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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 4.12.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4185/2022 RG del Tribunale di Velletri, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e promossa da
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca De Parte_1 C.F._1
Vito e dall'Avv. Tamara Caronti, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Pomezia (RM) alla Via del Mare n. 5;
ATTRICE confronti di
) in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Ungaro, giusta Controparte_2 procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
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CONVENUTO
Oggetto: vendita di cose mobili;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 dicembre 2025;
FATTO E DIRITTO
ha citato in giudizio la società indicata in epigrafe e deducendo che Parte_1 Controparte_1 aveva contattato la società convenuta nel giugno 2020 per l'acquisto dell'auto usata modello Giulietta
1 Alfa Romeo targata EH793TN in vendita al prezzo di € 6500; che l'attrice e il avevano CP_1 rideterminato, a seguito di trattative, il prezzo in € 5200; che l'attrice, a mezzo della figlia Controparte_3 aveva versato la somma di € 2000 a mezzo bonifico a titolo di acconto, come pattuito nella bozza di contratto trasmessa all'attrice in data 1.7.2020; che l'attrice aveva poi chiesto di eliminare dal contratto la condizione di “esclusione da qualsiasi tipo di garanzia”; che il aveva trasmesso all'attrice in CP_1 data 2.7.20 altra bozza del contratto con epurazione di tale clausola;
che il saldo del prezzo doveva essere corrisposto in contanti;
che in data 8.7.20 era stato sottoscritto il contratto di compravendita ed era stata incaricata l' per il passaggio di proprietà, previa consegna della documentazione allegata in Parte_2 atti;
che il saldo del prezzo pari ad € 3200 era stato quindi corrisposto al in contanti;
che, nel CP_1 contratto di compravendita del 8.7.20, era indicato quale chilometraggio del veicolo quello di km 146.000
(142,500); che l'attrice, nel gennaio 22, aveva deciso di vendere l'autovettura e la consegnava a tal fine all'autosalone che, in tale occasione, i tecnici dell'autosalone avevano informato Controparte_4
l'attrice che il chilometraggio dell'auto era stato alterato;
che l'attrice aveva verificato, tramite il sito internet KMSICURO, che il veicolo comprato all'atto della revisione eseguita in data 03.06.2019 riportava
KM 291240, mentre, alla successiva revisione del 24.06.2020 l'autovettura risultava avere un chilometraggio nettamente inferiore pari a Km. 142099 e, alla successiva revisione del 06.07.2020 – eseguita ad un solo mese di distanza dalla precedente – riportava un chilometraggio di km. 142192; che ciò era stato appurato mediante il sito Kmsicuro e anche dalle risultanze del sito del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;
che la differenza di chilometraggio riscontrata, prossima a circa
150.000 km, era rilevante non solo ai fini della determinazione del valore commerciale del bene ma anche ai fini della decisione di acquistare o meno il mezzo;
che, se l'attrice fosse stata adeguatamente informata, non avrebbe acquistato il veicolo né sostenuto le spese di trasferta da Roma a Matera per ritirare il veicolo;
che il difetto in questione deponeva per un generale stato di notevole usura del motore;
che, dalla visura del PRA, il veicolo era stato acquistato dal in data 22.6.2020; che il , quale venditore, CP_1 CP_1 avrebbe dovuto eseguire le opportune verifiche sul mezzo prima di venderlo ed in ogni caso offrire a parte acquirente le informative sullo stato di usura del mezzo;
che, di fatto, era stato compravenduto un bene non conforme e non commerciabile;
che l'attrice aveva anche eseguito sull'auto migliorie per € 2000; che sussisteva la responsabilità del venditore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005; che il difetto oggetto di denuncia era già sussistente al momento della stipula del contratto;
che era evidente la responsabilità del venditore per aver venduto un veicolo non conforme a quanto dichiarato nel contratto ed affetto da un vizio non sanabile;
che sussisteva il diritto dell'attrice a conseguire la riduzione del prezzo di compravendita e in subordine la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno;
che tuttavia l'auto non era commerciabile;
che si chiedeva la riduzione del prezzo del 60% rispetto al corrispettivo di compravendita;
che si chiedeva anche il risarcimento del danno patito da liquidarsi in € 5000 in ragione della mancata rivendita del bene e in € 1000 per spese sostenute per il recupero dell'auto da Roma a
2 Matera.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare il vizio occulto relativo all'autovettura Giulietta Alfa
Romeo - targata EH793TN e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento della somma di €
3200 per riduzione prezzo e al risarcimento del danno.
Si è costituito il convenuto indicato in epigrafe, in proprio e quale legale rappresentante della società convenuta, deducendo che lo stesso aveva acquistato l'auto oggetto di causa in data 22.6.2020 nelle stesse condizioni nelle quali l'aveva poi venduta all'attrice; che lo stesso non aveva manomesso il contachilometri;
che l'azione esercitata doveva ritenersi prescritta;
che la compravendita si era perfezionata in data 1.7.2020 e l'acquisto era oggetto di garanzia convenzionale di 1 anno;
che la denuncia del vizio era occorsa nel febbraio 2022; che, nel caso in esame, non era poi configurabile alcun difetto di conformità con vendita aliud pro alio ovvero vizio occulto;
che il vizio lamentato non determinava la totale inidoneità del bene compravenduto a fungere alla sua funzione;
che tale vizio non era per altro un vizio occulto;
che parte attrice stessa aveva riferito della facile modalità con la quale era venuta a conoscenza della diversa percorrenza chilometrica riferibile all'auto; che tale vizio, in quanto facilmente riconoscibile, non poteva ritenersi occulto;
che la garanzia per vizi apparenti era dovuta solo in caso di mala fede del venditore, ai sensi dell'art. 1491 c.c.; che infondata era la domanda di parte attrice di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno, infondata nell'an e nel quantum.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate da parte attrice.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine per note conclusionali sino a 10 giorni prima. Concesso alle parti con l'ordinanza del 22.5.25 termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e verificato tale incombente, all'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
Parte attrice ha agito per la riduzione del prezzo della compravendita stipulata con parte convenuta in data 8.7.2020 avente ad oggetto l'autovettura Giulietta Alfa Romeo targata EH793TN, acquistata dal convenuto, che ne era proprietario per averla acquistata in data 22.6.2020, per l'importo di € 5200,00, integralmente pagato, nonché per il risarcimento del danno.
A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato che l'auto in questione era stata venduta con relativo chilometraggio pari a 142,500 mentre successivamente l'attrice si era avveduta, mediante consulto di siti on line (da ultimo, sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile), che tale chilometraggio era stato alterato dal momento che l'autovettura riportava alla revisione del 3.6.19 km
291.240, alla revisione del 24.6.20 km 142.099 e alla successiva revisione del 6.7.20 km 142.192.
3 Il convenuto ha allegato di aver venduto l'auto in questione all'attrice come l'aveva a sua volta acquistata in data 22.6.20 ed ha eccepito la prescrizione dell'azione di garanzia esercitata dall'attrice e la non ricorrenza dei presupposti per ritenere integrata una vendita aliud pro alio.
Va in via preliminare dato atto che parte attrice ha espletato il tentativo di negoziazione assistita, non andato a buon fine, previsto per la materia oggetto di causa (domanda di pagamento di somma inferiore ad € 50.000).
Venendo al merito, va osservato che parte attrice ha ricondotto la sua azione non già all'azione ordinaria ex art. 1492 c.c., soggetta ai noti termini di decadenza e prescrizione, ma all'azione di cui all'art. 135 bis d.ls.n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) trattandosi di compravendita conclusa tra un consumatore, ossia l'attrice, ed un professionista, ossia la società convenuta, soggetta al termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 133 della predetta normativa.
