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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4698/2024
TRA
, difeso dall'avv. GIOVANNI DELLA CORTE;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., difesa Controparte_1 dagli avv.ti PASQUALE ALLOCCA e LUCA LEPRE
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2024 il ricorrente in epigrafe espone di essere dipendenti dell' inquadrato nel parametro 178 con CP_2 mansioni di coordinatore della mobilità, di cui al CCNL degli
Autoferrotranvieri; lamenta che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie è stata inferiore a quanto dovuto, in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della retribuzione feriale delle seguenti voci retributive, aventi carattere di continuità e legate intrinsecamente alle mansioni: indennità di perequativa e compensativa.
Tanto premesso, e lamentando l'illegittimità della predetta esclusione, chiede:
«1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa - anche per tutte le 30 (o
31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, -
1 condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 al riconoscimento effettivo del diritto, e che alla data del 31.12.2023 ammontano ad € 5.048,28 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto;
B) in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo;
C) condannare, comunque, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario».
Costituitasi in giudizio, la convenuta contesta la fondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.; eccepisce,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, per le somme richieste antecedenti al 28/4/2019 atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la notifica del ricorso avvenuta in data
23/4/2024. In via subordinata, chiede di ridurre la somma maturata a favore del ricorrente e limitando la richiesta fino a luglio 2021.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione.
La SC ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 26246 del 06/09/2022).
Modificando il proprio orientamento pregresso e condividendosi ex art. 118
d. a. c.p.c. quanto argomentato da Cassazione civile sez. lav., n. 25850/24
e 25840/24, in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare, il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, il ricorrente chiede l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta per il periodo di godimento delle ferie, delle indennità che compongono la cd. parte variabile della retribuzione.
In proposito, rileva l'interpretazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE del 04/11/03, «concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», fornita dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia e recepita dalla Corte di cassazione.
Tale norma, dedicata alle Ferie annuali, si limita in realtà a prevedere:
«
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le
2 condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito, in proposito, un'interpretazione dell'art. 7 che permette di individuare una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali.
Precipitato di tale opera di interpretazione è l'affermazione e il consolidamento, nella giurisprudenza di legittimità, del principio secondo cui la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024 e 25850 del 16.5.24; Sez. L - ,
Sentenza n. 13932 del 20/05/2024). Si sottolinea, in tal modo, in particolare, a tal fine, l'esigenza che al lavoratore in ferie sia assicurata una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20216 del
23/06/2022).
Ed infatti, secondo quanto la SC ha in più occasioni avuto modo di ribadire, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_1 costantemente affermato che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. Negli stessi sensi, si sono espresse anche CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58, CGUE
15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri punto 21, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Tenuto conto degli orientamenti sopra richiamati, anche nella
3 giurisprudenza di merito di questo tribunale si sono consolidati i seguenti principi:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da essere sostanzialmente paragonabile con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata, comunque, ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
- rimangono escluse le indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali ed accessori.
Orbene, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità
4 compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Quel che tuttavia rileva è che le indennità di cui si discute, pacificamente elementi accessori della retribuzione, sono in un rapporto di funzionalità con le mansioni affidate al ricorrente.
Essendo compito del giudice di merito valutare il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate, dall'analisi della fonte collettiva, deve ritenersi la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite, dovendosi ritenere che le indennità in contestazione siano volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione, essendo connesse ad un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che i lavoratori ricorrenti sono tenuti ad espletare in forza dei rispettivi contratti di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
Pertanto, tali voci retributive vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse mansioni e sono, quindi, assimilabili a quelle «integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali» che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Deve conseguentemente ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, siano in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale, con conseguente nullità. Pertanto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi sono redatti in conformità con i principi sopra richiamati, dividendo, in particolare, il totale annuo delle somme percepite a titolo
5 di indennità, per le giornate di presenza in servizio, risultanti dalle buste paga in atti e non contestate specificatamente. Calcolato in tal modo il valore medio giornaliero, e moltiplicato quest'ultimo per i giorni di ferie godute nell'anno, determinato, dunque, l'importo complessivamente dovuto, nei conteggi risulta detratto l'importo effettivamente percepito per ogni giornata di ferie godute.
La società va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5048,28 oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Tenuto conto del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie delle seguenti indennità: indennità perequativa ed indennità compensativa;
e per l'effetto condanna la convenuta, ai sensi di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5048,28, oltre rivalutazione secondo indice
Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di 1/2 delle spese di lite, che liquida in € 1313,00, oltre spese forfetarie IVA e
CPA, con attribuzione.
Napoli, 17/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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