Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.Vincenza Totaro Presidente
Dott. Raffaella Genovese Consigliere relatore
Dott.Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza dell'08.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3268/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Sonia Spalice, dalla quale sono rappresentati e difesi
Appellanti
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
Appellato/Contumace nonché nei confronti di
, in persona del Prefetto p.t., Controparte_3
Appellata/Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, e convennero in giudizio, Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il e la Controparte_1 CP_3
esponendo in via preliminare di essere rispettivamente coniuge e figlio di
[...]
, deceduto il 02.11.1982 a seguito di evento criminoso e vittima Persona_1 innocente della criminalità organizzata e per tale ragione di aver ricevuto con decreto prot. n.1469/B/2147VT del 27.06.2006 il riconoscimento della speciale elargizione prevista ex L.n.302/1990 e, poi, con decreto prot. B/2147VT del 07.07.2006 l'assegno vitalizio non reversibile ex art.2 L.n.407/1998 dell'importo mensile di euro 500,00.
Dedussero che tale beneficio era stato prima sospeso dal Ministero con decreto n.38/2019 e poi revocato con decreto n.139/2019, in quanto essi - in conseguenza dell'introduzione dell'art.2 quinquies D.L.n.151/2008 (conv. in L.n.186/2008) – non
1
Dedussero, in particolare, la irretroattività della legge più sfavorevole (art.2 quinquies
D.L.n.151/2008 (conv. in L.n.186/2008) nonché l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei predetti provvedimenti in difetto di una condanna penale definitiva, per l'appunto, nei confronti di . Persona_2
Chiesero, pertanto, l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio non reversibile ex art.2
L.n.407/1998 e la conseguente condanna del al pagamento dei Controparte_1 ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data della sospensione sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Instauratosi il contraddittorio, il , resistendo al ricorso con diverse Controparte_1 argomentazioni, chiese il rigetto della domanda con vittoria di spese del giudizio.
La , benché regolarmente convenuta in giudizio, rimase Controparte_3 contumace.
Con sentenza n.1346/2023, pubblicata in data 03.07.2023, il giudice adito rigettò la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto tempestivo appello con ricorso depositato il 29.12.2023, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L.n. 407/98, con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.
Le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del e della Controparte_1
i quali, benché regolarmente convenuti, non si sono costituiti in Controparte_3 giudizio.
Ciò detto, giova evidenziare che con le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 02.05.2025 per l'odierna udienza, gli appellanti hanno dedotto che, alla luce dell'avvenuta assoluzione pronunciata nei confronti di dal Persona_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – II sez. penale – con sentenza n.2718/2024, passata in giudicato, il con decreto n.19/25 del 12.03.2025 ha Controparte_1 provveduto ad annullare la revoca del beneficio di cui all'art.2 L.n.407/1998, ripristinando a favore degli appellanti l'efficacia del decreto n./2147/VT del 07.07.2006.
Hanno chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
2 Si rammenti che con tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, si indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione, e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Ebbene, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'eliminazione integrale della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass.civ.sent.n. 28345/2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore
3 di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Ciò detto, nella vicenda sottoposta all'odierno esame, ricorrono i presupposti per dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere, come da note scritte (del
02.05.2025) e da documentazione prodotta (decreto n.19/25 del 12.03.2025).
Deve, comunque, provvedersi in ordine alle spese del giudizio.
Sul punto giova ricordare, come già detto sopra, che la revoca dell'assegno vitalizio di cui all'art.2 L.n.407/1998 nei confronti degli appellanti da parte del Controparte_1
è stata determinata dalla circostanza che pendeva un procedimento penale nei confronti di , congiunto dei ricorrenti e, conseguentemente, il era stato Persona_2 CP_1 costretto ad applicare il disposto di cui all'art.2 quinquies D.L.n.151/2008, in ragione del quale - ai fini dell'individuazione dei superstiti che possono accedere alla concessione dei benefici oggetto di causa - vanno esclusi tra i beneficiari coloro che abbiano rapporti di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con soggetti sottoposti a procedimento penale o a misure di prevenzione.
Conclusosi il procedimento penale con sentenza di assoluzione nei confronti di ER
, il ha provveduto, correttamente, ad annullare la revoca
[...] Controparte_1 del beneficio di cui all'art.2 L.n.407/1998, ripristinandolo a favore degli appellanti fin dalla data della sua sospensione, vale a dire fin dal 1° giugno 2019, e in tal modo non ha leso il diritto degli stessi al predetto beneficio.
Ne consegue la sussistenza delle eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli, 8/5/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Raffaella Genovese Dott.Vincenza Totaro
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