Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1965, n. 1376
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 dicembre 1965
Art. 2.
Previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali con qualifica non superiore ad ufficiale di prima classe che, alla data suddetta e da epoca non posteriore al 7 agosto 1963, prestino servizio, per l'intero orario giornaliero d'obbligo presso uffici diversi da quelli indicati nell' articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , ovvero, anche da data posteriore al 7 agosto 1963, purche' in base ad atto formale dell'Amministrazione centrale, sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico della carriera esecutiva, nella qualifica ed al coefficiente di stipendio corrispondenti a quelli spettanti, alla medesima data, nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali.
Gli impiegati di cui al comma precedente sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo avente pari anzianita' secondo l'ordine del ruolo di provenienza e, ove necessario anche in soprannumero.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1965