Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 7941/2022 tra le parti:
rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MURANO Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, Via Sassari n.
93, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
GIOVANNI SENSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Firenze, Viale Giacomo Matteotti n. 25, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA, etc. - Sez.
Spec. Impresa.
1
Per l'attrice come da memoria depositata ai sensi dell'art. 183, VI comma,
n.1 c.p.c.:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di legge, per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183, VI comma, n.
1 cpc,, dichiarare nulla, annullare e comunque dichiarare inefficace e/o illegittima, la delibera di approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi rispettivamente al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019,
31.12.2020 e 31.12.2021 adottata il 4.4.2022 dall'assemblea dei soci CP_1 con ogni conseguente e più opportuno provvedimento.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di legge”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione:
“affinché il Tribunale di Firenze adito Voglia integralmente disattendere e respingere l'azione e le domande della parte attrice, disponendo la condanna della medesima parte attrice al pagamento delle spese legali, e occorrendo tecniche, del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato la delibera assembleare del 4.4.2022 che ha approvato i bilanci di esercizio di (di seguito “ ) per gli anni Controparte_1 CP_1
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, chiedendo dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della stessa per violazione dei canoni di chiarezza e veridicità di cui agli artt. 2423 e ss. c.c..
In particolare, l'attrice ha lamentato l'appostazione a conto economico nei bilanci degli esercizi dal 2017 al 2021 di valori diversi da quelli risultanti dai contratti di locazione stipulati dalla società (con appostazione per cassa e non per competenza dei relativi ricavi avendo fatto riferimento all'incassato e non al credito maturato). Con riferimento al bilancio 2016 ha rilevato una carenza informativa circa i crediti verso clienti per fatture da emettere, che si
è ripercossa inevitabilmente sugli esercizi successivi e che non è stata
2 colmata né in sede di assemblea, né successivamente. Ha altresì riferito che nel bilancio 2017 al conto economico sono state indicate prestazioni di terzi per € 60.000,00, di cui, secondo la spiegazione fornita dall'allora AU in sede di assemblea, € 50.000,00 si riferiscono alla somma riconosciuta dalla precedente AU alla socia con scrittura privata Persona_1 Persona_2 del 7.6.2017 ed € 10.000,00 sono relativi alla fattura di un fornitore terzo;
senonché dal relativo mastrino fornito dall'AU successivamente all'assemblea risulta che l'importo di € 50.000,00 si riferisce a due assegni in cui non si indica né il beneficiario, né il titolo per cui sono stati rilasciati, mentre quello di € 10.000,00 è riferito a una fattura per prestazione di servizi agli immobili.
L'attrice ha aggiunto che queste uscite sono state appostate interamente nel conto economico, ma avrebbero dovuto essere contabilizzate nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, trattandosi di spese di straordinaria manutenzione secondo quanto riportato nella suddetta scrittura privata. Per quanto riguarda la contabilizzazione di crediti verso a titolo di rimborso per le spese condominiali dalla stessa Persona_2 sostenute, l'attrice ha affermato che il pagamento di detti importi non spettava alla società, bensì alla socia in quanto conduttrice degli immobili sociali. E tanto è stato riscontrato anche per i bilanci successivi al 2017 in cui la falsa appostazione a conto economico di costi non di competenza della società ha determinato un errato trattamento contabile in violazione dei canoni di verità e correttezza.
Infine, ad avviso dell'attrice, anche la mancata appostazione al passivo di debiti tributari sin dal bilancio 2016, nonché la mancata svalutazione della partecipazione detenuta da nella società a seguito CP_1 CP_2 della chiusura del bilancio del 2016 della partecipata con un patrimonio netto negativo, hanno contribuito a determinare una falsa rappresentazione della realtà.
Costituendosi in giudizio la convenuta ha affermato la piena idoneità dei bilanci a dare una rappresentazione chiara e veritiera della situazione patrimoniale della società e, di conseguenza, la validità della delibera assembleare che li ha approvati, respingendo le contestazioni dell'attrice
3 perché infondate e contenenti rilievi contabili di scarsa importanza economica.
Nello specifico, ha eccepito la perfetta corrispondenza tra i ricavi annui e i relativi canoni di locazione spettanti a i quali sono stati CP_1 correttamente stanziati in bilancio secondo il principio della competenza;
ha chiarito che la scelta dell'AU di inserire le spese di manutenzione straordinaria come costi nel conto economico e non nello stato patrimoniale ad incremento del valore degli asset immobili è stata adottata in un'ottica prudenziale, non avendo contezza dell'effettivo aumento di valore degli immobili a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria;
ha affermato che nessuno ha mai contestato il documento con cui è stato riconosciuto alla socia il rimborso di € 50.000 e in ogni caso la Persona_2 questione è irrilevante ai fini della corretta redazione dei bilanci di CP_1 ha contestato la circostanza per cui le spese condominiali e i costi delle utenze fossero a carico della socia conduttrice posto che nei Persona_2 contratti di locazione tali oneri erano previsti a carico della società locatrice, così come i costi per la straordinaria manutenzione;
per quanto riguarda i debiti tributari, ha affermato di averne ricevuto comunicazione formale dagli enti creditori solo dopo l'approvazione dei bilanci e pertanto tali poste sono state di seguito regolarmente contabilizzate nel bilancio dell'esercizio 2022; infine, ha rilevato la correttezza della scelta di non svalutare la partecipazione nella controllata dato che dalla bozza di bilancio al CP_2
31.12.2020 della stessa è emerso un patrimonio netto attivo (oltre €
2.150.000) ben superiore ai debiti (€ 393.714).
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., a conferma delle irregolarità nella redazione dei bilanci, l'attrice ha depositato la Relazione
Ispettiva del Dott. depositata il 20.2.2023 nel giudizio di Persona_3 reclamo relativo al procedimento ex art. 2409 c.c. pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Firenze (R.G. 276/2022).
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., l'attrice ha depositato il decreto pronunciato dalla Corte di Appello di Firenze in data 3.4.2023, con
4 cui ha accolto il reclamo dell'attrice revocando l'AU dalla carica di liquidatore e nominando un amministratore giudiziario della società.
Con memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 la convenuta ha eccepito l'ultroneità della prosecuzione del giudizio, rilevando il superamento delle domande di parte attrice a seguito della nomina dell'amministratore giudiziario e della prossima deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.
Con memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 l'attrice ha ribadito il suo interesse alla prosecuzione del giudizio, posto che il medesimo ha ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci chiusi dal
31.12.2016 al 31.12.2021 e non è risultato in corso di causa che i medesimi fossero stati sostituiti con altri correttamente redatti. Ha precisato, altresì, che laddove in corso di causa fosse stata convocata un'assemblea per l'approvazione dei bilanci corretti e questa ne avesse deliberato l'approvazione sarebbe venuto meno il suo interesse alla pronuncia nel merito, ma sarebbe rimasta inalterata la pretesa in ordine alla condanna alle spese della convenuta per soccombenza virtuale.
All'udienza del 18.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
La relazione ispettiva redatta dal dott. nell'ambito del Per_3 procedimento ex art. 2409 c.c. dinanzi alla CdA di Firenze può essere validamente posta a fondamento del giudizio di questo Tribunale: difatti la stessa è stata espletata in un giudizio che ha visto contrapposte le medesime parti dell'odierno procedimento, per cui il contraddittorio deve ritenersi integro;
oltre a ciò nel presente contezioso la convenuta non ha tempestivamente contestato la relazione dell'ispettore; sicché per ragioni di economia processuale quell'accertamento può essere utilizzato al fine di pronunciare la nullità della delibera di approvazione dei bilanci impugnati.
D'altronde costituisce principio condiviso quello per cui nel vigente 5 ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio.
