Art. 1. Articolo unico.
La Commissione di cui all' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.
La Commissione di cui all' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 , concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.