Risulta in effetti applicabile alla compravendita oggetto di causa la disciplina di cui al Codice del consumo in luogo della disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 ss c.c. in linea a quanto previsto dall'art. 1496 bis c.c. e dall'art. 135 II comma del Codice del consumo stante che nell'attuale assetto normativo vi è una chiara preferenza accordata dal legislatore alla tutela di cui al Codice del Consumo, con conseguente attribuzione di un ruolo secondario alla disciplina civilistica. In tal senso la Suprema Corte ha chiarito che iIn tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt.
128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica" (Cass. Civ., Sez. II n.
13148/2020, cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19979/2024).
Tale normativa appare applicabile al contratto in esame ai sensi dell'art. 128 Codice del consumo in quanto avente ad oggetto un “bene di consumo”, auto, e stipulato tra un venditore quale “persona fisica o giuridica .. privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” e un soggetto consumatore che non ha stipulato il contratto per finalità attinenti a scopi imprenditoriali o professionali.
In questo contesto, il consumatore ha diritto di esperire i rimedi di cui all'art. 135 bis Codice del consumo potendo optare per il ripristino della conformità, per la riduzione proporzionale del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto di vendita.
Sul punto, va rilevato che l'art. 133 Codice del Consumo prevede al primo comma che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto d conformità esistente al momento della consegna del bene ai sensi dell'art. 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento” e al terzo
4 comma che “l'azione .. si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna”, salvo che, come previsto dall'ultimo comma, “nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno”.
Ciò posto, va rilevato che, come emerge dalle allegazioni di parte attrice in citazione, il contratto di compravendita oggetto di causa è stato frutto di un'ampia trattativa tra le parti con riferimento sia alla determinazione del prezzo di compravendita (cfr. punti 3 e 4 della citazione) sia all'obbligo di garanzia richiesto al venditore/convenuto (cfr. punti 6 7 8 della citazione). In tale contesto, le parti hanno pattuito, come da contratto in atti (cfr. doc. 6 allegato alla citazione), una “garanzia 12 mesi motore e cambio, non comprende parti meccaniche di normale usura ne parti elettriche”. Tale limite temporale di garanzia attiene pertanto solo alle problematiche del motore e del cambio e non anche alle qualità promesse dell'autovettura oggetto di compravendita.
Su tali rilievi, va quindi in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione della garanzia formulata dal convenuto dal momento che risulta applicabile il termine di prescrizione di 2 anni, come da art. 133 I comma Codice del consumo, e che l'attrice aveva fatto denuncia del vizio (erronea indicazione del chilometraggio riferibile all'auto compravendita) entro 2 mesi dalla relativa scoperta (cfr. diffida doc. 13 del febbraio 22 a fronte della scoperta del gennaio 22).
Disattesa l'eccezione di prescrizione e venendo al merito, la domanda formulata da parte attrice risulta parzialmente fondata.
Risulta invero provato dall'attrice che il chilometraggio dell'autovettura indicato in contratto, indicato in
142.000 chilometri di uso, era difforme rispetto all'effettivo chilometraggio dell'auto per aver riportato la revisione eseguita in data 6.7.2020 (e invero quella in precedenza eseguita in data 24.6.2020) un chilometraggio inferiore (rispettivamente di 142.192 e 142099) rispetto a quello risultante dalla precedente revisione del 3.6.2019 pari a 291.240 (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione, estratto dal sito del Ministero competente), emergenze per altro non contestate specificatamente e tempestivamente dal convenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Appare poi evidente l'addebitabilità, quantomeno per colpa, della manomissione del contachilometri dell'auto al convenuto stante che le due revisioni sopra indicate, sia quella del 24.6.20 sia quella del
6.7.2020, sono state eseguite quando quest'ultimo era proprietario dell'auto, avendola acquistata in data
22.6.20 (cfr. ultimo paragrafo pag. 1 della comparsa in atti). In questo contesto, deve ritenersi che il bene oggetto della compravendita dell'8.7.20 al momento della vendita fosse non conforme a quello descritto nel contratto, dovendosi appunto ritenere non conforme ai sensi dell'art. 129 II comma lett. a) Codice
5 del consumo il bene che non sia corrispondente “alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali” ovvero non possieda “la funzionalità .. e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita”.
Appare per altro evidente come la riduzione del chilometraggio dell'auto abbia risvolti anche nella valutazione da parte dell'acquirente circa l'effettivo stato di conservazione ed uso dell'autovettura, essendo noto che a fronte di un chilometraggio maggiore corrisponde un uso maggiore dell'auto con conseguente maggior deterioramento delle sue parti meccaniche e strutturali.
Non sposta tale valutazione quanto allegato da parte convenuta circa la riconoscibilità del vizio, per averlo verificato la stessa attrice mediante una semplice consultazione delle banche dati on line, e quindi l'esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c. dal momento che l'art. 133 Codice del consumo non esclude la responsabilità per i vizi facilmente rilevabili mediante esame della res.
Appare pertanto fondata la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 135 bis Codice del consumo di riduzione proporzionale del prezzo di compravendita tenuto conto che il contachilometri dell'auto era stato manomesso con riduzione di circa della metà dei chilometri effettivamente percorsi dall'auto in quanto indicati nella revisione del 3.6.19 in km 291.240 e poi nella revisione del 6.7.20 in km
142192 (291.240- 142191= 149.048).
Su tali rilievi, tenuto conto che la manomissione del contachilometri ha implicato una riduzione della metà dei chilometri percorsi dall'auto, sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 135 quater Codice del consumo per ridurre della metà il prezzo di compravendita pattuito e versato dall'attrice, fatto questo pacifico in quanto non contestato dal convenuto, da € 5200 ad € 2600 e, per l'effetto, il convenuto va condannato alla ripetizione della somma di € 2600, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Infondata appare invece la domanda risarcitoria formulata dall'attrice fondata sul danno integrato dalla mancata vendita del veicolo oggetto di causa e dall'impossibilità in ogni caso di venderlo in quanto incommerciabile.
Sul punto, va rilevato che l'autovettura non appare non commerciabile stante che il vizio relativo alla manomissione del contatore chilometri non ha inciso sul funzionamento dell'autovettura (invero parte attrice non lamenta alcunché sul punto), avendo tale vizio inciso tutt'al più sul prezzo di compravendita.
In questo contesto, la decisione della società CambioAuto85 di non acquistare l'autovettura dall'attrice appare motivata solo sulla sussistenza dell'alterazione del contachilometri dell'auto e non anche sul funzionamento di quest'ultima.
6 Non risarcibile appare anche l'ulteriore danno integrato dalle spese sostenute dall'attrice per il trasferimento dell'auto da Matera (luogo di stipula del contratto in esame) a Roma, ove l'attrice risiede.
L'allegato danno, oltre invero a non sussistere stante che l'attrice non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo la riduzione del prezzo di compravendita, non appare provato da parte attrice nell'an e nel quantum non avendo la stessa neanche allegato i fatti costitutivi posti a relativo fondamento (ad es. spese per spostamento in treno, per soggiorno a Matera etc..).
Non provate infine appaiono le allegate spese per migliorie dedotte in citazione da parte attrice.
La domanda formulata da parte attrice va pertanto parzialmente fondata e, per l'effetto, va disposta la riduzione del prezzo della compravendita intercorsa in data 8.7.20 tra le parti, ai sensi degli artt. 135 bis e 135 quater Codice del consumo, e il convenuto va condannato alla ripetizione, per tale causale, in favore dell'attrice della somma di € 2600, oltre interessi dal pagamento al saldo, dovendosi rigettare le ulteriori domande.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo nei minimi stante la non complessità della causa tenuto conto del valore della causa come accertato in corso di causa, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate da parte attrice;
2) dispone la riduzione del prezzo della compravendita intercorsa in data 8.7.20 tra le parti, ai sensi degli artt. 135 bis e 135 quater Codice del consumo, e per l'effetto condanna parte convenuta alla ripetizione in favore dell'attrice della somma di € 2600, oltre interessi dal pagamento al saldo;
3) rigetta per il resto le domande formulate dall'attrice;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in €
264,00 per spese vive e in € 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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