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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2070/2023 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucifora Fabio Franco, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Micarelli Sabrina, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 giugno 2023, e successivamente notificato, chiedeva a questo Tribunale collegiale la pronuncia della Parte_1
separazione tra lo stesso e la coniuge , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio a Rosolini, il 29/07/2002, e dall'unione con la quale erano nati i figli, ormai maggiorenni, e (il 23/06/2005), di cui solo il primo Per_1 Per_2 economicamente indipendente. Riferiva il ricorrente di essere coltivatore diretto e socio della Scalonazzo Società Agricola a responsabilità limitata (avendo la titolarità del 45% delle quote, insieme al fratello , che ne possedeva il 45%, ed alla Per_3
moglie , titolare del restante 10%); la convivenza tra i coniugi era Controparte_1
divenuta intollerabile al punto che, nel mese di marzo 2023, su espresso invito della moglie, aveva lasciato la casa familiare per andare a vivere dal fratello. Esponeva, ancora, il ricorrente che la figlia , studentessa all'ultimo anno di scuola Per_2
superiore, ed intenzionata a proseguire gli studi all'Università, era rimasta a vivere con la madre presso la casa di Scicli, nella c.da Passo Salina, di proprietà esclusiva dello stesso;
a tale ultimo riguardo evidenziava l'inopportunità di assegnare la casa familiare a , in ragione del fatto che l'immobile era ubicato Controparte_1
“all'interno del complesso aziendale quotidianamente frequentato dal marito per ragioni lavorative con la conseguenza che un allentamento di quest'ultimo dalla predetta casa sarebbe anzitutto foriero di difficoltà organizzative”, occupandosi del trasporto dei prodotti florovivaistici coltivati nelle serre e quotidianamente spediti ai mercati, con partenze giornaliere alle 5.00 del mattino e operazioni di carico-scarico nelle ore serali. Nel chiedere la pronuncia della separazione dei coniugi, il ricorrente si rendeva disponibile a versare direttamente alla figlia maggiorenne un Per_2
assegno di mantenimento di €. 350,00 al mese, oltre alle spese scolastiche, comprese quelle di alloggio in caso di residenza fuori sede per gli studi universitari, e proponeva che quest'ultima continuasse ad abitare nella casa familiare con il padre, oppure, laddove scegliesse di convivere con la madre, che entrambe si trasferissero presso una casa condotta in locazione, di cui il ricorrente si rendeva disponibile a contribuire al 50% del relativo costo, disponendosi, in tal caso, l'allontanamento di dalla casa familiare. Controparte_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 11/09/2023, si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla separazione ma chiedeva Controparte_1 l'addebito della stessa al marito, per violazione del dovere di fedeltà, disponendosi l'assegnazione in suo favore della casa familiare in ragione della convivenza con la figlia maggiorenne (per espressa volontà di quest'ultima e poichè tale immobile è adiacente alla serra di sua proprietà, mentre le serre dell' Parte_2
sono accessibili da un altro ingresso), nonché l'obbligo a carico del
[...]
ricorrente di corrispondere mensilmente in favore della figlia un assegno di mantenimento, rivalutabile annualmente, non inferiore ad €. 1.000,00 al mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore obbligo di versare alla resistente un assegno di mantenimento mensile non inferiore ad euro 2.000,00 mensili, anch'esso rivalutabile, in considerazione del divario reddituale tra i coniugi, nonchè del contributo fornito dalla stessa alla formazione del patrimonio di famiglia.
Imputava la resistente al marito l'insorgenza della crisi coniugale a causa della relazione extraconiugale da lui intrapresa, sin dal mese di luglio 2022, con P_
, dipendente dell'azienda, e deduceva di aver lavorato come bracciante
[...]
agricola dal 2002, e, successivamente, come coltivatrice diretta presso la
[...]
sita in Scicli nella c.da Passo Salina, senza percepire alcuna Parte_3
retribuzione, contribuendo in maniera determinante alla crescita aziendale tramite il proprio apporto lavorativo ed organizzativo, attraverso l'accensione di un mutuo in data 20/12/2013 con , al fine di rinnovare e migliorare la produzione della CP_3
serra di 40.000 mq. di sua proprietà, e, inoltre, rivestendo il ruolo di amministratrice e rappresentante legale dell' creata nel 2020 (di cui Parte_4
era titolare del 10% delle quote sociali) fino al giorno 8/6/2023 (data in cui, su insistente richiesta del ricorrente, la stessa aveva presentato le proprie dimissioni), delegando, comunque, al marito le scelte aziendali con estrema fiducia nel suo operato. All'udienza del 19/10/2023, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, i coniugi insistevano nelle proprie domande, sicché venivano autorizzati a vivere separati.
