Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 agosto 2014 |
Commentari • 202
- 1. T.U. Enti Locali: TITOLO VIhttps://www.studiocataldi.it/
- 2. Le idee e il lavoro di Fabio Viola. Il resoconto del primo incontro di studi in sua memoria sul ruolo del magistrato al servizio delle istituzionihttps://www.amcorteconti.it/
In attesa della pubblicazione degli atti dell'incontro di studi “Il magistrato al servizio delle istituzioni. Le idee e il lavoro di Fabio Viola” proponiamo un'ampia sintesi degli interventi. Le idee e il lavoro di Fabio Viola, prematuramente scomparso nel novembre 2023, sin dal 1990 quando è entrato in Corte dei conti, hanno delineato un percorso che ancora oggi rappresenta un punto fermo per le funzioni della magistratura contabile. Per dare seguito alla sua opera il 6 febbraio scorso l'Associazione Magistrati della Corte dei conti ha organizzato un primo incontro di studi intitolato “Il magistrato al servizio delle istituzioni. Le idee e il lavoro di Fabio Viola”. Il convegno …
Leggi di più… - 3. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 5 maggio 2025
Sorpassometro: cos'è? Il sorpassometro è un sistema di rilevazione elettronico, che viene impiegato soprattutto su strade considerate a rischio e che accerta le infrazioni legate al divieto di sorpasso. Esso si concentra infatti sul movimento dei veicoli e sull'attraversamento della linea continua. Il sorpassometro è uno strumento tecnologico efficace per la sicurezza stradale, ma la sua validità giuridica rimane parzialmente vulnerabile a causa dell'ambiguità normativa che circonda la differenza tra approvazione e omologazione. Normativa di riferimento L'uso dei sorpassometri è regolato da diversi decreti ministeriali. Il primo decreto del 2008 è stato aggiornato nel 2011 (modello SV2) …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 4368 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 04/06/2021, dep. 10/02/2022), n.4368 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 28013/2020 r.g. proposto da: S.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Paola Urbinati, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Muzio Clementi n. 51, presso lo studio dell'Avvocato Valerio …
Leggi di più… - 5. Giudice predibattimentale: non può celebrare il giudizioRedazione · https://ildiritto.it/ · 15 novembre 2024
Indice dei contenuti Toggle Referendum consultivo Nel panorama degli strumenti di democrazia diretta previsti dal nostro ordinamento, il referendum consultivo occupa una posizione di singolare interesse. Sebbene la sovranità appartenga al popolo, che la esercita prevalentemente nelle forme della democrazia rappresentativa, l'istituto referendario è lo strumento che permette ai cittadini di incidere direttamente sui processi decisionali. Tuttavia, a differenza del referendum abrogativo (art. 75 Cost.) o di quello costituzionale (art. 138 Cost.), il referendum consultivo si distingue per l'assenza di un vincolo giuridico immediato tra l'esito del voto e l'attività del legislatore. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2021, n. 2157Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12972-2019 proposto da: PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - ricorrente - Contro - RG ST & CO. INTERNATIONAL PLC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CATRICALA', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EP NO SS ed EN CASTELLANI; - TA AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PALMIERI, che rip Sezioni Unite Civili - Ric.n.12972/19 rg. - Ud. 17.11.2020 Civile Sent. Sez. U Num. 2157 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: STALLA GIACOMO AR Data pubblicazione: 01/02/2021 la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EP AC e CC AR; - RI OR RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell'avvocato UGO …Leggi di più...
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- 3. Trib. Foggia, sentenza 30/05/2026, n. 1593Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 22.5.2026, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3680/2025 R.G.L. TRA Parte_1 , rappresentato e difeso dell'avv. Fedele Cannerozzi - ricorrente - E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv.te Giuseppina Norma Bortone e Simona Solidoro - resistente - OGGETTO: buoni pasto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 6.4.2025, parte ricorrente – premesso di essere dipendente …Leggi di più...
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- 5. Trib. Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 224Provvedimento: N. R.G. 740/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 7.10.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento pendente tra Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele FERRARA e Roberto DE MASI, presso i quali è elettivamente domiciliato RICORRENTE E NT , rappresentata e difesa dagli avv. Maria Filomena LUONGO e Almerina BOVE dell'Avvocatura Regionale RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con ricorso in riassunzione del 22.06.2023, depositato all'esito di ordinanza di declaratoria della propria incompetenza territoriale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni di carattere generale
- Articolo 1Art. 1. Principi generali del controllo interno 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politicoamministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politicoamministrativo. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)) ;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita' organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle universita', all'attivita' didattica del personale della scuola, all'attivita' di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attivita' di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150)) . - Articolo 2Art. 2. Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all' articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)) .
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2011, N. 123)) .