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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13.5.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1739/2018 R.G. TRA
nata in [...], il [...] (c.f. Parte_1 sentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._1 i, presso il cui studio domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
(subentrata ex lege e a titolo universale a Controparte_1
), c.f. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 Rappr rica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio De Sanctis, presso il quale domicilia, come in atti;
RESISTENTE Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.08.2018 parte ricorrente esponeva:
- che, avendo ottenuto il diniego di una richiesta di finanziamento, formulava espressa interrogazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al fine di verificare la propria posizione debitoria;
- che con estratto di ruolo dell'11.07.2018 veniva a conoscenza della esistenza dei titoli sottesi l'atto impugnato. Il ricorrente, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità degli atti impugnati per l'illegittimità della pretesa avanzata e per l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, relativi a contributi previdenziali, ritenute IRPF e altri tributi, così come riportati negli atti di seguito indicati:
1. 09220040000921668 000;
2. 09220050012483470 000;
3. 09220090009054934 000;
4. 09220110016759037 000;
5. 09220120010752129 000. Con memoria difensiva depositata il 24.05.2019 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario e l'inammissibilità dell'opposizione proposta per carenza di interesse ad agire, non essendo l'estratto di ruolo atto autonomamente impugnabile, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta, ritenuta tardiva. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) - In via preliminare e nel rito: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza per materia anche parziale del Tribunale Ordinario Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro di Lagonegro a conoscere la domanda per cui è causa, per essere competente in parte la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, per tutti i profili e le ragioni sopra esposte al paragrafo 1a); in limine litis, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell'azione per carenza ad agire ex art. 100 c.p.c. per tutti i profili e le ragioni meglio esposte in narrativa ai paragrafo 1b) e 1c); accertare e dichiarare la tardività, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità dell'azione per essere la stessa stata introdotta oltre i termini previsti dalla legge di venti giorni e, comunque, non con ricorso ex art. 617 c.p.c. per tutti i profili e le ragioni meglio esposte in narrativa al paragrafo 1d); ove ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti pro tempore, affinché partecipino al giudizio, garantiscano e manlevino la deducente, in conseguenza del presente giudizio, comprese le spese processuali, in caso di accoglimento anche parziale delle domande avanzate da parte avversa;
accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva dell ovvero relativo di un concreto interesse a contraddire sulle questioni involgenti il Controparte_1 mer ni sopra esposte. - In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto improcedibile, inammissibile, tardiva, irrituale, nulla ed infondata, certamente, nei confronti della
[...]
– In via subordinata, qualora dovesse essere integrato il contraddittorio, nella Controparte_1 che parziale, della proposta domanda, accertare e dichiarare che gli enti impositori
[...] e per esso eventualmente la – Società di Controparte_3 Controparte_4 inistrazione Finanziaria i Potenza, in CP_3 Controparte_5 persona dei loro rispettivi leg resentanti pro tempore, sono obbligati a te nne la Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti dell'opponente da qualsivoglia pretesa economica e/o condanna anche in ordine alle spese e ai compensi di causa, da porsi a carico della ricorrente ovvero degli enti impositori. – In ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio della deducente Agenzia delle Entrate
- Riscossione ed in via gradata: ove si dovesse optare per la tesi del termine quinquennale ai fini della prescrizione nella specifica materia, nella denegata ipotesi di accoglimento per tale motivo della presente opposizione, anche solo parzialmente, si chiede sin d'ora, in virtù del forte ed evidente contrasto giurisprudenziale succedutosi nel tempo a livello di giustizia sia di merito sia di legittimità, che si provveda a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio”. La causa veniva istruita documentalmente. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con Per_1 la scrivente, nella trattazione e definizione dei procedimenti pend uisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono. In via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione alle cartelle di pagamento n. 09220110016759037 000 e n. 09220120010752129 000, relative all'omesso pagamento delle ritenute alla fonte dovute per redditi derivanti da retribuzione o pensione, trattandosi di crediti indiscutibilmente rientranti nella giurisdizione del giudice tributario. L'oggetto dell'analisi nel merito deve, pertanto, ritenersi limitato alle cartelle di pagamento nn. 09220040000921668 000, 09220050012483470 000 e 09220090009054934 000, aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi IVS e sanzioni amministrative ex l. 689/81 (queste ultime devono ritenersi di competenza del GdL, in assenza di specificazione della tipologia di violazione). Sul punto va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratti di ruolo a lui rilasciati in data 11.07.2018, assumendo la prescrizione quinquennale dei crediti risultanti dal predetto estratto, stante la dedotta irregolarità della notifica effettuata. Il legislatore, al fine di dirimere un travagliato contrasto giurisprudenziale, è recentemente intervenuto sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, statuendo, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3 bis, da una parte, che lo stesso non è autonomamente impugnabile;
dall'altra, circoscrivendo a tre le ipotesi suscettibili di diretta impugnazione ovvero quelle in cui o il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all' art. 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Sul punto, in funzione nomofilattica, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26283/2022) chiarendo che il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di
Pag. 2 di 4 “azione diretta”, dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La Corte ha precisato che tale disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione e, quindi, in armonia col principio del giusto processo, la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell'estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. A tal proposito, è utile l'istituto della rimessione nei termini, posto che l'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma. La nuova disposizione, dunque, non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche il ricorso non è ammissibile in quanto il ricorrente afferma propriamente di essere venuto a conoscenza delle cartelle contestate a seguito di una spontanea richiesta di estratto di ruolo. Tuttavia, neppure risulta applicabile l'istituto della rimessione in termini, così come richiamato dalla Cassazione, in quanto il ricorso, in ogni caso, non può essere accolto attesa la tardività dello stesso in virtù della regolarità delle notifiche allegate in sede di costituzione dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione;
le tre cartelle oggetto di causa sono state regolarmente notificare alla ricorrente a mani proprie ovvero a familiare convivente, sicché il ricorso, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Alla luce degli orientamenti stratificatisi sul punto, antecedentemente alla modifica legislativa suesposta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo era ritenuta ammissibile solo se lo stesso costituiva il primo atto con cui il contribuente era venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e solo se l'opposizione veniva proposta entro 40 gg da tale conoscenza ovvero entro i 20 giorni laddove venivano dedotti vizi relativi agli atti esecutivi. E, infatti, la Corte aveva statuito che l'estratto di ruolo è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale poteva impugnare la cartella cui esso si riferiva, con le forme e nei termini di legge: “Il contribuente, pertanto, può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un CP_6 atto successivo. E' una tutela rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, che si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa” (Cass. N. 19704/2015). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato ed allegato alcun interesse concreto ed attuale, idoneo a giustificare la domanda de qua. E, infatti, non risulta sussistente nessuna delle tre ipotesi scandite dal dato normativo, così come suesposte, e ritenute applicabili ai giudizi pendenti dalla Suprema Corte, derivandone, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Per quanto concerne la ricorrenza di una delle ipotesi sopra indicate, la parte ricorrente deduce nelle note del 1.3.2023 di essere titolare di partita iva ed esercente un'attività commerciale, “ragion per cui l'iscrizione di debiti a ruolo ne cagionerebbe un ulteriore danno inibendole la possibilità di accedere a finanziamenti per la propria attività. Come di fatto è accaduto, infatti non a caso il presente giudizio nasce proprio dalla circostanza che la mia assistita si è vista rifiutata dalla propria banca un prestito per la presenza di un debito illegittimo nei confronti della Agenzia delle Entrate-Servizi di Riscossione”. Appare evidente che la parte non allega la esistenza di una delle ipotesi indicate, che devono ritenersi tassative e, ad ogni buon conto, non ne fornisce prova alcuna. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia
Pag. 3 di 4 sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'estratto di ruolo, i ricorrenti, tuttavia, saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, alla luce delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali, nonché delle recenti riforme normative e ricostruzioni interpretative sul punto, vengono integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria in ordine alle cartelle di pagamento nn. 09220110016759037 000 e 09220120010752129 000;
- dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 7.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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