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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7645/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli
Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7645/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE Parte_1 P.IVA_1
IVANO, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. SIMONE
IVANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
BONPAROLA FRANCESCA ( ) VIALE A. MASINI,8 40126 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE A. MASINI 8 BOLOGNA, presso la sede della Struttura CP_1 Territoriale dell'Emilia - Romagna
CONVENUTO
IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_3 dell'avv. SIMONE IVANO, elettivamente domiciliata in VIA CLAVATURE 18 BOLOGNA, presso il difensore avv. SIMONE IVANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate all'udienza del 20 febbraio 2025.
Parte attrice: Ogni contraria eccezione, deduzione e domanda reietta, Voglia l'Ill.mo tribunale adito:
- accertare e dichiarare che si è resa gravemente colpevole di violazione delle CP_1 disposizioni di legge e contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza nella condotta pagina 1 di 11 contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi ed impegni e, dunque, legittima innanzitutto la risoluzione contrattuale del contratto rep. n. 47214 del 2 giugno 2002 che viene in questa sede fatta valere dalla società nella predetta Parte_1 qualità, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva;
- accertare e dichiarare in ogni caso che, in conseguenza della condotta di e per effetto CP_1 della illegittima durata della sospensione dei lavori disposta in data 17.06.2002 e della mancata accettazione dell'istanza di recesso, la società in proprio e in Parte_1 qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale , ha Controparte_2 subito ed ha sostenuto, a diverso titolo, ragione e motivo, maggiori oneri, costi, danni e pregiudizi, come dettagliati nella perizia giurata di parte sopra richiamata per un importo attualizzato alla data del 31.7.2019 complessivamente pari a € 2.409.418,89, oltre ad € 104.181,29 quale “danno emergente” conseguente al richiesto pronunciamento della risoluzione del contratto in danno della Stazione appaltante ed € 3.553,27 per lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati, e salvo aggiornamenti di calcolo, stante la permanenza delle condizioni che hanno causato il danno complessivo e, conseguentemente, la continuità del pregiudizio che ancora viene sofferto da parte attrice;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentate pro tempore, a CP_1 risarcire e ristorare parte attrice di tutti i danni e pregiudizi sofferti, maturati e maturandi, come sopra quantificati, e dunque a corrispondere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l' , un importo attualizzato alla data del Controparte_3 31.7.2019 complessivamente pari a € 2.409.418,89, oltre ad € 104.181,29 quale “danno emergente” conseguente al richiesto pronunciamento della risoluzione del contratto in danno della Stazione appaltante ed € 3.553,27 per lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati e salvo aggiornamenti di calcolo, stante la permanenza delle condizioni che hanno causato il danno, ovvero quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche tenuto conto di eventuali implementazioni che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento del giudizio e/o secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi ex
d.lgs. 231/02 se ritenuto applicabile alla fattispecie in questione ovvero secondo la natura e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria;
- condannare sempre ed in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire alla società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempre, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale
, l'originale della polizza fideiussoria n. 13F74000001729 emessa da Controparte_2 [...] dell'importo pari a € 104.537,00, conseguentemente procedendo allo svincolo e Controparte_4 comunque liberandola da ogni ipotetico obbligo da questa derivante. DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. Condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'importo quantificato a forfait pari a CP_1
20.000,00 così come sopra valutati o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) Sulle domande e pretese di parte attrice Parte_1
▪ in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla per le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_1
pagina 2 di 11 ▪ in via principale, nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande attoree, ivi compresa quella di violazione delle disposizioni di legge e contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi ed impegni, nonché quella azionata anche ai sensi dell'art. 1453, cod. civ.; conseguentemente rigettare, in quanto infondate, tutte le domande svolte da parte attrice, volte a risarcire e ristorare i presti danni e pregiudizi sofferti, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso in quanto solo enunciate e mai concretamente provate;
rigettare, altresì, la richiesta formulata di restituzione della polizza fideiussoria e di svincolo, perché infondata;
▪ in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e subordinatamente all'effettivo accertamento di una responsabilità di ridurre gli CP_1 importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, previo accertamento del danno effettivamente subito dalla Parte_1
* * *
B) Sulle domande e pretese dell'interveniente IM IV : Parte_1 (a) rispetto all'intervento da qualificarsi adesivo dipendente (domanda principale dell'atto di intervento ad adiuvandum):
▪ in rito, dichiararlo inammissibile per difetto dei presupposti e dei requisiti dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ.;
▪ nel merito, previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione attiva in capo alla e/o dell'infondatezza delle relative domande, Parte_1 conseguentemente rigettare la domanda principale, per le ragioni esposte nel presente atto. (b) rispetto all'intervento da qualificarsi autonomo (domanda subordinata dell'atto di intervento ad adiuvandum):
▪ in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione dei diritti azionati per intervenuta prescrizione;
▪ in via principale, nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande dell'interveniente e - conseguentemente - rigettare, in quanto infondate, tutte le domande volte a risarcire e ristorare i presti danni e pregiudizi sofferti, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso in quanto solo enunciate e mai concretamente provate;
▪ in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'interveniente e subordinatamente all'effettivo accertamento di una responsabilità di
[...]
ridurre gli importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, previo CP_1 accertamento del danno effettivamente subito dalla IM IV Parte_1
.
[...] Riservandosi ogni ulteriore integrazione, deduzione e difesa nei concessi termini di cui all'art. 183, cod. proc. civ., si produce – seguendo la numerazione del fascicolo di parte – il seguente CP_1 documento:
36) riscontro a proposta transattiva CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Intervenuto: L'intervenuto conclude come la società attrice, (…).
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio ed in qualità Parte_1 di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale , conveniva Controparte_2
in giudizio (nel seguito, anche solo , esponendo quanto segue. CP_1 CP_1
In data 4 giugno 2002, – Compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna – stipulava, con CP_1
l'ATI costituita dall' (in qualità di mandataria) e dall' Controparte_5 [...]
