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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10380/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10380/2018 promossa da:
P.IV , in persona delle Controparte_1 P.IV_1 amministratrici pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Anna Lauro Picaro e dall'Avv. Virginia Palomba, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Torre del
Greco, alla via Crocifisso n. 29;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Astianatte De C.F._1
Vincentis, presso il cui studio in Caserta, al Corso Trieste 145, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
nonché
SSICURAZIONI CP_3
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare su ogni questione dedotta, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla nei confronti della Controparte_1
e di per il Controparte_4 Controparte_2 sinistro verificatosi in data 02.04.2018, tra l'autobus Iveco Sit Car Voyager targato FC107BV, di cui la predetta società era locataria, e l'autovettura Alfa
Romeo “Giulietta” targata FD 615 ZB, di proprietà di Controparte_2
nell'occasione condotta da
[...] Controparte_5
Si costituiva in giudizio, opponendosi alle avverse pretese,
[...]
Controparte_2
Rimaneva contumace la Controparte_4
La causa veniva assegnata in decisione in data 04.06.2025.
*
In via preliminare su ogni questione dedotta, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'odierno attore per il sinistro verificatosi in data 02.04.2018, tra l'autobus Iveco Sit Car Voyager targato FC107BV, di cui la predetta società era locataria, e l'autovettura Alfa Romeo “Giulietta” targata
FD 615 ZB, di proprietà di nell'occasione Controparte_2
condotta da Controparte_5
Infatti, parte ricorrente stante l'avvenuto pagamento delle somme in data successiva all'introduzione del presente giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, stante il sopravvenuto venir meno del suo interesse all'azione, insistendo nella sola richiesta di condanna alle spese della controparte, costituitasi in giudizio.
Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio accadimenti o fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre,
Cass n. 6909 del 20/03/2009, Cass. Civ, Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (Cass. sez. V, Ordinanza n.
19568 del 04/08/2017).
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese (Cass.
3075/97 e Cass. 3096/2000).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale e, in tale prospettiva, si ritiene vadano poste a carico della parte Controparte_2
[...]
Infatti, in considerazione dell'accertamento della responsabilità contenuto nella sentenza penale, dell'avvenuta stipula di una transazione e dell'avvenuto pagamento delle somme di cui a questa transazione, rispetto alla quale nessuna contestazione specifica è stata mossa dalla controparte costituita, che purtuttavia non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, ma ha insistito nelle proprie pretese, le spese vanno poste a carico del convenuto anche in considerazione del fatto che il Controparte_2 pagamento è avvenuto in corso di causa.
In ragione, tuttavia, dell'attività difensiva in concreto svolta, certamente connotata da minor impegno, e dell'assenza di scritti per la fase decisionale, si reputa equa una liquidazione prossima ai minimi ai sensi dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa, Ambra Alvano definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10380/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia della Controparte_4
- 2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 3) condanna al pagamento delle spese Controparte_2
del presente giudizio in favore della in persona Controparte_1 delle amministratrici pro tempore, che si liquidano in € 4.925,00 per compensi, oltre spese gen. (15%) Iva e cpa, come per legge;
nonché in € 759 + 27,00 per esborsi, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Santa Maria Capua Vetere, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10380/2018 promossa da:
P.IV , in persona delle Controparte_1 P.IV_1 amministratrici pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Anna Lauro Picaro e dall'Avv. Virginia Palomba, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Torre del
Greco, alla via Crocifisso n. 29;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Astianatte De C.F._1
Vincentis, presso il cui studio in Caserta, al Corso Trieste 145, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
nonché
SSICURAZIONI CP_3
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare su ogni questione dedotta, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni proposta dalla nei confronti della Controparte_1
e di per il Controparte_4 Controparte_2 sinistro verificatosi in data 02.04.2018, tra l'autobus Iveco Sit Car Voyager targato FC107BV, di cui la predetta società era locataria, e l'autovettura Alfa
Romeo “Giulietta” targata FD 615 ZB, di proprietà di Controparte_2
nell'occasione condotta da
[...] Controparte_5
Si costituiva in giudizio, opponendosi alle avverse pretese,
[...]
Controparte_2
Rimaneva contumace la Controparte_4
La causa veniva assegnata in decisione in data 04.06.2025.
*
In via preliminare su ogni questione dedotta, va dichiarata la cessata materia del contendere del presente giudizio, avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'odierno attore per il sinistro verificatosi in data 02.04.2018, tra l'autobus Iveco Sit Car Voyager targato FC107BV, di cui la predetta società era locataria, e l'autovettura Alfa Romeo “Giulietta” targata
FD 615 ZB, di proprietà di nell'occasione Controparte_2
condotta da Controparte_5
Infatti, parte ricorrente stante l'avvenuto pagamento delle somme in data successiva all'introduzione del presente giudizio, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, stante il sopravvenuto venir meno del suo interesse all'azione, insistendo nella sola richiesta di condanna alle spese della controparte, costituitasi in giudizio.
Invero, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio accadimenti o fatti tali da determinare il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr., tra le altre,
Cass n. 6909 del 20/03/2009, Cass. Civ, Sez. Un., 21 aprile 1982, n. 2463).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. (Cass. sez. V, Ordinanza n.
19568 del 04/08/2017).
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non osta la presenza di contrasti circa l'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo il giudice decidere secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. 4884/96 e Cass. 489/2000), altresì valutando se sussistano le ragioni che giustifichino una totale o parziale compensazione delle spese (Cass.
3075/97 e Cass. 3096/2000).
Non resta, dunque, che provvedere in ordine alle spese del giudizio, da regolare secondo il principio c.d. della soccombenza virtuale e, in tale prospettiva, si ritiene vadano poste a carico della parte Controparte_2
[...]
Infatti, in considerazione dell'accertamento della responsabilità contenuto nella sentenza penale, dell'avvenuta stipula di una transazione e dell'avvenuto pagamento delle somme di cui a questa transazione, rispetto alla quale nessuna contestazione specifica è stata mossa dalla controparte costituita, che purtuttavia non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere, ma ha insistito nelle proprie pretese, le spese vanno poste a carico del convenuto anche in considerazione del fatto che il Controparte_2 pagamento è avvenuto in corso di causa.
In ragione, tuttavia, dell'attività difensiva in concreto svolta, certamente connotata da minor impegno, e dell'assenza di scritti per la fase decisionale, si reputa equa una liquidazione prossima ai minimi ai sensi dei parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa, Ambra Alvano definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10380/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia della Controparte_4
- 2) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 3) condanna al pagamento delle spese Controparte_2
del presente giudizio in favore della in persona Controparte_1 delle amministratrici pro tempore, che si liquidano in € 4.925,00 per compensi, oltre spese gen. (15%) Iva e cpa, come per legge;
nonché in € 759 + 27,00 per esborsi, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
Santa Maria Capua Vetere, 23 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO