Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 2016/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
06/06/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2016 del R.G. per l'anno 2021, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, con gli avv. D. Racco e S. Rodinò Parte_1
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A D'Agostino CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, nello svolgimento della propria attività lavorativa, sul presupposto di aver subito in data 06/04/2017 un infortunio sul lavoro, circostanze non contestate dall'ente resistente, lamenta di aver riportato in conseguenza dei predetti eventi, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili, contestando l'esito della valutazione cui è pervenuto l'ente in sede amministrativa (in aggravamento al 6%,) chiedendo che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità di cui si dice afflitto e comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla natura dell'inabilità, la causa è stata istruita CP_1 mediante l'espletamento di consulenza medico legale che ha consentito di accertare che in conseguenza del predetto infortunio, il ricorrente ha riportato un'invalidità qualificabile come permanente, nella misura del 09-10%.
4. Nel merito, non si ravvisano –in difetto di specifiche allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), secondo cui l'infortunio, indicato e riconosciuto dall ha determinato un danno biologico in CP_1 misura che, permanentemente e sin dalla data del 06/04/2017, può essere valutato pari al 9% (così determinato dal giudicante nel range offerto dal CTU) e dunque in misura maggiore a quella riconosciuta dall'ente.
Così il CTU: “…alla luce di quanto emerso dalla raccolta delle note anamnestiche , dalla visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti , posso confermare che il Sig. risulta affetto da : - MODERATA LIMITAZIONE Parte_2
FLESSIONE GINOCCHIO DESTRO - LESIONE TENDINEA GINOCCHIO DESTRO . In virtù delle effettuate valutazioni clinico-obiettive , correlate note anamnestiche , disamina della documentazione sanitaria esibita agli atti ed ausilio della criteriologia traumatologica clinica e medico-legale di giudizio , si può confermare che il Sig.
risulta affetto da menomazioni al ginocchio destro (in riferimento alla Parte_2 pratica n. 515450421 ed in conseguenza della vicenda per cui è causa , sussistono esiti di carattere permanente di entità maggiore rispetto a quella riconosciuta dall , all'esito del procedimento amministrativo e valutate dall'Ente nella misura CP_1 del 6 %) che possono quantificarsi nella misura del 9 – 10 % (codici di riferimento 275
e 277 , Tabelle di cui al D.M. 12.07.2000) e ritenersi compatibili ed in rapporto CP_1 di nesso causale con l'infortunio sul lavoro dallo stesso riportato in data 06.04.2017”
5. Ne consegue la condanna dell assicuratore convenuto a determinare in tale CP_2 misura l'indennizzo al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge.
6. L'accoglimento della domanda, di soli tre punti percentuale, consente di ritenere quantomeno corretta la valutazione compiuta in sede amministrativa e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente, e ciò giustifica la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 che, distratte ex art. 93
c.p.c., unitamente a quelle di consulenza tecnica e vengono poste a carico dell e CP_1 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 06/04/20217 nella misura del 9%, al netto dell'importo già liquidatogli, oltre interessi legali;
- Compensa nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell liquidata in euro 750,00 oltre accessori, come per legge, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 07/06/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo