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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il D. Lgs 30.12.2023 n.219, entrato in vigore il 18.01.2024, ha disciplinato l'istituto del contraddittorio obbligatorio, inserendo l'art. 6–bis nella L. 212/2000.
In assenza di alcuna previsione circa la decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, individuato dal
Dipartimento delle Finanze del MEF a far data dal 30.4.2024 2024, l'AdE Direzione Provinciale di Imperia emetteva, prima, in data 16.1.2024, l'avviso di accertamento n. TL5010200730/2023, annullato e sostituito, poi, dallo schema di atto del 28.2.2024 avente medesimo identificativo numerico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TL5010200730/2023 ha venir meno l'interesse delle parti alla definizione (prosecuzione) del giudizio. Si è in presenza di una situazione sostanziale o concreta (nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione), situazione che soddisfa l'attore rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (cfr. Trib. Roma. Sez. XII, 20.12.2004). Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cass., VI, 4.5.2016 n.8903).
Essendo derivato l'annullamento dell'atto in sede di autotulela dall'obiettiva complessità della materia, costituendo detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Imperia, 15.1.2026
IL PRESIDENTE Pasquale LONGARINI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LONGARINI PASQUALE, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200730/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il D. Lgs 30.12.2023 n.219, entrato in vigore il 18.01.2024, ha disciplinato l'istituto del contraddittorio obbligatorio, inserendo l'art. 6–bis nella L. 212/2000.
In assenza di alcuna previsione circa la decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, individuato dal
Dipartimento delle Finanze del MEF a far data dal 30.4.2024 2024, l'AdE Direzione Provinciale di Imperia emetteva, prima, in data 16.1.2024, l'avviso di accertamento n. TL5010200730/2023, annullato e sostituito, poi, dallo schema di atto del 28.2.2024 avente medesimo identificativo numerico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TL5010200730/2023 ha venir meno l'interesse delle parti alla definizione (prosecuzione) del giudizio. Si è in presenza di una situazione sostanziale o concreta (nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione), situazione che soddisfa l'attore rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (cfr. Trib. Roma. Sez. XII, 20.12.2004). Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cass., VI, 4.5.2016 n.8903).
Essendo derivato l'annullamento dell'atto in sede di autotulela dall'obiettiva complessità della materia, costituendo detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Imperia, 15.1.2026
IL PRESIDENTE Pasquale LONGARINI