Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 540/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 540/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con gli avv.ti FRANCESCA MARIA ROMEO (CF. C.F._2
e CodiceFiscale_3 Email_1 CP_1
(CF:
[...] CodiceFiscale_4 Email_2
-appellanti- nei confronti di
C.F. Controparte_2
, incorporante la PartitaIVA_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_3
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche
[...] P.IVA_3 solo , o ”, con l'avv. Controparte_2 Controparte_4 CP_5
EMILIA FRANCESCA ARTURI (C.F. pec: CodiceFiscale_5
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-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1568/2018 del Tribunale di Locri, pubblicata il
18.12.2018 ed emessa a definizione del procedimento n. 1241/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 7.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in opposizione a d.i. ritualmente notificato le parti Pt_1
e hanno instaurato il giudizio di 1° grado (proc. n. 1241/2016
[...] Parte_2
R.G.) al fine di opporsi al d.i. n. 146/2016 (proc. n. 327/2016 R.G.), emesso da Giudice del medesimo Tribunale e loro ingiungente il pagamento alla dell'importo di € Controparte_4
41.112,18 [di cui € 36.646,42 a titolo di residuo insoluto derivante dal finanziamento n.
006/011443/94 (stipulato in data 28.8.2006, concesso al e garantito in via Pt_1
fideiussoria dalla ) ed € 4.465,76 a titolo di residuo insoluto derivante dal Pt_2
finanziamento n. 006/013772/95 (stipulato in data 22.6.2011, anch'esso concesso al Pt_1
e garantito in via fideiussoria dalla )], oltre interessi e oltre spese della fase monitoria. Pt_2
Gli opponenti hanno contestato la legittimità del titolo monitorio e ne hanno chiesto la revoca, eccependo, in particolare:
(A) la carenza di prova scritta del credito azionato;
(B) la sussistenza di diversi vizi tecnico-contabili [e.g. indeterminatezza ex art. 117 T.U.B. per discrasia fra TAEG pattuito e TAEG applicato;
nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi sul rapporto n. 006/011443/94; riduzione ex art. 1384 c.c. della
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clausola penale relativa agli interessi moratori;
illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
nullità della clausola presente nel contratto n. 006/11443/94 all'art. 6].
I.1.2.- Con comparsa del 13.02.2017 si è poi costituita nel primo grado di giudizio la CP_2 convenuta, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza dei motivi di opposizione, chiedendo di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure - istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale [cfr. C.T.U. del 7.08.2018] -, è stata emessa la sentenza qui appellata (n. 1568/2018 del 18.12.2018), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato l'opposizione e dunque dichiarato esecutivo il d.i. opposto;
(B) regolato le spese di lite e di C.T.U. in base alla soccombenza, e dunque ponendole a carico degli opponenti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza, di cui hanno altresì chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c., hanno poi proposto appello le parti e , instaurando Parte_1 Parte_2
l'odierno giudizio di gravame (n. 540/2016 R.G.) e ivi in particolare contestando la pronuncia di prime cure per non aver correttamente valutato:
(A) la mancata produzione integrale degli e/c da parte della e dunque il mancato CP_2 assolvimento dell'onus probandi gravante su quest'ultima;
(B) i diversi vizi tecnico-contabili a affliggenti il credito ex adverso azionato, i.e.: (i) la nullità ex art. 117 T.U.B. per indeterminatezza e differenza tra TAEG effettivo e TAEG pattuito;
(ii) l'effetto anatocistico derivante dalla tipologia di ammortamento (“alla francese”);
(iii) l'usurarietà degli interessi;
(C) i termini in cui procedere alla liquidazione delle spese processuali, risultando la relativa statuizione ex art. 91 c.p.c. a loro avviso erronea: (a) sia per non aver considerato la possibilità di derogare al principio di soccombenza e procedere a compensazione, totale o parziale, delle predette spese;
(b) sia, in ogni caso, per l'utilizzo dei parametri medi con riguardo alle prime due fasi (studio e introduttiva) e per l'intervenuta liquidazione delle due fasi successive, pur da ritenersi inesistenti (istruttoria e di discussione).
I.2.2.- Con comparsa del 9.11.2020 si è costituita anche in appello la Controparte_4
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità dell'appello
(ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.) e in ogni caso la sua infondatezza.
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I.2.3.- Con comparsa del 30.12.2022 si è poi costituita la , Controparte_2 subentrata, a seguito di fusione per incorporazione del 31.03.2022 (giusto rogito del Notaio Contr dott. avente Rep./Racc. nn. 25093/16133), alla di , ribadendone Per_1 CP_4 tutte le deduzioni e insistendo nella richiesta di rigetto dell'avverso gravame.
I.2.4.- A seguito, poi, del rigetto della richiesta di inibitoria e del relativo rinvio per p.c.
(giusto provvedimento dell'1.-2.12.2020), con provvedimento del 4.10.2024 (comunicato alle parti in data 7.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) nel corso del presente giudizio di gravame l'originaria appellante è Controparte_4
stata incorporata nella Ulteriore [v. supra, sub I.2.3.], essendo pertanto Controparte_2 quest'ultima l'unica parte oggi munita di legittimazione - considerando l'intervenuta
“estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, con prosecuzione pertanto dell'incorporante “senza soluzione di continuità” in tutti “i rapporti, anche processuali” “originariamente facenti capo alla società incorporata”, con “prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato” che, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 2504 bis c.c., non esige poi alcuna interruzione e successiva prosecuzione - ex artt. 110 e 300 c.p.c. – e che “fonda” la sua legittimazione, essendo “la incorporante” l'unica titolare sia “di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970);
(B) è da ritenersi assorbita e non più rilevante l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da
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scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(C) è parimenti da disattendere l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto gli appellanti risultano aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre
2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(D) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato [e ciò anche con riguardo all'eccepita inidoneità ex art. 633 c.p.c. della documentazione posta a fondamento del ricorso per d.i., trattandosi di argomentazioni in ogni caso superate, atteso che, come noto, una volta cessata la fase monitoria dell'ingiunzione di pagamento, “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione” e “in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della
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pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e - se il credito risulti fondato - deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/03/2018, n. 7961; Cass. civ., 29/02/2016, n. 3908; Cass. civ., 25/03/2000, n. 3591)].
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è da disattendere, con conseguente conferma della sentenza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (A)], esso risulta fondato sull'assunto per cui nel caso di specie la parte opposta, non avendo provveduto all produzione integrale degli e/c, non avrebbe ottemperato al proprio carico dimostrativo.
V.1.- A tal riguardo, tuttavia, occorre rammentare che la siffatta produzione è pacificamente richiesta solo nel caso di rapporti di conto corrente, non nelle ipotesi, analoghe a quelle di specie, di finanziamenti [v. supra, sub I.1.1.], con riguardo ai quali non vi sono movimentazioni debitorie e creditorie da attestare ovvero condizioni attive e passive di cui verificare l'applicazione, ma esclusivamente un importo consegnato in un'unica soluzione e da restituirsi ratealmente.
E infatti, è del tutto evidente che la “documentazione” menzionata dagli appellanti “si rende necessaria” solo e soltanto per il “contratto di conto corrente bancario” [che “costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di … vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale” e dunque è in tal caso necessario esibire documenti “da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare” (cfr., ex multis, Trib. Patti, 15/09/2021; Trib. Frosinone,
27/01/2020; Trib. Lecce, 9/03/2020, n. 764, in Leggi d'Italia.it)], ma non anche per i casi di finanziamenti e di conseguente azione ex art. 1218 c.c., nei quali “il creditore ... deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto” [v. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n.
13533, con dictum costantemente ribadito anche in seguito e in particolare, oltre che nelle pronunce già menzionate in prime cure (cfr. pagg.
6-7 della pronuncia appellata), anche, da ultimo, da Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 4/10/2011, n. 20288 e Cass. civ.,
9/01/2007, n. 205], essendo pacifico, in definitiva, che nel caso di “crediti derivanti da finanziamenti concessi in unica soluzione”, “spetterà alla Banca [solo] allegare il
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contratto di finanziamento” [cfr., ex aliis, Trib. Novara, 27/09/2010, anch'essa in Leggi
d'Italia.it].
V.2.- A fronte di ciò, è evidente che la contestazione mossa dagli appellanti non risulta attagliarsi al caso di specie, fondando su principi non applicabili [e.g. la richiamata Cass. civ.,
02/08/2013, n. 18541, ove però “oggetto di causa” non erano dei finanziamenti, ma appunto
“due conti correnti”] e su una produzione documentale qui senz'altro non necessaria [non occorrendo al creditore, al fine di ottemperare al proprio onus e veder riconosciuto il proprio credito, che produrre il contratto di finanziamento e non già esibire, a fortiori nella prospettata forma integrale, ipotetici “estratti” di un “conto” evidentemente non fatto valere (v. ancora
Trib. Patti 2021, cit.; Trib. Frosinone 2020, cit.; Trib. Lecce n. 764/2020, cit.)].
V.3.- In virtù di quanto precede, non risultando le contestazioni degli appellanti specificamente rilevanti in relazione ai rapporti oggetto di causa [trattandosi di finanziamenti e non di c/c, non sussistendo pertanto una serie di vicende negoziali o di operazioni, debitorie e creditorie, da ricostruire, bensì un'unica operazione di cui esclusivamente provarsi la fonte]
e avendo nel caso di specie la creditrice opposta congruamente adempiuto al proprio carico dimostrativo [avendo puntualmente “allegato” l'altrui inadempimento (analiticamente deducendo, nonché fornendo evidenza documentale, della consistenza quantitativa dell'insoluto ex adverso maturato) e prodotto i contratti azionati (di finanziamento e fideiussori - cfr. all.
1-2 e 4 fasc. monitorio), e dunque, come necessario e altresì sufficiente, così “provato” la fonte negoziale del suo diritto (v. supra, sub V.2.)], è dunque pacifico che occorra ribadire il rigetto del 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (A)] in questa sede avanzato.
VI.- Venendo poi alla 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (B)], essa risulta articolata su profili diversi e dunque da distintamente scrutinarsi.
VI.1.- Quanto al primo, e dunque alla dedotta nullità ex art. 117 T.U.B. in ragione della prospettata discrasia fra TAEG effettivo e TAEG pattuito [v. supra, sub I.2.1., punto (B), sub
(i)], giova osservare che si tratta di deduzione, al di là del merito [invero non corroborato da alcuna evidenza e al contrario confliggente con quanto chiaramente emergente per tabulas
(cfr. i contratti prodotti sub all.
1-2 fasc. monitorio, entrambi recanti, come già osservato in prime cure – cfr. pag. 7, pen. cpv., della pronuncia appellata -, chiara indicazione del TAEG e della sua composizione, con il dettaglio, analitico e completo, delle singole voci da
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corrispondere) e pacificamente accertato dal C.T.U. (“l'analisi delle condizioni pattuite … non evidenzia … alcun profilo di indeterminatezza”: cfr. pag. 26 dell'elaborato del
7.08.2018)], in ogni caso irrilevante e inidonea a dar luogo alla prospettata invalidità ex art. 117 T.U.B..
VI.1.1.- A tal riguardo, infatti, risulta dirimente rammentare che il TAEG o ISC “rappresenta un valore medio”, “espresso in termini percentuali”, volto solo a segnalare il “costo totale … del finanziamento” e “che svolge una … mera funzione di pubblicità e trasparenza”, ma “non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto” (non determinando, pertanto, la sua eventuale inesattezza né condizioni più sfavorevoli di quelle pattuite, né una maggiore onerosità del finanziamento).
VI.1.2.- A ciò consegue che, al di là del caso specifico del credito al consumo [integrante una disciplina tuttavia circoscritta – ratione subiecti e ratione obiecti -, di carattere derogatorio (la cui stessa previsione speciale peraltro conferma e “avvalora” la generale irrilevanza della questione nella “disciplina di ordine generale”, non essendo altrimenti necessaria una disciplina ad hoc per il solo contratto ex artt. 121 e ss. T.U.B.) e qui pacificamente non applicabile (vertendosi in comuni finanziamenti chirografari e non in prestiti finalizzati all'acquisto di beni di consumo)], costituendo il TAEG solo un indicatore che assolve a una mera funzione informativo-gnoseologica [in quanto “rappresenta” solo “una “fotografia” del costo globale del credito”, non trattandosi di un tasso “reale” e relativo al calcolo delle rate di rimborso, bensì di un mero indicatore onnicomprensivo e “virtuale” del peso economico dell'operazione] e che pertanto “non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB”, è evidente che la sua eventuale
“erronea indicazione … non incide sulla validità del contratto” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
14/02/2023, n. 4597; Cass. civ., 9/09/2022, n. 26585; Cass. civ., 9/12/2021, n. 39169, nonché, da ultimo, Trib. Padova, 30/05/2024, n. 1047 e Corte App. L'Aquila, 1/08/2024, n. 1037, in
Leggi d'Italia.it], risultando pertanto chiaramente da disattendere la doglianza avanzata in tal senso da parte dell'appellante.
VI.2.- Quanto poi alla seconda deduzione critica, e dunque al dedotto “effetto anatocistico” asseritamente derivante, ex se, dalla tipologia di ammortamento (“alla francese”) e dalla contestata applicazione, in conseguenza di ciò, di interessi su interessi (attesa l'applicazione
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di interessi su ogni rateo, pur già comprensivo di una quota di interessi) [v. supra, sub I.2.1., punto (B), sub (ii)], anch'essa è chiaramente da disattendere.
VI.2.1.- E infatti, fermo che le parti hanno contestato la stessa legittimità in astratto del modello utilizzato [proponendo pertanto una questione strettamente giuridica e dunque né demandabile al C.T.U., né necessitante, per la sua risoluzione, alcun ausilio peritale], è noto e pacifico, essendo stato da ultimo ribadito anche dalle Sezioni unite della S. Corte, che l'ammortamento “alla francese” o a rate costanti costituisce solo una diversa modalità di restituzione del tantundem [nel quale, a differenza di quello all'italiana, la rata si mantiene
“costante” per l'intera durata del rapporto - con una quota di interessi inizialmente più elevata che poi decresce e una quota di capitale invece più bassa che in seguito si innalza (laddove nel sistema “all'italiana” rimane costante non l'intera rata, ma esclusivamente la sua quota di capitale, variando invece la quota di interessi, calcolata sul capitale residuo, con un conseguente ammontare delle rate inizialmente più elevato e poi decrescente all'approssimarsi della scadenza del finanziamento)] che di per sé non produce il passaggio di interessi scaduti a capitale (e dunque il contestato effetto anatocistico).
VI.2.2.- E infatti, fermo che “la capitalizzazione composta” è nozione distinta e “del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo” - essendo la prima “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” o, “in altre parole”, “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” e consistendo invece l'anatocismo nel fenomeno di generazione di interessi su interessi (e dunque “sussistendo l'anatocismo solo quando gli interessi vadano a costituire la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi”: cfr. Trib. Terni, 3/01/2018, n. 6) -, è pacifico che l'ammortamento alla francese o a rate costanti non implichi ex se alcun “effetto anatocistico”.
E ciò perché, con tale modalità di ammortamento, “la quota interessi” è comunque “calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale” [e dunque “conteggiat[a] ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti” (cfr.
Corte App. Bologna, 13/04/2018; Trib. Torino, 2/03/2018; Trib. Brescia, 27/09/2017; Trib.
Padova, 13/01/2016)], essendo, in definitiva, l'interesse applicato un interesse semplice, avendo quale sua base di calcolo esclusivamente il capitale residuo (e non anche gli interessi passivi) e dunque non sussistendo interessi scaduti sui quali è calcolato un interesse
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“composto”: tale metodo di ammortamento, infatti, “non prevede che sugli interessi scaduti
(e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi”, ma “è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue”, con la conseguenza che, essendo “anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”, “deve escludersi che si verifichi” una qualsivoglia “situazione patologica”
e, in particolare, anatocismo contra legem [cfr., da ultimo e al di là delle pronunce già citate fra parentesi, Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n. 15130 (spec. par. 13, peraltro citando le conformi conclusioni del P.G.), anche richiamando Cass. civ., 24/11/2022, n. 34677 e Cass. civ., 02/10/2023, n. 27823].
VI.3.- Passando, infine, all'ultima questione prospettata nell'ambito del 2° motivo di gravame
[v. supra, sub I.2.1., punto (B), sub (iii)], occorre osservare che le parti appellanti hanno dedotto l'usurarietà degli interessi invocando:
(a) per un verso, la c.d. sommatoria di interessi corrispettivi e moratori;
(b) per altro verso, la non condivisibilità effettuata dal Tribunale di prime cure.
VI.3.1.- Quanto all'aspetto sub (a), è ormai del tutto pacifico che l'invocata c.d. sommatoria sia operazione del tutto erronea, a più riprese respinta dalla S. Corte e del tutto irricevibile, poiché:
(i) chiaramente non “coerente” con l'evidente “constatazione” “che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”,
“succed[endo]” (e non sommandosi) ai primi “per il debito scaduto”;
(ii) del tutto “incompatibile” con l'attuale diritto c.d. vivente in tema di soglia moratoria – in base al quale “la valutazione di usurarietà” da compiersi “con riferimento agli interessi di mora non p[uò] essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi” (e dunque mediante la loro sommatoria e il successivo raffronto con la soglia ordinaria, i.e. il tasso-soglia o T.S.U.), occorrendo, invece, “provvedere” “al calcolo separato della loro relativa incidenza”, “per i primi” (i corrispettivi) “ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (facendo dunque riferimento al T.S.U.) “e per i secondi” (i moratori), invece, al diverso “limite per gli interessi moratori” [il c.d. tasso-soglia moratorio,
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più elevato di quello ordinario e da ricavarsi sulla base del “tasso soglia usurario legale” e da un “secondo addendo”, “il di più di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori” – dato dalla “maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”] (cfr., in termini ed ex multis, Cass. civ., Sez. un.,
18/09/2020, n. 19597, nonché Cass. civ., 16/05/2022, n. 15505; Cass. civ., 5/05/2022, n.
14214; Cass. civ., 4/11/2021, n. 31615; Cass. civ., 17/10/2019, n. 26286).
VI.3.2.- Quanto poi al profilo sub (b), e dunque alla ricostruzione categoriale effettuata in prime cure, gli appellanti hanno lamentato che i rapporti oggetto di causa avrebbero dovuto essere a loro avviso entrambi inquadrati, ai fini della “categoria di operazioni” di cui tenersi conto ai fini della verifica di usurarietà e non rilevando in senso contrario il difetto di garanzia ipotecaria, tra i “mutui” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
VI.3.3.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia, occorre osservare che:
(1) nelle “Istruzioni” della B.I. qui ratione temporis applicabili [Istruzioni B.I. del maggio
2006 – quanto al finanziamento n. 006/011443/94, stipulato in data 28.8.2006 – e Istruzioni
B.I. agosto 2009 – quanto al finanziamento n. 006/013772/95, stipulato in data 22.6.2011 -, come peraltro riportate sia dal C.T.U., sia dalle stesse parti appellanti (cfr. pgg. 20-21 dell'atto di gravame)] espressamente si precisava che potessero rientrare nella categoria sub 7, e dunque fra i “Mutui”, solo i finanziamenti congiuntamente connotati dalle seguenti caratteristiche: “(a) abbiano durata superiore a cinque anni;
(b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi” [pag. 6 Istruzioni B.I. 2006 e pag. 6 Istruzioni B.I. 2009];
(2) a fronte di ciò, è evidente che il pacifico difetto, per i due finanziamenti qui in esame, della garanzia ipotecaria [non prevista né per il finanziamento n. 006/011443/94, né per quello n. 006/013772/95, entrambi garantiti solo in via fideiussoria (cfr. all.
1-2 e 4 fasc. monitoria)], e dunque dell'ineludibile presupposto applicativo di cui al punto b) della cat. 7, non risulti irrilevante, ma imponga di escludere la riconducibilità delle operazioni de quibus - al di là del nomen convenzionalmente utilizzato [di per sé pacificamente non dirimente ai fini dell'inquadramento categoriale qui da compiersi e da effettuarsi valutando l'in se dell'operazione e l'eventuale sussistenza di “profili di omogeneità” “rispetto alle diverse
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tipologie ivi contemplate” (cfr. Cass. civ., 6/09/2019, n. 22380)] - dalla predetta categoria 7, non trattandosi, ai fini della rilevazione del tasso-soglia, di “mutui” nei termini ivi precisati, bensì di operazioni chirografarie da ricondursi, sulla scorta del chiaro dettato letterale predette
Istruzioni B.I., alla categoria “residuale” nella quale “rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti” [e dunque alla cat. 8,
“Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine”, delle Istruzioni B.I. 2006 (in ossequio al principio, stabilito nello stesso paragrafo dedicato alla cat. 7, per cui “le operazioni di finanziamento chirografarie … vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio- lungo termine”, ove appunto ricadono, come poi precisato nella cat. 8, “tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti”) e alla cat. 10,
“Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, delle Istruzioni B.I. 2009 (ivi nuovamente rientrando “tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti”)].
VI.3.4.- Dalla piena e pacifica correttezza dell'inquadramento categoriale operato in prime cure e qui da confermarsi evidentemente poi consegue l'insussistenza del vizio di usurarietà, evidentemente da escludersi:
(A) tanto con riguardo al finanziamento n. 006/011443/94, stipulato in data 28.8.2006 – recante quale tasso corrispettivo 6,456 % e quale tasso moratorio 8,250 % (cfr. pag. 25 della
C.T.U. del 7.08.2018) e risultando il tasso-soglia di riferimento - in tal caso pari all'8,79 %
[considerando il relativo D.M. trimestrale – qui prodotto – e la disciplina di calcolo ratione temporis vigente, e dunque il tasso medio per gli “altri finanziamenti” “effettuati dalle
Banche” (5,86 %), maggiorato della metà (1/2), pari alla predetta soglia di (5,86 %+ 1/2 =)
8,79 %]-, evidentemente superiore ai predetti tassi [e ciò sia con riguardo al tasso corrispettivo (8,79 % > 6,456 %), sia con riferimento al tasso moratorio (senz'altro non usurario, in quanto inferiore già al T.S.U. - 8,79% > 8,250 % - e dunque a fortiori al di sotto della – più elevata – soglia moratoria: v. supra, sub VI.3.1., punto (ii))];
(B) quanto con riferimento al finanziamento n. 006/013772/95, stipulato in data 22.6.2011 - recante quale tasso corrispettivo 9,717 % e quale tasso moratorio 11,00 % (cfr. pag. 53 della
C.T.U. del 7.08.2018) e risultando il tasso-soglia di riferimento in tal caso pari al 17,70 %
[considerando, pur in tal caso, la disciplina di calcolo ratione temporis vigente e il relativo
D.M. trimestrale, qui prodotto e già esplicitante la predetta soglia], evidentemente superiore
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ai predetti tassi [e ciò sia con riguardo al tasso corrispettivo (17,70 % > 9,717 %), sia con riferimento al tasso moratorio (senz'altro non afflitto da usurarietà, in quanto inferiore già al
T.S.U. - 17,70 % > 11,00 % - e dunque a fortiori al di sotto della – più elevata – soglia moratoria: v. supra, sub VI.3.1., punto (ii))].
VI.4.- Non risultando, pertanto, globalmente accoglibili le complessive doglianze ivi compendiate [v. supra, sub VI.1.-VI.3.4.], è evidente che anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (B)] sia da disattendere.
VII.- Meritevole di reiezione, infine, risulta anche l'ultima ragione di doglianza degli appellanti, riguardante la liquidazione delle spese di lite effettuata in prime cure [v. supra, sub
I.2.1., punto (C)].
VII.1.- E infatti, in base all'ordine logico-giuridico delle relative contestazioni, occorre qui evidenziare la pacifica inaccoglibilità:
(A) tanto della doglianza in ordine alla mancata compensazione [v. supra, sub I.2.1., punto
(C), sub (a)], avendo il Tribunale di prime cure del tutto correttamente applicato il principio ex art. 91 c.p.c. e pertanto, attesa la soccombenza esclusiva degli opponenti e il difetto di alcuno degli specifici presupposti applicativi di cui all'art. 92, comma II, c.p.c. (neanche dedotti dagli appellanti e in ogni caso qui non ravvisabili, non sussistendo né questioni assolutamente nuove, né mutamenti giurisprudenziali rispetto a questioni dirimenti e pertanto, non essendosi “modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia”, non ricorrendo gravi ragioni, “analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma” e
“di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”, tali da giustificare l'eccezionale statuizione compensativa: cfr. Corte cost., 19/04/2018, n. 77), provveduto, come necessario, “a doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.”, essendo noto e qui da ribadirsi che, “allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite il soccombente” e “diversamente” da quanto eserciti la “facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 c.p.c.”, “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi”, “essendo la stessa necessitata”, “senza alcun margine di discrezionalità”, “dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” [cfr., ex multis, Cass. civ., 13/02/2020, n. 3641];
(2) quanto delle censure relative al quomodo della liquidazione effettuata [v. supra, sub I.2.1., punto (C), sub (b)], risultando evidentemente da disattendere le deduzioni critiche:
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(a) sia con riguardo alle prime due fasi - liquidate, in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e non occorrendo, in tal caso, alcuna motivazione (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ.,
17/05/2018, n. 12093), ai valori medi ratione temporis vigenti;
(b) sia con riguardo alle due fasi successive - senz'altro da necessariamente liquidarsi
[considerando che il “compenso” per la fase n. 3 (comprensiva non solo dell'“eventuale attività istruttoria”, ma anche della sola “trattazione”) pacificamente “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio” (cfr., da ultimo, Cass. civ.,
31/10/2023, n. 30219; Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561) e che i “compensi per la fase decisionale”, n. 4, nella quale “rientrano svariate attività” (e.g. la
“precisazioni delle conclusioni”, la “discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica”, le “note illustrative accessorie a quest'ultima”), vanno riconosciuti persino nelle ipotesi in cui “non vi sia stato il deposito” di alcuno scritto conclusivo (cfr.
Cass. civ., 20/02/2023, n. 5289), e dunque a fortiori nel caso di specie, ove la Banca opposta, poi vittoriosa, aveva non solo partecipato all'udienza di discussione (cfr. pag. 1 della sentenza appellata, recante il verbale di udienza del 18.12.2018), ma altresì depositato note conclusive
(in data 7.12.2018, ore 9:24), senz'altro compiendo, pertanto, attività rientranti nella fase n. 4]
e le cui peculiarità state poi congruamente considerate dal Tribunale di prime cure [avendo quest'ultimo proceduto, considerando le effettive attività espletate con riguardo a tali fasi e in favore degli opponenti rimasti soccombenti - nell'esercizio del proprio potere discrezionale e di per sé incensurabile di cui all'art. 4, comma I, D.M. 55/2014), (cfr. Cass. n. 5289/2023, cit.;
Cass. civ., 5/05/2022, n. 14198; Cass. n. 89/2021, cit.; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989) -, alla massima riduzione possibile, e dunque applicato i parametri minimi (cfr. pag. 35 della sentenza di 1° grado)].
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando i motivi di gravame avanzati dagli appellanti globalmente meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-
VII.1.] e non sussistendo ulteriori profili scrutinabili [risultando ogni diversa questione ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (D)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza appellata.
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IX.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento delle spese ivi disposto – v. supra, sub VII.-VII.1.], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore in linea capitale del d.i. oggetto di opposizione - € 41.112,18), alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023,
n. 29857] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014 [considerando, in perfetta simmetria con la modulazione liquidatoria già operata in prime cure (v. supra, sub VI.1., punto (2), sub (b)), il carattere strettamente documentale della vertenza e il non eccessivo numero e grado di complessità delle attività svolte, in particolare nelle fasi di trattazione e decisionale, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento proprio con riguardo alle predette fasi n. 3 e n. 4].
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 540/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1568/2018 del Tribunale di Locri, pubblicata il 18.12.2018 ed emessa a definizione del procedimento n. 1241/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
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2) CONDANNA gli appellanti, in solido fra loro, alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.734,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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