Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2023
N. SENT. 657/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore dott.ssa ISABELLA CALIA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. , con domicilio in Piazza Giulio Parte_1 P.IVA_1
Cesare n. 11, 70100 - assistito e difeso dall'avv. GRAZIA BENEDETTA Pt_1
MARINA MARINO - c. f. - nonché dall'avv. RAFFAELLA C.F._1
TRAVI – c. f. -; C.F._2
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Calefati n. 133, 70121 - assistito e C.F._3 Pt_1 difeso dall'avv. NICOLA ACQUAVIVA - c. f. - nonché C.F._4 dall'avv. SILVANA NATOLA – c. f. -; C.F._5
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente dell con qualifica di operatore socio-sanitario (di cui al Controparte_2 livello BS del CCNL di categoria) ed orario di lavoro articolato in tre turni superiori a sei ore, esponeva: a. che a seguito della chiusura, avvenuta nel marzo 2020, della mensa aziendale del sita alla via Garrone gli era stato negato il diritto di usufruire Parte_1 della mensa;
- che l datrice di lavoro aveva omesso di garantire la fruizione Pt_2 del ridetto servizio con modalità sostitutive, in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 33 del D.P.R. n. 270/1987, 29 del CCNL del 20.09.2001, 4 del CCNL del 2009,
27 del CCNL 2016-2018 e 8 del D. Lgs. n. 66/2003; pertanto, conveniva in giudizio l' datrice di lavoro per sentir accertare il proprio diritto a fruire del servizio Pt_2 mensa e ad ottenere il risarcimento del danno per il suo mancato godimento - quantificato in € 5,16 per ogni giorno di lavoro prestato con decorrenza da marzo 2020 a dicembre 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - con la conseguente condanna dell al risarcimento del danno in suo favore nella misura su indicata. Pt_2
1.1. L' nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via Controparte_2
1
“accertata la sussistenza in capo a del diritto alla mensa e il Controparte_1 mancato godimento del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive dal 10.3.2020, condanna parte resistente al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di € 1.811,16 (pari ad € 4,13 per ogni giorno di lavoro in cui spetta il diritto alla mensa), cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge”. 2.1. Il primo giudice, in sintesi, accoglieva la pretesa attorea sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- non sussisteva la nullità del ricorso introduttivo in quanto nello stesso erano determinati in maniera puntuale il petitum e la causa petendi in tutti gli elementi costitutivi;
- parimenti insussistente era l'eccepito difetto di giurisdizione, poiché la questione trattata verteva sulla sussistenza di diritti soggettivi afferenti al rapporto di lavoro devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario;
- il ricorrente aveva dedotto che l'azienda convenuta il 29.03.2001 aveva sottoscritto un accordo sindacale in sede decentrata con cui, in attuazione dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, si era obbligata a riconoscere dall'1.05.2001, mediante l'istituzione del relativo servizio ovvero con modalità sostitutive, il diritto alla mensa a tutti i dipendenti turnisti che per ciascun giorno di effettiva presenza espletassero attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30;
- a decorrere dall'1.05.2001, non avendo ancora istituito alcuna mensa aziendale, l' convenuta aveva siglato una convenzione con l' (già Pt_2 CP_3
per la fruizione da parte dei propri dipendenti della mensa CP_4 universitaria sita in alla via Garrone, convenzione rinnovata di anno in anno Pt_1
e a tutt'oggi in vigore;
- era incontestato che l' convenuta avesse dato effettiva attuazione al Pt_2 disposto dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999, e all'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali in data 29.03.2001 (con il quale erano stati individuati i lavoratori aventi diritto a fruire del servizio mensa in rapporto all'articolazione della fascia oraria di servizio), avendo consentito ai dipendenti di fruire della mensa universitaria dell ubicata a circa 400 metri dal e raggiungibile a piedi CP_3 Parte_1 nel giro di pochi minuti;
2 - tanto era comprovato dalle delibere di spesa per il servizio mensa emesse negli anni 2012-2015 dall resistente e prodotte dal ricorrente, ed era stato Pt_2 anche implicitamente riconosciuto nella memoria difensiva della resistente;
- l'utilizzo della mensa universitaria faceva perdere di concreta consistenza le pur astrattamente condivisibili considerazioni della resistente in merito al fatto che l'articolo 29 cit. attribuisse all'Azienda solo una facoltà e non un obbligo;
