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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1693/2025 R.G.
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Elena Piccinni Giudice relatore
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1693/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. in punto di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore di figli prevista nella sentenza di divorzio di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Baldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via delle Pappe
n.12, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Coppini Controparte_1 C.F._2 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica n.
178, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2025, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 premettendo che con sentenza n. 71/2022 del 26/01/2022 il Tribunale di Pistoia, a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del padre il versamento di € 300,00 oltre rivalutazione Istat a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli e Per_1
1 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e il 50% delle spese Per_2 straordinarie documentate per i figli come da protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, hanno chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento di e come da questi concordemente pattuite. Per_1 Per_2
L'accordo raggiunto dalle parti prevede la revoca dell'assegno di mantenimento di Persona_3
a carico del padre a seguito della variazione dei presupposti di fatto sussistenti Controparte_1 all'epoca della sentenza n. 71/2022 del 26/01/2022 del Tribunale di Pistoia, ossia il fatto che Per_1 ormai pressoché trentenne è divenuto da altre un anno economicamente autosufficiente, avendo trovato una stabile occupazione lavorativa, e ciò con effetto a partire dal mese di luglio 2025 compreso.
Inoltre, l'accordo raggiunto tra le parti prevede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento di ormai venticinquenne ed al termine degli studi, nella misura di € 325,00 da versare Persona_4 direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò a partire dal mese di agosto
2025, oltre rivalutazione Istat da gennaio 2027, fermo il 50% tra i genitori delle spese straordinarie documentate per la figlia come da protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia, il tutto sino al Per_2 raggiungimento della indipendenza economica della stessa.
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti la stessa è conforme all'interesse dei figli maggiorenni e oggi, quanto a , anche economicamente Per_1 autosufficiente.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e a modifica della sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Pistoia del n. 71/2022 del 26/01/2022, così decide:
a) revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre Persona_3 Controparte_1
a seguito della variazione dei presupposti di fatto sussistenti all'epoca della sentenza n. 71/2022 emessa il 26/01/2022 dal Tribunale di Pistoia, con effetto a partire dal mese di luglio 2025 compreso;
b) pone a carico del padre a decorrere dal mese di agosto 2025, il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia rideterminato in € 325,00 oltre rivalutazione Istat a decorrere Persona_4 dal mese di gennaio 2027, da versare direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni Persona_4 mese;
c) spese straordinarie documentate per la figlia al 50% tra i due genitori, come da protocollo di Per_2
2 intesa del Tribunale di Pistoia, il tutto sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 03 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
3
TRIBUNALE DI PISTOIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Stefano Billet Presidente
Elena Piccinni Giudice relatore
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 1693/2025 R.G.A.C. avente per oggetto: Ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. in punto di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore di figli prevista nella sentenza di divorzio di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Parte_1 C.F._1
Baldi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via delle Pappe
n.12, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Coppini Controparte_1 C.F._2 del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Viale della Repubblica n.
178, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19/09/2025, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 premettendo che con sentenza n. 71/2022 del 26/01/2022 il Tribunale di Pistoia, a definizione del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del padre il versamento di € 300,00 oltre rivalutazione Istat a titolo di mantenimento di ciascuno dei due figli e Per_1
1 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e il 50% delle spese Per_2 straordinarie documentate per i figli come da protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia, da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, hanno chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento di e come da questi concordemente pattuite. Per_1 Per_2
L'accordo raggiunto dalle parti prevede la revoca dell'assegno di mantenimento di Persona_3
a carico del padre a seguito della variazione dei presupposti di fatto sussistenti Controparte_1 all'epoca della sentenza n. 71/2022 del 26/01/2022 del Tribunale di Pistoia, ossia il fatto che Per_1 ormai pressoché trentenne è divenuto da altre un anno economicamente autosufficiente, avendo trovato una stabile occupazione lavorativa, e ciò con effetto a partire dal mese di luglio 2025 compreso.
Inoltre, l'accordo raggiunto tra le parti prevede la rideterminazione dell'assegno di mantenimento di ormai venticinquenne ed al termine degli studi, nella misura di € 325,00 da versare Persona_4 direttamente alla figlia maggiorenne entro il giorno 15 di ogni mese, e ciò a partire dal mese di agosto
2025, oltre rivalutazione Istat da gennaio 2027, fermo il 50% tra i genitori delle spese straordinarie documentate per la figlia come da protocollo di intesa del Tribunale di Pistoia, il tutto sino al Per_2 raggiungimento della indipendenza economica della stessa.
Acquisito il parere del P.M., ai sensi dell'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento;
alla luce della documentazione in atti la stessa è conforme all'interesse dei figli maggiorenni e oggi, quanto a , anche economicamente Per_1 autosufficiente.
Nulla sulle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e a modifica della sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Pistoia del n. 71/2022 del 26/01/2022, così decide:
a) revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del padre Persona_3 Controparte_1
a seguito della variazione dei presupposti di fatto sussistenti all'epoca della sentenza n. 71/2022 emessa il 26/01/2022 dal Tribunale di Pistoia, con effetto a partire dal mese di luglio 2025 compreso;
b) pone a carico del padre a decorrere dal mese di agosto 2025, il contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia rideterminato in € 325,00 oltre rivalutazione Istat a decorrere Persona_4 dal mese di gennaio 2027, da versare direttamente alla figlia entro il giorno 15 di ogni Persona_4 mese;
c) spese straordinarie documentate per la figlia al 50% tra i due genitori, come da protocollo di Per_2
2 intesa del Tribunale di Pistoia, il tutto sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 03 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Piccinni Dott. Stefano Billet
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