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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1146/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 27/05/2025, sono presenti:
per Parte_1
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, l'avv. Lucio Bongiovanni;
per , nessuno è comparso;
Controparte_1
per , l'avv. Marco Zinetti;
Controparte_2
per , l'avv. Alessandro Mainardi e l'avv. Fabio Scaravilli;
CP_3
per l' la dott.ssa su delega dell'Avvocatura dello Controparte_4 CP_5
Stato.
L'avv. Bongiovanni precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte già depositate e ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Zinetti precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle proprie note e a tutti i precedenti atti di causa;
insiste sulla qualità di consumatore della propria assistita al momento della stipula della garanzia, atteso che la stessa è stata sottoscritta iure proprio mentre la polizza fideiussoria è stata firmata da un terzo.
I procuratori di precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi CP_3
alle note scritte già depositate e, più in generale, a tutte le proprie difese.
La dott.ssa precisa le conclusioni come atti e discute oralmente la causa riportandosi alla CP_5
comparsa di costituzione e risposta e alle successive memorie integrative. Precisa che la polizza pagina 1 di 15 fideiussoria ricomprende tutte le operazioni che non erano ancora state appurate alla data della escussione della polizza stessa.
L'avv. Bongiovanni in replica osserva che, nei rapporti con i convenuti e non rileva CP_2 CP_3
la qualificazione giuridica del contratto in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, giacché l'astrattezza non incide sulla qualifica di consumatore rivestita dai garanti e sulla conseguente eccezione di nullità.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 15 R.G. N. 1146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1146/2024 vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
, in persona del procuratore speciale elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via privata Giulio Bergonzoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Lucio Bongiovanni, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
Controparte_6
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici, in
Milano via Freguglia n. 1, è domiciliata;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_2 C.F._1
via F. Cherubini n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Zinetti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 15 (C.F. ), in persona dell'amministratrice di sostegno avv. CP_3 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Milano, via Filippo Turati n. 3, presso lo studio Parte_3
dell'avv. Fabio M. Scaravilli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro
Mainardi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuti –
NONCHÈ
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_3
- Convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis e disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare. In via principale, accertare e dichiarare
l'erroneità, l'infondatezza e l'illegittimità dell'escussione della polizza n. DD0606433 del
16.12.2015, rilasciata da nell'interesse dell'allora AT & C. SR (oggi Pt_1 [...]
) con nota datata 1.2.2024 prot. 7227/RU dell' di Controparte_1 Controparte_6 CP_6
conseguentemente accertando e dichiarando che nulla Parte_1
deve all' di in forza della richiamata polizza
[...] Controparte_4 CP_6
fideiussoria n. DD0606433 del 16.12.2015, per tutti i motivi esposti negli atti e verbali di causa
e disponendo il rimborso ad Parte_1
dell'importo di € 750.000,00 (oltre interessi dal pagamento alla restituzione) versato con riserva alla In via subordinata (e salvo gravame), nel non creduto caso in cui il Tribunale di Pt_4
Como dovesse confermare la legittimità e/o la fondatezza dell'escussione della polizza
DD0606433 notificata dall' di con nota datata 1.2.2024 prot. Controparte_6 CP_6
7227/RU, chiede di esser manlevata da Parte_1
e dai signori e in ordine a ogni Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pregiudizio economico subito in ragione dell'escussione della polizza DD0606433 e, pertanto, chiede che il Tribunale adito accerti e dichiari il diritto di credito di Parte_1
nei loro confronti e conseguentemente condanni, in solido tra loro,
[...]
e i signori e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1
pagina 4 di 15 l'importo di € 750.000,00 che la ricorrente ha Pt_1 Parte_1
dovuto versare alla in forza della polizza DD0606433. Con vittoria di spese, diritti e Pt_4
onorari di causa, IVA, CPA e spese generali”;
Per la convenuta Concludeva come in atti;
Controparte_6
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza CP_2
eccezione e difesa, così giudicare: Pronunciare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Como a decidere sulle domande formulate da nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_2
, essendo unico Foro competente tra le parti quello di Roma. Respingere le domande
[...]
proposte nei confronti della sig.ra in quanto inammissibili e/o improcedibili Controparte_2
nonché infondate in fatto ed in diritto, anche in ragione della prescrizione di/decadenza da ogni eventuale diritto e/o della nullità della fideiussione azionata (avv. doc. 7) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 e/o dell'art. 1939 del Codice Civile, e/o in ragione della nullità o della inefficacia della fideiussione azionata in conseguenza della nullità della rinuncia contrattuale a far valere eccezioni di sorta e/o della nullità delle clausole di deroga alla disciplina del Codice Civile (art.
1944, art. 1952, art. 1953, art. 1955 e art. 1957). IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza inversione dell'onere della prova ed occorrendo, si chiede l'ammissione a prova diretta per testi sulle circostanze indicate nella narrativa in fatto della comparsa di costituzione e risposta nonché a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti che dovessero essere ammessi”;
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, CP_3
istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Sassari, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. n. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo) e, per l'effetto, pronunciare ogni statuizione inerente e conseguente;
in subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del
Tribunale di Roma, quale foro esclusivo previsto contrattualmente dalla dichiarazione di
pagina 5 di 15 fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 dicembre 2015 e, per CP_3 Pt_1
l'effetto, pronunciare ogni statuizione inerente e conseguente. IN VIA PRELIMINARE DI
MERITO accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, la nullità della dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in CP_3 Pt_1 data 16 dicembre 2015 per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, per l'effetto, caducarla e dichiararla priva di giuridico effetto, rigettando ogni domanda di condanna svolta da nei confronti di;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Pt_1 CP_3
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile nonché dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del D.Lgs.
n. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la nullità della clausola contenuta nella dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 CP_3 Pt_1
dicembre 2015 nella parte in cui esprime l'impegno del fideiussore a pagare “in qualunque momento a semplice richiesta e … ogni eccezione rimossa” e, per l'effetto, caducare e dichiarare priva di giuridico effetto – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, primo comma, Codice
Civile – l'intera dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di CP_3
condanna svolta da nei confronti di;
in subordine, accertare e Pt_1 CP_3 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del D.lgs n. 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del Consumo), la nullità delle clausole contenute nella dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 dicembre 2015 CP_3 Pt_1
esprimenti limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nei confronti di con Pt_1
particolare riferimento (i) alla clausola di escussione a “semplice richiesta ogni eccezione rimossa”, (ii) alla rinunzia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1952 (divieto di agire contro il debitore principale), 1953 (rilievo del fideiussore), 1955 (liberazione del debitore per fatto del creditore), 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) del Codice Civile, caducarle e dichiararle prive di giuridico effetto, rigettando ogni domanda di condanna svolta da nei confronti del sig. . IN ULTERIORE SUBORDINE E NEL MERITO Pt_1 CP_3
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, accertare e dichiarare l'erroneità, l'infondatezza e l'illegittimità dell'escussione della polizza DD0606433 del 16 dicembre 2015, rilasciata da Pt_1
nell'interesse dell'allora AT & C. S.r.l. (oggi ) con nota Controparte_1
pagina 6 di 15 datata 1° febbraio 2024 prot. 7227/RU dell' di conseguentemente Controparte_6 CP_6 accertando e dichiarando che nulla deve all' di in forza Pt_1 Controparte_4 CP_6
della richiamata polizza fideiussoria n. DD0606433 del 16 dicembre 2015, per tutti i motivi esposti in narrativa e disponendo il rimborso ad dell'importo di € 750.000,00 (oltre Pt_1 interessi dal pagamento alla restituzione) versato con riserva all' IN Controparte_4
OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
Per la convenuta : Nessuno è comparso. Controparte_1
Oggetto: Fideiussione e polizza fideiussoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio l' ,
[...] Controparte_6 Controparte_6
nonché la , e innanzi
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue.
In data 16.12.2015, essa attrice aveva stipulato una polizza fideiussoria (n. DD0606433) “a garanzia della regolare corresponsione, alle prescritte scadenze, dei diritti doganali, delle spese
e degli interessi – dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono sdoganate a cura della ditta stipulante titolare del conto di debito – relativi alle importazioni definitive effettuate sul territorio nazionale con il sistema del pagamento periodico e/o differito, ai sensi degli artt. 78,
79, 80, 87 e successive modifiche del T.U.L.D., approvato con D.P.R. 23/01/73 n. 43”, il tutto fino a concorrenza dell'importo massimo garantito di € 750.000,00, con l'espressa previsione che la suddetta polizza “annulla e sostituisce la polizza n. DD0605833 rep. 24500167 del
09/12/2014 prendendone in carico le operazioni non appurate” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Successivamente, in data 1.02.2024, l' di aveva manifestato la Controparte_6 CP_6 volontà di escutere la citata polizza fideiussoria, richiedendo all'istante il pagamento del debito della e di di cui agli avvisi di pagamento, recanti Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 15 prot. n. 65375RU e n. 65377RU del 23.11.2023 (cfr. all. 2 e 3 al fascicolo di parte attrice); a costoro era stato infatti intimato, dall' il pagamento Controparte_6
degli importi di € 595.546,14 ed € 464.624,12 per dazi doganali e interessi non pagati, dovuti a seguito del passaggio in giudicato di due sentenze della CTR Lombardia del 28.04.2022 (cfr. all.
4 e 5 all'atto introduttivo).
In particolare, con tali sentenze, era stata accertata la legittimità degli avvisi di rettifica emanati dall' di nell'anno 2003, per il recupero di diritti doganali, IVA e Controparte_6 CP_6
interessi moratori, a seguito della ritenuta illegittimità dei certificati EUR1, che erano stati allegati alle dichiarazioni di importazione presentate nel 2001 con riferimento ad alcune merci provenienti dalla Lettonia, in questo modo beneficiando del trattamento daziario preferenziale di esenzione totale per le merci destinate al deposito.
Premesso, quindi, di aver provveduto al pagamento della somma richiesta entro i limiti dell'importo massimo garantito di € 750.000,00, l'attrice domandava a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio debito, nei confronti dell' Controparte_6
e per l'effetto di condannare quest'ultima alla restituzione degli importi
[...]
indebitamente ricevuti. Rappresentava, in particolare, che il credito vantato dalla controparte nei confronti della e di esulava dalla garanzia fideiussoria prestata Controparte_1 Controparte_2
da poiché riguardava operazioni antecedenti alla prestazione della stessa ed estranee al Pt_1
sistema di pagamento periodico e differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973.
In subordine, premesso che e si erano impegnati personalmente a Controparte_2 CP_3
tenere indenne da ogni pagamento effettuato in relazione alla polizza fideiussoria e che Pt_1
la era tenuta in solido al pagamento dell'obbligazione, chiedeva che stessi fossero Controparte_1 condannati al rimborso di tutto quanto da lei versato all'Agenzia convenuta.
Con distinte comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate, si costituivano in giudizio l e in persona, Controparte_6 Controparte_2 CP_7 quest'ultimo, della propria amministratrice di sostegno.
In estrema sintesi e per quanto qui rileva, e aderivano alle difese Controparte_2 CP_3 svolte dall'attrice in punto di inesistenza del credito principale, vantato dall' CP_6
nei confronti dell'attrice; in particolare, precisava inoltre il che
[...] CP_6 CP_6 CP_3
pagina 8 di 15 la fattispecie doveva intendersi disciplinata dal contratto di fideiussione, contenente un espresso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 78 e ss. D.P.R. n. 43/1973, anziché dall'art. 89, par. 4, comma 3, Reg. UE 952/2013.
In relazione alla domanda subordinata di garanzia, entrambi i convenuti e sollevavano CP_2 CP_3 poi un'eccezione di incompetenza.
La invocava, in particolare, l'applicazione del foro convenzionale di cui all'art. 7 del CP_2 contratto e chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma.
Il invocava invece, preliminarmente, l'applicazione del foro del consumatore di cui all'art. CP_3
33, comma 2, lett. u) cod. Cons. e la conseguente competenza del Tribunale di Sassari, quale giudice del luogo della propria residenza;
in subordine, chiedeva declinarsi a competenza a favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale.
Entrambi concludevano infine per il rigetto nel merito della domanda di manleva, il CP_3
adducendo la nullità della garanzia da lui stesso stipulata a favore di per violazione Pt_1 dell'art. 1938 c.c., in mancanza dell'importo massimo garantito, degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché dell'art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons., prevedendo essa l'impegno del fideiussore a garantire la compagnia assicurativa “in qualunque momento a semplice richiesta” e “ogni eccezione rimossa”. In subordine, chiedeva poi dichiararsi la nullità delle singole clausole contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, con particolare riferimento a quella che prevedeva l'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” e “ogni eccezione rimossa”, nonché a quella di rinuncia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1952 (divieto di agire contro il debitore principale), 1953 (rilievo del fideiussore), 1955 (liberazione del debitore per fatto del creditore), 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) c.c., e per l'effetto, concludeva per il rigetto della domanda attorea di manleva.
Dal canto suo, l' concludeva per il rigetto integrale Controparte_6
delle domande attoree, rappresentando in particolare quanto segue: a) che, negli anni 2001 e
2002, la la avevano importato in Italia, entrambe per il tramite della Parte_5 CP_8
loro rappresentante fiscale in Italia, varie partite di merci, dichiarate come Controparte_9
“tessuti di lino”, provenienti dalla Lettonia, in regime di esenzione totale dal pagamento dei dazi,
a seguito della presentazione dei certificati EUR1 (rilasciati in base agli accordi bilaterali tra pagina 9 di 15 Italia e Lettonia), nonché in regime di sospensione dell'IVA all'importazione, trattandosi di merce introdotta in deposito fiscale;
b) che, a seguito dei controlli svolti dall' CP_6
di era emersa l'invalidità dei certificati EUR1 ed erano stati emessi a carico della
[...] CP_6
società importatrice, quale obbligata in solido, gli avvisi di rettifica n. 26396 del 10.06.2003, per complessivi € 305.554,33, n. 26392 del 10.06.2003, per € 379.560,00, e n. 34544 del 28.07.2003, per € 26.088,70, tutti impugnati avanti al giudice tributario;
c) che, nelle more dei processi, la si era fusa per incorporazione con la AT & C. S.r.l., successivamente Controparte_9
divenuta attualmente in liquidazione;
d) che, pertanto, la era Controparte_1 Controparte_1
succeduta nel debito tributario della e, allo scopo di evitare la riscossione, Controparte_9
aveva procurato alla convenuta una nuova polizza fideiussoria, rilasciata da Parte_1
in data 21.12.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, par. 4, comma 3, Reg. UE
[...]
952/2013; e) che, una volta passate in giudicato le sentenze del giudice tributario, essa convenuta aveva quindi escusso la polizza fideiussoria ottenendo il pagamento di € 750.000,00 dall'attrice;
f) che, infatti, la garanzia prestata da era subentrata a quella prestata da altra compagnia Pt_1
assicurativa in data 31.12.2010 (n. DD0604161), impegnandosi a prendere in carico anche le precedenti “operazioni non appurate”, nonché a “garantire il pagamento dei diritti doganali, delle spese e degli interessi che fossero dovuti a norma delle leggi doganali per inadempienze o irregolarità relative alle operazioni doganali retrodescritte”.
Ritualmente evocata in giudizio, ometteva invece di costituirsi la e, con decreto ex Controparte_1
art. 171-bis c.p.c., veniva dichiarata la sua contumacia.
La trattazione della causa proseguiva, successivamente, con il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – la aderiva alle eccezioni CP_2 di nullità sollevate dal e l'attrice contestava la qualità di consumatore, invocata tanto dal CP_3
quanto dalla atteso che il primo era stato Presidente del Consiglio di CP_3 CP_2
amministrazione della AT & C. S.r.l. fino al 23.06.2016 e la seconda era stata, invece, amministratrice della fino alla messa in liquidazione (allorché aveva assunto Controparte_1
l'incarico di liquidatore), oltre ad aver avuto una partecipazione del 98% del capitale sociale.
Alla prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, in mancanza di richieste istruttorie, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con pagina 10 di 15 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, occorre muovere – per ragioni di pregiudizialità sul piano logico-giuridico
– dall'esame delle domande di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito che la società attrice, ha proposto nei confronti dell' Parte_6 Controparte_6
giacché le domande di garanzia spiegate dalla medesima attrice nei
[...]
confronti di e nella loro qualità di garanti autonomi (o fideiussori) Controparte_2 CP_3
e della sono state proposte in via meramente subordinata. Controparte_1
Si tratta dunque di accertare, preliminarmente, se sussista l'obbligazione dedotta in giudizio e se l'attrice fosse tenuta a garantire, sia pure fino a concorrenza dell'importo massimo di €
750.000,00, il debito facente capo alla nella sua qualità di società incorporante la Controparte_1
per diritti doganali e interessi, relativo agli avvisi di rettifica n. 26396 del Controparte_9
10.06.2003, per € 305.554,33, n. 26392 del 10.06.2003, per € 379.560,00, e n. 34544 del
28.07.2003, per € 26.088,70. È infatti fuori discussione che la stessa sia tenuta al versamento dei citati importi a favore dell' considerato che Controparte_6
l'impugnazione proposta avverso i predetti atti impositivi è stata respinta con sentenza passata in giudicato (cfr. all. 4 e 5 all'atto introduttivo), controvertendosi in questa sede solamente dell'esistenza e dell'ampiezza dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'attrice.
Ciò posto, va ulteriormente osservato che non può trovare applicazione il dettato dell'art. 89, par.
4, comma 3, Reg. UE 952/2013 (c.d. Codice Doganale dell'Unione), invocato da parte convenuta, secondo cui “se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione”. La citata previsione è, infatti, entrata in vigore solamente in data 1° giugno 2016, come previsto dall'art. 288, par. 2, Reg. UE cit., mentre la polizza fideiussoria è stata stipulata in data 21.12.2015. Né rileva la data di escussione della polizza fideiussoria, ovvero il momento in cui l' ha formalmente intimato il pagamento di Controparte_6
quanto dovuto, trattandosi di una circostanza del tutto accidentale e dalla quale non può certamente dipendere l'individuazione della disciplina giuridica applicabile. pagina 11 di 15 Peraltro, dal generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11, primo comma, disp. prel. c.c. discende, quale corollario, il principio “tempus regit actum”, da applicarsi in quanto non espressamente derogato dal legislatore;
pertanto, il negozio stipulato dall'attrice non può che intendersi disciplinato dalla normativa vigente al momento del suo compimento, irrilevante essendo quella sopravvenuta, benché di rango sovranazionale.
Se ne ricava che l'obbligazione fideiussoria assunta dalla è Parte_1
disciplinata esclusivamente dal regolamento negoziale e, in via integrativa, dalla legislazione vigente al momento della stipula dell'atto.
Svolta tale precisazione, si osserva che la fideiussione è stata contratta, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 750.000,00, “a garanzia della regolare corresponsione, alle prescritte scadenze, dei diritti doganali, delle spese e degli interessi – dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono sdoganate a cura della ditta stipulante titolare del conto di debito – relativi alle importazioni definitive effettuate sul territorio nazionale con il sistema del pagamento periodico
e/o differito, ai sensi degli artt. 78, 79, 80, 87 e successive modifiche del T.U.L.D., approvato con D.P.R. 23/01/73 n. 43”, il tutto con la precisazione che la suddetta polizza “annulla e sostituisce la polizza n. DD0605833 rep. 24500167 del 09/12/2014 prendendone in carico le operazioni non appurate” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Conviene, dunque, preliminarmente muovere da un esame della disciplina in materia di importazioni definitive sul territorio nazionale con il sistema di pagamento periodico o differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973, vigente al momento dei fatti.
Orbene, l'art. 78, comma 1, D.P.R. cit. prevedeva che “l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito”.
La norma ha istituito, in altri termini, un regime di “importazione definitiva” sul territorio nazionale, a favore dei soli importatori professionali, mediante la creazione di un apposito conto di debito, da liquidarsi a precisi intervalli temporali.
Al fine di garantire l'esatto adempimento di tali debiti doganali, il comma 2 dell'art. 78 prevedeva che “la concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea pagina 12 di 15 cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana”, potendo la cauzione essere sostituita da una polizza fideiussoria emessa da un istituto assicurativo accreditato presso la pubblica amministrazione (art. 77 D.P.R. n. 43/1973).
[. Se ne ricava che la garanzia fideiussoria prestata dall'attrice, a favore dell' Controparte_6
riguarda esclusivamente il saldo del conto di debito per operazioni doganali Controparte_6
rientranti nel sistema di pagamento periodico o differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973, con esclusione di tutti gli altri debiti doganali.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, è infatti pacifico tra le parti che gli avvisi di rettifica, emessi nei confronti della si riferivano tutti a diritti doganali non versati relativi ad operazioni Controparte_9
presentate come esenti, sulla base di certificati in seguito ritenuti invalidi.
A prescindere dall'avvenuta annotazione nel conto di debito di cui all'art. 78, l'obbligazione si riferisce dunque ad operazioni estranee all'ambito oggettivo di operatività della garanzia, limitata alle sole operazioni soggette al pagamento periodico o differito.
Peraltro, si trattava di operazioni d'importazione già compiute alla data di stipula del contratto e quindi estranee all'ambito temporale di operatività della polizza.
Né rileva che l'obbligazione fosse incerta nell'an perché pendeva il giudizio di impugnazione avanti al giudice tributario, non essendo la circostanza sufficiente a ricondurle alle operazioni
“non appurate”, categoria che ricomprende le operazioni effettuate prima della vigenza della polizza, ma ancora non sottoposte ad accertamento amministrativo.
Diversamente opinando, l'attrice si sarebbe infatti trovata a garantire non già un debito doganale, bensì un particolare esito del giudizio di impugnazione.
Tale conclusione trova, inoltre, conferma nella direttiva dell' del Controparte_4
27.11.2023, laddove si legge la volontà di conformare i futuri modelli di polizza ad una clausola di retroattività estesa non solo alle operazioni non ancora “appurate”, ma anche ai debiti derivanti da controlli “a posteriori” su operazioni compiute in un momento anteriore all'accensione della nuova garanzia (cfr. all. 10 all'atto di citazione, pag. 8), in questo modo confermando il citato limite alla clausola di retroattività presente nella polizza.
pagina 13 di 15 Da ultimo, si osserva che vi sono dei dubbi quanto alla stessa continuità tra la polizza stipulata nel 2015, posta a fondamento della pretesa restitutoria dedotta in giudizio, e quella vigente all'epoca delle importazioni, avvenute nel 2001 e nel 2002.
Per espressa ammissione dell' la stessa sarebbe stata Controparte_6 infatti contratta a garanzia del conto di debito di cui all'art. 78 D.P.R. n. 43/1973 della AT
& C. S.r.l., in seguito denominata il debito di cui agli avvisi di rettifica sopra Controparte_1
indicati si riferisce, tuttavia, alla Controparte_10
ancorché quest'ultima sia stata successivamente fusa per incorporazione nella AT
[...]
& C. S.r.l., non vi è prova che anch'essa fosse un importatore abituale autorizzato, previa prestazione di cauzione, ad accedere al sistema di pagamento periodico o differito, né tantomeno che avesse prestato apposita garanzia fideiussoria.
Non vi è, dunque, prova che la sia, in qualche modo, subentrata Parte_1
nella garanzia per le operazioni non ancora “appurate”, sottoposte ad altra polizza fideiussoria, contratta dall'originaria titolare dell'obbligazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, segue l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dall' nei confronti dell'attrice, e la condanna della Controparte_6
medesima convenuta alla restituzione, a favore della della Parte_1
somma già versata di € 750.000,00 (cfr. all. 9 all'atto di citazione), il tutto con l'aggiunta degli interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo.
Gli interessi sono dovuti dalla domanda, anziché dal pagamento, in quanto non vi è prova della mala fede dell'accipiens, così come previsto dall'art. 2033 c.c.
Rimangono, per l'effetto, assorbite le domande di garanzie proposte dall'attrice nei confronti della di e di così come non vi è necessità di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pronunciarsi sulle eccezioni di incompetenza, sollevate da questi ultimi ed attinenti solo alle domande di manleva, proposte in regime di cumulo soggettivo.
3. La novità delle questioni giuridiche affrontate impongono la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara che la nulla Parte_1
deve, nei confronti dell' per la polizza Controparte_6
fideiussoria n. DD0606433, rilasciata in data 16.12.2015 a favore della AT & C.
S.r.l. (oggi, ), e per l'effetto condanna la predetta convenuta Controparte_1 alla restituzione della somma di € 750.000,00 a favore dell'attrice, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Como, all'udienza del 27 maggio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 27/05/2025, sono presenti:
per Parte_1
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, l'avv. Lucio Bongiovanni;
per , nessuno è comparso;
Controparte_1
per , l'avv. Marco Zinetti;
Controparte_2
per , l'avv. Alessandro Mainardi e l'avv. Fabio Scaravilli;
CP_3
per l' la dott.ssa su delega dell'Avvocatura dello Controparte_4 CP_5
Stato.
L'avv. Bongiovanni precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte già depositate e ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Zinetti precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle proprie note e a tutti i precedenti atti di causa;
insiste sulla qualità di consumatore della propria assistita al momento della stipula della garanzia, atteso che la stessa è stata sottoscritta iure proprio mentre la polizza fideiussoria è stata firmata da un terzo.
I procuratori di precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi CP_3
alle note scritte già depositate e, più in generale, a tutte le proprie difese.
La dott.ssa precisa le conclusioni come atti e discute oralmente la causa riportandosi alla CP_5
comparsa di costituzione e risposta e alle successive memorie integrative. Precisa che la polizza pagina 1 di 15 fideiussoria ricomprende tutte le operazioni che non erano ancora state appurate alla data della escussione della polizza stessa.
L'avv. Bongiovanni in replica osserva che, nei rapporti con i convenuti e non rileva CP_2 CP_3
la qualificazione giuridica del contratto in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, giacché l'astrattezza non incide sulla qualifica di consumatore rivestita dai garanti e sulla conseguente eccezione di nullità.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 15 R.G. N. 1146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1146/2024 vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
, in persona del procuratore speciale elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Parte_2
Milano, via privata Giulio Bergonzoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Lucio Bongiovanni, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
Controparte_6
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici, in
Milano via Freguglia n. 1, è domiciliata;
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_2 C.F._1
via F. Cherubini n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Zinetti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 3 di 15 (C.F. ), in persona dell'amministratrice di sostegno avv. CP_3 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Milano, via Filippo Turati n. 3, presso lo studio Parte_3
dell'avv. Fabio M. Scaravilli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro
Mainardi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuti –
NONCHÈ
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_3
- Convenuta contumace -
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis e disattesa ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare. In via principale, accertare e dichiarare
l'erroneità, l'infondatezza e l'illegittimità dell'escussione della polizza n. DD0606433 del
16.12.2015, rilasciata da nell'interesse dell'allora AT & C. SR (oggi Pt_1 [...]
) con nota datata 1.2.2024 prot. 7227/RU dell' di Controparte_1 Controparte_6 CP_6
conseguentemente accertando e dichiarando che nulla Parte_1
deve all' di in forza della richiamata polizza
[...] Controparte_4 CP_6
fideiussoria n. DD0606433 del 16.12.2015, per tutti i motivi esposti negli atti e verbali di causa
e disponendo il rimborso ad Parte_1
dell'importo di € 750.000,00 (oltre interessi dal pagamento alla restituzione) versato con riserva alla In via subordinata (e salvo gravame), nel non creduto caso in cui il Tribunale di Pt_4
Como dovesse confermare la legittimità e/o la fondatezza dell'escussione della polizza
DD0606433 notificata dall' di con nota datata 1.2.2024 prot. Controparte_6 CP_6
7227/RU, chiede di esser manlevata da Parte_1
e dai signori e in ordine a ogni Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pregiudizio economico subito in ragione dell'escussione della polizza DD0606433 e, pertanto, chiede che il Tribunale adito accerti e dichiari il diritto di credito di Parte_1
nei loro confronti e conseguentemente condanni, in solido tra loro,
[...]
e i signori e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1
pagina 4 di 15 l'importo di € 750.000,00 che la ricorrente ha Pt_1 Parte_1
dovuto versare alla in forza della polizza DD0606433. Con vittoria di spese, diritti e Pt_4
onorari di causa, IVA, CPA e spese generali”;
Per la convenuta Concludeva come in atti;
Controparte_6
Per la convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza CP_2
eccezione e difesa, così giudicare: Pronunciare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Como a decidere sulle domande formulate da nei confronti della sig.ra Pt_1 CP_2
, essendo unico Foro competente tra le parti quello di Roma. Respingere le domande
[...]
proposte nei confronti della sig.ra in quanto inammissibili e/o improcedibili Controparte_2
nonché infondate in fatto ed in diritto, anche in ragione della prescrizione di/decadenza da ogni eventuale diritto e/o della nullità della fideiussione azionata (avv. doc. 7) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 e/o dell'art. 1939 del Codice Civile, e/o in ragione della nullità o della inefficacia della fideiussione azionata in conseguenza della nullità della rinuncia contrattuale a far valere eccezioni di sorta e/o della nullità delle clausole di deroga alla disciplina del Codice Civile (art.
1944, art. 1952, art. 1953, art. 1955 e art. 1957). IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza inversione dell'onere della prova ed occorrendo, si chiede l'ammissione a prova diretta per testi sulle circostanze indicate nella narrativa in fatto della comparsa di costituzione e risposta nonché a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti che dovessero essere ammessi”;
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, CP_3
istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO accertare e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del Tribunale di Sassari, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. n. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo) e, per l'effetto, pronunciare ogni statuizione inerente e conseguente;
in subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como in favore del
Tribunale di Roma, quale foro esclusivo previsto contrattualmente dalla dichiarazione di
pagina 5 di 15 fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 dicembre 2015 e, per CP_3 Pt_1
l'effetto, pronunciare ogni statuizione inerente e conseguente. IN VIA PRELIMINARE DI
MERITO accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, la nullità della dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in CP_3 Pt_1 data 16 dicembre 2015 per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, per l'effetto, caducarla e dichiararla priva di giuridico effetto, rigettando ogni domanda di condanna svolta da nei confronti di;
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti Pt_1 CP_3
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile nonché dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del D.Lgs.
n. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), la nullità della clausola contenuta nella dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 CP_3 Pt_1
dicembre 2015 nella parte in cui esprime l'impegno del fideiussore a pagare “in qualunque momento a semplice richiesta e … ogni eccezione rimossa” e, per l'effetto, caducare e dichiarare priva di giuridico effetto – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, primo comma, Codice
Civile – l'intera dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di CP_3
condanna svolta da nei confronti di;
in subordine, accertare e Pt_1 CP_3 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del D.lgs n. 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del Consumo), la nullità delle clausole contenute nella dichiarazione di fideiussione rilasciata dal sig. in favore di in data 16 dicembre 2015 CP_3 Pt_1
esprimenti limitazioni della facoltà di opporre eccezioni nei confronti di con Pt_1
particolare riferimento (i) alla clausola di escussione a “semplice richiesta ogni eccezione rimossa”, (ii) alla rinunzia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1952 (divieto di agire contro il debitore principale), 1953 (rilievo del fideiussore), 1955 (liberazione del debitore per fatto del creditore), 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) del Codice Civile, caducarle e dichiararle prive di giuridico effetto, rigettando ogni domanda di condanna svolta da nei confronti del sig. . IN ULTERIORE SUBORDINE E NEL MERITO Pt_1 CP_3
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, accertare e dichiarare l'erroneità, l'infondatezza e l'illegittimità dell'escussione della polizza DD0606433 del 16 dicembre 2015, rilasciata da Pt_1
nell'interesse dell'allora AT & C. S.r.l. (oggi ) con nota Controparte_1
pagina 6 di 15 datata 1° febbraio 2024 prot. 7227/RU dell' di conseguentemente Controparte_6 CP_6 accertando e dichiarando che nulla deve all' di in forza Pt_1 Controparte_4 CP_6
della richiamata polizza fideiussoria n. DD0606433 del 16 dicembre 2015, per tutti i motivi esposti in narrativa e disponendo il rimborso ad dell'importo di € 750.000,00 (oltre Pt_1 interessi dal pagamento alla restituzione) versato con riserva all' IN Controparte_4
OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
Per la convenuta : Nessuno è comparso. Controparte_1
Oggetto: Fideiussione e polizza fideiussoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio l' ,
[...] Controparte_6 Controparte_6
nonché la , e innanzi
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
all'intestato Tribunale, esponendo quanto segue.
In data 16.12.2015, essa attrice aveva stipulato una polizza fideiussoria (n. DD0606433) “a garanzia della regolare corresponsione, alle prescritte scadenze, dei diritti doganali, delle spese
e degli interessi – dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono sdoganate a cura della ditta stipulante titolare del conto di debito – relativi alle importazioni definitive effettuate sul territorio nazionale con il sistema del pagamento periodico e/o differito, ai sensi degli artt. 78,
79, 80, 87 e successive modifiche del T.U.L.D., approvato con D.P.R. 23/01/73 n. 43”, il tutto fino a concorrenza dell'importo massimo garantito di € 750.000,00, con l'espressa previsione che la suddetta polizza “annulla e sostituisce la polizza n. DD0605833 rep. 24500167 del
09/12/2014 prendendone in carico le operazioni non appurate” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Successivamente, in data 1.02.2024, l' di aveva manifestato la Controparte_6 CP_6 volontà di escutere la citata polizza fideiussoria, richiedendo all'istante il pagamento del debito della e di di cui agli avvisi di pagamento, recanti Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 15 prot. n. 65375RU e n. 65377RU del 23.11.2023 (cfr. all. 2 e 3 al fascicolo di parte attrice); a costoro era stato infatti intimato, dall' il pagamento Controparte_6
degli importi di € 595.546,14 ed € 464.624,12 per dazi doganali e interessi non pagati, dovuti a seguito del passaggio in giudicato di due sentenze della CTR Lombardia del 28.04.2022 (cfr. all.
4 e 5 all'atto introduttivo).
In particolare, con tali sentenze, era stata accertata la legittimità degli avvisi di rettifica emanati dall' di nell'anno 2003, per il recupero di diritti doganali, IVA e Controparte_6 CP_6
interessi moratori, a seguito della ritenuta illegittimità dei certificati EUR1, che erano stati allegati alle dichiarazioni di importazione presentate nel 2001 con riferimento ad alcune merci provenienti dalla Lettonia, in questo modo beneficiando del trattamento daziario preferenziale di esenzione totale per le merci destinate al deposito.
Premesso, quindi, di aver provveduto al pagamento della somma richiesta entro i limiti dell'importo massimo garantito di € 750.000,00, l'attrice domandava a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'inesistenza del proprio debito, nei confronti dell' Controparte_6
e per l'effetto di condannare quest'ultima alla restituzione degli importi
[...]
indebitamente ricevuti. Rappresentava, in particolare, che il credito vantato dalla controparte nei confronti della e di esulava dalla garanzia fideiussoria prestata Controparte_1 Controparte_2
da poiché riguardava operazioni antecedenti alla prestazione della stessa ed estranee al Pt_1
sistema di pagamento periodico e differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973.
In subordine, premesso che e si erano impegnati personalmente a Controparte_2 CP_3
tenere indenne da ogni pagamento effettuato in relazione alla polizza fideiussoria e che Pt_1
la era tenuta in solido al pagamento dell'obbligazione, chiedeva che stessi fossero Controparte_1 condannati al rimborso di tutto quanto da lei versato all'Agenzia convenuta.
Con distinte comparse di risposta, tutte tempestivamente depositate, si costituivano in giudizio l e in persona, Controparte_6 Controparte_2 CP_7 quest'ultimo, della propria amministratrice di sostegno.
In estrema sintesi e per quanto qui rileva, e aderivano alle difese Controparte_2 CP_3 svolte dall'attrice in punto di inesistenza del credito principale, vantato dall' CP_6
nei confronti dell'attrice; in particolare, precisava inoltre il che
[...] CP_6 CP_6 CP_3
pagina 8 di 15 la fattispecie doveva intendersi disciplinata dal contratto di fideiussione, contenente un espresso richiamo alla disciplina di cui agli artt. 78 e ss. D.P.R. n. 43/1973, anziché dall'art. 89, par. 4, comma 3, Reg. UE 952/2013.
In relazione alla domanda subordinata di garanzia, entrambi i convenuti e sollevavano CP_2 CP_3 poi un'eccezione di incompetenza.
La invocava, in particolare, l'applicazione del foro convenzionale di cui all'art. 7 del CP_2 contratto e chiedeva dichiararsi l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Roma.
Il invocava invece, preliminarmente, l'applicazione del foro del consumatore di cui all'art. CP_3
33, comma 2, lett. u) cod. Cons. e la conseguente competenza del Tribunale di Sassari, quale giudice del luogo della propria residenza;
in subordine, chiedeva declinarsi a competenza a favore del Tribunale di Roma, quale foro convenzionale.
Entrambi concludevano infine per il rigetto nel merito della domanda di manleva, il CP_3
adducendo la nullità della garanzia da lui stesso stipulata a favore di per violazione Pt_1 dell'art. 1938 c.c., in mancanza dell'importo massimo garantito, degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché dell'art. 33, comma 2, lett. t) cod. cons., prevedendo essa l'impegno del fideiussore a garantire la compagnia assicurativa “in qualunque momento a semplice richiesta” e “ogni eccezione rimossa”. In subordine, chiedeva poi dichiararsi la nullità delle singole clausole contenenti limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, con particolare riferimento a quella che prevedeva l'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” e “ogni eccezione rimossa”, nonché a quella di rinuncia ai diritti spettanti in forza degli artt. 1952 (divieto di agire contro il debitore principale), 1953 (rilievo del fideiussore), 1955 (liberazione del debitore per fatto del creditore), 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) c.c., e per l'effetto, concludeva per il rigetto della domanda attorea di manleva.
Dal canto suo, l' concludeva per il rigetto integrale Controparte_6
delle domande attoree, rappresentando in particolare quanto segue: a) che, negli anni 2001 e
2002, la la avevano importato in Italia, entrambe per il tramite della Parte_5 CP_8
loro rappresentante fiscale in Italia, varie partite di merci, dichiarate come Controparte_9
“tessuti di lino”, provenienti dalla Lettonia, in regime di esenzione totale dal pagamento dei dazi,
a seguito della presentazione dei certificati EUR1 (rilasciati in base agli accordi bilaterali tra pagina 9 di 15 Italia e Lettonia), nonché in regime di sospensione dell'IVA all'importazione, trattandosi di merce introdotta in deposito fiscale;
b) che, a seguito dei controlli svolti dall' CP_6
di era emersa l'invalidità dei certificati EUR1 ed erano stati emessi a carico della
[...] CP_6
società importatrice, quale obbligata in solido, gli avvisi di rettifica n. 26396 del 10.06.2003, per complessivi € 305.554,33, n. 26392 del 10.06.2003, per € 379.560,00, e n. 34544 del 28.07.2003, per € 26.088,70, tutti impugnati avanti al giudice tributario;
c) che, nelle more dei processi, la si era fusa per incorporazione con la AT & C. S.r.l., successivamente Controparte_9
divenuta attualmente in liquidazione;
d) che, pertanto, la era Controparte_1 Controparte_1
succeduta nel debito tributario della e, allo scopo di evitare la riscossione, Controparte_9
aveva procurato alla convenuta una nuova polizza fideiussoria, rilasciata da Parte_1
in data 21.12.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, par. 4, comma 3, Reg. UE
[...]
952/2013; e) che, una volta passate in giudicato le sentenze del giudice tributario, essa convenuta aveva quindi escusso la polizza fideiussoria ottenendo il pagamento di € 750.000,00 dall'attrice;
f) che, infatti, la garanzia prestata da era subentrata a quella prestata da altra compagnia Pt_1
assicurativa in data 31.12.2010 (n. DD0604161), impegnandosi a prendere in carico anche le precedenti “operazioni non appurate”, nonché a “garantire il pagamento dei diritti doganali, delle spese e degli interessi che fossero dovuti a norma delle leggi doganali per inadempienze o irregolarità relative alle operazioni doganali retrodescritte”.
Ritualmente evocata in giudizio, ometteva invece di costituirsi la e, con decreto ex Controparte_1
art. 171-bis c.p.c., veniva dichiarata la sua contumacia.
La trattazione della causa proseguiva, successivamente, con il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – la aderiva alle eccezioni CP_2 di nullità sollevate dal e l'attrice contestava la qualità di consumatore, invocata tanto dal CP_3
quanto dalla atteso che il primo era stato Presidente del Consiglio di CP_3 CP_2
amministrazione della AT & C. S.r.l. fino al 23.06.2016 e la seconda era stata, invece, amministratrice della fino alla messa in liquidazione (allorché aveva assunto Controparte_1
l'incarico di liquidatore), oltre ad aver avuto una partecipazione del 98% del capitale sociale.
Alla prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, in mancanza di richieste istruttorie, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con pagina 10 di 15 discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, occorre muovere – per ragioni di pregiudizialità sul piano logico-giuridico
– dall'esame delle domande di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito che la società attrice, ha proposto nei confronti dell' Parte_6 Controparte_6
giacché le domande di garanzia spiegate dalla medesima attrice nei
[...]
confronti di e nella loro qualità di garanti autonomi (o fideiussori) Controparte_2 CP_3
e della sono state proposte in via meramente subordinata. Controparte_1
Si tratta dunque di accertare, preliminarmente, se sussista l'obbligazione dedotta in giudizio e se l'attrice fosse tenuta a garantire, sia pure fino a concorrenza dell'importo massimo di €
750.000,00, il debito facente capo alla nella sua qualità di società incorporante la Controparte_1
per diritti doganali e interessi, relativo agli avvisi di rettifica n. 26396 del Controparte_9
10.06.2003, per € 305.554,33, n. 26392 del 10.06.2003, per € 379.560,00, e n. 34544 del
28.07.2003, per € 26.088,70. È infatti fuori discussione che la stessa sia tenuta al versamento dei citati importi a favore dell' considerato che Controparte_6
l'impugnazione proposta avverso i predetti atti impositivi è stata respinta con sentenza passata in giudicato (cfr. all. 4 e 5 all'atto introduttivo), controvertendosi in questa sede solamente dell'esistenza e dell'ampiezza dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'attrice.
Ciò posto, va ulteriormente osservato che non può trovare applicazione il dettato dell'art. 89, par.
4, comma 3, Reg. UE 952/2013 (c.d. Codice Doganale dell'Unione), invocato da parte convenuta, secondo cui “se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione”. La citata previsione è, infatti, entrata in vigore solamente in data 1° giugno 2016, come previsto dall'art. 288, par. 2, Reg. UE cit., mentre la polizza fideiussoria è stata stipulata in data 21.12.2015. Né rileva la data di escussione della polizza fideiussoria, ovvero il momento in cui l' ha formalmente intimato il pagamento di Controparte_6
quanto dovuto, trattandosi di una circostanza del tutto accidentale e dalla quale non può certamente dipendere l'individuazione della disciplina giuridica applicabile. pagina 11 di 15 Peraltro, dal generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11, primo comma, disp. prel. c.c. discende, quale corollario, il principio “tempus regit actum”, da applicarsi in quanto non espressamente derogato dal legislatore;
pertanto, il negozio stipulato dall'attrice non può che intendersi disciplinato dalla normativa vigente al momento del suo compimento, irrilevante essendo quella sopravvenuta, benché di rango sovranazionale.
Se ne ricava che l'obbligazione fideiussoria assunta dalla è Parte_1
disciplinata esclusivamente dal regolamento negoziale e, in via integrativa, dalla legislazione vigente al momento della stipula dell'atto.
Svolta tale precisazione, si osserva che la fideiussione è stata contratta, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 750.000,00, “a garanzia della regolare corresponsione, alle prescritte scadenze, dei diritti doganali, delle spese e degli interessi – dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono sdoganate a cura della ditta stipulante titolare del conto di debito – relativi alle importazioni definitive effettuate sul territorio nazionale con il sistema del pagamento periodico
e/o differito, ai sensi degli artt. 78, 79, 80, 87 e successive modifiche del T.U.L.D., approvato con D.P.R. 23/01/73 n. 43”, il tutto con la precisazione che la suddetta polizza “annulla e sostituisce la polizza n. DD0605833 rep. 24500167 del 09/12/2014 prendendone in carico le operazioni non appurate” (cfr. all. 7 all'atto di citazione).
Conviene, dunque, preliminarmente muovere da un esame della disciplina in materia di importazioni definitive sul territorio nazionale con il sistema di pagamento periodico o differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973, vigente al momento dei fatti.
Orbene, l'art. 78, comma 1, D.P.R. cit. prevedeva che “l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito”.
La norma ha istituito, in altri termini, un regime di “importazione definitiva” sul territorio nazionale, a favore dei soli importatori professionali, mediante la creazione di un apposito conto di debito, da liquidarsi a precisi intervalli temporali.
Al fine di garantire l'esatto adempimento di tali debiti doganali, il comma 2 dell'art. 78 prevedeva che “la concessione dell'agevolazione è subordinata alla prestazione di idonea pagina 12 di 15 cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana”, potendo la cauzione essere sostituita da una polizza fideiussoria emessa da un istituto assicurativo accreditato presso la pubblica amministrazione (art. 77 D.P.R. n. 43/1973).
[. Se ne ricava che la garanzia fideiussoria prestata dall'attrice, a favore dell' Controparte_6
riguarda esclusivamente il saldo del conto di debito per operazioni doganali Controparte_6
rientranti nel sistema di pagamento periodico o differito di cui agli artt. 78 ss. D.P.R. n. 43/1973, con esclusione di tutti gli altri debiti doganali.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, è infatti pacifico tra le parti che gli avvisi di rettifica, emessi nei confronti della si riferivano tutti a diritti doganali non versati relativi ad operazioni Controparte_9
presentate come esenti, sulla base di certificati in seguito ritenuti invalidi.
A prescindere dall'avvenuta annotazione nel conto di debito di cui all'art. 78, l'obbligazione si riferisce dunque ad operazioni estranee all'ambito oggettivo di operatività della garanzia, limitata alle sole operazioni soggette al pagamento periodico o differito.
Peraltro, si trattava di operazioni d'importazione già compiute alla data di stipula del contratto e quindi estranee all'ambito temporale di operatività della polizza.
Né rileva che l'obbligazione fosse incerta nell'an perché pendeva il giudizio di impugnazione avanti al giudice tributario, non essendo la circostanza sufficiente a ricondurle alle operazioni
“non appurate”, categoria che ricomprende le operazioni effettuate prima della vigenza della polizza, ma ancora non sottoposte ad accertamento amministrativo.
Diversamente opinando, l'attrice si sarebbe infatti trovata a garantire non già un debito doganale, bensì un particolare esito del giudizio di impugnazione.
Tale conclusione trova, inoltre, conferma nella direttiva dell' del Controparte_4
27.11.2023, laddove si legge la volontà di conformare i futuri modelli di polizza ad una clausola di retroattività estesa non solo alle operazioni non ancora “appurate”, ma anche ai debiti derivanti da controlli “a posteriori” su operazioni compiute in un momento anteriore all'accensione della nuova garanzia (cfr. all. 10 all'atto di citazione, pag. 8), in questo modo confermando il citato limite alla clausola di retroattività presente nella polizza.
pagina 13 di 15 Da ultimo, si osserva che vi sono dei dubbi quanto alla stessa continuità tra la polizza stipulata nel 2015, posta a fondamento della pretesa restitutoria dedotta in giudizio, e quella vigente all'epoca delle importazioni, avvenute nel 2001 e nel 2002.
Per espressa ammissione dell' la stessa sarebbe stata Controparte_6 infatti contratta a garanzia del conto di debito di cui all'art. 78 D.P.R. n. 43/1973 della AT
& C. S.r.l., in seguito denominata il debito di cui agli avvisi di rettifica sopra Controparte_1
indicati si riferisce, tuttavia, alla Controparte_10
ancorché quest'ultima sia stata successivamente fusa per incorporazione nella AT
[...]
& C. S.r.l., non vi è prova che anch'essa fosse un importatore abituale autorizzato, previa prestazione di cauzione, ad accedere al sistema di pagamento periodico o differito, né tantomeno che avesse prestato apposita garanzia fideiussoria.
Non vi è, dunque, prova che la sia, in qualche modo, subentrata Parte_1
nella garanzia per le operazioni non ancora “appurate”, sottoposte ad altra polizza fideiussoria, contratta dall'originaria titolare dell'obbligazione doganale.
Alla luce di quanto sopra, segue l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato dall' nei confronti dell'attrice, e la condanna della Controparte_6
medesima convenuta alla restituzione, a favore della della Parte_1
somma già versata di € 750.000,00 (cfr. all. 9 all'atto di citazione), il tutto con l'aggiunta degli interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo.
Gli interessi sono dovuti dalla domanda, anziché dal pagamento, in quanto non vi è prova della mala fede dell'accipiens, così come previsto dall'art. 2033 c.c.
Rimangono, per l'effetto, assorbite le domande di garanzie proposte dall'attrice nei confronti della di e di così come non vi è necessità di Controparte_1 CP_3 Controparte_2
pronunciarsi sulle eccezioni di incompetenza, sollevate da questi ultimi ed attinenti solo alle domande di manleva, proposte in regime di cumulo soggettivo.
3. La novità delle questioni giuridiche affrontate impongono la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara che la nulla Parte_1
deve, nei confronti dell' per la polizza Controparte_6
fideiussoria n. DD0606433, rilasciata in data 16.12.2015 a favore della AT & C.
S.r.l. (oggi, ), e per l'effetto condanna la predetta convenuta Controparte_1 alla restituzione della somma di € 750.000,00 a favore dell'attrice, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Como, all'udienza del 27 maggio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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