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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/11/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
P.U. n. 19-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento PU n. 19-1/2023 promosso da con sede legale in via Cesare Battisti 98, 33029 Villa Santina (UD), codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Oliviero P.IVA_1
Comand nei confronti di
, C.F. con sede a Grado (GO) in Largo Argine dei Moreri Controparte_1 P.IVA_2
n. 49, in persona del liquidatore arch. , C.F. rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Stefano Petronio ( ) del Foro di Gorizia e dall'avv. Maurizio CodiceFiscale_2
Miculan
* * * ha depositato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 della . Controparte_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati a controparte la quale si è tempestivamente costituita.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto esercente un'impresa commerciale in forma collettiva.
Il ricorrente deduceva di vantare un credito nei confronti della resistente per un importo complessivo di
3.476.789,79 € di cui a. 3.233.262,96 € in ragione di contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato in data 8 marzo 2010 tra (già Controparte_3 Controparte_4 e con atto a rogito del notaio , rep. 12.269, racc. 4.997,
[...] Controparte_1 Persona_1 come successivamente modificato e integrato, attualmente nr. 9521/83 e b. 243.526,83 € (184.888,00 € per rate scadute e non pagate), in ragione di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3 febbraio
2000 tra, inter alios, (già e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(già , con atto a rogito del notaio CP_1 Controparte_6 Persona_2 rep. 56193, racc. 19107, come successivamente modificato e integrato, attualmente nr. 53545745.
Tali crediti erano oggetto di una prima cessione da a (stipulata ai Controparte_3 Parte_2 sensi degli artt. 4 e 7 co. 1 della l. n. 130/1999) e, infine, di una seconda cessione a favore dell'odierna ricorrente (atto stipulato in data 25 ottobre 2022 rep. n. 16524 racc. n. 12641 notaio del Per_3
Collegio notarile di Registrato a il 26 ottobre 2022 al n. 15407 serie 1T). CP_5 CP_5
Il resistente con memoria di costituzione ha contestato l'an e il quantum dei crediti vantati.
Con riferimento al credito derivante dal contratto di apertura di credito ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della cessione in quanto nel contratto stipulato con l'originario creditore era stata inserita una clausola che stabiliva che il contratto aveva carattere personale e non cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c..
La resistente deduceva che la non cedibilità del credito, pattuita tra le originarie parti contrattuali, può essere fatta valere nei confronti della ricorrente, seconda cessionaria del credito, in quanto certamente a conoscenza della stessa dal momento che risulta dal contratto di cessione del credito che prima della sua sottoscrizione era stata svolta una due diligence che aveva avuto ad oggetto, ovviamente, anche il contratto originario di apertura di credito. Avendo preso visione del contratto, la cessionaria conosceva o comunque aveva avuto la possibilità di conoscere anche tale clausola e quindi della pattuizione circa la non cedibilità del credito.
Invero, con riferimento al secondo credito, ossia quello portato dal contratto di mutuo, la resistente non ha contestato la validità e/o efficacia della cessione, riconoscendo quindi la titolarità del credito in capo alla ricorrente quanto meno con riferimento al contratto di mutuo.
Come anticipato, la resistente ha contestato altresì il quantum dei crediti vantati in virtù di una serie di clausole illegittime.
Invero, sia con riferimento al contratto di apertura di credito sia con riferimento al contratto di mutuo, le contestazioni appaiono generiche e non possono pertanto essere accolte in questa sede. La richiesta
CTU contabile appare invero esplorativa e non supportata da puntuali contestazioni. Le perizie di parte depositate in sede di costituzione in giudizio e poi nel corso del procedimento non possono essere valorizzate in quanto meri atti di parte, apparendo altresì poco plausibile, ad esempio, che, a fronte di un credito vantato dalla ricorrente di oltre 240.000 € a titolo di mutuo, in virtù dei ricalcoli operati la situazione arrivi addirittura a invertirsi con il resistente a credito della ricorrente per oltre 300.000 €.
Le altre eccezioni sollevate dalla debitrice non possono essere accolte: l'eccezione di nullità degli atti di cessione in quanto frutto di esercizio professionale di attività finanziaria non autorizzata è infondata in quanto due sole operazioni di cessione non possono certo essere considerate quali espressione di un'attività svolta in via professionale;
irrilevante infine è l'asserita carenza di interesse e correlata contestazione di abuso del diritto da parte della ricorrente in quanto il solo fatto di aver dichiarato, in sede di conclusione della cessione del credito, di essere interessata, di fatto, ad acquisire la proprietà dell'immobile della resistente non rappresenta elemento tale da far venire meno la qualità di creditrice della stessa (e quindi di interessata a chiedere la liquidazione giudiziale della debitrice in stato di insolvenza) né determina uno stravolgimento del fine ultimo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In virtù del principio della ragione più liquida, la contestazione circa la titolarità del credito derivante dal contratto di apertura del credito risulta assorbita e superata dal riconoscimento della qualità di creditore in capo alla ricorrente quantomeno in virtù del contratto di mutuo (rispetto al quale non vi è stata contestazione circa la sua cessione, se non come conseguenza dell'asserito azzeramento del debito a seguito di ricalcolo). La ricorrente, in qualità di creditrice della resistente, è pertanto legittimata a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sussistono certamente i requisiti dimensionali e la resistente non può essere considerata impresa minore.
Ciò appare evidente dallo stesso ammontare dei debiti della ricorrente e, invero, non viene posto in contestazione dalla resistente.
Si ritiene altresì sussistente il requisito dello stato di insolvenza della debitrice. La resistente è società in liquidazione e, pertanto, si deve fare ricorso al c.d. criterio statico che permette di affermare la presenza di uno stato di insolvenza nel caso in cui il patrimonio netto sia negativo.
I debiti della resistente sono pari a complessivi 3.739.256,84 €, come dalla stessa affermato in memoria di costituzione. Si precisa che la contestazione sopra richiamata circa la non cedibilità del credito derivante dal contratto di apertura del credito non assume rilievo in tale contesto in quanto ai fini del vaglio della sussistenza dello stato di insolvenza non è ovviamente dirimente chi sia titolare del credito (ossia, nel caso di specie, il ricorrente ovvero ancora la cedente).
L'unico cespite della società che di fatto va a costituire l'intero suo patrimonio è rappresentato da un immobile di proprietà della resistente, ossia l'Hotel Bellevue, sito a Grado (GO) in Largo Argine dei
Moreri n. 49.
L'immobile di proprietà della debitrice è stato quindi oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilirne il valore. La relazione di stima redatta dal CTU Geom. ha individuato, in prima Persona_4 battuta, quello che poteva essere il valore di vendita giudiziaria dell'immobile, stabilendo tale valore in €
1.451.200,00. Lo stesso CTU ha poi individuato quello che poteva essere invece il valore del cespite della debitrice ipotizzando una sua vendita nel libero mercato, applicando come criterio di valorizzazione quello di trasformazione, in modo tale da tener conto delle potenzialità costruttive e/o espansive dell'immobile. Orbene, anche applicando tali criteri, e tenendo variamente conto della duplice potenzialità costruttiva dell'immobile, i valori individuati sono stati di 1.863.290 € e di 2.527.915 €, ottenuti con applicazione di una riduzione del 35% al fine di tenere in debito conto la necessità di procedere con velocità alla vendita, alla luce del fatto che la società debitrice si trova in liquidazione.
Ognuno di questi tre valori appare di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo dei debiti della resistente.
Pertanto, anche in caso di massimo realizzo dalla vendita dell'immobile, essendo questo di fatto l'unico bene liquidabile della società, la società non sarebbe in grado di pagare interamente i propri debiti (che, si ricorda, ammontano a 3.739.256,84 €) cosicché appare chiaro lo stato di insolvenza della società resistente.
Infine, i debiti esigibili superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , C.F. Controparte_1
, con sede a Grado (GO) in Largo Argine dei Moreri n. 49 P.IVA_2 nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Valentina Marusig Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche prviste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 6 marzo 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII dispone che le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, siano poste a carico della debitrice resistente.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento PU n. 19-1/2023 promosso da con sede legale in via Cesare Battisti 98, 33029 Villa Santina (UD), codice fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Oliviero P.IVA_1
Comand nei confronti di
, C.F. con sede a Grado (GO) in Largo Argine dei Moreri Controparte_1 P.IVA_2
n. 49, in persona del liquidatore arch. , C.F. rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Stefano Petronio ( ) del Foro di Gorizia e dall'avv. Maurizio CodiceFiscale_2
Miculan
* * * ha depositato ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Parte_1 della . Controparte_1
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati a controparte la quale si è tempestivamente costituita.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto esercente un'impresa commerciale in forma collettiva.
Il ricorrente deduceva di vantare un credito nei confronti della resistente per un importo complessivo di
3.476.789,79 € di cui a. 3.233.262,96 € in ragione di contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria stipulato in data 8 marzo 2010 tra (già Controparte_3 Controparte_4 e con atto a rogito del notaio , rep. 12.269, racc. 4.997,
[...] Controparte_1 Persona_1 come successivamente modificato e integrato, attualmente nr. 9521/83 e b. 243.526,83 € (184.888,00 € per rate scadute e non pagate), in ragione di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3 febbraio
2000 tra, inter alios, (già e Controparte_3 Controparte_5 [...]
(già , con atto a rogito del notaio CP_1 Controparte_6 Persona_2 rep. 56193, racc. 19107, come successivamente modificato e integrato, attualmente nr. 53545745.
Tali crediti erano oggetto di una prima cessione da a (stipulata ai Controparte_3 Parte_2 sensi degli artt. 4 e 7 co. 1 della l. n. 130/1999) e, infine, di una seconda cessione a favore dell'odierna ricorrente (atto stipulato in data 25 ottobre 2022 rep. n. 16524 racc. n. 12641 notaio del Per_3
Collegio notarile di Registrato a il 26 ottobre 2022 al n. 15407 serie 1T). CP_5 CP_5
Il resistente con memoria di costituzione ha contestato l'an e il quantum dei crediti vantati.
Con riferimento al credito derivante dal contratto di apertura di credito ha eccepito l'inefficacia nei suoi confronti della cessione in quanto nel contratto stipulato con l'originario creditore era stata inserita una clausola che stabiliva che il contratto aveva carattere personale e non cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c..
La resistente deduceva che la non cedibilità del credito, pattuita tra le originarie parti contrattuali, può essere fatta valere nei confronti della ricorrente, seconda cessionaria del credito, in quanto certamente a conoscenza della stessa dal momento che risulta dal contratto di cessione del credito che prima della sua sottoscrizione era stata svolta una due diligence che aveva avuto ad oggetto, ovviamente, anche il contratto originario di apertura di credito. Avendo preso visione del contratto, la cessionaria conosceva o comunque aveva avuto la possibilità di conoscere anche tale clausola e quindi della pattuizione circa la non cedibilità del credito.
Invero, con riferimento al secondo credito, ossia quello portato dal contratto di mutuo, la resistente non ha contestato la validità e/o efficacia della cessione, riconoscendo quindi la titolarità del credito in capo alla ricorrente quanto meno con riferimento al contratto di mutuo.
Come anticipato, la resistente ha contestato altresì il quantum dei crediti vantati in virtù di una serie di clausole illegittime.
Invero, sia con riferimento al contratto di apertura di credito sia con riferimento al contratto di mutuo, le contestazioni appaiono generiche e non possono pertanto essere accolte in questa sede. La richiesta
CTU contabile appare invero esplorativa e non supportata da puntuali contestazioni. Le perizie di parte depositate in sede di costituzione in giudizio e poi nel corso del procedimento non possono essere valorizzate in quanto meri atti di parte, apparendo altresì poco plausibile, ad esempio, che, a fronte di un credito vantato dalla ricorrente di oltre 240.000 € a titolo di mutuo, in virtù dei ricalcoli operati la situazione arrivi addirittura a invertirsi con il resistente a credito della ricorrente per oltre 300.000 €.
Le altre eccezioni sollevate dalla debitrice non possono essere accolte: l'eccezione di nullità degli atti di cessione in quanto frutto di esercizio professionale di attività finanziaria non autorizzata è infondata in quanto due sole operazioni di cessione non possono certo essere considerate quali espressione di un'attività svolta in via professionale;
irrilevante infine è l'asserita carenza di interesse e correlata contestazione di abuso del diritto da parte della ricorrente in quanto il solo fatto di aver dichiarato, in sede di conclusione della cessione del credito, di essere interessata, di fatto, ad acquisire la proprietà dell'immobile della resistente non rappresenta elemento tale da far venire meno la qualità di creditrice della stessa (e quindi di interessata a chiedere la liquidazione giudiziale della debitrice in stato di insolvenza) né determina uno stravolgimento del fine ultimo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
In virtù del principio della ragione più liquida, la contestazione circa la titolarità del credito derivante dal contratto di apertura del credito risulta assorbita e superata dal riconoscimento della qualità di creditore in capo alla ricorrente quantomeno in virtù del contratto di mutuo (rispetto al quale non vi è stata contestazione circa la sua cessione, se non come conseguenza dell'asserito azzeramento del debito a seguito di ricalcolo). La ricorrente, in qualità di creditrice della resistente, è pertanto legittimata a presentare istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sussistono certamente i requisiti dimensionali e la resistente non può essere considerata impresa minore.
Ciò appare evidente dallo stesso ammontare dei debiti della ricorrente e, invero, non viene posto in contestazione dalla resistente.
Si ritiene altresì sussistente il requisito dello stato di insolvenza della debitrice. La resistente è società in liquidazione e, pertanto, si deve fare ricorso al c.d. criterio statico che permette di affermare la presenza di uno stato di insolvenza nel caso in cui il patrimonio netto sia negativo.
I debiti della resistente sono pari a complessivi 3.739.256,84 €, come dalla stessa affermato in memoria di costituzione. Si precisa che la contestazione sopra richiamata circa la non cedibilità del credito derivante dal contratto di apertura del credito non assume rilievo in tale contesto in quanto ai fini del vaglio della sussistenza dello stato di insolvenza non è ovviamente dirimente chi sia titolare del credito (ossia, nel caso di specie, il ricorrente ovvero ancora la cedente).
L'unico cespite della società che di fatto va a costituire l'intero suo patrimonio è rappresentato da un immobile di proprietà della resistente, ossia l'Hotel Bellevue, sito a Grado (GO) in Largo Argine dei
Moreri n. 49.
L'immobile di proprietà della debitrice è stato quindi oggetto di una consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilirne il valore. La relazione di stima redatta dal CTU Geom. ha individuato, in prima Persona_4 battuta, quello che poteva essere il valore di vendita giudiziaria dell'immobile, stabilendo tale valore in €
1.451.200,00. Lo stesso CTU ha poi individuato quello che poteva essere invece il valore del cespite della debitrice ipotizzando una sua vendita nel libero mercato, applicando come criterio di valorizzazione quello di trasformazione, in modo tale da tener conto delle potenzialità costruttive e/o espansive dell'immobile. Orbene, anche applicando tali criteri, e tenendo variamente conto della duplice potenzialità costruttiva dell'immobile, i valori individuati sono stati di 1.863.290 € e di 2.527.915 €, ottenuti con applicazione di una riduzione del 35% al fine di tenere in debito conto la necessità di procedere con velocità alla vendita, alla luce del fatto che la società debitrice si trova in liquidazione.
Ognuno di questi tre valori appare di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo dei debiti della resistente.
Pertanto, anche in caso di massimo realizzo dalla vendita dell'immobile, essendo questo di fatto l'unico bene liquidabile della società, la società non sarebbe in grado di pagare interamente i propri debiti (che, si ricorda, ammontano a 3.739.256,84 €) cosicché appare chiaro lo stato di insolvenza della società resistente.
Infine, i debiti esigibili superano la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII.
Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , C.F. Controparte_1
, con sede a Grado (GO) in Largo Argine dei Moreri n. 49 P.IVA_2 nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Valentina Marusig Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche prviste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 6 marzo 2025 ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII dispone che le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, siano poste a carico della debitrice resistente.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi