Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 543 pronunciata il 17/02/2022
Oggetto: ripetizione di indebito previdenziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 339/2022
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Liaci e Giovanni Putignano, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 04/04/2025, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data letto e depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 10.4.2017 dinanzi al Tribunale di Lecce, esponeva che Parte_1
l' con provvedimento del 23.7.2015 gli aveva comunicato, nella sua qualità di erede di CP_1 Per_1
deceduto il 22.12.2003, che stava procedendo al recupero della somma di € 11.308,83
[...]
indebitamente versata sulla pensione IOS n. 04315735 percepita dal de cuius, essendo state versate nel periodo 1.5.1994 -31.12.2003 quote di integrazione al minimo non spettanti a causa della concessione di pensione estera. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento, non avendo l' CP_1
specificato le ragioni giustificative del recupero, ed in particolare i redditi posseduti dal dante causa
successivo al recupero del pagato in eccedenza. Eccepiva, infine, la prescrizione decennale del diritto al recupero del credito, afferendo il recupero al periodo 1.1.1994 -31.12.2003 ed essendo stato comunicato solo in data 23.7.2015. Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento del
23.7.2015.
Con note difensive autorizzate il ricorrente evidenziava che il dolo del pensionato era risultato indimostrato non essendo emerso dalle difese e dalla documentazione qualche omissione da CP_1 parte del pensionato nella comunicazione all'istituto dei dati relativi alla percezione della pensione estera e dunque un dolo omissivo. Inoltre con riferimento alla racc.ta del 12.10.2005 evidenziava che la stessa era indirizzata agli eredi impersonalmente nonostante a tale data fosse decorso più di un anno dalla morte del dante causa avvenuta il 21.12.2003 e dunque fosse onere dell' inviare CP_1
individualmente agli eredi la richiesta di restituzione. Per di più la detta racc.ta era stata ricevuta da persona diversa dal ricorrente e per questo inidonea a interrompere il decorso della prescrizione.
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva che la prescrizione non era maturata avendo l'Istituto CP_1
inviato agli eredi di una prima nota raccomandata, regolarmente ricevuta il Persona_1
12.10.2005, in cui comunicava l'indebito formatosi per il periodo 1.1.1994 -31.12.2003 e la motivazione: “sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero”. A causa del mancato adempimento, l' reiterava, in data 23.7.2015, la richiesta di pagamento dell'indebito CP_1 con l'ulteriore raccomandata ricevuta l'11.8.2015, oggetto di impugnativa nel presente giudizio.
Richiamava, inoltre, l'art. 13 della L. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell'art. 52, co. 2,
L.89/1988 che ha precisato che la sanatoria di cui al richiamato art. 52, ovvero l'irrecuperabilità delle somme da parte dell' salvo dolo dell'interessato, non opera in caso di omessa o incompleta CP_1 segnalazione da parte del pensionato di fatti che non siano conosciuti dall' ; la giurisprudenza CP_1 di legittimità secondo cui l'obbligo dell' di procedere entro l'anno successivo al recupero delle CP_1
somme indebitamente corrisposte stabilito sempre dal richiamato art. 13 è condizionato alla preventiva segnalazione ai sensi dell'art. 13 L.412/1991 dei relativi fatti da parte dell'interessato.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato ed improvato. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di gravame, ha accolto parzialmente la domanda facendo, però, riferimento ad altro ricorso, sempre depositato il 14.7.2017 ma da tale , Parte_2
titolare di pensione VOS, avente ad oggetto un provvedimento del 22.6.2010 di recupero della CP_1 somma di € 50.822,68 per il periodo 1.6.1987 -31.5.2006.
Avverso tale pronuncia con atto depositato il 6.6.2022, ha proposto appello Parte_1
evidenziando che la sentenza era palesemente errata in quanto riferita alla causa RG 4684/17 e al nominativo del ricorrente, ma frutto di scambio con altra sentenza resa in altra causa sempre nel 2017.
Per le evidenti discrasie il ricorrente aveva presentato istanza di correzione di errore materiale, che veniva, però, respinta avendo il Giudice ritenuto che gli errori riscontrati non potessero essere emendati tramite procedura di correzione. Pertanto, proponendo gravame, con il primo motivo ha eccepito che le valutazioni fatte dal Giudice sono inconferenti essendo basate su una ipotesi di dolo di tale avulsa dalla fattispecie di causa. Con riferimento a quest'ultima, ha dedotto Parte_2
l'illegittimità del provvedimento di recupero ex art. 52 L. 88/89, che stabilisce l'irrecuperabilità delle rate di pensione corrisposte e risultanti non dovute salvo dolo dell'interessato, in quanto l' non CP_1
aveva dimostrato il dolo del percipiente né aveva allegato alcun elemento dal quale desumere una qualche omissione da parte del de cuius nella comunicazione all'Istituto dei dati relativi alla percezione della pensione estera. Con il secondo motivo ha, poi, reiterato l'eccezione di tardività del recupero ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/91, mentre con il terzo motivo ha, infine, ribadito l'estinzione del diritto al recupero per intervenuta prescrizione decennale, afferendo il recupero al periodo 1.1.1994 -31.12.2003 ed essendo detto recupero stato comunicato soltanto con provvedimento del 23.7.2015. Evidenziava, inoltre, che la lettera del 12.10.2005, prodotta dall' CP_1
in I grado ed indirizzata agli eredi impersonalmente, non fosse idonea ad interrompere la prescrizione essendo decorso più di un anno dalla morte del dante causa, avvenuta il 21.12.2003, ed essendo comunque stata ricevuta da soggetto diverso dal ricorrente e per questo inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione nei suoi confronti. Ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato di recupero, dichiarando non dovuta la somma di € 11.308,83 e condannando l' alla CP_1
restituzione di quanto eventualmente recuperato e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Nel presente grado di giudizio l' non si è costituito. CP_1
All'udienza del 04/04/2025, sulle conclusioni esposte da entrambe le parti nei propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , il quale, benché regolarmente evocato in CP_1
giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente grado. Passando alla disamina del gravame, esso risulta fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Va, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo della ripetibilità del debito pensionistico in capo all'erede costituito dall'art 1, commi 260 e 263, L. 662/96 e dall'art. 38 L. 448/01.
In particolare, l'art 1, comma 260, della L. 662/96 prevede che ”Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno
1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni”.
Il successivo comma 263 prevede che “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Ancora, l'art 38 L. 448/01, al comma 7, prevede che: “Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero CP_1
dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro”.
Il successivo comma 10 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in CP_1 cui si accerti il dolo del pensionato medesimo”
Orbene, dalla lettura delle norme richiamate risulta che nel nostro ordinamento manca un principio generale di irripetibilità dell'indebito pensionistico in capo all'erede di pensionato percettore di buona fede;
la irripetibilità nei confronti dell'erede risulta, infatti, temporalmente limitata agli indebiti percepiti in buona fede dal dante causa sino al 31.12.2000.
Nella fattispecie di causa, applicando la specifica disciplina in materia pensionistica testé richiamata, risulterebbero irripetibili in capo all'erede gli importi indebitamente erogati al dante Parte_1
causa ino al 2000, in quanto percepiti in buona fede. Ed invero, in materia si verte in ipotesi Per_1 di errore imputabile all' relativo ai ratei di pensione erogati al dante causa in quanto dagli atti CP_1 prodotti dall' risulta espressamente che si trattava di pensione movimentata in Controparte_2
occasione della liquidazione ai superstiti, ricostituita per aggiornamento del pro rata riferito proprio al pro rata estero. Se ne deduce che tutti i dati erano già in possesso dell' e non erano stati taciuti CP_1
dal dante causa che, dunque, risultava in buona fede. Tuttavia, pur ricorrendone i presupposti, tale parziale sanatoria non risulta essere stata applicata dall' all'erede, odierno appellante, considerato che l'importo richiesto in restituzione è uguale a CP_1
quello calcolato a debito del dante causa.
E comunque, a parte la sanatoria di legge operante per l'erede sino al 31.12.2000, rimasta inapplicata, va ulteriormente osservato che la nota raccomandata del 30.9.2005 ricevuta il 12.10.2005, prodotta dall' in I grado, indirizzata agli eredi impersonalmente, non fosse idonea ad interrompere il CP_1 decorso del termine di prescrizione, essendo stata notificata all'erede nell'ultimo domicilio del defunto oltre l'anno dalla morte del dante causa, avvenuta il 21.12.2003; è risultato, invece, che l'erede risiedesse in Svizzera e che la stessa raccomandata è stata ricevuta da soggetto diverso dal ricorrente.
Da quanto detto consegue, in accoglimento del terzo motivo di appello, che il diritto al recupero si è estinto per intervenuta prescrizione decennale del diritto.
Gli ulteriori motivi di appello risultano assorbiti dall'accoglimento di quello di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria.
In conclusione l'appello proposto deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di giudizio, per entrambi i gradi, vengono liquidate in applicazione del principio di soccombenza ed in osservanza dei vigenti Parametri.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 06/06/2022 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 543 del 17/02/2022
[...] CP_1
così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto annulla il provvedimento di recupero del 23/07/2015 di €
11.308,83.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado, liquidate per il primo in € 1865,00 e per il secondo in € 1984,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Francesco Liaci e Giovanni
Putignano.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/04/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi