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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/07/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 2687
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /2687 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
; CP_1
; Controparte_2
Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
tutte in e facenti parte del c.d. Controparte_9 Controparte_10
“ ”; Controparte_11
Controparte_12
rappresentate e difese, come in atti
CONVENUTI/OPPOSTI/INTERVENUTI.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'odierna sentenza definisce il merito della opposizione con cui reagisce alla Parte_1 esecuzione intrapresa nei suoi riguardi per esposizioni debitorie il cui pagamento è azionato, principalmente, da (quale ultima cessionaria del credito, originariamente in capo a CP_1
Banca Carige spa), nel corso della quale sono intervenuti molti altri creditori.
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione.
L'ordinanza del GE, in corso di esecuzione, risale al 15.07.2024. Alle opposizioni agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale (v. C. n. 6028/18, 13547/19).
L'opponente ha notificato l'atto introduttivo il 15.09.2024 e ha iscritto la causa a ruolo il 16.09.2024: il termine spirava il 13.09.2024.
L'opposizione risulta, dunque, irrimediabilmente tardiva.
Il mancato rispetto del termine perentorio, previsto a pena di perenzione, impone formalmente la declaratoria di estinzione del presente giudizio ex art. 307 c.p.c.
Il G.E. aveva già liquidato le spese della fase preliminare e sommaria.
Si liquidano le spese della presente fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile, dichiara estinto il processo, rigetta
l'opposizione, condanna
2 l'opponente alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore di ciascuna parte opposta costituita, che si liquidano in €. 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
mantiene
a carico dell'opponente le spese delle altre fasi di giudizio, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Parma 11/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /2687 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
; CP_1
; Controparte_2
Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
tutte in e facenti parte del c.d. Controparte_9 Controparte_10
“ ”; Controparte_11
Controparte_12
rappresentate e difese, come in atti
CONVENUTI/OPPOSTI/INTERVENUTI.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'odierna sentenza definisce il merito della opposizione con cui reagisce alla Parte_1 esecuzione intrapresa nei suoi riguardi per esposizioni debitorie il cui pagamento è azionato, principalmente, da (quale ultima cessionaria del credito, originariamente in capo a CP_1
Banca Carige spa), nel corso della quale sono intervenuti molti altri creditori.
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione.
L'ordinanza del GE, in corso di esecuzione, risale al 15.07.2024. Alle opposizioni agli atti esecutivi non si applica la sospensione feriale (v. C. n. 6028/18, 13547/19).
L'opponente ha notificato l'atto introduttivo il 15.09.2024 e ha iscritto la causa a ruolo il 16.09.2024: il termine spirava il 13.09.2024.
L'opposizione risulta, dunque, irrimediabilmente tardiva.
Il mancato rispetto del termine perentorio, previsto a pena di perenzione, impone formalmente la declaratoria di estinzione del presente giudizio ex art. 307 c.p.c.
Il G.E. aveva già liquidato le spese della fase preliminare e sommaria.
Si liquidano le spese della presente fase.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile, dichiara estinto il processo, rigetta
l'opposizione, condanna
2 l'opponente alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore di ciascuna parte opposta costituita, che si liquidano in €. 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
mantiene
a carico dell'opponente le spese delle altre fasi di giudizio, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Parma 11/07/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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