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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/02/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1871 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), n. a LODI (LO) il 05/04/1969 e da Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), n. a Milano (MI) il 23/10/1965, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Gennari e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede (8.2.24 da ultimo)
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 29.6.2023, Pt_1
e hanno chiesto al tribunale, in questo stesso
[...] Parte_2 procedimento (artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.), la separazione e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in EN D'DD (LO) il 21.03.1998
(l'atto è trascritto nei registri dello Stato Civile del già menzionato Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, anno 1998) alle condizioni meglio indicate nel ricorso e poi precisate con note scritte dell'1.2.2024.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli e Persona_1 Per_2
, oggi entrambi maggiorenni.
[...]
Pag. 1 La separazione è stata dichiarata con sentenza 772/2023, deliberata l'11.8.2023 e pubblicata il 22.8.2023, a seguito del deposito di note scritte sostitutive di udienza (termine
21.7.2023).
Rimessa la causa sul ruolo, le parti sono comparse il 7.2.2024 davanti al giudice relatore per acquisire informazioni sulla clausola introdotta con le note scritte dell'1.2.2024, aggiunta a quelle già in precedenza concordate in sede di separazione.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
La camera di consiglio si è tenuta il 9.2.2024.
*.*.*
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno richiamare la nota pronuncia della Suprema
Corte n. 28727/23, con cui è stato ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio ove formulate in sede consensuale (orientamento che, peraltro, questo Tribunale aveva già anticipato con precedenti pronunzie, tra cui proprio la sentenza emessa in questo procedimento).
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti;
è stata tempestivamente prodotta copia del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nel merito, l'assetto delle condizioni (essenzialmente di taglio economico-patrimoniale) individuato dai coniugi, i cui figli sono maggiorenni, non si pone in contrasto con alcuna previsione inderogabile e può essere assolutamente omologato dal giudicante.
Quanto alla clausola n. 4, introdotta soltanto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui, dopo una riflessione sopravvenuta alla sentenza di separazione, hanno deciso di concordare tale obbligo di trasferimento soltanto in questa sede.
Né pare che tale intesa (con cui la madre s'impegna a trasferire la proprietà di un immobile a Matino, LE, ai propri figli maggiorenni) possa incontrare un qualche ostacolo, essendo evidente che tale determinazione è volta a consentire la fruizione del cespite – che verrà suddiviso in due diverse porzioni autonome – a tutto il nucleo familiare ormai disgregato.
Inoltre, in udienza è stato precisato che aveva speso risorse e impegno Parte_2 per la ristrutturazione del bene, pur risultando poi soltanto intestato alla signora.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e a EN D'DD (LO) il 21.03.1998 (l'atto è trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello Stato Civile del già menzionato Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno
1998)
Pag. 2 OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. La casa già adibita a residenza comune, sita in EN D'DD (LO), via Arialdo
n. 19, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa che Parte_1
l'abiterà con i figli, con ogni arredo e pertinenza, fatto salvo quanto previsto al punto n. 8 delle premesse.
2. Allo stato attuale, in ragione del fatto che il sig. , pur avendo un Parte_2 proprio patrimonio, non dispone di liquidità, la sig.ra nel Parte_1 permanere di tale situazione, provvederà integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese straordinarie dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
3. Alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la sig.ra Pt_1 erserà al sig. , che accetta, a titolo di regolazione di ogni
[...] Parte_2 rapporto tra le parti, la somma una tantum di € 37.000,00= (euro trentasettemila/00).
4. A regolamentazione ulteriore e definitiva dei propri rapporti economici la sig.ra si impegna, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire ai figli e Per_2 [...]
, in pari quote, la piena proprietà di parte dell'immobile sito in Matino (LE), Per_1 via Giuseppe Verdi n. 10/12/14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Matino con i seguenti dati catastali Foglio 13, particella 952 subalterno 7 e particella 954 subalterno 3 meglio identificata in giallo nella planimetria, che si allega alle presenti note sub doc. 4 divenendone parte integrante. Inoltre, con il predetto atto, la signora i impegna a riconoscere a favore dei figli e Parte_1 Per_2 Persona_1
l'uso del lastrico solare (precisamente indicato in rosa nel documento sub doc. 4) della parte d'immobile, che rimarrà di sua proprietà, adiacente a quello sopra descritto.
5. Le parti riconoscono che detto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare al mantenimento reciproco.
7. Entrambe le parti rinunciano all'appello della sentenza.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1871 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), n. a LODI (LO) il 05/04/1969 e da Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), n. a Milano (MI) il 23/10/1965, entrambi Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Gennari e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede (8.2.24 da ultimo)
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 29.6.2023, Pt_1
e hanno chiesto al tribunale, in questo stesso
[...] Parte_2 procedimento (artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.), la separazione e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in EN D'DD (LO) il 21.03.1998
(l'atto è trascritto nei registri dello Stato Civile del già menzionato Comune al n. 1, Parte II,
Serie A, anno 1998) alle condizioni meglio indicate nel ricorso e poi precisate con note scritte dell'1.2.2024.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nati i figli e Persona_1 Per_2
, oggi entrambi maggiorenni.
[...]
Pag. 1 La separazione è stata dichiarata con sentenza 772/2023, deliberata l'11.8.2023 e pubblicata il 22.8.2023, a seguito del deposito di note scritte sostitutive di udienza (termine
21.7.2023).
Rimessa la causa sul ruolo, le parti sono comparse il 7.2.2024 davanti al giudice relatore per acquisire informazioni sulla clausola introdotta con le note scritte dell'1.2.2024, aggiunta a quelle già in precedenza concordate in sede di separazione.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
La camera di consiglio si è tenuta il 9.2.2024.
*.*.*
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno richiamare la nota pronuncia della Suprema
Corte n. 28727/23, con cui è stato ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio ove formulate in sede consensuale (orientamento che, peraltro, questo Tribunale aveva già anticipato con precedenti pronunzie, tra cui proprio la sentenza emessa in questo procedimento).
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti;
è stata tempestivamente prodotta copia del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nel merito, l'assetto delle condizioni (essenzialmente di taglio economico-patrimoniale) individuato dai coniugi, i cui figli sono maggiorenni, non si pone in contrasto con alcuna previsione inderogabile e può essere assolutamente omologato dal giudicante.
Quanto alla clausola n. 4, introdotta soltanto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui, dopo una riflessione sopravvenuta alla sentenza di separazione, hanno deciso di concordare tale obbligo di trasferimento soltanto in questa sede.
Né pare che tale intesa (con cui la madre s'impegna a trasferire la proprietà di un immobile a Matino, LE, ai propri figli maggiorenni) possa incontrare un qualche ostacolo, essendo evidente che tale determinazione è volta a consentire la fruizione del cespite – che verrà suddiviso in due diverse porzioni autonome – a tutto il nucleo familiare ormai disgregato.
Inoltre, in udienza è stato precisato che aveva speso risorse e impegno Parte_2 per la ristrutturazione del bene, pur risultando poi soltanto intestato alla signora.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e a EN D'DD (LO) il 21.03.1998 (l'atto è trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello Stato Civile del già menzionato Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno
1998)
Pag. 2 OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. La casa già adibita a residenza comune, sita in EN D'DD (LO), via Arialdo
n. 19, di proprietà della signora , rimane assegnata alla stessa che Parte_1
l'abiterà con i figli, con ogni arredo e pertinenza, fatto salvo quanto previsto al punto n. 8 delle premesse.
2. Allo stato attuale, in ragione del fatto che il sig. , pur avendo un Parte_2 proprio patrimonio, non dispone di liquidità, la sig.ra nel Parte_1 permanere di tale situazione, provvederà integralmente al mantenimento ordinario e al pagamento delle spese straordinarie dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
3. Alla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la sig.ra Pt_1 erserà al sig. , che accetta, a titolo di regolazione di ogni
[...] Parte_2 rapporto tra le parti, la somma una tantum di € 37.000,00= (euro trentasettemila/00).
4. A regolamentazione ulteriore e definitiva dei propri rapporti economici la sig.ra si impegna, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire ai figli e Per_2 [...]
, in pari quote, la piena proprietà di parte dell'immobile sito in Matino (LE), Per_1 via Giuseppe Verdi n. 10/12/14 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Matino con i seguenti dati catastali Foglio 13, particella 952 subalterno 7 e particella 954 subalterno 3 meglio identificata in giallo nella planimetria, che si allega alle presenti note sub doc. 4 divenendone parte integrante. Inoltre, con il predetto atto, la signora i impegna a riconoscere a favore dei figli e Parte_1 Per_2 Persona_1
l'uso del lastrico solare (precisamente indicato in rosa nel documento sub doc. 4) della parte d'immobile, che rimarrà di sua proprietà, adiacente a quello sopra descritto.
5. Le parti riconoscono che detto accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare al mantenimento reciproco.
7. Entrambe le parti rinunciano all'appello della sentenza.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
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