Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.555 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Michela Fenucci Presidente Estensore
Dott.ssa Ilaria Palmeri Giudice
Dott.ssa Claudia Venturini Giudice
Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da
( C.F. ) assistito e difeso dall'Avvocato Daniele Parte_1 C.F._1
Mammani (C.F. ) e dall'Avvocato Cristina Gramola, (C.F. C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dei procuratori nominati in C.F._3
Milano, Via Cesare Battisti n. 21;
Nei confronti di
Controparte_1
in persona
[...]
del Conservatore dei Registri Immobiliari pro tempore con sede in Via Defendenti Sacchi n. 6 CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: reclamo ex art. 2674bis c.c. e art. 113ter disp. att. c.c. avverso l'accettazione con riserva da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di - Ufficio Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, della CP_1 CP_1
richiesta di trascrizione n. registro generale 2195, n. registro particolare 1383, n. presentazione 6 del
07.02.2025; ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il reclamo proposto il 18.02.2025 nell'interesse di nei confronti del Parte_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di avverso l'accettazione con riserva della nota di CP_1 trascrizione indicata in epigrafe, relativa all'atto di citazione ex art. 2932 c.c., proposta nei confronti di Controparte_2
vista la trascrizione con riserva disposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari di con la CP_1
seguente motivazione: « Si procede alla trascrizione con riserva in quanto non si è ancora perfezionata la notifica”; vista la memoria depositata il 05.03.2025 dal Conservatore dei Registri Immobiliari di CP_1
udienza del 05.03.2025; sentito il Pubblico Ministero che in data 06.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del reclamo considerato che la notifica della domanda giudiziale si è perfezionata stante la produzione della cartolina di ritorno della raccomandata ( all. 4 del reclamo), così osserva e decide.
Preliminarmente si rileva che la mancata notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento a tutte le parti del giudizio instaurato con la domanda giudiziale oggetto della richiesta di trascrizione non implica l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, atteso che l'art. 113 ter comma 3 disp.
Att. c.c. non prevede la notificazione del ricorso ai contro interessati, anche se al Tribunale è consentito sentirli ( cfr. Tribunale Civitavecchia 24.03.2017 in atti nella Produzione della
Amministrazione Convenuta).
Il Conservatore dei Registri Immobiliari di deduceva in fatto le seguenti circostanze CP_1
incontestate da parte reclamante.
“ in data 07.02.2025 il signor …presentava la richiesta di trascrizione di una Parte_1
domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un obbligo di contrarre nei confronti del signor A tal fine, unitamente alla nota, il richiedendo presentava copia Controparte_2 conforme dell'atto di citazione 05.02.2025 (all.2). Nella relata di notifica della citazione l'Ufficiale
Giudiziario attestava di avere proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 140 cpc con l'invio del relativo avviso in data 05.02.2025 ( giorno in cui veniva richiesta la trascrizione) la notifica non si era pertanto ancora perfezionata. La parte chiedeva procedersi alla trascrizione con riserva. La formalità veniva eseguita apponendo la seguente riserva: “ si procede alla trascrizione con riserva in quanto non si è ancora perfezionata la notifica”.
In diritto evidenziava come secondo quanto previsto dall'art. 2674 bis c.p.c. il Conservatore,
“qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto …. su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva”. Richiamava quindi l'art. 2658 comma 2 c.c. là dove prevede che per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare al Conservatore dei
Registri Immobiliari copia autentica del documento che la contiene “ munita della relazione di notifica alla controparte”, ritenendo dunque necessario darsi prova dell'eseguita notifica della domanda stessa, prova che riteneva potersi acquisire solo con la produzione dell'avviso del ricevimento firmato dal destinatario o con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione o con la dichiarazione della compiuta giacenza da parte dell'ufficio postale. Rilevava come nel caso di specie fosse stato presentato per la trascrizione un atto di citazione inviato per la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. due giorni prima della richiesta formalità, ritenendo quindi il titolo oltre che mancante della prova della ricevuta della raccomandata informativa, presentato senza il rispetto dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Riteneva di potersi considerare compiuta la notifica con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. soltanto là dove risulti il ricevimento da parte del destinatario della raccomandata informativa o il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
Parte reclamante prova l'avvenuto perfezionamento dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c. essendo stata ricevuta anche la cartolina di ritorno della raccomandata, inviata ex art. 140 c.p.c. dall'Ufficiale Giudiziario, cartolina dove è espressamente attestata la ricezione dell'atto giudiziario da parte del destinatario in data 11.02.2025, ritenendo quindi venuto meno il presupposto della riserva.
Parte reclamante richiama a sostegno della domanda quanto argomentato da Tribunale di Napoli con Sentenza in data 01.04.2006 allegata al reclamo al documento 5.
Questo collegio così osserva e decide.
L'art. 2658 comma 2 c.c. stabilisce “ per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.”
L'atto di citazione ex art. 2932 c.c. consegnato al Conservatore dei Registri Immobiliari è munito della relazione di notifica alla controparte L'art. 148 c.p.c. così definisce la relazione di notificazione “ L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche anche anagrafiche fatte dall'ufficiale giudiziario,
i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”.
Nel caso in cui la notificazione sia eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario non contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 148 c.p.c. bensì quelli di cui all'art. 140 c.p.c. , dovendosi in ogni caso ritenere sussistente la relazione di notificazione richiesta dall'art. 2658 comma 2 c.p.c. .
Nel caso in esame infatti l'ufficiale giudiziario ha dato atto di avere compiuto quanto scritto nella relazione di notificazione sopra riportata in conformità a quanto previsto dall'art. 140 c.p.c. La successiva fase costituita dal ritorno della cartolina della raccomandata inviata ex art. 140 c.p.c. sottoscritta per ricevimento dal destinatario, ovvero con l'attestazione della compiuta giacenza, non rientra nel dominio dell'ufficiale giudiziario, tanto che la cartolina di ritorno della raccomandata viene ricevuta dall'attore che ha chiesto la notifica e l'ufficiale giudiziario non deve più attestare alcunché, né la relazione di notificazione può essere dallo stesso in alcun modo completata o integrata.
Si ritiene quindi che la trascrizione avrebbe dovuto compiersi senza riserva con conseguente accoglimento del reclamo, dovendosi peraltro considerare, come evidenziato dal Pubblico Ministero essere intervenuta la notificazione dell'atto di citazione a Controparte_2
Nulla dispone sulle spese di lite trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione
P. Q. M.
Accoglie il reclamo e per l'effetto dispone la cancellazione della riserva iscritta dal Conservatore dei Registri Immobiliari di e operata in ordine alla trascrizione dell'atto di citazione ex art. CP_1
2932 c.c., proposto nei confronti di trascrizione n. registro generale Controparte_2
2195, n. registro particolare 1383, n. presentazione 6 del 07.02.2025 nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.03.2025
Si comunichi alla parte reclamante, a
[...]
Controparte_1
in persona del Conservatore dei Registri Immobiliari pro
[...]
tempore con sede in e al Pubblico Ministero. CP_1
Il Presidente Estensore Dott.ssa Michela Fenucci