Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1979, n. 1276
CASS
Sentenza 27 febbraio 1979

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Il cosiddetto "concordato", stipulato dal contribuente prima della sopravvenuta riforma tributaria, e un atto di accertamento che si caratterizza per il riconoscimento, da parte dell'obbligato, dell'esattezza della base imponibile: esso resta, percio, pur sempre un atto di accertamento autoritativo, con il quale viene sostituito unilateralmente un precedente accertamento illegittimo a causa dell'inesatta Determinazione del valore imponibile, trovando l'adesione del contribuente il suo campo di esplicazione esclusivo nell'esatta Determinazione della base imponibile, senza che venga in discussione la debenza del tributo e la sussistenza della potesta tributaria dell'ente impositore. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia instaurato un giudizio, negando di poter sottostare all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili poiche le aree di sua proprieta, con valore superiore ai cento milioni, non ricadono tutte nel territorio del comune impositore, la contestazione, cosi delineata, non cade sulla esattezza della base imponibile, ma coinvolge radicalmente la stessa sussistenza della potesta impositiva rispetto alla situazione di possidenza di beni del contribuente nell'ambito territoriale del comune impositore, e pertanto l'accordo con il quale viene definita ogni pendenza con il versamento di una determinata somma da parte del contribuente da luogo non gia ad un "concordato", bensi ad una vera e propria transazione, la quale, avendo a oggetto il credito tributario, e quindi diritti indisponibili, e radicalmente nulla a norma dell'art 1966 cod civ. ( V 883/75, mass n 374267).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1979, n. 1276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1276
    Data del deposito : 27 febbraio 1979

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