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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Alessia Santamaria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2024 promossa da:
(CF , CUI , nato a [...], in Parte_1 C.F._1 C.F._2
data 22.11.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Crescimone del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Vela, 29
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-convenuto non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito: annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno avverso il provvedimento avente Prot. n. 1650/2023, emesso in data 02.11.2023 (Doc. 2), notificato all'odierna parte ricorrente in data 28.12.2023 (sub Doc. 2), ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale;
e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 26.1.2024 , cittadino ghanese, ha impugnato Parte_1
il decreto emesso dal Questore della Provincia di Torino notificatogli in data 28.12.2023, con cui, su parere vincolante della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, è stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2 d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 09.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 19.02.2025, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente.
Il non si è costituito. CP_1
All'esito il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , nato a [...] in data [...], giungeva nel territorio Parte_1
italiano nel 2016 e, fin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa regolare e ha intrapreso percorso di integrazione.
Il ricorrente il 22.12.2016 procedeva a formalizzare la richiesta di protezione internazionale;
tuttavia, la
Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Torino, all'esito dell'audizione avvenuta nel dicembre 2018, rigettava la domanda di protezione internazionale. Pertanto, il sig. Parte_1
presentava ricorso ex art. 35 D. lgs 25/2008, risultando, tuttavia, soccombente nel successivo procedimento (doc. 1).
Il ricorrente presentava istanza volta alla fissazione di un appuntamento al fine di formalizzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per la protezione speciale in data 13.06.2023.
La Questura della Provincia di Torino con il provvedimento Prot. n. 1650/2023 in questa sede impugnato, previo parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Torino motivava come segue il diniego: “la Commissione ha ritenuto che, in base alla documentazione presentata in occasione della presente istanza, non risultano adeguatamente soddisfatti i requisiti di legge non emergendo profili di violazione degli obblighi internazionali costituzionali dell'Italia, è una possibile violazione del diritto alla vita familiare e
pagina 2 di 7 privata dell'istante; al netto di una durata significativa del soggiorno sul territorio nazionale, non risulta infatti che l'istante mantenga in Italia solidi legami familiari, che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di rimpatrio;
da quanto presente agli atti non risulta neppure che l'istante abbia consolidato un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo in Italia o che abbia reciso i legami familiari, sociali o culturali con il paese d'origine.”.
3. La volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata dinanzi alla Questura di Torino con dichiarazione resa in data 13.6.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), convertito con legge n. 50 del 5.5.2023 trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione.
La Suprema Corte ((Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita
pagina 3 di 7 nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15,
c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti Per_1
rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), Persona_2
compresi legami familiari di fatto.
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
pagina 4 di 7 4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e lavorativa, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale della ricorrente ed il suo livello di integrazione.
Invero, il ricorrente giungeva in Italia nel 2016 e fin dall'inizio intraprendeva un intenso percorso di integrazione;
infatti, il sig. ha ampiamente dimostrato e documentato di aver partecipato a Parte_1
numerose attività di apprendimento della lingua italiana, svolte in un primo momento presso la struttura di accoglienza che lo stava ospitando e poi, successivamente, nell'agosto 2020 il ricorrente conseguiva l'Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1 presso il C.P.I.A. 1 – sede di Torino (doc. 5).
Inoltre, al termine dell'anno scolastico successivo (2020/2021) ha conseguito il Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il C.P.I.A. 2 – sede di Torino (doc.6). Il ricorrente ha dimostrato di essersi ampiamente attivato al fine di accrescere le proprie competenze non solo linguistiche, ma anche professionali.
Inoltre, sul piano lavorativo, il sig. ha dimostrato di aver ottenuto nel 2019 un contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato presso la società con sede a Sassuolo, con la Controparte_2
mansione di addetto al montaggio e smontaggio di stampi performanti, interrotto a causa della lontananza della sede rispetto alla residenza del ricorrente (doc. 7). Successivamente, nel maggio del
2021 veniva impiegato presso una ditta di Leini (TO), con la mansione di resinatore (doc. 7).
In data 24.06.2021 il ricorrente veniva assunto dalla società Nuvolari S.r.l. con sede in Torino, con la mansione di operaio lamierista: il sig. vedeva rinnovare il proprio contratto ad ogni Parte_1
scadenza (doc. 4). Nel 2022 ha conseguito un reddito complessivo di 3.555,87 euro (doc. 8). Inoltre, nonostante le modifiche avvenute a seguito della cessione di azienda, è stato individuato quale risorsa da mantenere alle dipendenze della società Nuage General Service RL (doc. 2,3 e 4). Nel 2023 ha lavorato da gennaio a novembre, con una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro (doc. 9). Nel settembre del 2024 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino al maggio 2025 (doc. 2 dell'integrazione documentale). Il datore di lavoro ha espresso la volontà di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato, laddove questi sia titolare di un regolare permesso di soggiorno.
