREVISTI NEL
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE – NULLITA' DEL CONTRATTO DI
MUTUO PER NULLITA' DEL COLLEGATO CONTRATTO DI CONTO
CORRENTE – RESTITUZIONE DEI RATEI DI MUTUO PAGATI – CONDANNA
AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA
CENTRALE RISCHI) l'appellante lamenta il rigetto della domanda di restituzione delle somme incassate dall'istituto a seguito dell'illegittima applicazione degli interessi “uso piazza”.
La relativa clausola contenuta nel contratto, seppur legittima in base al diritto sammarinese astrattamente applicabile, doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 117 T.U.B. qualificabile come “norma di ordine pubblico interno” in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Dalla nullità di detta clausola derivava il diritto alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di €
37.726,06 o di altro maggior importo da determinarsi e mezzo espletanda ctu tecnico contabile, dovuta alla illegittima applicazione della clausola prevedente la
“ variabilità futura del primo tasso, in base agli usi di piazza”, sia della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come ammesso dalla controparte e comprovato dagli estratti trimestrali prodotti. Alla nullità, per i motivi spiegati, del contratto di conto corrente seguiva quella del contratto di mutuo ad esso funzionalmente collegato, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo
9 inesistente in forza delle illegittime pattuizioni evidenziate. A tanto conseguiva la richiesta di condanna della Banca appellante alla restituzione delle rate di mutuo già pagate per l'importo complessivo di € 31.144,28 derivanti dal seguente conteggio (€ 150.000 del mutuo- € 118.855,72 del decreto ingiuntivo revocato = €
31.144,28). Era, infine, illegittimo il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale per la illegittima segnalazione a sofferenza del correntista da parte della ingiustamente ritenuta tardiva dal primo CP_1
giudice.
Con il quarto motivo (rubricato ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE CIRCA IL PUNTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI, PATRIMONIALI
E NON, NADEMPIMENTI AGLI ORDINI DELLA BANCA Controparte_3
APPELLATA) l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle operazioni ordinate dal correntista, considerando il portafoglio titoli allegato al n. 2 della CTP del Prof
La statuizione era fondata sull'asserita impossibilità di poter ricostruire Per_1
l'andamento del rapporto intercorso tra le parti, circostanza che, per le ragioni già sopra indicate, era imputabile solo alla condotta inadempiente della banca. Per tale mancata esecuzione di detti ordini, competeva alla parte un risarcimento di €
2.127.610, 92, come calcolati nella ridetta perizia di parte a firma del Prof
Del tutto acriticamente il Tribunale di Latina aveva recepito le Per_1
valutazioni del ctu dott. senza motivare in ordine ai rilievi svolti nella ct di Per_2
parte; non poteva bastare, a riguardo, la sola affermazione della impossibilità di ricostruire il rapporto contrattuale trattandosi di circostanza non imputabile all' appellante ma alla negligente condotta dell'istituto di credito.
Con il quinto, l'appellante ha attinto la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite, dato che il Tribunale, avendo revocato il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto condannare la banca appellata alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica dovute alla infondatezza della pretesa creditoria.
10 Con ulteriore atto di appello - notificato il 5.04.2019 ai precedenti procuratori del
- la Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la medesima sentenza , con il quale si
[...]
incardinava il giudizio R.G. 2623/2019 formulando diversi motivi.
Contr Con il primo motivo, la ha impugnato il capo della sentenza in cui il Tribunale di Latina ha statuito che “deve [...] accogliersi l'opposizione proposta dal
- con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 84/2013 emesso Parte_1
dal Tribunale di Latina, la cui provvisoria esecutività era già stata sospesa - per
Cont carenza, da parte della , della prova della esatta entità del proprio credito, non essendo sufficiente a tale fine l'estratto conto corrente, neppure dall'inizio di tale rapporto”.
A fondamento della censura, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Contr Giudice di prime cure, la documentazione prodotta da nel giudizio di opposizione era idonea a provare la sussistenza del credito vantato nei confronti del
AR, avendo prodotto in causa: il contratto di conto corrente n.
02/03/08036; il contratto dossier titoli n. 02/71/00781; la procura speciale rilasciata al Sig. il contratto di concessione di scoperto di conto corrente per Persona_3
l'importo di Euro 700.000,00; il contratto di concessione di scoperto di conto corrente per l'importo di Euro 150.000,00); il contratto di mutuo chirografario nr.
02/53/01333; l'estratto conto integrale, dalla data di apertura del rapporto, del conto Contr corrente n. 02/03/08036 (cfr. doc. 10 comparsa di costituzione fascicolo di primo grado); le comunicazioni periodiche relative al rapporto di conto corrente n. Contr 02/03/08036 (cfr. doc. 11 comparsa di costituzione fascicolo di primo grado); il piano di ammortamento del mutuo n. 13/54/51333 (cfr. doc. 13 comparsa di
Contr costituzione fascicolo di primo grado).
Con il secondo motivo, lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, dopo aver correttamente ritenuto il caso di specie disciplinato dal diritto applicava l'art. 1352 c.c. al fine di sostenere la nullità del CP_1
contratto di mandato.
11 Con il terzo motivo l'appellante deduce che, di conseguenza, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere prevista a pena di nullità dell'investimento la forma scritta prevista nel mandato fiduciario, laddove, invece, la normativa sammarinese non imponeva la forma scritta ad substantiam.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneo richiamo dell'art. 1771 c.c. in quanto normativa italiana non applicabile ai rapporti contrattuali in questione. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'ordine del cliente andava Contr assimilato ai negozi di attuazione degli obblighi conferiti alla quale mandataria, con la conseguenza che la non poteva esimersi di dare CP_1
esecuzione agli ordini ricevuti verbalmente dal mandatario di fiducia del
Notaberardino, dal momento che, peraltro, il contratto di deposito e titoli sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente che le operazioni di investimento e disinvestimento potessero essere eseguite anche in virtù di ordini non impartiti per iscritto. Inoltre, il Tribunale non teneva in debita considerazione le comunicazioni periodiche effettuate dalla banca, le quali dovevano ritenersi idonee all'approvazione implicita, per facta concludentia, delle negoziazioni non autorizzate.
Contr Con il quinto motivo, la lamenta l'erronea statuizione in ordine alla mancata prova degli ordini di investimento relativi alle operazioni risultanti dalla movimentazione del conto corrente intestato all'opponente provando pienamente il debito oggetto dell'ingiunzione.
Entrambe le parti si sono opposte ai reciproci appelli chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 1.08.2019, è stata disposta la riunione dei due giudizi.
Va accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto dalla mentre va CP_1 respinto l'appello proposto dal , ad eccezione del primo motivo, che Parte_1
incide sulla pretesa creditoria della da ridurre nel quantum. CP_1
Come visto, il Tribunale di Latina ha respinto la domanda azionata in via monitoria originariamente azionata dalla per € 118.000 fondata sul mutuo chirografario CP_1
12 02/53/01333 e contestualmente respinto tutte le domande riconvenzionali azionate nel successivo giudizio di opposizione dall'opponente.
L'intero ragionamento del Tribunale si fonda, in definitiva, sulla impossibilità di ritenere veridica la movimentazione del conto corrente 02/03/08036 - per ripianare le cui passività sarebbe stato appositamente stipulato il mutuo oggetto di causa - comprese, in particolare, le negoziazioni dei titoli e degli ordini che avrebbero determinato gli scoperti di c/c che avrebbero indotto reso necessaria l'accensione del mutuo azionato dall'Istituto creditore. Le rimesse di tale conto, per pacifica affermazione delle parti, derivavano, infatti, da una serie di collaterali rapporti contrattuali tra i quali, il contratto di deposito nominativo titoli e valori n.
02/71/000781; la concessione di scoperto su c/c per € 150.000; altra concessione di scoperto per € 700.000.
Pacifico è anche il conferimento al mandatario di procura speciale Persona_3
affinchè questi impartisse alla in nome e per conto del correntista, istruzioni CP_1 relative all'investimento in titoli e valori mobiliari.
Sul piano della individuazione della disciplina al caso di specie, il Tribunale - tenuto conto della Convenzione di Roma e della L. 218/95 circa i criteri di collegamento in materia di obbligazioni contrattuali e dei servizi di intermediazione finanziaria, oggetto di causa - ha ritenuto applicabile il diritto sanmarinese, in particolare la L. 165/2005 e il regolamento 7/2007 emanato dalla Controparte_4
(pag. 7 sentenza), in particolare nella parte relativa validità dei contratti
[...]
( art. X IV . 1 capo I, Titolo IV parte 10 del citato Regolamento) che impone la forma scritta per i contratti stipulati nell'esercizio dell'attività bancaria.
Da questa premessa teorica, il Tribunale, con l'ausilio del ctu nominato, ha tratto la conseguenza dal mancato assolvimento, da parte della dell'onere probatorio CP_1
circa la provenienza degli ordini di compravendita, transitati sul ridetto conto, dal correntista AR o dal suo mandatario, rilevando la idoneità, a tal fine, dei soli ordini di acquisto prodotti ai docc. 17 e 18 della memoria ex art. 183 n. 2 cpc., risultati richiesti (a mezzo raccomandata o telefono o poi trascritti).
13 Posta dunque la mancanza della allegazione e della prova di tali ordini, spettante alla trattandosi di fonte generatrice della pretesa creditoria contestata CP_1 dall'opponente, il Tribunale concludeva che non era possibile quantificare il reciproco dare-avere tra le parti, con conseguente inattendibilità dei relativi saldi passivi.
Quanto alla pretesa restitutoria della somma versata sul conto corrente, azionata in via riconvenzionale dall'opponente, il Tribunale opinava, anche qui, la mancanza della prova - questa volta da porsi a carico dell'opponente - che un ordine venisse eseguito in ritardo o non venisse eseguito affatto.
Le conclusioni del Tribunale sono attinte da entrambi i gravami, di cui conviene esaminare per primo quello svolto dalla banca nel giudizio rg 2623/19.
Con il primo motivo la insiste nel ritenere raggiunta la prova del CP_1
proprio credito sulla base di tutti i documenti prodotti in giudizio ovvero, oltre ai contratti di riferimento fonte delle varie rimesse (docc.
7-9 delle produzioni di parte), delle comunicazioni periodiche relative al rapporto di conto corrente n.
02/03/08036 (doc. 11). A tale riguardo, adduce(pagg. 21 segg atto di appello) la irrilevanza della mancanza dei singoli ordini di investimento sulla base di un ragionamento fattuale complessivo volto a valorizzare, nella fattispecie, ulteriori elementi dai quali trarre, in primo luogo, la prova della piena conoscenza, da parte dell'intestatario, dell'andamento del rapporto contrattuale di conto corrente quali, in particolare: l'invio degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto nel periodo in contestazione (1997-2000) e la mancanza di contestazioni specifiche;
la piena conoscenza del tipo di operazioni compiute nell'ambito del contratto di deposito titoli in virtù delle plurime comunicazioni ripetutamente inviate dalla e anche in considerazione dei mandati rilasciati alla stessa banca e a CP_1 [...]
come anche accertato dal giudice di primo grado ( pag. 10 sentenza in fine Per_3
); la proposizione di domanda riconvenzionale volta restituzione tra “quanto investito e quanto ricevuto all'esito di disinvestimento del medesimo titolo” che ben fa ipotizzare (come osservato dal primo giudice) una consapevolezza in capo
14 al cliente o al suo mandatario in relazione alle somme ricavabili dalle operazioni di investimento/ disinvestimento in titoli mobiliari.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado (pagg. 13 segg), coerentemente con la individuazione della normativa di riferimento, ha accertato che, nella regolamentazione del rapporto e in particolare nelle Norme relative alla negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti i valori mobiliari costituendi il c.d.
“contratto- quadro” è previsto al punto a) “gli ordini di compravendita a valere sul deposito sono conferiti di norma per iscritto”.
Dinanzi a tale previsione formale – e fermo il rilievo che, nel primo giudizio,
l'opponente abbia effettivamente formulato eccezione di nullità dei relativi ordini
(v.pag. 13 atto di citazione in opposizione) - appaiono dirimenti le deduzioni della
Banca e dunque massimamente il rilievo circa la non essenzialità della forma scritta per gli ordini di investimento nonché, nell'economia complessiva della vicenda, il configurarsi di una accettazione tacita, da parte del correntista, delle risultanze del conto corrente in dipendenza del fatto dell'invio degli estratti conto da parte della e della loro non contestazione da parte del cliente. CP_1
Stando all'atto introduttivo della causa, il AR aveva svolto una difesa fondata fra l'altro, su “la nullità/ inesistenza del contratto quadro di investimenio intercorso tra l'odierno opponente e la banca ai sensi dell'art. 23 comma 2 d lgs
58/08 nonché di tutti gli ordini di acquisto e di vendita transitati sui conti oggetto del presente giudizio, per essere le transazioni avvenute in espressa violazione del cennato d lgs 24.02.1998 n. 58 e dle regolamento Consob n. 11522 del 1.07-1998
… oltre che per espressa violazione degli artt. 1175, 1176 e 1703 c.c.”