Con ordinanza del 26/10/2024, in via provvisoria, veniva assegnata la casa familiare a , e posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 Parte_1
corrispondere alla resistente la somma mensile di €. 800,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento per la stessa (€. 450,00) e per la figlia (€. 350,00), Per_2
oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse di quest'ultima.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dal resistente, all'udienza del giorno
11/03/2024 veniva raccolto l'interrogatorio formale di , e, Controparte_1
precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. in sede esprimeva parere favorevole alla separazione tra le parti.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, e tenuto conto dell'adesione della resistente alla domanda di separazione, nonché delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale, ai sensi dell'art. 151 c.c., sin dal marzo 2023.
Va pronunciata, pertanto, la separazione personale tra e Parte_1
. Controparte_1
Non appare meritevole di accoglimento, di contro, la domanda di addebito della separazione avanzata da in via riconvenzionale. Controparte_1
Ed invero, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (cfr.
Cass. civ. Sez. I, n. 14840/2006, e da ultimo Cass. Civ. Sez. I, n. 19502/2023), “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle su dette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro ( ad es. si consideri Cass. 10682/2000; Cass. 12 gennaio
2000, n. 279; Cass. 18 marzo 1999, n. 2444).
Nel caso di specie, la resistente ha chiesto imputarsi al marito la crisi coniugale, a causa della relazione extraconiugale intrattenuta con la sig.ra P_
, ma non ha fornito alcun valido elemento a sostegno della pretesa violazione
[...]
del dovere di fedeltà da parte del coniuge, né alcuna prova in ordine ai fatti e alle circostanze fondanti la superiore richiesta, né, ancora, in merito all'eventuale efficacia causale di tali violazioni rispetto all'intollerabilità della convivenza.
Il ricorrente, dal canto suo, ha negato l'esistenza della relazione extraconiugale addebitatagli, sostenendo che la crisi della coppia risaliva al 2018, a causa dei litigi e dell'infondata gelosia della moglie nei confronti della suddetta dipendente, pretendendone il licenziamento, fino a rendere intollerabile la convivenza e ad indurlo a lasciare la casa familiare, nell'aprile del 2023.
E' necessario precisare che, sotto tale profilo, nessuna rilevanza può attribuirsi alla risposta negativa di , in sede di suo interrogatorio formale, Controparte_1
allorché quest'ultima ha dichiarato: “non è vero quanto mi si chiede, noi avevamo un buon rapporto, come una famiglia normale, fino all'anno 2022, quando ho scoperto delle cose riguardanti mio marito”, sull'articolato volto a circoscrivere l'insorgenza della crisi coniugale al 2018 (“Vero che i coniugi vivevano da Persona_4
estranei senza più rapporti affettivi e di natura sessuale dalla primavera 2018 e da circa 5 anni litigavano su ogni discussione che avevano “).
Essendo rimaste indimostrate le doglianze di parte resistente in ordine alla relazione extraconiugale del marito ed all'eventuale efficacia causale della stessa rispetto all'insorgenza della crisi coniugale, la domanda riconvenzionale di addebito avanzata da va rigettata. Controparte_1
Il ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare, formulata nel ricorso introduttivo - in via provvisoria essa era stata assegnata alla resistente in quanto convivente con la figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente.
Non essendo emersi nel corso del giudizio dei fatti nuovi in merito alla convivenza di con la madre, o ad un'eventuale sopravvenuta indipendenza Per_2
economica di quest'ultima (la quale conviveva con la madre nella casa familiare, e al momento dell'introduzione del giudizio de quo frequentava l'ultimo anno di ragioneria), sussistono i presupposti per l'assegnazione in via definitiva della casa familiare sita in Scicli, nella c.da Passo Salina s.n., a . Controparte_1
Passando all'esame della questione relativa al mantenimento per la figlia maggiorenne, da porsi a carico del padre, il suddetto ha Parte_1 rappresentato la propria disponibilità a contribuire al mantenimento di con la Per_2
somma di €. 350,00 al mese, “oltre spese scolastiche comprese quelle di alloggio ove la ragazza decidesse di intraprendere gli studi universitari fuori sede”.
La resistente, dal canto suo, ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di
“corrispondere mensilmente a favore della figlia un assegno di mantenimento non inferiore ad Euro 1.000,00 mensili da aggiornarsi annualmente come per legge”, oltre al “100% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative e ulteriori spese sostenute nell'interesse della figlia, previo accordo e documentate”.
Al fine di determinare il quantum relativo all'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, è necessario esaminare le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, dovendo tale obbligo essere ripartito tra di essi in base alle rispettive sostanze, attraverso una valutazione comparata dei redditi di entrambi, delle esigenze attuali della figlia e del tenore di vita dalla stessa goduto durante la convivenza con i genitori.
Orbene, il ricorrente ha documentato di prestare la propria attività di coltivatore diretto, di essere socio (al 45%) della Società Agricola “Scalonazzo” a responsabilità limitata - mentre le restanti quote sono intestate per il 45% al fratello e per il restante 10% a -, e di ricavarne il reddito di cui ai CUD Controparte_1
depositati (€. 5.447,82 per l'anno 2020, €. 12.264,02 per l'anno 2021 dalla ed €. 6.218,22 per l'anno 2022). Parte_5
Ha dedotto inoltre il ricorrente di sostenere il pagamento delle rate mensili di
€. 726,21 per un finanziamento, e di pagare, attraverso il conto della società, le rate trimestrali di €. 5.300,00 circa per il mutuo contratto con la Banca Agricola Popolare di Ragusa per le serre di proprietà di , nonché il canone di Controparte_1
locazione mensile di €. 250,00 per la casa di abitazione a Marina di Modica. ha dedotto di essere coltivatrice diretta e di aver lavorato Controparte_1
senza stipendio né utili per l'azienda familiare insieme al marito, occupandosi, nel contempo, della cura dei figli;
ha evidenziato che, estromessa dall'azienda dal marito dopo la separazione di fatto, le è stato difficile reperire un lavoro idoneo a consentire a lei stessa (dell'età di 57 anni) ed alla figlia di mantenere l'alto tenore di vita goduto, in costanza di matrimonio, dalla famiglia.
A sostegno del dedotto tenore di vita la resistente ha riferito che ne è prova l'acquisto in contanti dell'autovettura da parte del ricorrente, e il fatto che parte dei redditi di cui gode la società, e quindi il ricorrente, sono sottratti al fisco, poiché i prodotti della serra della “non vengono contabilizzati come ditta _1
ma vengono venduti direttamente come prodotti dell' _1 Parte_4
senza per questo corrispondere un affitto alla stessa, come pure è
[...]
provato e provabile che la Società non dichiari tutto ciò che incassa (e la prova è fornita dal numero e dalla grandezza delle serre, circa 40.000,00 mq., dal movimento di prodotti che ogni giorno vengono venduti sui mercati, confrontati con i numeri dichiarati dalla Società)”.
La stessa resistente, dunque, ha precisato che la dalla Parte_5
quale è stata estromessa nel 2023, ha entrate maggiori rispetto a quelle dichiarate al fisco, e la prova è fornita dal numero e dalla grandezza delle serre, di circa 40.000 mq., dal movimento di prodotti che quotidianamente escono dall'azienda per essere venduti nei mercati, dal numero di bracciati impiegati (alcuni non regolarizzati), cifre che non corrispondono ai numeri dichiarati.
Il ricorrente, dal canto suo, ha evidenziato l'impossibilità di sostenere il pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia e per la moglie nella misura disposta con ordinanza del 26/10/2024, dovendo farvi fronte con la propria esigua retribuzione di €. 1.000,00 al mese, già gravata dal canone di locazione (€. 250,00 mensili) dell'immobile in cui abita, ed ha precisato di aver dovuto fare ricorso alle risorse economiche della società, la quale ha un utile di esercizio societario di €.
4.352,00 per l'anno 2021, e di €. 5.712,00 per l'anno 2022, a causa delle passività imponenti iscritte nello stato patrimoniale, in cui compaiono debiti per l'anno 2022 per €. 1.682.308.
Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge che l'azienda Parte_4
ha avuto nel 2022 un volume d'affari di €. 1.297.709,00, e dal bilancio
[...]
depositato risulta una considerevole voce del costo del personale (€. 172.785,00), per cui tali elementi possono ritenersi indicatori di buona capacità produttiva aziendale, e denotano una condizione economico-reddituale del ricorrente superiore rispetto a quanto rappresentato dal medesimo (il quale ha dichiarato di percepire solamente una retribuzione di €. 1.000,00 mensili).
