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Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24035 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14055/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14055 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, residente a [...], in data 13.10.2015 inoltrava istanza di naturalizzazione italiana ex art. 9 L. 91/92, essendo residente da molti anni in Italia e perfettamente integrato nel tessuto economico, con espletamento di attività lavorativa. Con decreto del 9.10.2018 tale domanda veniva rigettata tenuto conto che “dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza.
Considerato che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare.
Il diniego non veniva preceduto da alcun preavviso ex art. 10 bis L. 241/90 motivato dall’Amministrazione nella circostanza che “qualora il diniego sia destinato ad essere supportato da dati di carattere riservato (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che in quanto tali sono addirittura sottratti all’accesso) non è ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis L. 241/90 la cui ratio presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo.
Ritenuto quindi di dover soddisfare l’esigenza di semplificazione della procedura amministrativa non aggravandola con fasi che di fatto non tutelano l’interesse del richiedente a produrre elementi utili in sede procedimentale ai fini di una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti (…)”.
Il Sig. -OMISSIS-ha sempre tenuto una condotta di vita irreprensibile, non è mai stato in contatto e frequentato movimenti estremisti e/o persone temibili per la sicurezza dello Stato, né tantomeno ha mai partecipato ad azioni aventi siffatta finalità, per cui risulta allo stesso del tutto incomprensibile e fantasioso tale assunto.
Proprio in virtù della totale estraneità ed affiliazione a qualsivoglia aggregazione e/o raggruppamento di dubbia natura, il medesimo ha pieno diritto di conoscere le effettive illazioni ipotizzate e visionare gli atti relativi, previa autorizzazione con ordinanza istruttoria.
L’esercizio del diritto di difesa e la garanzia di un processo equo sarebbero, infatti, soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse (Consiglio di Stato, Sez. VI 4.12.2009 n. 7637; Consiglio di Stato, Sez. VI 2.03.2009 n. 1173).
Il ricorso non è fondato.
Nell’informativa redatta dagli organi di sicurezza viene indicato come motivo di censura che sarebbe “emerso nel procedimento penale n. -OMISSIS- della DDAT presso il Tribunale di Cagliari per frequenti contatti con i principali imputati”. La sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione dei reati e in questo ambito la posizione dell’Amministrazione si qualifica come sostanzialmente vincolata alle risultanze dell’istruttoria esperita.
In sede di adozione del provvedimento concessorio della cittadinanza, il Ministero è tenuto non solo a verificare la presenza in capo al richiedente dei requisiti prescritti dalla legge, ma anche a valutare la sussistenza di ulteriori condizioni che consentano l’attribuzione del beneficio, in quanto la “concessione della cittadinanza non può essere fatta solo in base alla residenza…ma da un insieme di ulteriori elementi che giustifichino la concessione suddetta e che motivino l’opportunità di tale concessione” (cfr. Cons. Stato, Sez. Prima, parere n. 914/66 del 4.5.1966).
Quanto sopra tenuto conto altresì della natura giuridica dell’atto di concessione della cittadinanza “che è atto squisitamente discrezionale ed è condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico, che con l’atto stesso si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis (morale e civile) di colui che si faccia a richiederlo” (cfr. Cons. Stato, Sez. Sesta, n. 4748/2008 del 1.10.2008).
Dunque la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (C.d.S. n. 798 del 99).
Orbene nel momento della decisione amministrativa il dato ostativo espresso era presente, e nessuna violazione procedimentale dell’art.10 bis è invocabile, posto che le esigenze di sicurezza nazionale prevalgono su quelle di conoscenza individuale, comunque possibile mediante un esame della situazione penale dei soggetti coinvolti, sicché il provvedimento si appalesa legittimo, allo stato, pur potendosi consentire oggi, subordinatamente al ridetto accertamento escludente ogni coinvolgimento del ricorrente, la ripresentazione della domanda.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate. Il ricorso non è fondato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AV, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.