Se, dunque, l'impostazione di fondo dell'opponente - cui il Tribunale ha aderito -
è retta dalla sostanziale arbitrarietà dei vari addebiti non sorretti, in tesi da alcun ordine scritto, occorre vagliare tale conclusione sulla base delle specifiche censure.
15 Come sopra precisato, sul piano normativo il Tribunale ha individuato nella legge sanmarinese la disciplina applicabile (pag. 13 segg sentenza), senza che tale approdo sia stato attinto da alcuna censura in sede di appello.
Tuttavia, fermi i criteri individuati, ci si deve discostare dalla rigorosa conclusione del Tribunale in ordine alle conseguenze del mancato rispetto della forma scritta degli ordini di investimento. Infatti, stando proprio al tenore testuale della normativa richiamata, il requisito di forma, ritenuto essenziale dal Tribunale, non appare presidiato da alcuna sanzione di nullità, dovendosi piuttosto ritenere che l'impartizione degli ordini in forma scritta fosse prevista nel contratto in via del tutto tendenziale, dato che le citate disposizioni del contratto-quadro si limitano a stabilire che “gli ordini di compravendita …. sono conferiti di norma per iscritto”, senza tuttavia presidiare espressamente la corrispondente violazione con alcuna sanzione di nullità.
Tale rilievo ha, ad avviso del Collegio, portata dirimente, anche perché fatto segno di specifica censura di appello da parte della banca (pag. 25 atto di gravame).
A tale premessa consegue la affermazione, dunque, della piena ammissibilità e regolarità di modalità alternative di trasmissione degli ordini di acquisto titoli, anche tenuto conto del principio secondo cui (v. ex pluribus Cass. 31.08.2020 n.
18122) “l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”.
Occorre anche considerare come il caso di specie sia connotato da una obiettiva peculiarità in fatto - ben evidenziata tanto nella sentenza che nell'atto di gravame
16 della - inerente al pacifico rilascio da parte del AR, in favore del CP_1
mandatario di una estesa procura alla esecuzione di ordini di Persona_3
investimento, fatto naturalmente incidente sulla cruciale questione della forma degli ordini.
Su tale importante profilo, il Tribunale (pag. 14) ha ritenuto che il vincolo di forma si estendesse anche agli ordini impartiti per il tramite del suddetto procuratore, sul presupposto che il rilascio della procura non modificasse la disciplina pattizia prevista, inclusa la necessaria forma scritta degli ordini … se non limitatamente all'eventuale utilizzo del “trading on line”, se richiesto. Tenendo ferma tale premessa, il primo Ufficio ha riconosciuto che gli unici ordini di vendita rispondenti ai requisiti di forma (ovvero richiesti a mezzo raccomandata o per telefono e poi trascritti) fossero quelli di cui a pag. 17 dell'elaborato di ctu, ovvero prodotti agli allegati 17 e 18 delle memorie ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, trattandosi comunque di produzione “parziale e relativa ad un periodo limitatissimo di tempo”, dovendosi concludere che solo alcuni di essi fossero riconducibili al
AR o al suo mandatario.
Nel proprio appello, la sollecita appositamente il riesame di tale decisivo CP_1
tema, facendo rilevare (pag. 25 atto di appello) come il vincolo di forma imposto nel “contratto-quadro” dovesse “ritenersi superato dal contenuto delle clausole relativa agli ulteriori rapporti contrattuali instaurati inter partes”. In proposito, deduce come il mandato conferito al dal AR prevedesse Persona_3 espressamente che “il Mandatario è investito di ogni e più ampio potere per espletare il mandato ricevuto, potendo lo stesso dare immediata esecuzione alle sue disposizioni utilizzando l'apposito strumento di trading on line”.
Peraltro, allega la stessa banca, l'esecuzione di ordini di investimento in forma diversa da quella scritta è rispettosa della legge sanmarinese applicabile, in particolare il disposto di cui all'art. X.V.2 del Regolamento Bancario n. 7/2007.