(in qualità di mandante) un contratto d'appalto (cfr. doc. 1 parte attrice), Controparte_3
per la realizzazione di cordoli e porta barriere in cemento armato per la tangenziale di Modena, verso il corrispettivo di euro 1.014.128,30. Più precisamente, i lavori oggetto d'appalto consistevano nella
“costruzione di cordoli porta barriere in c.a. e f.p.o. di barriere di protezione in ordine ai lavori di completamento del sistema tangenziale di Modena con diramazione per LO 2° lotto” (cfr. doc. 1,
p. 1). Il verbale di consegna dei lavori veniva sottoscritto in data 16 aprile 2002 (cfr. doc. 5 parte attrice); ivi veniva previsto, peraltro, un tempo utile di esecuzione dei lavori pari a 180 giorni, con termine per l'ultimazione fissato al 13 ottobre 2002.
A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste a carico dell'ATI, si costituiva fideiussore per l'importo di Parte_2
euro 104.537,00 (cfr. polizza fideiussoria n. 13F74000001729, prodotta sub doc. 4 parte attrice).
In data 4 giugno 2002, il Consiglio di Stato, in accoglimento di una domanda cautelare nelle more coltivata da un'impresa concorrente dell'ATI aggiudicataria , e in Controparte_6
riforma di una precedente ordinanza del TAR Campania – Napoli (cfr. doc. 5 , sospendeva (cfr. CP_1
doc. 9 l'efficacia di taluni atti di gara relativi all'appalto di cui è causa;
tale cautela veniva CP_1
concessa nel contesto di una più ampia iniziativa giudiziaria della Controparte_6
volta a ottenere l'annullamento degli atti di gara in discorso.
In data 17 giugno 2002, la stazione appaltante, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, disponeva la sospensione dei lavori. L'ATI sottoscriveva il relativo verbale con riserva, prospettando l'illegittimità della sospensione (cfr. doc. 6 parte attrice). Parte Con successiva nota del 9 dicembre 2002 (ricevuta da in data 11 dicembre 2002), l' CP_1
rilevando come la sospensione si fosse protratta per un periodo superiore ad un quarto del tempo contrattuale, comunicava ad di voler procedere, in primis, allo scioglimento del contratto CP_1
(richiamando l'art. 24 del D.M. n. 145/2000) e avanzava, inoltre, una (prima) richiesta di risarcimento danni, quantificandoli in euro 165.334,82 (cfr. doc. 7 parte attrice). La stazione appaltante non dava in alcun modo riscontro alla nota in questione.
pagina 4 di 11 In data 23 marzo 2006, la (IM IV) cedeva alla società attrice, verso Parte_1
il corrispettivo di euro 9.484,29, il ramo d'azienda cui afferisce la commessa oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 3 parte attrice).
Con sentenza depositata il 17 settembre 2007, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sull'iniziativa giudiziaria promossa dall'impresa non disponeva Controparte_6
l'annullamento dell'aggiudicazione della gara all'ATI, pur riconoscendo un risarcimento all'impresa ricorrente (cfr. doc. 8 parte attrice).
In seguito, la società attrice più volte richiedeva ad di adottare le opportune determinazioni di CP_1
sua competenza per permettere la ripresa dei lavori, oltre ad avanzare numerose – e sempre più cospicue – richieste di risarcimento danni (cfr. docc. 11-13 parte attrice).
Anche rispetto a tali ultime richieste, però, parte convenuta non offriva alcun riscontro, sicché l'attrice decideva di incardinare il presente giudizio.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva di accertarsi, in primo luogo, l'inadempimento della stazione appaltante, per avere quest'ultima illegittimamente sospeso – sin dal 17 giugno 2002 (data di sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori) e, in ogni caso, dal 17 settembre 2007 (data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato) – i lavori oggetto d'appalto.
Per l'effetto, chiedeva pronunciarsi – anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. – la risoluzione dell'appalto medesimo, nonché la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore ed a titolo di risarcimento dei (presunti) danni provocati dall'inadempimento di cui sopra, del complessivo importo – attualizzato alla data del 31.7.2019 e salvo aggiornamenti di calcolo – di euro 2.517.153,45 (oltre interessi e rivalutazione monetaria); fatta salva, in ogni caso, un'eventuale liquidazione equitativa del danno.
Si precisa che parte attrice allegava come, non avendo aderito alla volontà dell'ATI CP_1
aggiudicataria di sciogliere il vincolo contrattuale (volontà espressa, come detto, nella nota del 9 dicembre 2002), quest'ultima sarebbe stata, in qualche modo, costretta a esporsi ai presunti danni di cui sopra.
L'importo di euro 2.517.153,45 veniva quantificato in base ad una perizia di parte, a firma del dott.
(cfr. doc. 14 parte attrice). In particolare, parte attrice chiedeva il risarcimento delle Persona_1
seguenti voci:
a) spese generali infruttifere (euro 2.064.964,12);
b) retribuzioni corrisposte per provvedere alla custodia e manutenzione dell'opera (euro
31.785,17);
c) mancato ammortamento dei mezzi e delle attrezzature (euro 237.400,00);
pagina 5 di 11 d) materiali a piè d'opera (euro 23.001,28);
e) danno curriculare e perdita di chance (euro 52.268,31);
f) lucro cessante (euro 104.181,29);
g) lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati (euro 3.553,27).
Inoltre, la società attrice chiedeva la condanna di a “restituire”, alla stessa CP_1 [...]
Parte (in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con l' Parte_1
[...]
), l'originale della polizza fideiussoria (n. 13F74000001729) rilasciata a Controparte_3 garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, “conseguentemente procedendo allo svincolo e comunque liberandola da ogni ipotetico obbligo da questa derivante”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire CP_1 di controparte, per non avere quest'ultima effettuato le comunicazioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis (art. 35, L. 109\1994) ai fini dell'opponibilità, alla stazione appaltante, della cessione del ramo d'azienda stipulata in data 23 marzo 2006 (v. sopra). Deduceva parte convenuta, inoltre, la totale infondatezza della domanda avversaria, soprattutto perché il cantiere non sarebbe mai stato operativo (nessuna lavorazione sarebbe mai stata eseguita). Contestava, in ogni caso,
l'attendibilità della perizia prodotta da controparte. In via del tutto subordinata, chiedeva di CP_1 ridurre gli importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, anche in considerazione del fatto che il contratto d'appalto dovrebbe, a ben vedere, ritenersi già sciolto a partire dall'11 dicembre 2002, a seguito alla manifestazione di volontà dell'ATI aggiudicataria di cui alla nota ricevuta da in pari data (v. sopra). CP_1
All'udienza del 2 marzo 2021, le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi;
all'esito, la giudice allora incaricata della trattazione del presente procedimento, concedeva i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori (poi fissata in forma scritta).
In memoria n. 1, parte attrice, in replica all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, produceva documento comprovante, a suo dire, l'intervenuta comunicazione effettuata nei confronti di ai CP_1 fini dell'opponibilità a quest'ultima della cessione del ramo d'azienda (cfr. doc. 15 parte attrice).
Si costituiva in giudizio l'IM IV , depositando, in data 30 agosto Parte_1
2021, un atto di intervento ad adiuvandum e chiedendo:
a) in via principale, il totale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice;
b) in via subordinata, “nella non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione di parte attrice a rivendicare il ristoro dei danni subiti solo a decorrere dalla data di stipulazione della cessione aziendale”, la condanna di al risarcimento, questa volta in favore del terzo CP_1 medesimo, dei presunti danni subiti da quest'ultimo nel suo “periodo di competenza”, vale a pagina 6 di 11 dire “dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori alla sottoscrizione della cessione del ramo d'azienda”.
In memoria n. 1, deduceva l'inammissibilità dell'intervento del terzo, nonché la prescrizione CP_1 della domanda da quest'ultimo svolta in via subordinata.
Seguiva il deposito delle altre memorie istruttorie.
All'udienza del 30 novembre 2021, ritenuta la causa documentale e, dunque, matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutava nel frattempo il giudice istruttore.
All'udienza del 30 maggio 2024, parte attrice e precisavano le conclusioni riportandosi alle CP_1
rispettive memorie n. 1, mentre l' si riportava all'atto di Controparte_5 intervento;
all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi (con decorrenza differita al 20 giugno 2024).
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Mutava nel frattempo nuovamente il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice.
Con provvedimento depositato il 16 ottobre 2024, la giudice, rilevato come le parti avessero precisato le rispettive conclusioni davanti ad altro giudice, rimetteva la causa in ruolo, rinviando a nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 febbraio 2025, parte attrice ed precisavano le conclusioni come alla CP_1
precedente udienza del 30 maggio 2024 (riportandosi, cioè, alle rispettive memorie n. 1), mentre l'intervenuto concludeva “come la società attrice”; all'esito, la giudice rimetteva la causa in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
****
1. Sulla legittimazione ad agire di parte attrice.
Parte attrice non ha la legittimazione ad agire nel presente giudizio, per le ragioni che seguono.
In particolare, non risulta provato che siano state effettuate, nei confronti di le comunicazioni CP_1 previste dall'art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 35, L. n. 109/1994
– normativa applicabile ratione temporis – , la cessione del ramo d'azienda (cui afferisce la commessa oggetto di causa;
cfr. doc. 3 parte attrice), stipulata il 23 marzo 2006, è inopponibile alla stazione appaltante.
A tal proposito, si è infatti chiarito che “con l'art. 35 della legge n. 109/1994 sono state, in particolare, previste – sia pure con riferimento alla fase esecutiva del contratto, ritenute però estensibili anche alla fase dell'aggiudicazione dell'appalto – alcune ipotesi (cessione di azienda e trasformazione, fusione e scissione di società) in cui è consentita la successione nel rapporto negoziale con l'amministrazione
pagina 7 di 11 appaltante, (…). Nell'indicata prospettiva, si può, pertanto, ritenere acquisito nella giurisprudenza vigente l'ulteriore principio della derogabilità di quello precedentemente richiamato dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1873/2006; sottolineatura di chi scrive).
Ed invero, innanzitutto si rileva che la lettera raccomandata prodotta da parte attrice sub doc. 15, pur essendo priva dell'avviso di ricevimento, costituisce comunque prova certa dell'avvenuta spedizione della stessa, attestata dall'ufficio postale mediante la relativa ricevuta. Ne consegue la presunzione
(semplice) – fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale – di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza dello stesso, ex art. 1335 c.c.. Spettava, pertanto, ad l'onere di dimostrare di essersi trovata senza sua colpa CP_1
nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17204/2016); prova che la convenuta non ha offerto in alcun modo, sicché il doc. 15 deve considerarsi (quantomeno) legalmente conosciuto dalla stazione appaltante.
Tuttavia, dal contenuto del doc. 15 – così come da tutte le diffide inviate dalla società attrice a partire dal giugno del 2017 (cfr. docc. 11-13) – emerge esclusivamente il fatto dell'intervenuto subentro di nella commessa oggetto di causa (in virtù della cessione del ramo Parte_1
d'azienda), il che, a ben vedere, non esaurisce le informazioni che la stessa società attrice avrebbe dovuto comunicare ad – anche ex art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991 – proprio ai fini dell'opponibilità CP_1
a quest'ultima della cessione in discorso (es. la descrizione della propria composizione sociale).
Si precisa, inoltre, che il richiamato art. 35, L. n. 109/1994, essendo – come detto – preordinato a permettere la verifica, da parte dell'amministrazione appaltante, dell'idoneità soggettiva del subentrante, ed essendo quindi funzionale alla tutela di preminenti interessi pubblici, deve ritenersi una disciplina inderogabile, con la conseguenza che le summenzionate comunicazioni non possono essere surrogate “da comportamenti diversi anche se idonei” a raggiungere lo scopo informativo di cui trattasi
(cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 16.1.2018, n. 835). Ne deriva, tra l'altro, come nel caso di CP_1
specie, neppure avrebbe potuto acquisire aliunde le informazioni in discorso, come invece più volte prospettato dalla società attrice (cfr. es. comparsa conclusionale parte attrice, p. 10: “la cessione è stata registrata a valere già come pubblicità legale … è stata dunque resa conoscibile ed opponibile a tutti,
pagina 8 di 11 controparti e terzi, ivi compresa - che, peraltro, quale soggetto di natura anche pubblica, ha CP_1 anche accesso diretto ed automatico a tutti gli uffici pubblici interessati;
…”).