In conclusione, grazie al continuo impegno, il ricorrente ha raggiunto un ottimale livello di indipendenza economica, come emerge chiaramene dalla Certificazione Unica 2023 e dalle buste paga
(doc. 8 e 9).
pagina 5 di 7 Il ricorrente, inoltre, come emerge dalla dichiarazione di ospitalità, vive in Torino, Via passo del
Brennero n. 6 (doc. 1).
Con memoria datata 17.2.2025 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
Doc. 1: dichiarazione di ospitalità 01.2025;
Doc. 2: contratto di lavoro e successive proroghe;
Doc. 3: buste paga 2024;
Doc. 4: dichiarazione di servizio.
Infine, all'udienza del 18.02.2025, il ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
“lavoro come operaio presso la Progetto a Borgaro. Abito in via Brennero n. 6 vicino a Piazza
Massaua”.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di Parte_1
inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento Per_1
al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Deve, inoltre, tenersi conto della “comparazione attenuata” (cfr.
Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Ghana, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dagli attestati scolastici, dalle numerose buste paga, dal CU 2023 e dalla dichiarazione di ospitalità – consente di affermare che il sig. ha ampiamente un grado adeguato di integrazione nel Parte_1
tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
pagina 6 di 7 6. In merito alle spese di causa, seppure l'Amministrazione sia soccombente e contumace, le medesime possono essere compensate dal momento che i presupposti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese sostenute dalle parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 24.2.2025
Il Presidente est.
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Alessia Santamaria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1718/2024 promossa da:
(CF , CUI , nato a [...], in Parte_1 C.F._1 C.F._2
data 22.11.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Crescimone del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Vela, 29
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-convenuto non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Nel merito: annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno avverso il provvedimento avente Prot. n. 1650/2023, emesso in data 02.11.2023 (Doc. 2), notificato all'odierna parte ricorrente in data 28.12.2023 (sub Doc. 2), ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale;
e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 7 condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 26.1.2024 , cittadino ghanese, ha impugnato Parte_1
il decreto emesso dal Questore della Provincia di Torino notificatogli in data 28.12.2023, con cui, su parere vincolante della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, è stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. e 1.2 d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in data 09.02.2024 e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 19.02.2025, nel corso della quale veniva sentito il ricorrente.
Il non si è costituito. CP_1
All'esito il difensore ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, previa rinuncia alla discussione orale e al termine per le memorie ex art. 275-bis c.p.c.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il sig. , nato a [...] in data [...], giungeva nel territorio Parte_1
italiano nel 2016 e, fin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa regolare e ha intrapreso percorso di integrazione.
Il ricorrente il 22.12.2016 procedeva a formalizzare la richiesta di protezione internazionale;
tuttavia, la
Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Torino, all'esito dell'audizione avvenuta nel dicembre 2018, rigettava la domanda di protezione internazionale. Pertanto, il sig. Parte_1
presentava ricorso ex art. 35 D. lgs 25/2008, risultando, tuttavia, soccombente nel successivo procedimento (doc. 1).
Il ricorrente presentava istanza volta alla fissazione di un appuntamento al fine di formalizzare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per la protezione speciale in data 13.06.2023.
La Questura della Provincia di Torino con il provvedimento Prot. n. 1650/2023 in questa sede impugnato, previo parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Torino motivava come segue il diniego: “la Commissione ha ritenuto che, in base alla documentazione presentata in occasione della presente istanza, non risultano adeguatamente soddisfatti i requisiti di legge non emergendo profili di violazione degli obblighi internazionali costituzionali dell'Italia, è una possibile violazione del diritto alla vita familiare e
pagina 2 di 7 privata dell'istante; al netto di una durata significativa del soggiorno sul territorio nazionale, non risulta infatti che l'istante mantenga in Italia solidi legami familiari, che verrebbero irrimediabilmente compromessi in caso di rimpatrio;
da quanto presente agli atti non risulta neppure che l'istante abbia consolidato un effettivo e stabile inserimento socio-lavorativo in Italia o che abbia reciso i legami familiari, sociali o culturali con il paese d'origine.”.
3. La volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata dinanzi alla Questura di Torino con dichiarazione resa in data 13.6.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), convertito con legge n. 50 del 5.5.2023 trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI nella nuova formulazione.
La Suprema Corte ((Cass. 6.10.2023, n. 28149) ha evidenziato altresì che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita
pagina 3 di 7 nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15,
c. Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti Per_1
rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso ), Persona_2
compresi legami familiari di fatto.
Nell'ordinamento nazionale l'art. 8 Cedu rappresenta il limite al potere dello Stato, a prescindere dalla condizione soggettiva, con l'importante conseguenza che i criteri di accertamento elaborati dalla Corte di Strasburgo vanno utilizzati qualora, in applicazione dell'art. 5, comma 6, TU 286/98, la persona straniera chieda il riconoscimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si evidenzia tuttavia che gli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 Cedu, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 Cedu, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
pagina 4 di 7 4. Alla stregua del predetto quadro normativo deve essere valutata la sussistenza circa i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Nel caso di specie, infatti, sussistono i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, per le ragioni di seguito esposte, a salvaguardia della vita privata e lavorativa, dovendo essere presa in considerazione la situazione attuale della ricorrente ed il suo livello di integrazione.
Invero, il ricorrente giungeva in Italia nel 2016 e fin dall'inizio intraprendeva un intenso percorso di integrazione;
infatti, il sig. ha ampiamente dimostrato e documentato di aver partecipato a Parte_1
numerose attività di apprendimento della lingua italiana, svolte in un primo momento presso la struttura di accoglienza che lo stava ospitando e poi, successivamente, nell'agosto 2020 il ricorrente conseguiva l'Attestato di conoscenza della lingua italiana livello A1 presso il C.P.I.A. 1 – sede di Torino (doc. 5).
Inoltre, al termine dell'anno scolastico successivo (2020/2021) ha conseguito il Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il C.P.I.A. 2 – sede di Torino (doc.6). Il ricorrente ha dimostrato di essersi ampiamente attivato al fine di accrescere le proprie competenze non solo linguistiche, ma anche professionali.
Inoltre, sul piano lavorativo, il sig. ha dimostrato di aver ottenuto nel 2019 un contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato presso la società con sede a Sassuolo, con la Controparte_2
mansione di addetto al montaggio e smontaggio di stampi performanti, interrotto a causa della lontananza della sede rispetto alla residenza del ricorrente (doc. 7). Successivamente, nel maggio del
2021 veniva impiegato presso una ditta di Leini (TO), con la mansione di resinatore (doc. 7).
In data 24.06.2021 il ricorrente veniva assunto dalla società Nuvolari S.r.l. con sede in Torino, con la mansione di operaio lamierista: il sig. vedeva rinnovare il proprio contratto ad ogni Parte_1
scadenza (doc. 4). Nel 2022 ha conseguito un reddito complessivo di 3.555,87 euro (doc. 8). Inoltre, nonostante le modifiche avvenute a seguito della cessione di azienda, è stato individuato quale risorsa da mantenere alle dipendenze della società Nuage General Service RL (doc. 2,3 e 4). Nel 2023 ha lavorato da gennaio a novembre, con una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro (doc. 9). Nel settembre del 2024 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato sino al maggio 2025 (doc. 2 dell'integrazione documentale). Il datore di lavoro ha espresso la volontà di procedere con l'assunzione a tempo indeterminato, laddove questi sia titolare di un regolare permesso di soggiorno.
In conclusione, grazie al continuo impegno, il ricorrente ha raggiunto un ottimale livello di indipendenza economica, come emerge chiaramene dalla Certificazione Unica 2023 e dalle buste paga
(doc. 8 e 9).
pagina 5 di 7 Il ricorrente, inoltre, come emerge dalla dichiarazione di ospitalità, vive in Torino, Via passo del
Brennero n. 6 (doc. 1).
Con memoria datata 17.2.2025 è stata prodotta l'ulteriore documentazione:
Doc. 1: dichiarazione di ospitalità 01.2025;
Doc. 2: contratto di lavoro e successive proroghe;
Doc. 3: buste paga 2024;
Doc. 4: dichiarazione di servizio.
Infine, all'udienza del 18.02.2025, il ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
“lavoro come operaio presso la Progetto a Borgaro. Abito in via Brennero n. 6 vicino a Piazza
Massaua”.
Alla luce di quanto sinora esposto è evidente che l'allontanamento del ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e lavorativa, stabilmente radicata in Italia, unito al fatto che il sig. dimostra un buon livello di Parte_1
inserimento sociale raggiunto anche grazie alla sua volontà di stabilizzarsi in un ambiente lavorativo specializzato.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento Per_1
al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Deve, inoltre, tenersi conto della “comparazione attenuata” (cfr.
Cassazione a Sezioni Unite n. 24413/2021) tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si ritroverebbe se ritornasse in Ghana, dove risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU.
5. Si può, quindi, concludere che la documentazione in atti - costituita dai contratti di lavoro, dagli attestati scolastici, dalle numerose buste paga, dal CU 2023 e dalla dichiarazione di ospitalità – consente di affermare che il sig. ha ampiamente un grado adeguato di integrazione nel Parte_1
tessuto socio-economico in Italia tale da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione, alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
pagina 6 di 7 6. In merito alle spese di causa, seppure l'Amministrazione sia soccombente e contumace, le medesime possono essere compensate dal momento che i presupposti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:
Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2 del D.lgs n.286/1998, con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
Compensa le spese sostenute dalle parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 24.2.2025
Il Presidente est.
Roberta Dotta
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