Sul piano della ricostruzione dogmatica, la si appella inoltre a CP_1 quell'orientamento di legittimità - disatteso dal primo giudice – che reputa i singoli ordini di investimento come meri atti di esecuzione del mandato con la conseguente
17 non necessità del rispetto del vincolo di forma. Di qui, secondo la ( pag. 29 CP_1 atto di appello) l'inapplicabilità al caso di specie del principio secondo cui l'efficacia e l'opponibilità al mandante delle singole operazioni negoziali poste in essere dalla banca presuppongono che entrambe le fonti convenzionali – contratto quadro e singoli mandati – siano esistenti e valide e deve, di conseguenza essere esclusa nel caso in cui l'intermediario abbia agito in assenza di ordini riferibili all'investitore o sulla base di ordini nulli. In ogni caso, prosegue la deducente, il
Tribunale ha omesso di attribuire il dovuito rilievo alla comunicazione del
“rendiconto movimenti dal 1.01.2005 al 31.12.2006 sul dossier titoli 02/72/00024, inviato al c/c Dogana, indicato in sentenza a pag. 8, le Parte_1 CP_5
“comunicazioni periodiche relative al c/c n. 02/03708036 inviate al cliente c/o CP_5
… indicate in sentenza a pag. 9, da ritenersi idonee all'approvazione tacita per
[...]
facta concludentia delle negoziazioni.
Infine, andrebbe riconosciuta la incompatibilità, sul piano logico, tra la domanda proposta, in via riconvenzionale, per il risarcimento di presunti danni subiti dal cliente per effetto della errata esecuzione, da parte della banca, degli ordini di investimento con l'ulteriore linea difensiva fondata, invece, sulla contestazione della esistenza/validità degli ordini stessi.
Quanto alla valutazione dei documenti prodotti, la Banca, lealmente ammettendo nell'atto di appello come parte delle operazioni eseguite derivassero da istruzioni verbali del mandatario di fiducia del AR, chiede Persona_3
dunque (pag. 30 atto di appello) di valorizzare la corrispondenza tra i movimenti risultanti dall'estratto di conto corrente prodotto e gli ordini prodotti in giudizio ai docc. 17 e 18 della memoria ex art. 183 n. 2 come dato indicativo della esistenza degli ordini di acquisto anche in considerazione della natura degli ordini (acquisti sul mercato americano non supportate da specifici ordini da parte del cliente); in ogni caso, e invia subordinata, occorrerebbe pur sempre la rideterminazione del credito sulla base degli ordini di investimento allegati agli atti, onde la richiesta rinnovazione della ctu contabile. In via subordinata, ha chiesto di poter produrre nel giudizio di appello i seguenti ulteriori documenti:
18 - allegato 4): ordini di investimento in formato cartaceo;
- supporto cd rom con le registrazioni degli ordini di investimento disposti tramite phone trading
All'ingresso di tali atti in giudizio, in ogni caso, la controparte si è fermamente opposta nella comparsa conclusionale eccependone la inammissibilità ai sensi dell'art. 345 COMMA 3 c.p.c.
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato, dovendosi condividere, in prima battuta le contestazioni dell'istituto impugnante, avuto particolare riguardo al tema dell'assolvimento dell'onere di comprovare la pretesa originariamente azionata in sede monitoria.
Si ricordi, infatti, che nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva azionato il CP_1 credito complessivo di € 118. 855,72 (derivante, quanto ad € 24.854,53 dal mancato pagamento di n. 3 rate del mutuo chirografario 20/53/01333, per € 92.884,58, per la restituzione delle rate residue oltre ad interessi e spese per € 1.161).
Sull'ammontare di tale credito l'opponente non ha svolto specifiche censure nel corso del giudizio - optando, come visto, per una difesa più ampia incentrata sulla inattendibilità dei saldi debitori che avrebbero reso necessaria l'accensione del mutuo - se non limitandosi ad eccepire, con il primo motivo di appello, l'erroneo rigetto (in termini di accertata “irrilevanza” pag. 16 atto di appello) , della eccezione di compensazione svolta dall'opponente.
Tale eccezione, fondata sulla portata ammissiva di quanto dichiarato dalla banca nella missiva inviata al cliente in data 20.06.2013, è in realtà fondata, avendo ivi la chiaramente dichiarato di considerare il credito di cui decreto ingiuntivo CP_1 ridotto alla minor somma di € 89.703,72, e tanto per effetto di altre poste creditorie attive vantate dal correntista. La domanda di condanna al pagamento andrà dunque accolta in parte qua, maggiorando la stessa di interessi nella misura pattuita nel contratto.
Muovendosi, poi, nel solco della più ampia tematica della attendibilità dei movimenti in uscita risultanti dagli estratti conto relativi al conto corrente
02/03/08036, rileva il Collegio come l'intero impianto difensivo del AR
19 debba recedere dinanzi ai seguenti, decisivi argomenti, invero trascurati dal primo giudice e, di contro, fondatamente valorizzati dalla impostazione della Banca.
In dettaglio:
a) si è già detto sopra delle ragioni per ritenere della inesistenza, a' termini di un contratto bancario pacificamente disciplinato dal diritto sanmarinese, del vincolo ad subsiantiam di forma scritta degli ordini di investimento effettuati, per conto del correntista, dal mandatario essendo Persona_3
la predetta forma prevista solo in via tendenziale dalla normativa di riferimento oltretutto derogata dalla specifica disciplina convenzionale, con la previsione del legittimo ricorso alla modalità del trading on line;
b) non va trascurata, in termini di allegazione dei fatti estintivi della pretesa creditoria, la complessiva genericità già dei motivi di opposizione (replicati dal AR nell'atto di appello), avendo la parte omesso di presidiare la contestazione del credito della con la puntuale CP_1 indicazione della misura in cui l'eventuale errore della banca, nell'addebito presuntivamente arbitrario degli ordini, abbia inciso sul saldo complessivo azionato in sede monitoria;
c) la stessa evasività delle difese è ancor più evidente alla luce del complessivo andamento del rapporto contrattuale, connotato, occorre dire, dal sistematico invio degli estratti conto al correntista (come anche accertato dal Tribunale nella sentenza), senza la formulazione, da parte del correntista, di alcuna contestazione lungo tutta la durata del rapporto contrattuale (sette anni, dal 2006 al 2013), il manifestato disinteresse verso la sorte delle quattro cospicue rimesse effettuate tra il 28.12.2006 e il
4.01.2007 per il complessivo importo di € 573.000, somma che l'appellante assume essere invece “sfumata” dal conto;
d) la obiettiva aporia difensiva tra la cospicua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la presunta errata esecuzione degli ordini da parte della banca e l'affermazione della inesistenza di quegli stessi ordini.
20 I rilievi appena svolti conducono al sicuro rigetto dell'appello del affidato a censure non fondate, ad eccezione del Parte_1
primo motivo relativo alla parziale compensazione del credito e che, come sopra spiegato, va accolto, con la rideterminazione dell'importo azionato in sede monitoria ad € 89.703.72.
Sul piano sostanziale, la stessa eccezione equivale alla ammissione di non aver estinto il relativo debito, con conseguente preclusione di ogni discussione in ordine al quantum.
Va anche respinto il secondo motivo (rubricato ILLOGICITA' E
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE CIRCA IL RIGETTO
DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELLA
SOMMA DI € 570.000,00 ORIGINARIAMENTE VERSATA E LA
STATUIZIONE DELLA RECIPROCA SOCCOMBENZA PER RISPETTIVO
DIFETTO DI PROVA PER MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI
PROBATORI RICHIESTI DALL'ART. 2697 C.C. - ASSOLVIMENTO DA
PARTE DELL'ODIERNO APPELLANTE DELL'ONERE PROBATORIO,
DI CUI AL 1° COMMA DELL'ART. 2697 C.C. - INADEMPIMENTO DA
PARTE DELLA BANCA APPELLATA DELL'ONERE PROBATORIO, DI
CUI AL 2° COMMA DELL'ART. 2697 C.C. - ESISTENZA DELLA PROVA
E MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ORIGINARI VERSAMENTI PER
L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 570.000,00 – INESISTENZA
DELLA PROVA DELL'EROSIONE DEL PORTAFOGLIO DI € 570.000,00
– MANCATA CONSEGNA DA PARTE DELLA BANCA APPELLATA DI
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEI RAPPORTI INTERCORSI TRA LE
PARTI NONOSTANTE L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA DEL
NOTARBERARDINO DATATA 27/06/2011 – VIOLAZIONE DELL'ART.
119 TUB – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1374-1375 C.C. -
INGIUSTIFICATO ED IMMOTIVATO MANCATO ORDINE ALLA
BANCA APPELLATA DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. DA PARTE
DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO – FONDATEZZA DELLA DOMANDA
21 RICONVENZIONALE DELL'APPELLANTE COME PARTE IMPEDITA
ALLA FORMAZIONE DELLA PROVA – CONSEGUENTE
RESTITUZIONE DELL'INDEBITO DI € 570.000,00 E RISARCIMENTO
DEL RELATIVO DANNO PER INDISPONIBILITA' DEL PREDETTO
IMPORTO); va in proposito richiamato il ragionamento, sopra svolto, circa la piena attendibilità delle risultanze e dei movimenti contabili del conto corrente, non essendo stato dimostrato che lo scoperto da ripianare derivasse da movimenti estranei alla volontà dello stesso correntista.
Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale alla restituzione della somma di € 570.000,00, confermandosi la prima sentenza in parte qua.
Va anche respinto - in punto di quantificazione del credito azionato - il terzo motivo (rubricato: ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE CIRCA IL PUNTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME
RBITRARIAMENTE INCASSATE DALLA BANCA APPPELLATA A
SEGUITO DI ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA “USI
PIAZZA”, DEGLI INTERESSI PASSIVI CON CAPITALIZZAZIONE
TRIMESTRALE E DI COMMISSIONI E SPESE NON PREVISTE DAL
CONTRATTO – RESTITUZIONE DI TUTTI GLI INTERESSI PAGATI – IN
SUBORDINE: RESTITUZIONE DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE
DEPURATO DAGLI INTERESSI DEBITORI ANATOCISTICI, DALLE
VALUTE, DALLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO E DALLE
SPESE NON DETERMINATI E NON PREVISTI NEL CONTRATTO DI
CONTO CORRENTE – NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER
NULLITA' DEL COLLEGATO CONTRATTO DI CONTO CORRENTE –
RESTITUZIONE DEI RATEI DI MUTUO PAGATI – CONDANNA AL
RISARCIMENTO DEI DANNI PER ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE
ALLA CENTRALE RISCHI) con cui l'appellante lamenta il rigetto della domanda di restituzione delle somme incassate dall'istituto a seguito dell'illegittima applicazione degli interessi “uso piazza”.
22 A tale riguardo, il Tribunale (pag. 17 sentenza) aveva respinto la relativa domanda, osservando, in accoglimento dei rilievi di parte opposta che l'ordinamento giuridico sanmarinese, antecedentemente all'anno 2008, anno di entrata in vigore del Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n. 7/2007, non era previsto che i contratti bancari indicassero obbligatoriamente le condizioni economiche, ivi compreso il tasso di interesse applicato, le commissioni e le spese a carico del cliente, e che per il caso di mancato adeguamento dei contratti entro il termine previsto (30.06.2008) era prevista unicamente l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa. Su tale aspetto, il primo giudice rilevava che all'art. 7 delle “Norme generali che regolano i conti di corrispondenza, i servizi connessi”, sottoscritte dal AR il 21.07.2006 - quindi in data anteriore alla entrata in vigore del Regolamento n. 7/2007, applicabile nella specie, che l'articolo X.III.7 dell'Accordo sulla regolazione in c/c degli interessi” , al comma 2 si limita a prevedere che non vi siano “ asimmetrie tra le date di contabilizzazione e di valuta degli interessi a debito rispetto a quelle degli interessi a credito - era espressamente prevista la contabilizzazione trimestrale degli interessi addebito nonché la misura degli stessi (“ determinati alle condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza“) non contestata comunque nel caso di specie. Inoltre, osservava il primo giudice, il mancato adeguamento alla previsione della identica capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi dopo il 30 giugno 2008 non solo non era sanzionato, ma la sua prova da parte del richiedente era comunque mancata in giudizio;
del tutto generica indimostrata era altresì
l'asserita applicazione di commissioni e spese non previste tantomeno della loro illegittima capitalizzazione.
Con il motivo in commento – che, va detto, non contrasta in alcun passaggio gli argomenti del primo giudice - l'appellante introduce, tuttavia un' ulteriore obiezione in diritto, facendo rilevare che la clausola contrattuale prevedente la capitalizzazione degli interessi, seppur legittima in base al
23 diritto sammarinese astrattamente applicabile, doveva ritenersi nulla per contrarietà all'art. 117 T.U.B. qualificabile come “norma di ordine pubblico interno” in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma del 19 giugno
1980. Dalla nullità di detta clausola derivava il diritto alla restituzione in favore dell'appellante dell'importo di € 37.726,06 o di altro maggior importo da determinarsi e mezzo ctu tecnico contabile, dovuta alla illegittima applicazione della clausola prevedente la “variabilità futura del primo tasso, in base agli usi di piazza”, sia della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come ammesso dalla controparte e comprovato dagli estratti trimestrali prodotti. Alla nullità, per i motivi spiegati, del contratto di conto corrente seguiva quella del contratto di mutuo ad esso funzionalmente collegato, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo inesistente in forza delle illegittime pattuizioni evidenziate. A tali premesse la parte ha correlato la richiesta di condanna della CP_1 appellante alla restituzione delle rate di mutuo già pagate per l'importo complessivo di € 31.144,28 derivanti dal seguente conteggio (€ 150.000 del mutuo- € 118.855,72 del decreto ingiuntivo revocato = € 31.144,28).
Nel corpo della stessa censura, la parte ribadisce la illegittimità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale per la illegittima segnalazione a sofferenza del correntista da parte della Banca, ingiustamente ritenuta tardiva dal primo giudice.
Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità per la novità dei temi proposti, è infondato.
La conclusione del primo giudice - che l'impugnante non si preoccupa di censurare sotto alcun aspetto - è corretta e va condivisa senza riserve.
Infatti, fermo il rilievo che i rapporti contrattuali dedotti in giudizio sono regolati dal diritto sostanziale di San Marino, la ha documentalmente CP_1 provato che nell'ordinamento giuridico antecedentemente CP_1 all'anno 2008 - allorché è entrato in vigore il Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n. 07/2007 - non era previsto
24 obbligatoriamente che i contratti bancari indicassero le condizioni economiche, ivi compreso il tasso di interesse applicato, le commissioni e le spese a carico del cliente. Peraltro, al tempo, le disposizioni dettate dall' art. XI.VIII.4, rubricato “Adeguamento dei contratti in essere”, per il caso di mancato adeguamento dei contratti entro il termine previsto, prevedeva unicamente delle sanzioni di natura amministrativa, senza alcuna ripercussione sulla validità dei contratti di cui non sia stato curato l'adeguamento.
Come rilevato dal primo giudice, peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista nell'ordinamento sammarinese, e legittima anche nel nostro ordinamento nel periodo antecedente al Regolamento n. 07/2007, era prevista nel contratto sottoscritto dal cliente.
Ad ogni buon conto, anche a voler riguardare la eccezione sotto il (nuovo) profilo, dedotto in appello della contrarietà della relativa pattuizione contrattuale all'art. 117 TUB “applicabile quale norma di diritto pubblico interno” in forza dell'art. 16 della Convenzione di Roma del 19.06.1980 per cui “l'applicazione di una norma di legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro”.
Il motivo è infondato.
Può farsi richiamo, ravvisandosi identità di ratio, ai principii affermati dalla
Suprema Corte in giudizi relativi al riconoscimento della esecutività di sentenze straniere occasione della delibazione, ove è stato affermato che la
"pattuizione di interessi ultralegali non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993" (cfr. Cass. sez. III, 3.3.2009, n. 5044, nonché Cass. sez. U, sent. 28.10.2015, n. 21946).
Resta assorbito dai rilievi ut supra il quarto motivo (rubricato:
ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE
CIRCA IL PUNTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA
25 RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI,
PATRIMONIALI E NON, CONSEGUENTI AGLI INADEMPIMENTI AGLI
ORDINI DELLA BANCA APPELLATA) con cui l'appellante torna a riproporre la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lucro cessante ( quantificato dalla parte in € 3.598.488,00) derivante dalla procurata indisponibilità della somma di € 570.000 nonché dalla mancata esecuzione delle operazioni ordinate dal correntista, respinta dal primo giudice.
La conclusione circa la esistenza e la validità degli ordini di acquisto transitati sul conto smentisce categoricamente la ipotesi di qualsivoglia improprio sviamento degli stessi addebiti per arbitraria iniziativa della banca.
Alla prevalente soccombenza del in entrambi i Parte_1
giudizi, segue la condanna dello stesso alla rifusione in favore della banca appellata, previa parziale riforma della prima sentenza, delle spese del doppio grado che tengono conto del valore delle domande hic et inde introdotte in causa.
Anche l'onere delle ctu va posto definitivamente a carico del
, che ha dato causa, con la proposizione di domande Parte_1 infondate, all'incombente istruttorio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nei giudizi di appello riuniti RG 2538/19 e 2623/19 aventi ad oggetto la sentenza del Tribunale di Latina
n. 2451/18, pubblicata il 9.10.2018, così provvede: accoglie l'appello proposto dalla Controparte_1
e, solo nel primo motivo, l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, parzialmente riformata la sentenza Parte_1
impugnata ed operata la compensazione di cui in motivazione, condanna
[...]
al pagamento, in favore della predetta della Parte_1 CP_1
26 somma di € 89.703,72 oltre interessi come richiesti dalla domanda monitoria fino al saldo;
condanna alla rifusione in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del doppio grado che liquida, per compensi, in complessivi €
56.000 di cui € 34.000 per il primo grado, comprese quelle del giudizio monitorio, ed € 32.000 per il grado di appello oltre Iva, cpa e spese generali al 15%; pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Parte_1
tecnica già liquidate in primo grado. conferma nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il consigliere relatore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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