Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 dicembre 1986
Art. 3. 1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti.
2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986