Tanto premesso, deve rilevarsi come non essendo titolare, nei Parte_1 confronti di di alcun diritto relativo all'appalto oggetto di causa, neppure può evidentemente CP_1
agire in giudizio per ottenere la risoluzione dell'appalto medesimo, né tantomeno per chiedere la condanna della stazione appaltante al risarcimento di presunti danni derivanti da un supposto inadempimento (coincidente con l'asserita sospensione illegittima dei lavori).
Da ultimo, e per le medesime ragioni, si osserva che la società attrice difetta di legittimazione ad agire anche con riferimento alla domanda (accessoria) di restituzione dell'originale della polizza fideiussoria
(cfr. doc. 4 parte attrice), emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appaltatore, vale a dire dell'IM IV anche in tal caso, infatti, deve rilevarsi l'assoluta Parte_1
estraneità della società attrice rispetto alla vicenda sostanziale di cui trattasi.
2. Sull'intervento dell' Controparte_5
Pare, in primo luogo, opportuno qualificare giuridicamente l'intervento del terzo.
In particolare, e richiamando quanto esposto sopra, il terzo chiedeva, sin dal proprio atto introduttivo
(deposito del 30 agosto 2021):
c) in via principale, il totale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice;
d) in via subordinata, “nella non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione di parte attrice a rivendicare il ristoro dei danni subiti solo a decorrere dalla data di stipulazione della cessione aziendale”, la condanna di al risarcimento, questa volta in favore del terzo CP_1 medesimo, dei presunti danni subiti da quest'ultimo nel suo “periodo di competenza”, vale a dire “dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori alla sottoscrizione della cessione del ramo d'azienda”.
Ciò posto, deve osservarsi come l'iniziativa giudiziaria dell'IM individuale Parte_1
sia qualificabile, con riferimento alla richiesta sub a), come intervento adesivo dipendente, mentre, con riferimento alla domanda spiegata in via subordinata (trattasi, qui, di vera e propria domanda, proposta contro solo una delle parti principali), come intervento adesivo autonomo.
Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente, proprio in conseguenza dell'inammissibilità delle relative domande proposte da parte attrice.
Si rileva, peraltro, come, in capo al terzo, parrebbe sussistere, non tanto un interesse giuridicamente rilevante all'accoglimento delle domande spiegate da ma un interesse di Parte_1 Parte_1
mero fatto, derivante dal rapporto di parentela che lega il sig. al sig. Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 11 , amministratore e legale rappresentate della società attrice (cfr. atto di intervento, p. 6). Ed CP_7
invero, è stato sul punto chiarito che “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove
l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25145 del 26/11/2014).
Con riferimento, invece, all'intervento adesivo autonomo, preliminarmente si osserva come, nel corso dell'ultima udienza, il terzo parrebbe avervi rinunciato: quest'ultimo, infatti, si limitava a concludere
“come la società attrice” (cfr. verbale del 20 febbraio 2025).
In ogni caso, pur volendo adottare un approccio meno formalistico, e dunque interpretando quanto dichiarato dal terzo in udienza alla luce degli atti difensivi fino a quel momento depositati, si dovrebbe comunque concludere per il rigetto dell'intervento adesivo autonomo, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da la nota da quest'ultima CP_1
ricevuta in data 11 dicembre 2002 (cfr. doc. 7 parte attrice), cui è seguito il silenzio della stazione appaltante (e, dunque, la mancata opposizione alla volontà di scioglimento manifestata dall'appaltatrice), non era idonea a sciogliere il contratto d'appalto; ciò perché lo scioglimento in discorso veniva richiesto contestualmente al risarcimento del danno, e non, invece, “senza indennità”, come invece previsto dall'art. 24, comma 4 D.M. n. 145\2000 (applicabile ratione temporis): solo nel caso di richiesta senza indennità, infatti, la norma in esame consente all'appaltatore, in caso di sospensione che duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale (e sempre che, come nel caso di specie, la stazione appaltante non si opponga).
Tanto premesso, deve rilevarsi come, per il periodo di “competenza” dell'intervenuta (dal 17 giugno
2002 – data di sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori – al 23 marzo 2006 – data di stipula della cessione del ramo d'azienda), deve senz'altro escludersi un qualsiasi inadempimento della stazione appaltante sub specie di sospensione illegittima dei lavori, posto che, da un lato, la sospensione dei lavori era stata disposta, come detto, in seguito all'accoglimento della domanda cautelare proposta dall'impresa concorrente e, dunque, per “ragioni di Controparte_6 pubblico interesse o necessità”; e, dall'altro, che il relativo contenzioso amministrativo si concludeva – facendo, peraltro, salva la validità degli atti di gara impugnati – con una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata dopo la stipula della cessione del ramo d'azienda.
Si osserva, in ogni caso, come l'ultimo atto potenzialmente idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione del presunto diritto del terzo (si badi: del terzo e non della società attrice) al pagina 10 di 11 risarcimento del danno è datato 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 10 attore), vale a dire oltre 10 anni prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
3. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza, sicché sono poste a carico della società attrice e dell'intervenuta, in solido tra loro, determinandosi, poi, nella misura del 50% ciascuna l'importo da ciascuna parte dovuto rispetto al complessivo importo liquidato.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa così come dichiarato in atto di citazione
(valore indeterminabile), secondo i minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria solo documentale.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice nei confronti di non può CP_1
trovare accoglimento, non avendo evidentemente quest'ultima resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. Rigetta le domande formulate da Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'IM IV Parte_1
3. Condanna e l'IM IV , in Parte_1 Parte_1
solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, liquidandosi, per l'intero (ciascuna delle due parti
è, dunque, tenuta al pagamento del 50% delle somme di seguito liquidate), la somma di euro
5.431,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli
Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7645/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE Parte_1 P.IVA_1
IVANO, elettivamente domiciliato in VIA FARINI 3 BOLOGNA presso il difensore avv. SIMONE
IVANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUALANDI ENRICO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
BONPAROLA FRANCESCA ( ) VIALE A. MASINI,8 40126 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE A. MASINI 8 BOLOGNA, presso la sede della Struttura CP_1 Territoriale dell'Emilia - Romagna
CONVENUTO
IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_3 dell'avv. SIMONE IVANO, elettivamente domiciliata in VIA CLAVATURE 18 BOLOGNA, presso il difensore avv. SIMONE IVANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI, cui le parti si sono riportate all'udienza del 20 febbraio 2025.
Parte attrice: Ogni contraria eccezione, deduzione e domanda reietta, Voglia l'Ill.mo tribunale adito:
- accertare e dichiarare che si è resa gravemente colpevole di violazione delle CP_1 disposizioni di legge e contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza nella condotta pagina 1 di 11 contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi ed impegni e, dunque, legittima innanzitutto la risoluzione contrattuale del contratto rep. n. 47214 del 2 giugno 2002 che viene in questa sede fatta valere dalla società nella predetta Parte_1 qualità, anche ai sensi dell'art. 1453 c.c., adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva;
- accertare e dichiarare in ogni caso che, in conseguenza della condotta di e per effetto CP_1 della illegittima durata della sospensione dei lavori disposta in data 17.06.2002 e della mancata accettazione dell'istanza di recesso, la società in proprio e in Parte_1 qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale , ha Controparte_2 subito ed ha sostenuto, a diverso titolo, ragione e motivo, maggiori oneri, costi, danni e pregiudizi, come dettagliati nella perizia giurata di parte sopra richiamata per un importo attualizzato alla data del 31.7.2019 complessivamente pari a € 2.409.418,89, oltre ad € 104.181,29 quale “danno emergente” conseguente al richiesto pronunciamento della risoluzione del contratto in danno della Stazione appaltante ed € 3.553,27 per lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati, e salvo aggiornamenti di calcolo, stante la permanenza delle condizioni che hanno causato il danno complessivo e, conseguentemente, la continuità del pregiudizio che ancora viene sofferto da parte attrice;
- conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentate pro tempore, a CP_1 risarcire e ristorare parte attrice di tutti i danni e pregiudizi sofferti, maturati e maturandi, come sopra quantificati, e dunque a corrispondere alla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l' , un importo attualizzato alla data del Controparte_3 31.7.2019 complessivamente pari a € 2.409.418,89, oltre ad € 104.181,29 quale “danno emergente” conseguente al richiesto pronunciamento della risoluzione del contratto in danno della Stazione appaltante ed € 3.553,27 per lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati e salvo aggiornamenti di calcolo, stante la permanenza delle condizioni che hanno causato il danno, ovvero quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche tenuto conto di eventuali implementazioni che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento del giudizio e/o secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi ex
d.lgs. 231/02 se ritenuto applicabile alla fattispecie in questione ovvero secondo la natura e il tasso di legge, e rivalutazione monetaria;
- condannare sempre ed in ogni caso in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a restituire alla società in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempre, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale
, l'originale della polizza fideiussoria n. 13F74000001729 emessa da Controparte_2 [...] dell'importo pari a € 104.537,00, conseguentemente procedendo allo svincolo e Controparte_4 comunque liberandola da ogni ipotetico obbligo da questa derivante. DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. Condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per l'importo quantificato a forfait pari a CP_1
20.000,00 così come sopra valutati o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o di giustizia, anche secondo una valutazione condotta in via equitativa ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) Sulle domande e pretese di parte attrice Parte_1
▪ in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla per le ragioni esposte nel presente atto;
Parte_1
pagina 2 di 11 ▪ in via principale, nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande attoree, ivi compresa quella di violazione delle disposizioni di legge e contrattuali e dei principi di buona fede e correttezza nella condotta contrattuale complessiva e/o comunque inadempiente dei propri obblighi ed impegni, nonché quella azionata anche ai sensi dell'art. 1453, cod. civ.; conseguentemente rigettare, in quanto infondate, tutte le domande svolte da parte attrice, volte a risarcire e ristorare i presti danni e pregiudizi sofferti, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso in quanto solo enunciate e mai concretamente provate;
rigettare, altresì, la richiesta formulata di restituzione della polizza fideiussoria e di svincolo, perché infondata;
▪ in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e subordinatamente all'effettivo accertamento di una responsabilità di ridurre gli CP_1 importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, previo accertamento del danno effettivamente subito dalla Parte_1
* * *
B) Sulle domande e pretese dell'interveniente IM IV : Parte_1 (a) rispetto all'intervento da qualificarsi adesivo dipendente (domanda principale dell'atto di intervento ad adiuvandum):
▪ in rito, dichiararlo inammissibile per difetto dei presupposti e dei requisiti dell'art. 105, comma 2, cod. proc. civ.;
▪ nel merito, previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione attiva in capo alla e/o dell'infondatezza delle relative domande, Parte_1 conseguentemente rigettare la domanda principale, per le ragioni esposte nel presente atto. (b) rispetto all'intervento da qualificarsi autonomo (domanda subordinata dell'atto di intervento ad adiuvandum):
▪ in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione dei diritti azionati per intervenuta prescrizione;
▪ in via principale, nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande dell'interveniente e - conseguentemente - rigettare, in quanto infondate, tutte le domande volte a risarcire e ristorare i presti danni e pregiudizi sofferti, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso in quanto solo enunciate e mai concretamente provate;
▪ in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'interveniente e subordinatamente all'effettivo accertamento di una responsabilità di
[...]
ridurre gli importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, previo CP_1 accertamento del danno effettivamente subito dalla IM IV Parte_1
.
[...] Riservandosi ogni ulteriore integrazione, deduzione e difesa nei concessi termini di cui all'art. 183, cod. proc. civ., si produce – seguendo la numerazione del fascicolo di parte – il seguente CP_1 documento:
36) riscontro a proposta transattiva CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Intervenuto: L'intervenuto conclude come la società attrice, (…).
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio ed in qualità Parte_1 di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con l'IM individuale , conveniva Controparte_2
in giudizio (nel seguito, anche solo , esponendo quanto segue. CP_1 CP_1
In data 4 giugno 2002, – Compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna – stipulava, con CP_1
l'ATI costituita dall' (in qualità di mandataria) e dall' Controparte_5 [...]
(in qualità di mandante) un contratto d'appalto (cfr. doc. 1 parte attrice), Controparte_3
per la realizzazione di cordoli e porta barriere in cemento armato per la tangenziale di Modena, verso il corrispettivo di euro 1.014.128,30. Più precisamente, i lavori oggetto d'appalto consistevano nella
“costruzione di cordoli porta barriere in c.a. e f.p.o. di barriere di protezione in ordine ai lavori di completamento del sistema tangenziale di Modena con diramazione per LO 2° lotto” (cfr. doc. 1,
p. 1). Il verbale di consegna dei lavori veniva sottoscritto in data 16 aprile 2002 (cfr. doc. 5 parte attrice); ivi veniva previsto, peraltro, un tempo utile di esecuzione dei lavori pari a 180 giorni, con termine per l'ultimazione fissato al 13 ottobre 2002.
A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste a carico dell'ATI, si costituiva fideiussore per l'importo di Parte_2
euro 104.537,00 (cfr. polizza fideiussoria n. 13F74000001729, prodotta sub doc. 4 parte attrice).
In data 4 giugno 2002, il Consiglio di Stato, in accoglimento di una domanda cautelare nelle more coltivata da un'impresa concorrente dell'ATI aggiudicataria , e in Controparte_6
riforma di una precedente ordinanza del TAR Campania – Napoli (cfr. doc. 5 , sospendeva (cfr. CP_1
doc. 9 l'efficacia di taluni atti di gara relativi all'appalto di cui è causa;
tale cautela veniva CP_1
concessa nel contesto di una più ampia iniziativa giudiziaria della Controparte_6
volta a ottenere l'annullamento degli atti di gara in discorso.
In data 17 giugno 2002, la stazione appaltante, proprio a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, disponeva la sospensione dei lavori. L'ATI sottoscriveva il relativo verbale con riserva, prospettando l'illegittimità della sospensione (cfr. doc. 6 parte attrice). Parte Con successiva nota del 9 dicembre 2002 (ricevuta da in data 11 dicembre 2002), l' CP_1
rilevando come la sospensione si fosse protratta per un periodo superiore ad un quarto del tempo contrattuale, comunicava ad di voler procedere, in primis, allo scioglimento del contratto CP_1
(richiamando l'art. 24 del D.M. n. 145/2000) e avanzava, inoltre, una (prima) richiesta di risarcimento danni, quantificandoli in euro 165.334,82 (cfr. doc. 7 parte attrice). La stazione appaltante non dava in alcun modo riscontro alla nota in questione.
pagina 4 di 11 In data 23 marzo 2006, la (IM IV) cedeva alla società attrice, verso Parte_1
il corrispettivo di euro 9.484,29, il ramo d'azienda cui afferisce la commessa oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 3 parte attrice).
Con sentenza depositata il 17 settembre 2007, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sull'iniziativa giudiziaria promossa dall'impresa non disponeva Controparte_6
l'annullamento dell'aggiudicazione della gara all'ATI, pur riconoscendo un risarcimento all'impresa ricorrente (cfr. doc. 8 parte attrice).
In seguito, la società attrice più volte richiedeva ad di adottare le opportune determinazioni di CP_1
sua competenza per permettere la ripresa dei lavori, oltre ad avanzare numerose – e sempre più cospicue – richieste di risarcimento danni (cfr. docc. 11-13 parte attrice).
Anche rispetto a tali ultime richieste, però, parte convenuta non offriva alcun riscontro, sicché l'attrice decideva di incardinare il presente giudizio.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva di accertarsi, in primo luogo, l'inadempimento della stazione appaltante, per avere quest'ultima illegittimamente sospeso – sin dal 17 giugno 2002 (data di sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori) e, in ogni caso, dal 17 settembre 2007 (data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato) – i lavori oggetto d'appalto.
Per l'effetto, chiedeva pronunciarsi – anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. – la risoluzione dell'appalto medesimo, nonché la condanna di controparte al pagamento, in proprio favore ed a titolo di risarcimento dei (presunti) danni provocati dall'inadempimento di cui sopra, del complessivo importo – attualizzato alla data del 31.7.2019 e salvo aggiornamenti di calcolo – di euro 2.517.153,45 (oltre interessi e rivalutazione monetaria); fatta salva, in ogni caso, un'eventuale liquidazione equitativa del danno.
Si precisa che parte attrice allegava come, non avendo aderito alla volontà dell'ATI CP_1
aggiudicataria di sciogliere il vincolo contrattuale (volontà espressa, come detto, nella nota del 9 dicembre 2002), quest'ultima sarebbe stata, in qualche modo, costretta a esporsi ai presunti danni di cui sopra.
L'importo di euro 2.517.153,45 veniva quantificato in base ad una perizia di parte, a firma del dott.
(cfr. doc. 14 parte attrice). In particolare, parte attrice chiedeva il risarcimento delle Persona_1
seguenti voci:
a) spese generali infruttifere (euro 2.064.964,12);
b) retribuzioni corrisposte per provvedere alla custodia e manutenzione dell'opera (euro
31.785,17);
c) mancato ammortamento dei mezzi e delle attrezzature (euro 237.400,00);
pagina 5 di 11 d) materiali a piè d'opera (euro 23.001,28);
e) danno curriculare e perdita di chance (euro 52.268,31);
f) lucro cessante (euro 104.181,29);
g) lavori contrattuali eseguiti e non contabilizzati (euro 3.553,27).
Inoltre, la società attrice chiedeva la condanna di a “restituire”, alla stessa CP_1 [...]
Parte (in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con l' Parte_1
[...]
), l'originale della polizza fideiussoria (n. 13F74000001729) rilasciata a Controparte_3 garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, “conseguentemente procedendo allo svincolo e comunque liberandola da ogni ipotetico obbligo da questa derivante”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione ad agire CP_1 di controparte, per non avere quest'ultima effettuato le comunicazioni previste dalla normativa applicabile ratione temporis (art. 35, L. 109\1994) ai fini dell'opponibilità, alla stazione appaltante, della cessione del ramo d'azienda stipulata in data 23 marzo 2006 (v. sopra). Deduceva parte convenuta, inoltre, la totale infondatezza della domanda avversaria, soprattutto perché il cantiere non sarebbe mai stato operativo (nessuna lavorazione sarebbe mai stata eseguita). Contestava, in ogni caso,
l'attendibilità della perizia prodotta da controparte. In via del tutto subordinata, chiedeva di CP_1 ridurre gli importi richiesti dall'attrice alle minori somme ritenute di giustizia, anche in considerazione del fatto che il contratto d'appalto dovrebbe, a ben vedere, ritenersi già sciolto a partire dall'11 dicembre 2002, a seguito alla manifestazione di volontà dell'ATI aggiudicataria di cui alla nota ricevuta da in pari data (v. sopra). CP_1
All'udienza del 2 marzo 2021, le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi;
all'esito, la giudice allora incaricata della trattazione del presente procedimento, concedeva i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori (poi fissata in forma scritta).
In memoria n. 1, parte attrice, in replica all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, produceva documento comprovante, a suo dire, l'intervenuta comunicazione effettuata nei confronti di ai CP_1 fini dell'opponibilità a quest'ultima della cessione del ramo d'azienda (cfr. doc. 15 parte attrice).
Si costituiva in giudizio l'IM IV , depositando, in data 30 agosto Parte_1
2021, un atto di intervento ad adiuvandum e chiedendo:
a) in via principale, il totale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice;
b) in via subordinata, “nella non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione di parte attrice a rivendicare il ristoro dei danni subiti solo a decorrere dalla data di stipulazione della cessione aziendale”, la condanna di al risarcimento, questa volta in favore del terzo CP_1 medesimo, dei presunti danni subiti da quest'ultimo nel suo “periodo di competenza”, vale a pagina 6 di 11 dire “dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori alla sottoscrizione della cessione del ramo d'azienda”.
In memoria n. 1, deduceva l'inammissibilità dell'intervento del terzo, nonché la prescrizione CP_1 della domanda da quest'ultimo svolta in via subordinata.
Seguiva il deposito delle altre memorie istruttorie.
All'udienza del 30 novembre 2021, ritenuta la causa documentale e, dunque, matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Mutava nel frattempo il giudice istruttore.
All'udienza del 30 maggio 2024, parte attrice e precisavano le conclusioni riportandosi alle CP_1
rispettive memorie n. 1, mentre l' si riportava all'atto di Controparte_5 intervento;
all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi (con decorrenza differita al 20 giugno 2024).
Seguiva il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Mutava nel frattempo nuovamente il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice.
Con provvedimento depositato il 16 ottobre 2024, la giudice, rilevato come le parti avessero precisato le rispettive conclusioni davanti ad altro giudice, rimetteva la causa in ruolo, rinviando a nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 febbraio 2025, parte attrice ed precisavano le conclusioni come alla CP_1
precedente udienza del 30 maggio 2024 (riportandosi, cioè, alle rispettive memorie n. 1), mentre l'intervenuto concludeva “come la società attrice”; all'esito, la giudice rimetteva la causa in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
****
1. Sulla legittimazione ad agire di parte attrice.
Parte attrice non ha la legittimazione ad agire nel presente giudizio, per le ragioni che seguono.
In particolare, non risulta provato che siano state effettuate, nei confronti di le comunicazioni CP_1 previste dall'art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 35, L. n. 109/1994
– normativa applicabile ratione temporis – , la cessione del ramo d'azienda (cui afferisce la commessa oggetto di causa;
cfr. doc. 3 parte attrice), stipulata il 23 marzo 2006, è inopponibile alla stazione appaltante.
A tal proposito, si è infatti chiarito che “con l'art. 35 della legge n. 109/1994 sono state, in particolare, previste – sia pure con riferimento alla fase esecutiva del contratto, ritenute però estensibili anche alla fase dell'aggiudicazione dell'appalto – alcune ipotesi (cessione di azienda e trasformazione, fusione e scissione di società) in cui è consentita la successione nel rapporto negoziale con l'amministrazione
pagina 7 di 11 appaltante, (…). Nell'indicata prospettiva, si può, pertanto, ritenere acquisito nella giurisprudenza vigente l'ulteriore principio della derogabilità di quello precedentemente richiamato dell'immodificabilità soggettiva dell'offerente, ammettendosi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l'idoneità soggettiva del subentrante” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1873/2006; sottolineatura di chi scrive).
Ed invero, innanzitutto si rileva che la lettera raccomandata prodotta da parte attrice sub doc. 15, pur essendo priva dell'avviso di ricevimento, costituisce comunque prova certa dell'avvenuta spedizione della stessa, attestata dall'ufficio postale mediante la relativa ricevuta. Ne consegue la presunzione
(semplice) – fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale – di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza dello stesso, ex art. 1335 c.c.. Spettava, pertanto, ad l'onere di dimostrare di essersi trovata senza sua colpa CP_1
nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17204/2016); prova che la convenuta non ha offerto in alcun modo, sicché il doc. 15 deve considerarsi (quantomeno) legalmente conosciuto dalla stazione appaltante.
Tuttavia, dal contenuto del doc. 15 – così come da tutte le diffide inviate dalla società attrice a partire dal giugno del 2017 (cfr. docc. 11-13) – emerge esclusivamente il fatto dell'intervenuto subentro di nella commessa oggetto di causa (in virtù della cessione del ramo Parte_1
d'azienda), il che, a ben vedere, non esaurisce le informazioni che la stessa società attrice avrebbe dovuto comunicare ad – anche ex art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991 – proprio ai fini dell'opponibilità CP_1
a quest'ultima della cessione in discorso (es. la descrizione della propria composizione sociale).
Si precisa, inoltre, che il richiamato art. 35, L. n. 109/1994, essendo – come detto – preordinato a permettere la verifica, da parte dell'amministrazione appaltante, dell'idoneità soggettiva del subentrante, ed essendo quindi funzionale alla tutela di preminenti interessi pubblici, deve ritenersi una disciplina inderogabile, con la conseguenza che le summenzionate comunicazioni non possono essere surrogate “da comportamenti diversi anche se idonei” a raggiungere lo scopo informativo di cui trattasi
(cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 16.1.2018, n. 835). Ne deriva, tra l'altro, come nel caso di CP_1
specie, neppure avrebbe potuto acquisire aliunde le informazioni in discorso, come invece più volte prospettato dalla società attrice (cfr. es. comparsa conclusionale parte attrice, p. 10: “la cessione è stata registrata a valere già come pubblicità legale … è stata dunque resa conoscibile ed opponibile a tutti,
pagina 8 di 11 controparti e terzi, ivi compresa - che, peraltro, quale soggetto di natura anche pubblica, ha CP_1 anche accesso diretto ed automatico a tutti gli uffici pubblici interessati;
…”).
Tanto premesso, deve rilevarsi come non essendo titolare, nei Parte_1 confronti di di alcun diritto relativo all'appalto oggetto di causa, neppure può evidentemente CP_1
agire in giudizio per ottenere la risoluzione dell'appalto medesimo, né tantomeno per chiedere la condanna della stazione appaltante al risarcimento di presunti danni derivanti da un supposto inadempimento (coincidente con l'asserita sospensione illegittima dei lavori).
Da ultimo, e per le medesime ragioni, si osserva che la società attrice difetta di legittimazione ad agire anche con riferimento alla domanda (accessoria) di restituzione dell'originale della polizza fideiussoria
(cfr. doc. 4 parte attrice), emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appaltatore, vale a dire dell'IM IV anche in tal caso, infatti, deve rilevarsi l'assoluta Parte_1
estraneità della società attrice rispetto alla vicenda sostanziale di cui trattasi.
2. Sull'intervento dell' Controparte_5
Pare, in primo luogo, opportuno qualificare giuridicamente l'intervento del terzo.
In particolare, e richiamando quanto esposto sopra, il terzo chiedeva, sin dal proprio atto introduttivo
(deposito del 30 agosto 2021):
c) in via principale, il totale accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte attrice;
d) in via subordinata, “nella non creduta ipotesi di riconoscimento della legittimazione di parte attrice a rivendicare il ristoro dei danni subiti solo a decorrere dalla data di stipulazione della cessione aziendale”, la condanna di al risarcimento, questa volta in favore del terzo CP_1 medesimo, dei presunti danni subiti da quest'ultimo nel suo “periodo di competenza”, vale a dire “dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori alla sottoscrizione della cessione del ramo d'azienda”.
Ciò posto, deve osservarsi come l'iniziativa giudiziaria dell'IM individuale Parte_1
sia qualificabile, con riferimento alla richiesta sub a), come intervento adesivo dipendente, mentre, con riferimento alla domanda spiegata in via subordinata (trattasi, qui, di vera e propria domanda, proposta contro solo una delle parti principali), come intervento adesivo autonomo.
Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente, proprio in conseguenza dell'inammissibilità delle relative domande proposte da parte attrice.
Si rileva, peraltro, come, in capo al terzo, parrebbe sussistere, non tanto un interesse giuridicamente rilevante all'accoglimento delle domande spiegate da ma un interesse di Parte_1 Parte_1
mero fatto, derivante dal rapporto di parentela che lega il sig. al sig. Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 11 , amministratore e legale rappresentate della società attrice (cfr. atto di intervento, p. 6). Ed CP_7
invero, è stato sul punto chiarito che “L'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove
l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25145 del 26/11/2014).
Con riferimento, invece, all'intervento adesivo autonomo, preliminarmente si osserva come, nel corso dell'ultima udienza, il terzo parrebbe avervi rinunciato: quest'ultimo, infatti, si limitava a concludere
“come la società attrice” (cfr. verbale del 20 febbraio 2025).
In ogni caso, pur volendo adottare un approccio meno formalistico, e dunque interpretando quanto dichiarato dal terzo in udienza alla luce degli atti difensivi fino a quel momento depositati, si dovrebbe comunque concludere per il rigetto dell'intervento adesivo autonomo, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto da la nota da quest'ultima CP_1
ricevuta in data 11 dicembre 2002 (cfr. doc. 7 parte attrice), cui è seguito il silenzio della stazione appaltante (e, dunque, la mancata opposizione alla volontà di scioglimento manifestata dall'appaltatrice), non era idonea a sciogliere il contratto d'appalto; ciò perché lo scioglimento in discorso veniva richiesto contestualmente al risarcimento del danno, e non, invece, “senza indennità”, come invece previsto dall'art. 24, comma 4 D.M. n. 145\2000 (applicabile ratione temporis): solo nel caso di richiesta senza indennità, infatti, la norma in esame consente all'appaltatore, in caso di sospensione che duri per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale (e sempre che, come nel caso di specie, la stazione appaltante non si opponga).
Tanto premesso, deve rilevarsi come, per il periodo di “competenza” dell'intervenuta (dal 17 giugno
2002 – data di sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori – al 23 marzo 2006 – data di stipula della cessione del ramo d'azienda), deve senz'altro escludersi un qualsiasi inadempimento della stazione appaltante sub specie di sospensione illegittima dei lavori, posto che, da un lato, la sospensione dei lavori era stata disposta, come detto, in seguito all'accoglimento della domanda cautelare proposta dall'impresa concorrente e, dunque, per “ragioni di Controparte_6 pubblico interesse o necessità”; e, dall'altro, che il relativo contenzioso amministrativo si concludeva – facendo, peraltro, salva la validità degli atti di gara impugnati – con una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata dopo la stipula della cessione del ramo d'azienda.
Si osserva, in ogni caso, come l'ultimo atto potenzialmente idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione del presunto diritto del terzo (si badi: del terzo e non della società attrice) al pagina 10 di 11 risarcimento del danno è datato 23 ottobre 2008 (cfr. doc. 10 attore), vale a dire oltre 10 anni prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
3. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza, sicché sono poste a carico della società attrice e dell'intervenuta, in solido tra loro, determinandosi, poi, nella misura del 50% ciascuna l'importo da ciascuna parte dovuto rispetto al complessivo importo liquidato.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa così come dichiarato in atto di citazione
(valore indeterminabile), secondo i minimi di cui al D.M. 147/2022, essendo stata svolta attività istruttoria solo documentale.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice nei confronti di non può CP_1
trovare accoglimento, non avendo evidentemente quest'ultima resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande formulate:
1. Rigetta le domande formulate da Parte_1
2. Rigetta le domande formulate dall'IM IV Parte_1
3. Condanna e l'IM IV , in Parte_1 Parte_1
solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, liquidandosi, per l'intero (ciascuna delle due parti
è, dunque, tenuta al pagamento del 50% delle somme di seguito liquidate), la somma di euro
5.431,00, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Michele Guernelli
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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