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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 17. (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa) 1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
2. Dopo l' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
2. Dopo l' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' inserito il seguente:
"Art. 40-bis. - (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1 e 2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto dall'articolo 40, comma 3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all' articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
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- 1. L’ autonomia collettivaDi : Amelia Torrice · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 29 gennaio 2024 · 0.98637855
testo integrale con note e bibliografia 1. La disciplina generale del rapporto di impiego pubblico «contrattualizzato». Il D. Lgs. n. 165/2001 contiene la disciplina generale del rapporto di lavoro che si svolge alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni , eccezion fatta per i rapporti di lavoro delle categorie «non contrattualizzate», indicati dall' art. 3 del citato decreto . A dispetto delle numerose riforme intervenute sulla relazione tra le fonti (legale-contrattuale) , la caratteristica del rapporto di impiego pubblico «privatizzato» sta nella sua «contrattualizzazione» e nella applicazione delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e delle leggi …
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Giurisprudenza • 292
- 1. Trib. Napoli, sentenza 20/09/2022, n. 4385Provvedimento: […] Eliminare il momento della contrattazione decentrata integrativa (ove previsto come indefettibile dal legislatore come nel caso di specie) significa elidere in radice sia il controllo sul corretto impiego delle risorse e di compatibilità con i vincoli di bilancio e i tetti di spesa, sia la verifica di conformità alle disposizioni imperative di legge e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali. Valgano sul punto le previsioni di cui all'art. Art. 40-bis D. lgs 165/2001 “Controlli in materia di contrattazione integrativa” introdotto dall'art. 17 della legge 448/2001, poi modificato dall'art. 14 della legge n. 3 del gennaio 2003, quindi dalla legge 150/2009 “Leggi di più...
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