Art. 13. Onere finanziario
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.