Decreto cautelare 3 maggio 2025
Ordinanza cautelare 27 maggio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2025, proposto da IN ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Dante Angiolelli, Massimiliano Cecconi, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Commissario Straordinario Delegato degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina n.106287 del 17 marzo 2025, recante diniego di rinnovo di concessione di area demaniale, con contestuale ingiunzione di sgombero dell’area medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2025 il dott. IO AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determina n.106287 del 17 marzo 2025 la Regione Abruzzo respingeva la domanda del Sig. IN ND, volta al rinnovo della concessione demaniale di area sulla sponda destra del fiume Salina, in agro di Montesilvano, della superficie complessiva di mq.4.560,00, ad uso banchinamento, con una banchina lunga m.296,32, in catasto al foglio 1, fronte particelle 58, 118, 509, oltre che per questioni sull’entità del canone, anche per l’indifferibilità e urgenza di lavori di riduzione del rischio idraulico interferenti, ritenuti necessari dal Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo, con obbligo di liberare l’area, rimuovere la banchina e ripristinare lo stato dei luoghi.
L’interessato impugnava il cennato provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.7-13 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97, comma 2 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’ingiustizia, dell’illogicità, dell’errore sui presupposti, del travisamento, dello sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che vi erano state varie carenze procedimentali, sotto l’aspetto della comunicazione di avvio del procedimento, della visione degli atti, delle osservazioni controdeduttive del privato, con conseguente impossibilità di interloquire in modo proficuo con l’Amministrazione; che inoltre non erano ben evidenziate le ragioni alla base del provvedimento contestato, in particolare sull’interferenze della concessione con i lavori previsti dal Commissario, facendosi ormeggiare natanti, con circa 100 contratti in essere allo stato, con banchina e opere che mitigano il rischio idrogeologico, con monitoraggio della zona ai fini di una corretta custodia delle imbarcazioni.
Con decreto n.100 del 2025 veniva accolta la richiesta di una misura cautelare provvisoria.
La Regione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.126 del 2025 il Tribunale disponeva incombenti istruttori e accoglieva, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, in relazione al diniego di rinnovo della concessione.
Seguiva il riscontro istruttorio della Regione Abruzzo, con il deposito della richiesta nota commissariale n.77888 del 26 febbraio 2025, richiamata nella determina gravata.
Con successiva ordinanza Cons. Stato, VII, n.2920 del 2025, in accoglimento parziale dell’appello cautelare, veniva disposta la sospensione degli effetti dell’atto impugnato con riferimento allo sgombero e demolizione delle opere ed alla disposta cessazione dell’attività del porticciolo in esame.
Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Nell’udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero, quanto al diniego di rinnovo della concessione demaniale e all’obbligo di liberare l’area, rimuovere la banchina e ripristinare lo stato dei luoghi, è necessario evidenziare che “ non risultano in atti documenti circa l’imminente esecuzione dei lavori, né circa la loro effettiva interferenza con il porticciolo in esame, né circa lo svolgimento di attività istruttorie volte ad accertare il rapporto fra le opere presenti, l’attività del porticciolo e le superiori esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico anche mediante l’eventuale definizione di condizioni e prescrizioni meno drastiche del disposto diniego di rinnovo della concessione con conseguente sgombero immediato e demolizione delle opere ; che neppure le dedotte e solo accennate vicende relative al pagamento dei canoni appaiono dirimenti ai fini di quanto sopra esposto ; che, premessa l’assoluta prevalenza delle superiori esigenze ambientali e di sicurezza pubblica connesse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rispetto ad ogni interesse economico privato, ma valutata la mancata evidenza di interventi e di superiori esigenze pubbliche di tal genere interferenti con l’attività del porticciolo in esame, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, occorre apprezzare anche l’impatto economico e sociale negativo del disposto immediato sgombero dell’area con demolizione delle opere, non potendo neppure escludere che ciò possa determinare, in mancanza di un adeguato presidio pubblico, anche i denunciati e non positivi effetti di abbandono della gestione dell’area di riferimento anche sotto il profilo idrogeologico ; che in ogni caso la Regione e il Commissario straordinario possono in ogni momento intervenire, con adeguati e motivati provvedimenti volti ad assicurare, anche in via d’urgenza, la mitigazione del rischio idrogeologico nel superiore e prevalente interesse ambientale e di sicurezza pubblica (così in sostanza già Cons. Stato, VII, ord. n.2920 del 2025).
Ne consegue che la determina n.106287 del 17 marzo 2025 va annullata.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.175/2025 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PA, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IO AZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AZ | PA PA |
IL SEGRETARIO