Art. 2. 1. Le somme in conto residui sui capitoli 1556, 1557, 7302, 7303, 7306, 7352 e 7412 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo n. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, possono essere conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1997.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:
a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 ;
b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330 ;
c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 ;
d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 ;
e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 ;
f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257 ;
g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414 ;
h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514 ;
i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 ;
l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 ;
m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 ;
n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 ;
o) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 ;
p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256 ;
q) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 ;
r) articolo 4, comma 8, del decretolegge 28 agosto 1995, n. 358 ;
s) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 ;
t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445 ;
u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546 ;
v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568 ;
z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 ;
aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94 ;
bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217 ;
cc) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231 ;
dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n.335 ;
ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 .
Note all' art. 2 :
- L' art. 25, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- Il testo degli articoli 29, commi 1 e 2, dei decretilegge 30 agosto 1993, n. 330, e 29 ottobre 1993, n. 429 , e' identico al testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del 30 giugno 1993, n. 212, sopra riportato.
- L' art. 31, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (Disposizioni vigenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 31, commi 1 e 2, dei decretilegge 26 febbraio 1994, n. 134 e 29 aprile 1994, n. 257 e l' art. 46, commi 1 e 2 dei decretilegge 27 giugno 1994, n. 414; 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre dei medesimi anni, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 4, comma 8, dei decretilegge 29 aprile 1995, n. 140; 28 giugno 1995, n. 256; 28 agosto 1995 , n, 358; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 26 febbraio 1996, n. 81; 26 aprile 1996, n. 217 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali) e il comma 7 dei decretilegge 25 giugno 1996, n. 335; 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani) e' il seguente: "8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 1, comma 1, lettera q), dei decretilegge 29 aprile 1995, n. 141; 28 giugno 1995, n. 257 e 28 agosto 1995, n. 359 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili), e' il seguente:
"1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a)-p) (omissis);
q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui".
- L' art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568 (Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale) e' il seguente:
"1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436 , sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996".
- L' art. 5, comma 1, dei decretilegge 28 febbraio 1996, n. 94; 29 aprile 1996, n. 231 , nonche' l' art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 , e' il seguente:
"1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436 , e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:
a) articolo 25, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 ;
b) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330 ;
c) articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 ;
d) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 ;
e) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134 ;
f) articolo 31, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257 ;
g) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414 ;
h) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514 ;
i) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601 ;
l) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 ;
m) articolo 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 ;
n) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140 ;
o) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 ;
p) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256 ;
q) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 ;
r) articolo 4, comma 8, del decretolegge 28 agosto 1995, n. 358 ;
s) articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 ;
t) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445 ;
u) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546 ;
v) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568 ;
z) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81 ;
aa) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94 ;
bb) articolo 4, comma 8, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217 ;
cc) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231 ;
dd) articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n.335 ;
ee) articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 .
Note all' art. 2 :
- L' art. 25, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- Il testo degli articoli 29, commi 1 e 2, dei decretilegge 30 agosto 1993, n. 330, e 29 ottobre 1993, n. 429 , e' identico al testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del 30 giugno 1993, n. 212, sopra riportato.
- L' art. 31, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (Disposizioni vigenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 31, commi 1 e 2, dei decretilegge 26 febbraio 1994, n. 134 e 29 aprile 1994, n. 257 e l' art. 46, commi 1 e 2 dei decretilegge 27 giugno 1994, n. 414; 27 agosto 1994, n. 514 e 28 ottobre 1994, n. 601 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre dei medesimi anni, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 46, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 , e' il seguente:
"1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' art. 36, terzo comma, del regiodecreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 4, comma 8, dei decretilegge 29 aprile 1995, n. 140; 28 giugno 1995, n. 256; 28 agosto 1995 , n, 358; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 26 febbraio 1996, n. 81; 26 aprile 1996, n. 217 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali) e il comma 7 dei decretilegge 25 giugno 1996, n. 335; 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani) e' il seguente: "8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate".
- L' art. 1, comma 1, lettera q), dei decretilegge 29 aprile 1995, n. 141; 28 giugno 1995, n. 257 e 28 agosto 1995, n. 359 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili), e' il seguente:
"1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a)-p) (omissis);
q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui".
- L' art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568 (Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale) e' il seguente:
"1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436 , sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996".
- L' art. 5, comma 1, dei decretilegge 28 febbraio 1996, n. 94; 29 aprile 1996, n. 231 , nonche' l' art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 , e' il seguente:
"1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436 , e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996".