TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1373 dell'anno 2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 21.10.2021 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Gianclemente Berardini e Linda Sebastiani per mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Avezzano, Via
Garibaldi 339/E
ATTORE
e
- (C.F. e P.I. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Milano in Via Gardella n. 2, in persona del Direttore Generale Rag.
[...]
elettivamente domiciliata ad Avezzano in Via Trieste n. 73 presso CP_2
lo Studio dell'Avv. Franco COLUCCI, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto
CHIODI, come da procura in atti;
CONVENUTA
1 - (c.f. ), rappresentato e difeso per mandato CP_3 C.F._2
per procura speciale su foglio separato dagli avv. Roberto Jageregger,Walter Bonaldi
e Mauro Cimarra ed elettivamente domiciliato presso il studio in Avezzano, via
Giuseppe Mazzini 76;
CONVENUTO
- (c.f. ), contumace;
Controparte_4 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE nonché
- (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Iannarelli e Pierina Vetrone ed elettivamente domiciliata in Avezzano, presso l'Avvocatura in via Liguria 26; CP_5
INTERVENIENTE VOLONTARIO
nonché
- (P. IVA in persona del Controparte_6 P.IVA_3
legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Righi e Carlo Peretti in virtù di procura speciale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in L'Aquila, Via Gabriele D'Annunzio;
TERZA CHIAMATA
- (c.f. ), rappresentato e difeso per Controparte_7 C.F._4
procura a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Maria Raglione ed elettivamente domiciliato in Avezzano, Via Garibaldi 339/E;
TERZO CHIAMATO
2 Oggetto: lesione personale,
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, ed per ivi sentirli CP_3 Controparte_1 Controparte_4
condannare in solido al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 71.471,97. Con vittoria di spese.
Deduceva a sostegno di essere rimasto vittima, il giorno 9 settembre 2014, intorno alle ore 13, al Km 14,700 della strada regionale n. 83 Marsicana, di un incidente stradale, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Punto targata ED463FR, di cui era alla guida, percorrendo la strada suddetta in direzione Pescina. Il sinistro sarebbe stato provocato da , conducente dell'autovettura Fiat Panda CP_3
targata AE477NX, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà di ed assicurata con la convenuta Controparte_4 Controparte_1
Attribuiva al predetto la responsabilità esclusiva del sinistro in conseguenza del CP_3
mancato rispetto dell'obbligo di precedenza, non accordato nel corso di manovra di svolta a sinistra, effettuata, peraltro, senza azionare il dispositivo di direzione e fare le necessarie valutazioni di tempo e di spazio prima di occupare l'area di intersezione, così impedendogli di eseguire le manovre necessarie per evitare la collisione.
A causa dell'incidente avrebbe riportato diverse conseguenze fisiche (trauma cranico, contusioni varie, trauma cervicale e frattura del femore sinistro) per le quali si era reso necessario il ricovero presso l'ospedale civile di Avezzano, dove era stato sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura.
Dal sinistro sarebbe derivata una invalidità permanente onnicomprensiva pari al
15%, una invalidità temporanea totale di giorni 182 ed una invalidità parziale di giorni
60.
3 La richiesta risarcitoria inviata al ed alla società assicuratrice non avrebbe sortito CP_3
effetti, ma poiché il sinistro era stato ritenuto infortunio in itinere l' aveva CP_5
riconosciuto in suo favore un indennizzo per danno biologico di € 18.263,59 ed un'indennità per inabilità temporanea assoluta di € 4.429,17.
Concludeva domandando che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto per il sinistro occorso e la condanna in solido dei convenuti al CP_3
risarcimento dei danni subiti, indicati nella misura di € 71.471,97 quale danno differenziale, in ragione di quanto già corrispostogli dall'INPS, oltre alle spese di lite.
Si costituiva chiedendo in via principale il rigetto della domanda e, in via CP_3
riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno, conseguente al T_
sinistro medesimo, quantificato in € 1.080.922,46. In via subordinata domandava di limitare la sua responsabilità del sinistro stesso ad una percentuale compresa tra il 10 ed il 15% e, in ulteriore subordine, per l'ipotesi di sua colpa esclusiva o prevalente, di limitarla al 50%. Domandava, in via riconvenzionale, la condanna in solido di
[...]
(quale danneggiante), (impresa garante per la Parte_1 Controparte_6
RCA, chiamata in garanzia dall'attore) e (proprietario del mezzo Controparte_7
assicurato, pure chiamato in causa) al risarcimento dei danni subiti (stimati dal CTU, ma non accettati nella loro quantificazione) indicati in € 601.762,50 per danno biologico con personalizzazione al 25% ed in € 243.091,45 per lucro cessante conseguente al danno alla capacità di lavoro.
Domandava di essere ristorato delle spese sostenute, indicate in € 2.089,71 per spese mediche ed in € 4.440,20 per perizia tecnica di parte.
Allegava la documentazione relativa al suo ricovero conseguente al sinistro e domandava la condanna della controparte alle spese del giudizio.
Osservava che per il sinistro per il quale è causa, entrambi i conducenti furono multati: l'attore, ai sensi dell'art. 141, commi 3 ed 8, del Codice della strada ed il convenuto in relazione all'art. 145 dello stesso codice. Faceva rilevare che l'attore in quella occasione risultava positivo alla cocaina e che non aveva commisurato la
4 velocità del suo veicolo alle prescrizioni specifiche del luogo, che assumeva fissata in
70 Km/h, viaggiando ad una velocità di 110 Km/h, pur in presenza di apposita indicazione di pericolo posta ad una distanza di 160 metri prima dell'intersezione.
Si costituiva altresì la convenuta rilevando che dal rapporto Controparte_1
all'uopo redatto dagli agenti intervenuti in occasione del sinistro si deduceva che questo doveva attribuirsi alla responsabilità esclusiva, o almeno prevalente, di in quanto lo stesso marciava a velocità non consentita e sotto Parte_1
l'effetto di sostanza stupefacente.
Concludeva chiedendo dichiararsi che il sinistro era da ritenere attribuibile alla responsabilità esclusiva del e di rigettare la domanda da questi formulata. T_
In subordine di ridurre l'entità dei danni subiti dallo stesso e di tener conto che il
[...]
aveva già percepito dall' l'importo di € 24.273,75, somma che da T_ CP_5
accantonarsi per la restituzione all'ente stesso. Domandava di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Rimaneva contumace proprietaria del veicolo condotto dal Controparte_4 CP_3
Stante la proposizione di domanda riconvenzionale, l'attore chiedeva chiamarsi in causa in garanzia la società che a sua volta, chiedeva Controparte_6
autorizzarsi la chiamata in causa di proprietario del mezzo Controparte_7
condotto dall'attore e assicurato.
Chiamati in causa i detti terzi, si costituivano.
In particolare domandava di accertare la responsabilità Controparte_6
esclusiva del convenuto e di rigettare la domanda risarcitoria da questi proposta. CP_3
In subordine, di accertare, comunque, la prevalente responsabilità del medesimo nella produzione del sinistro, riducendo proporzionalmente il risarcimento spettante anche in considerazione dal mancato uso delle cinture di sicurezza.
5 Infine domandava di accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1/2 delle condizioni generali del contratto, atteso che il conducente si sarebbe messo alla guida in condizioni di alterazione derivanti dall'uso di stupefacenti, e, conseguentemente, di rigettare la domanda di manleva. Chiedeva al Tribunale, infine, di detrarre, in ogni caso, dalla somma dovuta quanto già corrisposto dall' . Con vittoria delle spese del giudizio. CP_5
proprietario della Fiat Punto coinvolta nel sinistro, nel suo atto Controparte_7
di costituzione in giudizio faceva proprie le considerazioni svolte a sua difesa da
[...]
Escludeva pertanto la propria responsabilità unitamente a quella del Parte_1
conducente della suddetta autovettura e concludeva chiedendo al tribunale di dichiarare la responsabilità esclusiva dell'evento in capo a ed in CP_3
subordine, per la denegata ipotesi della riconducibilità dell'evento dannoso in capo a di essere manlevato da Con vittoria Parte_1 Controparte_6
di spese.
Spiegava, infine, intervento volontario , premettendo di aver erogato a favore CP_5
di per danno derivante da infortunio in itinere la complessiva Parte_1
somma di € 24.247,75 e di aver comunicato in data 4.4.2016 alla compagnia assicuratrice la propria volontà di surrogarsi, ex art. 1916 cod. Controparte_1
civ., nei diritti dell'assicurato senza ricevere risposta, chiedeva, quindi, la condanna di e al pagamento, in via CP_3 Controparte_4 Controparte_1
solidale, della suindicata somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di erogazione unitamente alle spese del giudizio.
Il G.I., concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammetteva le prove orali richieste, come da ordinanza del 7.11.2017, e nominava CTU, nella persona dell'ing.
al quale conferiva incarico di rispondere ai seguenti quesiti Persona_1
“Presa visione degli atti di causa, e previa ispezione se del caso dello stato dei luoghi e dei mezzi
6 coinvolti (ove ancora nella disponibilità delle parti), descriva le caratteristiche della strada su cui è accaduto il sinistro per cui causa, ricostruisca la dinamica dello stesso con indicazione delle condotte
(anche ove rilevanti in termini di responsabilità concorsuale) poste in essere da ciascuna delle parti”.
Depositata la CTU cinematica, quindi, il G.I. disponeva CTU medico legale, incaricando il dott. formulando il seguente quesito: “Descriva le Persona_2
condizioni attuali di salute di e con particolare riferimento Parte_1 CP_3
alle lesioni riportate nel sinistro del 9 settembre 2014; b) Stabilisca, attenendosi alla sola documentazione prodotta in atti, se i postumi evidenziati siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con i fatti allegati in narrativa;
c) Indichi il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito per ciascuna delle parti;
d) accerti con riguardo a CP_3
l'incidenza delle lesioni sulla capcità lavorativa specifica all'esito della visita e della verifica della documentazione medica;
e)Valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute ove debitamente documentate”.
Successivamente integrata, alla luce dei rilievi effettuati, con i seguenti quesiti “a) chiarisca se nella valutazione del danno biologico si è tenuto conto di tutte le conseguenze derivanti dal sinistro specificando i criteri tabellari seguiti per ciascuna delle patologie riscontrate e da porsi in relazione causale con i fatti di causa;
b) chiarisca se dalla documentazione in atti sia possibile desumere l'esistenza di una sindrome post traumatica (in tal caso il CTU deve essere autorizzato ad avvalersi di ausiliari esperti in materia); c) chiarisca le ragioni dell'individuazione della percentuale del 50% della incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa;
d) chiarisca infine le ragioni per cui deve preferirsi la soluzione che il non fosse al momento del sinistro in T_
stato di alterazione psico fisica;
”.
Espletata l'istruttoria e depositata la CTU medico legale, con rigetto da parte del G.I. della relativa rinnovazione, la causa era avviata a decisione e, quindi, trattenuta dal giudice alla data indicata in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190,
c.p.p.
7 La consulenza cinematica accertava le modalità del sinistro, rilevando che: lungo la strada vigeva un limite di velocità di 90 km/h; che il procedeva in direzione T_
Gioia dei Marsi e il sig. in senso opposto, in direzione Venere di Pescina;
che CP_3
il effettuava manovra di svolta a sinistra, in direzione Ortucchio, senza CP_3
concedere la precedenza dovuta al veicolo condotto dall'attore, viaggiando alla velocità di 11 km/h; che il sopraggiungeva marciando alla velocità di 107 T_
km/h; che il limite di velocità sul tratto de quo era di 90 km/h.
In buona sostanza, dunque, sulla base degli accertamenti peritali, deve rinvenirsi una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro, avendo il svoltato a CP_3
sinistra senza concedere la precedenza al veicolo che sopraggiungeva da destra, in senso contrario, ed avendo il proceduto superando di 17 km/h il limite di T_
velocità consentito, omettendo, inoltre, di moderare ulteriormente la velocità, mentre marciava in corrispondenza di un'intersezione.
Non convince peraltro l'assunto attoreo, secondo il quale, sulla base delle valutazioni del CTU, anche laddove il limite di velocità fosse stato rispettato, l'evento si sarebbe verificato ugualmente.
Invero, deve osservarsi che, seppure possa ritenersi altamente probabile che, percorrendo il detto tratto stradale nel rispetto del limite consentito T_
(peraltro moderando ulteriormente la velocità, in quanto in presenza di un'intersezione), l'impatto fra i veicoli si sarebbe verificato ugualmente, deve, tuttavia, ragionevolmente escludersi che le conseguenze del sinistro sarebbero state le medesime, con la conseguenza che deve ritenersi accertato che la condotta colposa dell'attore abbia contribuito a determinare il sinistro così come concretatosi.
Va, per converso, escluso che al sia addebitabile la violazione di cui all'art. T_
187, c.d.s., atteso che il risultato positivo alla cocaina dell'esame delle urine non comprova, neanche in termini di elevata probabilità, un consumo prossimo dello stupefacente e la conseguente guida in stato di alterazione, che, invero, non può desumersi neanche dalla dinamica del sinistro, atteso che l'assenza di segni di frenata da parte dell'attore deve più ragionevolmente attribuirsi alla limitatissima velocità del
8 mezzo guidato dal che avrebbe con alta probabilità indotto a ritenere CP_3 T_
che il mezzo del primo si sarebbe arrestato per dar lui la precedenza.
Dette osservazioni sono, del resto, riscontrate anche dalla CTU medico legale, e da ampia giurisprudenza, sia civile che penale, che, con orientamento unanime, esclude la responsabilità per guida in stato di alterazione, in assenza di altri elementi sintomatici, sulla base della sola positività all'esame delle urine.
Gli esami testimoniali condotti hanno consentito di avvalorare le conclusioni appena espresse in quanto il carabiniere intervenuto in loco, , ha dichiarato che Tes_1
si presentava vigile, il dipendente ASL in servizio presso il SERD, Parte_1
, ha confermato quanto indicato nel certificato da lui redatto ed Testimone_2
ha affermato che nel mese di ottobre 2014 e per tutto il periodo di osservazione non risultava che il avesse consumato sostanze stupefacenti T_ Testimone_3
medico del P.S. di Avezzano, ha dichiarato che al momento del controllo effettuato il era vigile ed orientato. T_
Viene posto in dubbio, peraltro, il fatto che il indossasse la cintura di sicurezza, CP_3
ma poiché gli agenti accertatori intervenuti non hanno rilevato il mancato uso della stessa ai sensi dell'art. 172, comma 10, c.d.s., e considerato che non risultano altri elementi idonei ad avvalorare l'assunto in termini di qualificata probabilità, anche con riferimento alla CTU medico legale, l'ipotesi deve ritenersi priva di riscontro.
In relazione a quanto sinora esposto, non avendo proceduto il CTU a ripartizione fra i due conducenti del grado di responsabilità, si ritiene congruo determinare lo stesso nella misura del 30% a carico del e del 70% a carico del T_ CP_3
Dal canto suo, il CTU medico legale, con la sua perizia, le cui conclusioni, pienamente confermate in sede di integrazione, sulla base delle censure mosse dal convenuto devono ritenersi condivisibili, in quanto sufficientemente motivate, CP_3
congruenti e prive di illogicità, nonché supportate da valutazioni adeguatamente
9 giustificate, ha ritenuto congrue le spese per un importo di € 2.976,77, documentate da ed ha valutato, tenendo conto delle osservazioni del CTP dott. CP_3
i postumi da lui riportati nella misura complessiva del 53%, con incapacità Per_3
temporanea totale di 180 giorni ed incapacità parziale al 50% di giorni 60 ed incapacità parziale al 25% in giorni 60. Ha sostenuto che detti postumi incidano sulla capacità lavorativa specifica nella misura del 50%.
Dall'accertamento dei danni sulla persona di il CTU ha rilevato Parte_1
che le lesioni lamentate sono in rapporto causale con i fatti di causa nella misura dell'11% per danno biologico permanente, di giorni 60 per incapacità temporanea totale e di giorni 90 per incapacità temporanea parziale al 50%.
Orbene, in base alla tabelle milanesi, il danno non patrimoniale, comprensivo di quello morale, riportato a seguito dell'evento da tenendo conto Parte_1
della sua età al momento del sinistro di anni 27, è pari ad € 33.211,00 (di cui 7.060 per danno morale e personalizzazione), oltre ad € 6.900,00 per incapacità temporanea totale di giorni 60 e ad € 5.175,00 per incapacità parziale di giorni 90 al
50%, per complessivi € 45.286,00.
Il danno riportato da , tenendo conto dell'età del danneggiato di anni 25 CP_3
al momento del sinistro, comprensivo di danno morale, è da ritenersi pari ad €
541.285,00, oltre ad € 20.700,00 per incapacità temporanea totale di giorni 180, ad €
3.450,00 per incapacità parziale al 50% di giorni 60 e ad € 1.725,00 per la stessa incapacità valutata al 25% di giorni 60, per un totale di euro 573.113,67.
Per quanto concerne l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore è stato CP_5 Parte_1
autorevolmente ritenuto che esso “va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito" (Cass. SS.UU. n.
12566/2018).
10 Pertanto le somme che ha percepito dall' devono essere Parte_1 CP_5
detratte, limitatamente al danno biologico, con esclusione del danno morale e dell'eventuale personalizzazione – non riconosciuti dall' - , dall'ammontare CP_5
ritenuto a lui dovuto dal responsabile del fatto dannoso, per essere restituite all'ente erogatore, nella misura del 70%, del totale, in corrispondenza con il grado di responsabilità riconosciuto.
Ne deriva che la somma di € 16.973,42, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione, deve essere posta a carico di Controparte_1
di e di in via solidale.
[...] CP_3 Controparte_4
Il risarcimento del danno da liquidarsi in favore del andrà quindi determinato CP_3
nella misura del 30% del totale.
Il risarcimento del danno in favore del andrà determinato nella misura del T_
70% del totale, previa detrazione, al netto del danno morale e dell'eventuale personalizzazione, dell'importo di euro 24.247,75, già corrisposto da a titolo CP_5
di danno biologico.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, si regolano come in dispositivo, tenendo conto della reciproca soccombenza delle parti principali e della fondatezza della pretesa avanzata dall' . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna , e in CP_3 Controparte_4 Controparte_1
11 solido fra loro, al risarcimento in favore di del danno da lui Parte_1
subito, nella misura di € 14.726,78, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalla data dell'evento sino al soddisfo;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna e in solido, al Parte_1 Controparte_7
risarcimento in favore di del danno da lui subito nella misura di € CP_3
171.934,122, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dall'evento sino al soddisfo;
3) ACCOGLIE la domanda di manleva proposta e, per l'effetto, condanna a tenere indenni e Controparte_6 Parte_1 CP_7
da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condanna
[...]
pronunciata nel presente giudizio;
4) ACCOGLIE l'azione di surroga proposta da e, per l'effetto, condanna CP_5
ed in solido, al Controparte_1 CP_3 Controparte_4
pagamento in favore del predetto istituto della somma di € 16.973,42, con rivalutazione ed interessi legali decorrenti dal 15 febbraio 2017;
5) CONDANNA ed Controparte_1 CP_3 CP_4
in solido fra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite,
[...] CP_5
che liquida in complessivi € 1.697,00, oltre accessori come per legge;
6) COMPENSA reciprocamente le spese fra le restanti parti;
7) PONE a carico di , e CP_3 Controparte_4 Parte_1 [...]
in solido fra loro, le spese di CTU;
CP_7 Controparte_1
8) Così deciso in Avezzano il 31.12.2024.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
12