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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 850/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio TR,
UR NI, EO TR e OS TR del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Piazzale Cadorna n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Franco Toffoletto, Lea Rossi e Silvia Monzeglio del Foro di Milano, EL de UC AJ del Foro di Napoli e OV MO del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Silvia Monzeglio sito in Milano, Via Rovello n. 12;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 14.08.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
convenendo in giudizio e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
dato atto di tutte le riserve formulate;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero del caso;
previa integrazione del contraddittorio con l' e l' e con CP_2 CP_3 Controparte_4
unipersonale, ove tanto occorra per legge;
[...]
previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.; previa, occorrendo, la C.T.U. tecnico-contabile del caso;
A. condannare a corrispondere al sig. le Controparte_5 Parte_1
maggiori retribuzioni percipiende per indennità di trasferta in piena applicazione degli artt. 167 C.C.N.L. Terziario 18.7.2008 e 179 C.C.N.L. Terziario 30.7.2019, in misura pari ad € 46.080,82#, o nell'altra maggiore o minore somma meglio vista, anche ex art. 36 Cost., che risulterà dovuta all'esito della C.T.U. del caso, a copertura dei disagi patiti nel rendere la sua prestazione lavorativa, come descritta in premesse.
B. Maggiorando tutte le somme che risulteranno dovute all'attore di rivalutazione e interessi al saldo.
C. Condannare a regolarizzare la posizione previdenziale del Controparte_1
sig. ; per il periodo per il quale tanto non fosse più possibile condannare Parte_1
a risarcire il sig. dei danni di ogni genere patiti e Controparte_1 Parte_1
patiendi, nei modi e nelle misure che saranno definite in separato giudizio.
D. Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art.
4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”;
- che con memoria difensiva depositata in data 25.09.2025 si costituiva in giudizio dando atto dell'intervenuta composizione Controparte_1
della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite e producendo il relativo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data
24.09.2025;
- che, all'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 850/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio TR,
UR NI, EO TR e OS TR del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(P. IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, Piazzale Cadorna n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Franco Toffoletto, Lea Rossi e Silvia Monzeglio del Foro di Milano, EL de UC AJ del Foro di Napoli e OV MO del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Silvia Monzeglio sito in Milano, Via Rovello n. 12;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 14.08.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
[...]
convenendo in giudizio e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
dato atto di tutte le riserve formulate;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero del caso;
previa integrazione del contraddittorio con l' e l' e con CP_2 CP_3 Controparte_4
unipersonale, ove tanto occorra per legge;
[...]
previo, occorrendo, esercizio di ogni potere istruttorio ex art. 421 c.p.c.; previa, occorrendo, la C.T.U. tecnico-contabile del caso;
A. condannare a corrispondere al sig. le Controparte_5 Parte_1
maggiori retribuzioni percipiende per indennità di trasferta in piena applicazione degli artt. 167 C.C.N.L. Terziario 18.7.2008 e 179 C.C.N.L. Terziario 30.7.2019, in misura pari ad € 46.080,82#, o nell'altra maggiore o minore somma meglio vista, anche ex art. 36 Cost., che risulterà dovuta all'esito della C.T.U. del caso, a copertura dei disagi patiti nel rendere la sua prestazione lavorativa, come descritta in premesse.
B. Maggiorando tutte le somme che risulteranno dovute all'attore di rivalutazione e interessi al saldo.
C. Condannare a regolarizzare la posizione previdenziale del Controparte_1
sig. ; per il periodo per il quale tanto non fosse più possibile condannare Parte_1
a risarcire il sig. dei danni di ogni genere patiti e Controparte_1 Parte_1
patiendi, nei modi e nelle misure che saranno definite in separato giudizio.
D. Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art.
4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”;
- che con memoria difensiva depositata in data 25.09.2025 si costituiva in giudizio dando atto dell'intervenuta composizione Controparte_1
della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite e producendo il relativo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data
24.09.2025;
- che, all'udienza del 07.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)