- non aveva rilievo la connessa questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, poiché l'istituzione del servizio in questione mediante l'uso della mensa di un altro ente dimostrava in modo incontrovertibile che l' si Pt_2 trovava in condizioni finanziarie tali da permetterle l'istituzione del servizio, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa;
- l'impossibilità di garantire la fruizione del servizio mensa per il sopraggiungere della pandemia non era dirimente, in quanto non ostativa ad una diversa forma di adempimento della prestazione attraverso l'erogazione di buoni pasto;
- una volta istituito il servizio mensa, ai dipendenti doveva essere riconosciuto un vero e proprio diritto a godere di questo beneficio, vuoi nella forma diretta della fruizione della mensa, vuoi in forme indirette quali cestini-pranzo o buoni-pasto;
- la fruizione del servizio mensa interno o esterno e/o con modalità sostitutive afferiva ad obbligazioni alternative ai sensi dell'art. 1256 c.c., sicché l'impossibilità per l' convenuta di adempiere la prestazione principale Pt_2 originaria per causa ad essa non imputabile non escludeva che l'obbligazione residua – vale a dire l'erogazione del servizio mensa con modalità sostitutive – fosse ancora possibile;
- la violazione del diritto di parte ricorrente, integrata dalla mancata fruizione del servizio mensa ovvero dall'omessa erogazione di una somma di denaro a titolo di “modalità sostitutiva” del servizio medesimo, obbligava l' al Pt_2 risarcimento del danno da commisurarsi al “costo del pasto” (pari ad € 4,13) per il numero dei giorni di effettiva presenza in servizio evincibili dai fogli di presenza prodotti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 3. Con ricorso del 21 luglio 2023 l' ha interposto appello Controparte_2 avverso la sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con il primo motivo l' appellante si duole del travisamento giudiziale della Pt_2 domanda attorea e dei presupposti di fatto ad essa sottesi, stigmatizzando l'abnormità della sentenza gravata nella parte in cui ha richiamato l'accordo sindacale relativo all'istituzione del servizio mensa stipulato a livello aziendale in data 29.03.2001, che avrebbe dato esecuzione all'art. 29 del CCNL del 2001, nonostante tale circostanza di
3 fatto non fosse stata neppure allegata dal lavoratore quale presupposto costitutivo della domanda. 6. Con una serie di connesse censure articolate nel secondo motivo di gravame l' appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver Pt_2 rilevato che, sulla scorta del quadro normativo e pattizio in cui la controversia s'inserisce, l'istituzione del servizio mensa e/o di forme alternative di ristoro costituiva una mera facoltà in capo all'amministrazione, con la conseguente insussistenza di un diritto soggettivo del dipendente, essendo la relativa determinazione rimessa alla datrice compatibilmente con le risorse disponibili. Argomenta che l'istituzione del servizio mensa e/o di forme alternative di ristoro, nell'ipotesi in cui non sussista un equilibrio economico di bilancio, determinerebbe la nullità e/o l'inefficacia di ogni eventuale accordo in tal senso per contrarietà alle previsioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, che vieta alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. A tal uopo, inoltre, evidenzia il mancato conseguimento da parte del Controparte_2 nel periodo oggetto di causa, del necessario equilibrio economico al quale l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa, come attestato dalle notevoli perdite di esercizio registrate nei bilanci, aggiungendo che i sopravvenuti disavanzi di bilancio ed il mancato conseguimento del relativo equilibrio paleserebbero un'evidente indisponibilità di risorse finanziarie che, invece, dovrebbero sussistere non solo alla data di istituzione del servizio ma anche successivamente. Rimarca che l'art. 29 del CCNL integrativo del 2001 subordina la “possibilità” di istituire mense di servizio e/o modalità di fruizione sostitutive alla necessaria compatibilità di una siffatta determinazione con l'assetto organizzativo e con la disponibilità di risorse finanziarie, non sussistenti nella fattispecie in esame. 6.1. Sotto altro e diverso profilo l appellante censura la sentenza gravata nella Pt_2 parte in cui ha ritenuto che l'impossibilità di garantire la fruizione del servizio mensa per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19 non fosse ostativa ad una diversa forma di adempimento della prestazione da parte sua attraverso l'erogazione dei buoni pasto.
A tal fine espone che la possibilità offerta in via transitoria ai dipendenti di utilizzare il servizio mensa istituito presso il plesso di via Garrone (A.DI.SU.), in quanto rientrante in una propria scelta facoltativa, doveva stimarsi inidonea a fondare un diritto soggettivo alla fruizione di tale servizio (anche con modalità sostitutive), con la conseguenza che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dal fenomeno pandemico aveva comportato l'estinzione dell'obbligazione stessa. 6.2. Ancora, l si duole del positivo vaglio giudiziale dell'avversa pretesa Pt_2 risarcitoria nonostante la mancanza di allegazione degli elementi costituenti le voci di danno e della prova:
1. del servizio svolto secondo una particolare ed autorizzata articolazione dell'orario di lavoro;
2. della pausa di almeno un'ora osservata ai fini del recupero delle energie psico -fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
3. del
4 costo sostenuto per fronteggiare la pausa pranzo (che avrebbe quantomeno sostanziato il requisito della perdita subìta oggetto della richiesta di reintegrazione per equivalente);
4. del quantum richiesto attraverso l'allegazione di conteggi analitici volti a specificare le giornate di maturazione del diritto e a quantificare le somme eventualmente dovute. Infine, l censura la sentenza gravata per aver omesso di pronunciarsi Pt_2 correttamente sull'eccezione di difetto di giurisdizione, evidenziando l'insussistenza, in capo al ricorrente, di un diritto soggettivo alla mensa e la mancata allegazione degli elementi costitutivi del danno asseritamente subìto.
7. In via del tutto preliminare, deve darsi atto della sussistenza della giurisdizione di quest'autorità giudiziaria ordinaria adìta, contestata anche in questa sede dell'Azienda ospedaliera. Occorre all'uopo rammentare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e dunque del c.d. petitum sostanziale da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice e/o della prospettazione della parte quanto sulla base della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (v., ex multis, Cass. nn. 34751/2024, 23436/2022, 25480/2021 e 14231/2020). Ebbene, è evidente che il presente giudizio non è stato introdotto dal lavoratore con la finalità di sindacare la discrezionalità amministrativa dell'Azienda ospedaliera nella scelta dell'istituzione del servizio di mensa – circostanza, questa, che sarebbe stata idonea a radicare la giurisdizione dell'a.g.a. – ma di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla lesione del dedotto diritto soggettivo – asseritamente fondato sul combinato disposto della disciplina normativa e pattizia – alla fruizione del sevizio mensa anche con modalità sostitutive. A fronte di siffatti petitum e causa petendi, che senz'altro rientrano nell'alveo delle controversie elencate all'art. 409 c.p.c., è dunque pacifica la sussistenza della giurisdizione dell'a.g.o.
8. Sempre in via preliminare, non sono condivisibili le doglianze del in Parte_1 punto di travisamento della domanda e dei presupposti di fatto a fondamento nella stessa in relazione alla questione, sviluppata nella gravata sentenza, dell'accordo sindacale intercorso nel marzo 2001 tra l' e le parti sociali, non Parte_3 menzionato dal lavoratore nel ricorso introduttivo né riversato nel relativo fascicolo di parte. Sotto un primo profilo, occorre infatti evidenziare che la parte privata sin dall'esposizione fattuale dell'atto introduttivo di lite ha dedotto – nell'ottica della domanda risarcitoria avanzata – l'omessa fruizione della mensa sita in CP_3 Pt_1 alla via Garrone, così introducendo anche nella presente controversia il tema dell'effettiva istituzione del servizio mensa sino all'avvento del fenomeno pandemico che ne aveva comportato la cessazione. Quanto alla fonte dell'asserita istituzione del servizio mensa, si deve poi osservare che
5 - come ben noto alla stessa Azienda - il Tribunale di Bari si è pronunciato, Parte_3 al pari di questa Corte, in numerosissime fattispecie, pressoché sovrapponibili, con il medesimo oggetto e petitum sostanziale, in cui i lavoratori, a sostegno di analoghe istanze risarcitorie, hanno allegato il citato accordo sindacale del marzo 2001 e, di conseguenza, la circostanza dell'istituzione del servizio attraverso la fruizione, da parte dei dipendenti del , della mensa universitaria A.DI.SU. Parte_1
In tale prospettiva, dunque, il Tribunale all'evidenza ha inteso utilizzare uno schema decisorio già ripetutamente praticato dall'Ufficio giudiziario in ragione della – pacifica
– sostanziale identità delle questioni sottoposte al suo vaglio. Tale prerogativa è d'altronde consentita dall'art. 118 disp. att. c.p.c., costituendo ius receptum che la sentenza di merito possa essere motivata mediante il rinvio ad un altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (cfr. Cass. n. 17640/2016 e n. 29017/2021). 8.1. Dunque, considerate - da un lato - le sintetiche ma inequivoche allegazioni della parte privata e - dall'altro - le numerosissime pronunce del Tribunale su identiche fattispecie, le circostanze relative al ridetto accordo sindacale del marzo 2001 e all'utilizzo, da parte dei dipendenti dell' della mensa di via Parte_3
Garrone possono considerarsi alla stregua di un “fatto notorio” [tale essendo, secondo la giurisprudenza di legittimità, una circostanza di fatto che, pur non facendo parte delle cognizioni dell'intera collettività, rientri nelle circostanze conosciute e comunemente note alle parti in causa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 16165/2001)], e dunque acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (cfr. Cass. n. 24052/2021 e n. 6299/2014). Segnatamente, la S.C. ha rilevato che la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta (tra le tante, Cass. n. 16165/2001), da intendersi come un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, così da far assurgere all'alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Cass. n. 5809/2001 e n. 5530/2017).
Dunque, se per un verso non sfugge a questa Corte che secondo la costante giurisprudenza di legittimità il “fatto notorio” deve intendersi in senso rigoroso – in quanto introduce nel processo civile, in deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati (v. Cass. n. 24052/2021) – per altro verso, come detto, l'esistenza dell'accordo sindacale del marzo 2001 e la fruizione, da parte dei dipendenti del , della mensa di Parte_1 CP_3 via Garrone costituiscono circostanze di fatto certe ed incontrovertibili, non a caso neppure contestate dall' ospedaliera quanto al loro materiale ed effettivo Pt_2 accadimento. 9. Ciò detto e venendo al merito, occorre ricostruire la normativa di riferimento.
6 L'art. 29, rubricato “mensa”, del CCNL di Comparto del 20.09.2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7.04.1999 che analogamente disponeva, costituisce la fonte normativa pattizia che attualmente disciplina la possibilità per i dipendenti del Comparto Sanità di beneficiare dell'istituzione di una mensa aziendale, ovvero della predisposizione di un beneficio equivalente. La norma prevede che: «
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L.
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 270/1987, e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990». Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009) nei seguenti termini: «
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori […] 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile». 9.1. La normativa contrattuale testé esaminata espressamente dispone la disapplicazione degli artt. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 e 68, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, i quali prevedevano il diritto alla mensa per tutti i dipendenti. 9.2. Ne consegue, come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 2289/2019, resa in una fattispecie analoga ed in sintonia con i principi affermati dalla Cassazione (con le sentenze del 2 ottobre 2012, n. 16736 e dell'8 novembre 2013, n. 25192
7 richiamate nel suddetto precedente), “che la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili”. La S.C., infatti, ha ritenuto che con la formula adottata dall'art. 29 del CCNL del 2001 le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 270 del 1987 sia del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. n. 384 del 1990. Cass. n. 16736/12 sul punto ha precisato: “Lo conferma altresì la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art.33, che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata…”. Cass. n. 25192/2013 ha ribadito che è condivisibile l'“interpretazione dell'art.29 del CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili”. Quindi, le previgenti disposizioni di legge, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento delle domande dei lavoratori aventi come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa. Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001 e del 2004, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno invece volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del Comparto della Sanità Pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato. Tale ricostruzione, in termini di facoltà e non di obbligo a carico del datore di lavoro, è stata confermata anche di recente da Cass. n. 25622/2023, secondo cui “la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende,
8 compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del d.P.R. n. 270 del 1987, art.33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”. Nell'ambito di tale ricostruzione normativa va letta la vicenda oggetto di causa. 9.3. A ciò deve aggiungersi un'ulteriore e fondamentale considerazione, oggetto di specifica ed articolata deduzione da parte dell' sin dal primo grado Parte_3 del giudizio. L'articolo 29 del CCNL del 20.09.2001 prevede che l'istituzione di mense di servizio o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive debba avvenire da parte delle aziende “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”. Ciò significa che l' non avrebbe potuto - e non potrebbe - prescindere dalla Pt_2 copertura finanziaria del servizio o delle modalità sostitutive;
tale aspetto, che limita fortemente la possibilità di riconoscere il servizio mensa, è di fondamentale importanza e s'inserisce nell'ambito di ulteriori disposizioni normative aventi ad oggetto la copertura di spesa nel pubblico impiego. Già con la sentenza di questa Corte del 2019 innanzi richiamata si è affermato (con motivazione condivisibile cui il Collegio intende dare continuità) che “con particolare riguardo al canone della compatibilità con le risorse economiche disponibili – che nell'assetto della disciplina collettiva nazionale, come si è visto, concorre a condizionare vuoi l'istituzione della mensa vuoi le modalità sostitutive di erogazione del servizio – si rileva, inoltre, che un tale enunciato normativo non può considerarsi direttamente produttivo di un diritto soggettivo pieno e tutelabile in capo ai lavoratori. Basta considerare al riguardo che, diversamente opinando, il sindacato da parte del giudice, adito dai dipendenti di un'azienda sanitaria locale che non avesse istituito il servizio mensa né avesse previsto i buoni pasto, dovrebbe estendersi ad aspetti di macrogestione e di impiego delle risorse economiche pubbliche, cioè a profili Part immanenti al modo di essere del , sottratti per definizione al controllo giudiziario, siccome riservati alla potestà organizzativa”. Come correttamente rilevato dall' l'esigenza del rispetto dei vincoli di Pt_2 bilancio e la necessità della copertura finanziaria è esplicitata anche nel D. Lgs. n.
165/2001, che disciplina la contrattazione collettiva nel lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il T.U. non solo prevede che la contrattazione integrativa debba muoversi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (artt. 40, 3° comma, e 43, 5° comma) ma stabilisce, all'art.40 bis introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, che è la contrattazione nazionale a definire l'entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa, prevedendo, al fine di garantire anche in sede decentrata il contenimento della spesa pubblica nei limiti dei vincoli di bilancio, stringenti meccanismi di controllo, di pubblicità e di monitoraggio della contrattazione integrativa. Infatti, l'art. 40, 3° comma quinquies – pure introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 – risolve il conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto decentrato con la
9 sanzione della nullità delle clausole difformi, sancendo l'inderogabilità, anche in melius, del contratto collettivo nazionale da parte del contratto integrativo dovuta a ragioni di ordine pubblico inerenti al corretto uso delle risorse della parte pubblica nel suo complesso. Si rammenta altresì che con la L. 28 dicembre 2001 n. 448, art. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) è stato reso ancora più stringente il controllo sulle spese previste dalla contrattazione decentrata (cfr. Cass. n. 25622/2023 cit.). 9.4. Osserva la Corte che anche la legislazione regionale, con la L. n. 1 del 2008, art. 7, risulta in linea con la normativa nazionale in tema di copertura della spesa nel pubblico impiego e si pone come condizione ostativa al riconoscimento del diritto vantato nell'odierna controversia. Difatti, l'art. 7 della L.R. n. 1/2008 (successivo al 2001), rubricato “Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa”, prevede quanto segue: «
1. L'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all'articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell'8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sotteso, fra l'altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali: a) particolare articolazione dell'orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio». La norma, dunque, non solo richiama espressamente i requisiti già contenuti nell'art. 29 dell'accordo del 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del 7.04.1999 per l'eventuale istituzione del servizio mensa - e, segnatamente, “la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili” - ma specifica che tali risorse devono essere assicurate dalla sussistenza dell'equilibrio economico di bilancio. Ne consegue che solo le aziende sanitarie che non si trovino in situazioni di disavanzo possono prendere in considerazione la possibilità di istituire il servizio mensa, ovvero forme succedanee di fruizione del relativo beneficio, pena la violazione della norma in esame laddove esplicitamente pone il divieto di attivare il servizio di cui si controverte in assenza delle condizioni indicate ai punti a) e b) del comma 2; non senza rimarcare che trattasi di divieto assoluto, tant'è che l'ultimo comma dell'art. 7 cit. lo prevede espressamente («In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio»). Va evidenziato, inoltre, che la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili richiesta dalla norma regionale deve sussistere non solo con riferimento al momento dell'istituzione del servizio mensa ma anche successivamente. 9.5. Nel caso di specie, pertanto, non può affermarsi la valida istituzione di un servizio
10 mensa presso l in forza dell'accordo del 29.03.2001, difettando la CP_3 compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione finanziaria e di spesa prevista dal legislatore come condizione per la stipula dei contratti decentrati (a mente del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3). Ne deriva la nullità delle clausole della contrattazione collettiva integrativa difformi che prescindono da tale verifica di compatibilità; e tanto anche nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia recepito in proprie delibere dette clausole [cfr. Cass. n. 5679 del 2022, secondo cui “anche una delibera di recepimento di quell'Accordo…se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata … (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)”]. In altri termini, quand'anche l' reputando valido l'obbligo assunto in sede di Pt_2 contrattazione decentrata con l'accordo del 29.03.2001, applicasse i contenuti e ritenesse il beneficio previsto esteso a chiunque presti servizio in determinate fasce orarie in un arco temporale illimitato, fino al punto di garantire anche forme alternative e/o risarcitorie derivanti dall'asserita impossibilità di godere della mensa, si esporrebbe alla violazione degli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi, applicando clausole di un contratto decentrato in contrasto con quello nazionale o con norme imperative di legge che “sono nulle e devono essere disapplicate”. Osta, dunque, all'accoglimento della domanda tale insuperabile impedimento di tipo economico. In definitiva, l'accordo sindacale del 29.03.2001 non risulta idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, trattandosi di un accordo difforme dalla normativa nazionale e regionale in forza della quale occorre la copertura di spesa. Né vi è prova che sia stato conseguito l'equilibrio economico di bilancio cui il menzionato art. 7 della L.R. n. 1/2008 subordina la possibilità di istituire il servizio mensa. L'art. 7 della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 “àncora l'insorgenza del diritto all'indennità di mensa al concorso delle “due condizioni essenziali” (A) della “particolare articolazione dell'orario di lavoro” e (B) della “compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall'equilibrio economico di bilancio”; sancisce coerentemente che, in assenza delle predette condizioni, “è fatto assoluto divieto di attivare il servizio”. La legge regionale n. 1/08, in altre parole, non ha perimetrato in senso riduttivo il trattamento riveniente dalla contrattazione collettiva, che – come si è visto – non vale a fondare alcun diritto alla mensa, almeno per gli anni dedotti in questa controversia, per cui non collide con i principi costituzionalizzati in materia di lavoro e, specificamente, di retribuzione (cfr. il già citato precedente di questa Corte n. 2289 del 2019). L'art. 29 dell'accordo integrativo del CCNL del 7.04.1999 esige che il contratto decentrato istitutivo del servizio mensa non possa e non debba comportare per il datore di lavoro soluzioni incompatibili con l'assetto organizzativo e/o idonee a determinare un dispendio di risorse non disponibili né previste negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
11 La normativa nazionale e quella regionale hanno ribadito e rafforzato la suddetta necessità. Al riguardo è opportuno sottolineare che la S.C., nella recente sentenza 21 febbraio 2022 n. 5679, in ordine alle clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annuale ha affermato che:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999”. Secondo la Cassazione, “tale impostazione normativa, riportando nell'insieme la compatibilità finanziaria ad un requisito di legittimazione della P.A. rispetto alla sottoscrizione del Contratto Integrativo, impedisce di ritenere la mancanza della corrispondente verifica come mero vizio endoprocedimentale ed anzi comporta, ai sensi dell'art.40, comma 3 ultimo inciso, l'invalidità per contrasto con centrali regole procedurali stabilite dal CCNL, in una lettura congiunta delle disposizioni appena richiamate. Sostanzialmente in questo senso, con riferimento ad altro comparto ma al medesimo assetto normativo e ad analoga previsione del CCNL, per quanto in un caso in cui il parere vi era stato ed era stato negativo, questa S.C. si è peraltro già espressa (Cass. 7 novembre 2018, n. 28452)”. 9.6. Ha quindi errato il primo giudice nella ricostruzione preliminare della fattispecie allorché ha ritenuto irrilevante la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1/2008, argomentando che il sol fatto dell'istituzione del servizio, CP_5 sia pure tramite l'uso della mensa di un altro ente, dimostrerebbe in modo incontrovertibile la sussistenza di condizioni finanziarie adeguate. E' in ogni caso evidente che l'eventuale sussistenza delle condizioni finanziarie che hanno determinato le parti sociali ad istituire la mensa nel 2001 deve fare i conti con la necessità di compiere anno per anno la verifica della sussistenza di situazioni compatibili con il mantenimento del servizio, essendo imprescindibile una valutazione economica dei costi aziendali rapportata ai vincoli di bilancio ed alle modifiche che detto bilancio subisce nel tempo. La normativa in tema di oneri finanziari e di copertura delle spese nel pubblico impiego deve ovviamente correlarsi con l'effettivo accertamento della presenza o meno di risorse finanziarie, tenendo conto che detto accertamento va eseguito in concreto e verificato nel tempo, non solo in sede di attivazione del servizio ma anche dopo, non potendosi escludere che possano sopraggiungere disavanzi di bilancio anche in un tempo successivo. 10. Le superiori considerazioni risultano peraltro avallate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ed in particolare da Cass. n. 25622/2023, secondo cui:
- l'art. 29 del CCNL “indica immediatamente che non viene direttamente
12 costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori”;
- la citata disposizione, così come modificata nei commi 1 e 4 dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009 (biennio economico 2008/2009), prevede che: «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del c.c.n.l. nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori», così confermando la sussistenza di una facoltà
– e non già di un obbligo – a carico dell;
Parte_5
- ad ogni modo, anche l'istituzione del servizio mensa deve avvenire in ossequio alle previsioni dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi che implicano l'assunzione di oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. In tale contesto la Cassazione, nel richiamare le previsioni dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, rilevando che “l'attribuzione del buono pasto (…) presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” e pervenendo in tal modo alla conclusione per cui “la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comporta il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno”, non sembra aver inteso in alcun modo suffragare la tesi giuridica sostenuta dal lavoratore, secondo cui il diritto alla mensa spetterebbe ex se solo in virtù dell'effettuazione di turni lavorativi superiori alle sei ore;
e ciò in quanto il presupposto logico-giuridico – come innanzi chiarito e come reso evidente dalle articolate premesse dell'iter motivazionale – per l'attribuzione del diritto resta pur sempre l'effettiva istituzione del servizio e, a monte, “la disponibilità delle risorse” economico-finanziarie. Nello stesso senso ritiene questa Corte siano interpretabili le recenti pronunce della S.C. (cfr. Cass. n. 21440/2024 e n. 21484/2024; ma v. già prima Cass. n. 32113/2022, sulla scia di Cass. n. 5547/2021), incentrate sull'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 in tema di diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto nel caso di turni di lavoro eccedenti le sei ore, che non hanno operato alcuna espressa revisione del quadro dei consolidati principi generali su esposti, essendosi espresse, non a caso, in fattispecie di previa pacifica istituzione del servizio mensa da parte dell' datrice di lavoro, Parte_5
e dunque, per quanto detto, eterogenee rispetto a quella che ci occupa.
13 11. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere respinta integralmente la domanda proposta dall' con il ricorso introduttivo del CP_1 giudizio.
12. Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella relativa alla natura dell'obbligazione asseritamente scaturente dall'accordo sindacale del 29.03.2001 ed all'incidenza che sul suo adempimento avrebbe avuto la chiusura della mensa universitaria durante il periodo pandemico.
13. Le spese del doppio grado del giudizio tra le odierne parti in causa possono essere compensate per intero, attesa la sussistenza di precedenti di merito favorevoli ai lavoratori e la novità della specifica questione trattata, non ancora risolta dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato Controparte_2 il 21 luglio 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 febbraio 2023, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dall con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 22 maggio 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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