L'ispettore, dopo aver analizzato le scritture contabili dell'esercizio
2016 e il relativo bilancio oltre che l'ulteriore documentazione contabile e sociale messa a disposizione, ha rilevato una serie di irregolarità (cfr. doc. 20 fasc. att. pagg. 62 e ss. a cui si rinvia per relationem) tra cui quelle denunciate in questa sede dall'attrice come l'omessa rilevazione di una sopravvenienza passiva per fatture da ricevere, l'omessa rilevazione di debiti tributari, l'omessa rilevazione degli oneri condominiali e dei costi di competenza, l'omessa svalutazione di crediti per fatture da emettere,
l'omessa svalutazione della partecipazione in CP_2
Peraltro val la pena osservare che già con riferimento al bilancio 2016 gli errori contabili rilevati dall'ispettore -ricomprendenti, però, anche voci ritenute erroneamente iscritte ma non contestate in questa sede dall'attrice- hanno portato ad una rettifica dei dati di bilancio e dei risultati di esercizio
(questi ultimi passano da +108.387,54 a -112.444,68); è evidente quindi l'impatto rilevante delle voci rettificate e in ogni caso si osserva che anche solo l'accertamento della erroneità dell'appostazione delle voci denunciate dall'attrice è utile a determinare la pronuncia di invalidità della delibera impugnata.
Anche per l'esercizio 2017 l'ispettore ha rilevato una pluralità di errori contabili, tra i quali, per quanto qui più interessa, l'omessa contabilizzazione di ricavi e la mancata rilevazione di imposte, di oneri condominiali;
nella relazione sono state effettuate le rettifiche ritenute necessarie, anche con riferimento ai rapporti di credito e di debito nei confronti di Persona_2 riferiti ai contratti di locazione e al rapporto di mandato.
Le medesime omissioni e mancate rilevazioni sono state accertate anche con riferimento ai bilanci successivi fino a quello 2021.
Nessun rilievo hanno, invece, i documenti di cui la convenuta ha domandato l'acquisizione con istanza del 23.7.2024 in quanto relativi a fatti 6 non determinanti ai fini della presente decisione (si tratta, infatti, di una nota difensiva della nel procedimento di appello, di una perizia Per_2 estimativa di beni immobili di e delle relative quote sociali, nonché CP_2 dell'offerta di acquisto relativa a tali quote).
È evidente, dunque, la fondatezza della domanda attorea che impone l'annullamento della delibera di approvazione dei bilanci impugnati;
val la pena infine osservare che, sebbene gli ulteriori errori rilevati dall'amministratore giudiziario nella relazione resa in sede di appello non possano essere presi in considerazione ai fini di questa pronuncia in quanto vanno anche oltre le censure dell'attrice, è pur vero che di queste si dovrà tenere conto al momento in cui verranno portati all'approvazione i bilanci oggetto del presente giudizio.
Infine, mette conto rilevare che non è fondata la censura della convenuta in ordine ad una sopravvenuta carenza di interesse dell'attrice:
l'intervenuta nomina dell'amministratore giudiziario non ha portato, allo stato, a nessuna nuova approvazione dei bilanci contestati, sicché permane l'interesse della parte a rimuovere dal mondo giuridico dei documenti contabili affetti da vizi.
In definitiva la domanda dell'attrice deve essere integralmente accolta e deve essere dichiarata la nullità della delibera del 4.4.2022 con la quale sono stati approvati i bilanci 2016/2021.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri medi per ogni fase di giudizio con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminato e media complessità, vista la notula del difensore, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
7 1) dichiara nulla la delibera del 4.4.2021 di nella parte in CP_1 cui sono stati approvati i bilanci di esercizio al 31.12.2016,
31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021,
2) condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 10.860,00 per compensi, € 1.090,00 per spese, oltre al
15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 7.1.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott. Niccolo' Calvani
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