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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 999/2024, del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio concernenti il mantenimento del figlio maggiorenne con richiesta di deposito di note scritte in sostituzione di udienza”, promossa da:
nata il [...] a [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Donzella nr. 19, e , nato l'[...] a [...] ( ), Parte_2 C.F._2
cittadino italiano residente in [...], in Golem 2504, Kavajé Harri Fultz 04060061Nd, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Biondi ( , elettivamente domiciliati C.F._3
presso l'Avv. Anna Pagano, con studio in Olbia (SS), Via Acquedotto Romano nr. 5/c. pagina 1 di 5 ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate il corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) La sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024 Parte_1
e fino al mese di dicembre 2024, contribuirà al mantenimento del figlio LE con una somma mensile di € 150,00 da corrispondere al sig. , entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo Parte_2
di bonifico bancario alle coordinate IBAN già note. Con spese straordinarie per il figlio LE di ogni natura e specie a carico integrale del padre;
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di Parte_2
gennaio 2025 e fino a quando il figlio LE non avrà raggiunto l'indipendenza economica, contribuirà al mantenimento integrale del figlio LE sia per quanto riguarda l'ordinario (vitto, utenze, vestiario, alimenti, ect..) che le spese straordinarie di ogni natura e specie. 3) Con spese del presente procedimento a carico della sig.ra . Parte_1
In particolare, i ricorrenti rilevavano che:
- con sentenza non definitiva pubblicata il 25/10/2012 (n. 3462/2011 R.G.), il Tribunale di Pistoia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore per l'ulteriore trattazione;
- con sentenza nr. 457/14 del 22/04/2014, il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sulle condizioni del divorzio, disponeva l'affidamento condiviso del figlio LE (all'epoca minorenne) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, e mantenimento indiretto a carico della madre, in favore del figlio, per l'importo di € 300,00 mensili, ponendo ad integrale carico di le Parte_2
pagina 2 di 5 spese straordinarie per il figlio minore di tipo scolastico, sportivo e ricreativo/culturale, ed a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese mediche, come precisate in atti;
- medio tempore, si verificava la sopravvenienza di fatti idonei a modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne delle parti;
in particolare, la si trasferiva nella città di Olbia Pt_1
con la figlia nata da un'altra relazione, mentre il stabiliva la propria residenza anagrafica Per_1 Pt_2
in Albania, dove viveva, rientrando alle volte in Montecatini Terme a fare visita al figlio LE, che ivi dimorava stabilmente presso l'immobile di proprietà del padre, in Via Amore n.1, interno 5;
- la assistente di volo, veniva collocata in Cassa Integrazione dal 09/09/2022, fino al 22/06/2024, Pt_1
con conseguente contrazione delle proprie capacità economiche, ed il , ex pilota civile, Pt_2
raggiungeva la pensione in data 1° febbraio 2022, mentre il figlio LE, ormai 28enne, interrompeva gli studi universitari per iniziare a svolgere lavori saltuari, per cui i ricorrenti davano atto di essersi già accordati nel senso di ridurre il mantenimento a carico della madre, in favore del figlio, da
€ 300,00 ad € 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, fino al mese di dicembre 2024, prevedendo contestualmente che, dal mese di gennaio 2025 compreso, il si sarebbe fatto carico Pt_2
del complessivo mantenimento di LE (sia in relazione al mantenimento ordinario, che alle spese straordinarie), in caso di mancato raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di una completa indipendenza economica.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 15 maggio 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, dando atto di avere già attuato i predetti accordi, per cui la per l'intero anno 2024, aveva contribuito al mantenimento del figlio LE, Pt_1 corrispondendo l'importo di € 150,00 mensili e che, dal mese di gennaio 2025, non provvedeva più in tal senso, essendosi fatto carico il dell'integrale mantenimento del figlio. Pt_2
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025.
*****
Ritiene il Collegio che le nuove condizioni raggiunte in via congiunta dai ricorrenti, inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne LE, non ancora economicamente indipendente, possano essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, in quanto non contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, e comunque rispondenti all'interesse della prole, preso atto della disponibilità del padre a farsi integrale carico del mantenimento ordinario del figlio, oltreché di tutte le spese necessarie alle esigenze di vita del medesimo, sino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica.
pagina 3 di 5 Le spese del giudizio, come concordato dalle parti, devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
gli accordi dei ricorrenti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne, come segue:
“1) La sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e fino al mese di dicembre 2024, Parte_1 contribuirà al mantenimento del figlio LE con una somma mensile di € 150,00 da corrispondere al sig. , entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate Parte_2
IBAN già note. Con spese straordinarie per il figlio LE di ogni natura e specie a carico integrale
del padre;
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e fino a quando il figlio LE Parte_2
non avrà raggiunto l'indipendenza economica, contribuirà al mantenimento integrale del figlio
LE sia per quanto riguarda l'ordinario (vitto, utenze, vestiario, alimenti, ect..) che le spese straordinarie di ogni natura e specie.
3) Con spese del presente procedimento a carico integrale della sig.ra ; Parte_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. LE Di Giacomo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 999/2024, del Ruolo Generale Degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di divorzio concernenti il mantenimento del figlio maggiorenne con richiesta di deposito di note scritte in sostituzione di udienza”, promossa da:
nata il [...] a [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Donzella nr. 19, e , nato l'[...] a [...] ( ), Parte_2 C.F._2
cittadino italiano residente in [...], in Golem 2504, Kavajé Harri Fultz 04060061Nd, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna Biondi ( , elettivamente domiciliati C.F._3
presso l'Avv. Anna Pagano, con studio in Olbia (SS), Via Acquedotto Romano nr. 5/c. pagina 1 di 5 ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate il corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) La sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024 Parte_1
e fino al mese di dicembre 2024, contribuirà al mantenimento del figlio LE con una somma mensile di € 150,00 da corrispondere al sig. , entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo Parte_2
di bonifico bancario alle coordinate IBAN già note. Con spese straordinarie per il figlio LE di ogni natura e specie a carico integrale del padre;
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di Parte_2
gennaio 2025 e fino a quando il figlio LE non avrà raggiunto l'indipendenza economica, contribuirà al mantenimento integrale del figlio LE sia per quanto riguarda l'ordinario (vitto, utenze, vestiario, alimenti, ect..) che le spese straordinarie di ogni natura e specie. 3) Con spese del presente procedimento a carico della sig.ra . Parte_1
In particolare, i ricorrenti rilevavano che:
- con sentenza non definitiva pubblicata il 25/10/2012 (n. 3462/2011 R.G.), il Tribunale di Pistoia dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Istruttore per l'ulteriore trattazione;
- con sentenza nr. 457/14 del 22/04/2014, il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sulle condizioni del divorzio, disponeva l'affidamento condiviso del figlio LE (all'epoca minorenne) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, e mantenimento indiretto a carico della madre, in favore del figlio, per l'importo di € 300,00 mensili, ponendo ad integrale carico di le Parte_2
pagina 2 di 5 spese straordinarie per il figlio minore di tipo scolastico, sportivo e ricreativo/culturale, ed a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese mediche, come precisate in atti;
- medio tempore, si verificava la sopravvenienza di fatti idonei a modificare le condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne delle parti;
in particolare, la si trasferiva nella città di Olbia Pt_1
con la figlia nata da un'altra relazione, mentre il stabiliva la propria residenza anagrafica Per_1 Pt_2
in Albania, dove viveva, rientrando alle volte in Montecatini Terme a fare visita al figlio LE, che ivi dimorava stabilmente presso l'immobile di proprietà del padre, in Via Amore n.1, interno 5;
- la assistente di volo, veniva collocata in Cassa Integrazione dal 09/09/2022, fino al 22/06/2024, Pt_1
con conseguente contrazione delle proprie capacità economiche, ed il , ex pilota civile, Pt_2
raggiungeva la pensione in data 1° febbraio 2022, mentre il figlio LE, ormai 28enne, interrompeva gli studi universitari per iniziare a svolgere lavori saltuari, per cui i ricorrenti davano atto di essersi già accordati nel senso di ridurre il mantenimento a carico della madre, in favore del figlio, da
€ 300,00 ad € 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, fino al mese di dicembre 2024, prevedendo contestualmente che, dal mese di gennaio 2025 compreso, il si sarebbe fatto carico Pt_2
del complessivo mantenimento di LE (sia in relazione al mantenimento ordinario, che alle spese straordinarie), in caso di mancato raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di una completa indipendenza economica.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 15 maggio 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, dando atto di avere già attuato i predetti accordi, per cui la per l'intero anno 2024, aveva contribuito al mantenimento del figlio LE, Pt_1 corrispondendo l'importo di € 150,00 mensili e che, dal mese di gennaio 2025, non provvedeva più in tal senso, essendosi fatto carico il dell'integrale mantenimento del figlio. Pt_2
Il Giudice Relatore, Delegato alla trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 22 maggio 2025.
*****
Ritiene il Collegio che le nuove condizioni raggiunte in via congiunta dai ricorrenti, inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne LE, non ancora economicamente indipendente, possano essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, in quanto non contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, e comunque rispondenti all'interesse della prole, preso atto della disponibilità del padre a farsi integrale carico del mantenimento ordinario del figlio, oltreché di tutte le spese necessarie alle esigenze di vita del medesimo, sino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica.
pagina 3 di 5 Le spese del giudizio, come concordato dalle parti, devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
gli accordi dei ricorrenti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne, come segue:
“1) La sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2024 e fino al mese di dicembre 2024, Parte_1 contribuirà al mantenimento del figlio LE con una somma mensile di € 150,00 da corrispondere al sig. , entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate Parte_2
IBAN già note. Con spese straordinarie per il figlio LE di ogni natura e specie a carico integrale
del padre;
2) Il sig. , con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e fino a quando il figlio LE Parte_2
non avrà raggiunto l'indipendenza economica, contribuirà al mantenimento integrale del figlio
LE sia per quanto riguarda l'ordinario (vitto, utenze, vestiario, alimenti, ect..) che le spese straordinarie di ogni natura e specie.
3) Con spese del presente procedimento a carico integrale della sig.ra ; Parte_1
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 22 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. LE Di Giacomo
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