Un ulteriore elemento sintomatico di una redditività maggiore in capo al
è costituito dai rilevanti oneri posti a suo carico, cui lo stesso riesce a far Pt_1
fronte, anche a mezzo delle risorse societarie, come riferito dal medesimo in sede di udienza di comparizione dei coniugi.
Alla luce delle circostanze suespresse, tenuto conto della disponibilità manifestata dal ricorrente (€. 350,00 al mese), dell'età della figlia, del fatto che la stessa non pare aver concluso il proprio percorso formativo (auspicando il padre la frequenza di un corso universitario), e del quadro economico – patrimoniale relativo a si ritiene congruo disporsi l'assegno di mantenimento per la Parte_1
figlia nella misura di €. 450,00 mensili, da rivalutarsi annualmente e da versare direttamente a , stante la mancata contestazione della resistente sul punto. Per_2
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia andranno poste a carico del padre al 100%, in considerazione della disponibilità in tal senso manifestata da in riferimento alle spese universitarie. Parte_1 La resistente ha chiesto porsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento di €. 2.000,00 al mese in suo favore, per il fatto di aver lavorato durante il matrimonio all'interno dell'azienda agricola, senza mai ricevere alcuna retribuzione, prestando il proprio consenso, inoltre, a far parte solo nominalmente delle aziende agricole familiari.
Il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione stessa al coniuge richiedente, la non titolarità da parte del suddetto di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Avuto riguardo a quanto emerso dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti, può ritenersi il coniuge economicamente più debole, per Controparte_1
cui occorre procedere alla valutazione dell'adeguatezza dei redditi della stessa rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sotto tale profilo, il tenore di vita coniugale va desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (cfr. Cass. 770/2018), tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
La circostanza relativa all'attività lavorativa svolta dalla resistente nelle aziende di famiglia, durante la convivenza matrimoniale, può ritenersi provata sia in ragione delle documentate cariche sociali e di amministratrice da lei rivestite, sia perché ammesso dallo stesso ricorrente, durante l'udienza presidenziale (“..non so dove lavori mia moglie allo stato;
prima lavorava nella mia azienda..”). Seppure sia innegabile la capacità di lavoro maturata nel corso degli anni di matrimonio da , quanto meno come potenziale capacità di Controparte_1
guadagno, occorre in questa sede tener conto dell'età della stessa (58 anni) e del fatto che, attraverso l'estromissione dall'azienda, si è ritrovata senza il lavoro svolto per tanti anni all'interno del contesto aziendale familiare (“L'esponente, infatti, si è da sempre dedicata all'attività aziendale, lavorando anche oltre le 14 ore giornaliere, impegnandosi anche e soprattutto ad essere una brava madre e una moglie impagabile, oltre a dedicarsi alla cura della casa coniugale, senza mai percepire alcuna retribuzione, né alcun utile che le spettava di diritto e ciò per decisione del
“capo famiglia”).
Sotto tale profilo, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione "redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza” (cfr. Cass. civ. 16.05.2017, n.12196).
Tenuto conto delle succitate circostanze si reputa congruo confermare l'entità dell'assegno di mantenimento per la moglie come statuito in seno all'ordinanza del
26.10.2024, nella misura di €. 450,00 mensili. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della natura della causa e del tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa, udito il P.M.
pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _1
, uniti in matrimonio a Rosolini il 29/07/2002 (atto di matrimonio
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rosolini per l'anno
2002, n. 37, parte II, serie A, Ufficio 1);
Assegna la casa familiare, sita in Scicli, nella c.da Passo Salina s. n., a _1
, che vi abiterà con la figlia , maggiorenne ma non
[...] Per_2
economicamente autosufficiente;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia corrispondendo direttamente a quest'ultima – fermo Per_2
restando per il pregresso quanto disposto in seno alla precedente ordinanza del 26.10.2024 - la somma di €. 450,00, entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
pone a carico di l'obbligo di versare a , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di €. 450,00, a titolo di assegno di mantenimento per la stessa – come già disposto in seno all'ordinanza del
26.10.2024;
Rigetta la domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dalla resistente;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa l' 11.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti