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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 12/06/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4547/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FECIT ANNAMARIA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FECIT ANNAMARIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/03/2025, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a in data 1.5.22 (atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_2
Comune di Orzinuovi al numero 2, parte II, serie A, dell'anno 2022), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La RA continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Orzinuovi, Via Papa Paolo VI n. 22, Parte_1 sino al momento in cui tale unità immobiliare sarà venduta a terzi soggetti, come indicato al successivo punto 3). Il signor invece, trasferirà la propria residenza nel più breve tempo possibile, portando con sé i propri effetti CP_1
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personali.
3) A definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, i signori e procederanno alla Parte_1 CP_1 vendita della casa coniugale sita in Orzinuovi, Via Papa Paolo VI n. 22 di cui gli stessi sono proprietari esclusivi, in ragione di un ½ ciascuno, in regime di comunione legale dei beni. Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione ai piani terra ed interrato collegati tra di loro tramite scale esterna e di autorimessa, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Orzinuovi come segue: - Foglio 9, particella 1304, sub 4, cat. A/2 classe 5, vani 5,5. superficie catastale totale mq 96 (totale aree escluse scoperte mq 83) R.C. 681,72; - foglio 9 particella 1304, sub 8, Cat. C/6, classe 5 mq 20 superficie catastale totale mq 22 R.C. euro 87,80. A tal fine i coniugi hanno incaricato l'agenzia immobiliare
“Casanova” sita in Chiari (BS), Via XXV Aprile n. 80 di porre in vendita l'unità immobiliare in parola, comprensiva di tutti i mobili e gli arredi che la compongono, al prezzo complessivo di euro 189.000,00 (euro cento ottantanove mila virgola zero zero). L'atto notarile con il quale i coniugi procederanno alla vendita della casa coniugale a terzi ratificherà l'accordo intercorso tra gli stessi diretto alla sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale e, pertanto, in linea con la ratio dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 9 settembre 2019 non comporterà la decadenza per i signori e Parte_1 CP_1 dal beneficio “prima casa” di cui gli stessi hanno usufruito al momento dell'acquisto della casa coniugale.
[...]
4) I signori e procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato n. 4243, Parte_1 CP_1 acceso presso il Banco BPM di Verolavecchia. Le somme ivi giacenti al momento della estinzione verranno utilizzate per le finalità di cui al successivo punto 5).
5) Il ricavato della vendita dell'immobile di cui al punto 3), al netto delle spese di mediazione, unitamente alle somme rinvenute dalla chiusura del conto corrente cointestato di cui al precedente punto 4) verranno utilizzate per l'estinzione: a) Del mutuo ipotecario NDG n. 22658303 acceso presso Banco BPM per l'acquisto della casa coniugale, di originari euro 151.000,00; b) Del finanziamento n. 68156751 concesso ai coniugi da in data 01/08/2022, per l'acquisto dei Pt_2 mobili che compongono la casa coniugale;
c) Del finanziamento n. 733303123 concesso da ai coniugi in data Pt_2
8/07/2024 per l'acquisto della autovettura Volkswagen Golf Variant, targata FX776SN, intestata al signor CP_1
All'esito delle predette operazioni, l'eventuale somma residua sarà suddivisa tra i signori e
[...] Parte_1 in ragione del 50% ciascuno. CP_1
6) Nel caso in cui, invece, il ricavato della vendita dell'immobile di cui al punto 3), al netto delle spese di mediazione, unitamente alle somme rinvenute dalla chiusura del conto corrente cointestato n. 4243 non fossero sufficienti alla estinzione del mutuo ipotecario e dei finanziamenti di cui al precedente punto 5), i coniugi provvederanno a versare, in ragione del 50% ciascuno, le residue somme necessarie per procedere all'estinzione dei medesimi.
7) Sino al momento della vendita dell'immobile di cui al precedente punto 3) i signori e continueranno a Pt_1 CP_1 sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese per le rate del mutuo ipotecario e per i finanziamenti indicati al precedente punto 5).
8) La RA riconosce che l'autovettura Volkswagen Golf Variant targata FX776SN intestata al Parte_1 signor è di spettanza esclusiva di quest'ultimo. In considerazione di ciò, il signor CP_1 CP_1 provvederà, nel termine di quattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a versare alla RA , per la causale di cui sopra, la somma di euro 6.000,00, a mezzo bonifico bancario. Parte_1
9) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e titolari di redditi propri, di avere già compiutamente regolato ogni loro altra questione economica e con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna causa ragione e/o titolo dipendente dal vincolo matrimoniale.
10) Gli accordi di cui al presente ricorso avranno effetto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
11) le spese legali del presente procedimento sono sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno»;
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Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 12/06/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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