CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 464/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Tabellini Carlo, Parte_1 C.F._1
Tabellini Luca e Cocito Vittorio,
Attore impugnante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tucci Massimo Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Ruggiero Cristiano, convenuto
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 21.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.02.2025)
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma:
pagina 1 di 16 - dichiarare nullo e comunque riformare il , per i motivi di cui all'atto di appello, Parte_2
e per l'effetto respingere le domande di nei confronti dell'odierno concludente;
CP_1
- dichiarare tenuta e condannare a rimborsare al concludente la somma di CP_1
complessivi euro 23.462,21, riscossa in esecuzione del Lodo Impugnato come da Ordinanza del
GE nell'esecuzione forzata a RG 654724 che si produce;
- con il favore delle spese di questo grado di giudizio e del procedimento arbitrale e con condanna di a rimborsare ad esso concludente gli importi pagati prima d'ora al segretario del CP_1 procedimento arbitrale (in euro 897,00), all'arbitro (in euro 9.376,00) ed al CTU (in euro 3.806) a titolo di compenso per le rispettive attività nel procedimento arbitrale e di quant'altro esso stesso concludente pagasse nelle more del presente grado di giudizio in esecuzione del Lodo Impugnato, con maggiorazione per interessi moratori al tasso ex art. 1284 4° comma c.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, così giudicare:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile l'impugnazione e inammissibili i motivi di merito formulati;
2) Nel merito respingere l'impugnazione perché infondata.
3) Con vittoria di spese di lite, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul procedimento arbitrale.
La società avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 del Controparte_1
suo statuto, promuoveva procedimento arbitrale nei confronti del suo amministratore unico
[...]
chiedendo ex art. 2476, 1°comma, 2392 c.c. che venisse accertata l'illegittimità dei Pt_1
comportamenti dallo stesso posti in essere con conseguente condanna al pagamento in suo favore di complessivi € 592.216,00 (diminuiti in sede di precisazione delle conclusioni ad
€ 497.862,00).
A fondamento della domanda esponeva che:
- era stata costituita nel giugno 2016 ed aveva ad oggetto la verniciatura, Controparte_1
sabbiatura, cromatura ecc. di materiali ferrosi e non;
- in data 20.07.2017 aveva assunto la carica di amministratore unico;
Parte_1
pagina 2 di 16 - nel corso del 2017 la società aveva emesso fatture attive nei confronti della per Controparte_2 complessivi € 357.607,00 a fronte di operazioni inesistenti;
- dette fatture erano infatti sfornite di qualsiasi supporto (ordinativi, d.d.t. ecc.) e la stessa
[...] aveva negato l'esecuzione di tali prestazioni (fatto salvo l'importo di € 7.796,00 già CP_2
corrisposto);
- dal bilancio 2017 della stessa risultava, quanto ai ricavi, che nulla era stato Controparte_1
incassato e che le rimanenze erano pari a zero, con la conseguenza che tutto il materiale acquistato per € 85.904,00 era stato apparentemente utilizzato;
- l'annotazione a bilancio di ricavi (non incassati), aveva comportato il pagamento di imposte per
€ 50.579,99;
- nel corso del 2018 risultava l'acquisto di materiali per € 94.354,00 con rimanenze finali pari a zero, pur avendo la società generato ricavi per soli € 27.831,00;
- aveva utilizzato la carta di credito aziendale per finalità estranee a quelle Parte_1
societarie;
- , sempre nella sua qualità di amministratore unico, aveva consentito a Parte_1 Persona_1
(collaboratore della società) l'utilizzo di una carta di credito e di una carta prepagata della società per spese personali;
- sempre aveva pagato fatture emesse dalla società Alexa s.r.l. (di cui era socio il Parte_1
per operazioni inesistenti. Per_1
Chiedeva pertanto che venisse condannato al risarcimento dei danni, pari alle Parte_1
imposte corrisposte per fatture attive emesse a fronte di operazioni inesistenti, agli ammanchi di merce acquistata, alle spese indebite, ai corrispettivi versati per operazioni passive inesistenti.
si costituiva nel procedimento arbitrale instando per il rigetto delle domande. Parte_1
Rilevava che, per quanto nominato amministratore unico della in realtà i veri Controparte_1
amministratori e gestori erano sempre stati e Persona_1 Persona_2
Riteneva quindi che la responsabilità di quanto eventualmente accaduto dovesse essere imputata a e quali effettivi amministratori e chiedeva che il procedimento Persona_1 Persona_2
arbitrale venisse esteso anche nei loro confronti.
Si doleva infine dell'indeterminatezza dei fatti costitutivi della domanda ritenendo genericamente descritte e prive di riscontro probatorio le condotte addebitate.
pagina 3 di 16 Sul lodo.
Nel corso del procedimento arbitrale:
- stante il dissenso di non veniva autorizzata la chiamata dei terzi;
Controparte_1
- l'arbitro dava atto che le parti erano concordi nel ritenere che la clausola compromissoria prevedeva un arbitrato rituale e di diritto;
- veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione;
- veniva disposta CTU volta sostanzialmente ad accertare la correttezza della prospettazione attorea;
- venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti;
- dava atto di avere rinunciato alla costituzione di parte civile nel procedimento Controparte_1
penale instaurato anche nei confronti di davanti al Tribunale Novara (RGNR Parte_1
1807/19) in ordine reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 646 c.p., limitatamente alle domande già proposte in sede arbitrale;
- ottemperava all'ordine dell'Arbitro in data 11.04.2023, producendo Controparte_1
l'autorizzazione assembleare ad agire giudizialmente nei confronti dell'amministratore.
Con Lodo arbitrale pronunciato in Torino in data 10.05.2023, l'arbitro unico Avv. Marco Porcari:
- condannava al risarcimento dei danni in favore di che liquidava Parte_1 Controparte_1 in € 172.864,00;
- condannava a rifondere a le spese della difesa arbitrale nella Parte_1 Controparte_1
misura dei 2/3, compensando tra le parti il residuo 1/3;
- liquidava definitivamente le spese dell'arbitro ponendole a carico di nella misura Parte_1
dei 2/3 ed a carico di nella misura di 1/3; Controparte_1
- ripartiva secondo i medesimi criteri le spese di CTU che parimenti liquidava.
L'arbitro rilevava innanzitutto che aveva omesso di contestare i fatti posti a Parte_1
fondamento della domanda arbitrale, ragione per la quale gli stessi dovevano stimarsi pacifici anche agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Dava poi atto che le domande risarcitorie proposte in sede arbitrale da parte di Controparte_1
non potevano stimarsi inammissibili solo perché la medesima si era costituita Controparte_1
pagina 4 di 16 parte civile nel procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Novara
(n. 1807/2019 RGNR) promosso nei confronti di e di in relazione Parte_1 Persona_1 all'indebito utilizzo delle carte di credito per complessivi € 35.403,00.
Osservava in proposito che aveva rinunciato alla costituzione di parte civile Controparte_1 limitatamente alla posizione di ed alle somme riferite all'indebito utilizzo da parte Parte_1
dello stesso delle carte di credito (avendo invece mantenuto ferma la costituzione di parte civile nei confronti di . Per_1
Rilevava quindi che non ricorreva più alcuna litispendenza di cui l'art. 75 c.p.p. era applicazione.
Era parimenti da escludere la possibilità di una “duplicazione di poste” atteso che la condanna di uno dei condebitori in solido non precludeva la possibilità di condannare anche gli altri condebitori ed il pagamento da parte di un obbligato solidale avrebbe avuto l'effetto di liberare anche gli altri coobbligati.
Relativamente alla mancata estensione del contraddittorio nei confronti degli amministratori di fatto, l'arbitro rilevava che ai sensi di quanto disposto dall'art. 816 c.p.c. la chiamata in causa di terzi poteva avvenire solamente con il consenso delle parti e degli arbitri e nel caso di specie era mancato il consenso di Controparte_1
Aggiungeva che non aveva allegato né dimostrato una qualche esimente idonea ad Parte_1
escludere la sua responsabilità ex artt. 2476, 2° comma, 2392 c.c. e che la presenza di amministratori di fatto non valeva ad escludere la responsabilità dell'amministratore di diritto, potendosi riscontrare in capo a quest'ultimo la violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo sul medesimo gravanti.
Rilevava poi che il CTU nominato in corso di causa aveva confermato la ricostruzione dei fatti come operata da con l'atto introduttivo del giudizio. Controparte_1
L'arbitro rilevava che, in merito alla quantificazione dei danni, il CTU aveva accertato:
- “un danno minimo e certamente cagionato alla società” di euro 114.342,00;
- “oltre sanzioni tributarie ex D.lvo n. 471/92 art. 5, comma 4 e 4 bis, quantificabili da un minimo di euro 54.900 ad un massimo di euro 108.180”:
pagina 5 di 16 - euro 35.403,00 indebitamente prelevati;
- euro 23.119,00 corrisposti indebitamente ad Alexa s.r.l..
In definitiva il CTU aveva accertato un danno complessivo di € 172.864,00 oltre sanzioni tributarie.
Quanto alle sanzioni tributarie, l'arbitro rilevava che le stesse erano state solo ipotizzate dal CTU ma non individuate nel loro preciso ammontare ed aggiungeva che la società Controparte_1
non aveva dimostrato la loro applicazione, venendo quindi in rilievo un danno futuro ed eventuale.
La domanda doveva pertanto essere accolta limitatamente all'importo di € 172.864,00.
Le spese sostenute dalle parti in sede arbitrale, stante la parziale riduzione della misura risarcitoria, dovevano essere compensate nella misura di 1/3.
Sul giudizio di impugnazione.
proponeva tempestiva impugnazione instando per la sospensione dell'efficacia del Parte_1
lodo e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
si opponeva alla sospensiva, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione ex Controparte_1
art. 829 c.p.c. e rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
20.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.02.2025 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di impugnazione proposti da . Parte_1
Con il primo motivo deduce la nullità del lodo ex art. 829, 3° comma c.p.c. per Parte_1
violazione degli artt. 2697, 2476, 2423, 2435 bis, 1223 e 2056 c.c.; 72, 75 e 83 DPR 917/1986; artt. 4, 5 e 14 D.lgs. 446/1997; art. 41 DPR 600/73; principio contabile OIC 29; 53 e 97 Cost.
pagina 6 di 16 Ritiene che l'arbitro abbia violato le regole di diritto (artt. 2697, 2476, 1223, 2056 c.c.) secondo le quali il danno deve essere quantificato in misura corrispondente alle perdite ed al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
Riporta le voci di danno elencate nella CTU alle pagine 55, 56 e 59, per complessivi
€ 149.745,00 di cui: (a) € 50.579,00 per imposte indicate in bilancio al 31.12.2017; (b)
€ 35.794,00 per Iva a debito da versare all'Erario sulle fatture emesse ed inesistenti (c) CP_2
€ 4.273,00 per mancato riconoscimento dell'Iva a credito sulle fatture passive oggettivamente inesistenti Alex S.r.l.; (d) € 23.696,00 distratti per il pagamento delle fatture passive Alexa S.r.l.;
(e) € 35.403,00, indebitamente prelevato da . Parte_1
Ritiene che il primo errore operato dal CTU sia rinvenibile nel fatto che lo stesso ha considerato due volte il medesimo importo di cui alla lett. (d) ovverosia € 23.696,00 afferente alla pretesa distrazione di somme apparentemente utilizzate per il pagamento delle fatture passive della società Alexa s.r.l..
Ritiene in particolare che si tratti di un importo computato una prima volta in sede di sommatoria delle voci di cui alle lettere (a), (b) e (c) ed una seconda volta nell'aggiungere ulteriormente la lettera (d).
Deduce che il secondo errore commesso è individuabile nella voce di danno corrispondente alle asserite imposte indicate in bilancio al 31.12.2017 per complessivi € 50.579,00 di cui alla lett. (a).
In proposito rileva che il CTU, a seguito di approfondimenti, ha appurato che il liquidatore della non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi (Unico ed Irap) per gli anni Controparte_1
2017, 2018, 2019 (circostanza che assume pacifica in corso di causa), ragione per la quale non vi potrebbe essere stato alcun effettivo pagamento di imposta, peraltro neanche allegato e documentato.
Parimenti rileva che non è occorso alcun accertamento delle imposte da parte dell'ufficio, laddove il termine di prescrizione scadrà il 31.12.2025.
Aggiunge infine che il liquidatore della nominato nel 2018, avendo riscontrato Controparte_1
che il bilancio 2017 non rispecchiava la realtà, avrebbe avuto tempo sino al 29 gennaio 2019 per pagina 7 di 16 rettificarlo, dovendo e potendo ancora rettificare tale bilancio entro il termine di decadenza per l'accertamento (art. 41 DPR n. 600(73, artt. 2423, 2423 ter comma 5, 2435 bis c.c. OIC 29).
In difetto di possesso di redditi maturati durante il periodo di imposta, alcuna imposta sarebbe infine dovuta ex artt. 72, 75 e 83 DPR 917/1986.
Con il secondo motivo deduce la nullità del lodo ex art. 829 terzo comma c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2476, 2423, 2435 bis, 1223 e 2056 c.c.; 40 e 41 c.p.; 1, 6, 19, 23, 24 e 26 DPR
633/1972; 8 DPR 322/1988; 1 DPR 100/1998.
Ritiene che considerazioni analoghe a quelle già svolte con il primo motivo di impugnazione debbano essere effettuate in relazione a due voci di danno rilevate nella relazione di CTU (fatte proprie dal lodo) con particolare riferimento: (b) ad € 35.794,00 per Iva a debito da versare all'Erario sulle fatture emesse per operazioni inesistenti;
(c) ad € 4.273,00 per mancato CP_2 riconoscimento dell'Iva a credito sulle fatture passive oggettivamente inesistenti Alex S.r.l.
Rileva che, anche con riferimento all'Iva, il CTU ha accertato che:
- nessuna dichiarazione è stata presentata dal liquidatore di per gli anni 2018, Controparte_1
2019;
- non vi è prova del pagamento da parte di di tale imposta;
Controparte_1
- non è possibile quantificare il danno in assenza di schede contabili/partitari 2017, 2018.
Ritiene quindi che non avrebbe potuto essere considerato quale voce di danno il mancato riconoscimento dell'Iva a credito per € 4.727,00 sulle fatture passive oggettivamente inesistenti
Alexa s.r.l. in quanto: alcun credito sarebbe risultato se le fatture non fossero state emesse;
alcuna denuncia e/o liquidazione periodica Iva è stata presentata né è stato mai denunciato un credito
Iva.
Per le medesime ragioni ritiene che non possa costituire danno l'Iva a debito da versare all'erario per fatture emesse da per operazioni inesistenti (€ 35.794,00). CP_2 Controparte_1
Ritiene che anche in questo caso si tratti di poste che non costituiscono conseguenza immediata e diretta delle condotte ascritte a . Parte_1
pagina 8 di 16 Ribadisce infatti che:
- agli atti del procedimento non sono acquisiti i partitari, le schede ed i registri contabili di
[...]
per l'anno 2018, nel corso del quale sarebbero state emesse le fatture considerate dal CTU;
CP_1
- non sono stati acquisiti i registri di cui agli artt. 23 e 24 DPR 633/1972 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) delle fatture emesse e delle fatture ricevute, dalle cui risultanze desumere ex art. 1 DPR n. 100/1998 la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta a debito e di quella a credito;
- il liquidatore di non ha redatto il bilancio per l'esercizio 2018, ragione per la Controparte_1 quale non sarebbe possibile appurare se e quando nel corso dell'intero anno 2018 CP_1 si sia trovata con una differenza tra l'imposta esigibile e quella detraibile, a suo debito o a
[...]
suo credito;
- ove ritenute “false”, il liquidatore di ben avrebbe potuto stornare le fatture Controparte_1
attive emesse nei confronti di avendo tempo sino al 30.04.2019 per presentare CP_2
tempestiva dichiarazione annuale IVA e potendo comunque integrare detta dichiarazione anche successivamente.
Deduce infine che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva non sia ascrivibile all'attore in impugnazione ma al liquidatore di Controparte_1
Ritiene quindi che la controversia avrebbe potuto agevolmente essere decisa mediante applicazione degli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, con conseguente rigetto delle domande.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 829, terzo comma c.p.c. in relazione agli artt.
2476, 1223, 2056 e 2697 2729 c.c.; 816 bis e 115 c.p.c..
Rileva che l'arbitro ha ritenuto non specificamente contestati i fatti allegati dalla società CP_1
ex art. 115 c.p.c., con particolare riferimento: CP_3
- al pagamento dell'importo di € 23.696,00 relativo alle fatture passive Alexa S.r.l. (che il CTU ha ritenuto emesse per prestazioni oggettivamente inesistenti);
- ai prelievi indebiti per complessivi € 35.403,00.
pagina 9 di 16 Ritiene la statuizione dell'arbitro sia stata assunta in violazione degli artt. 816 bis e 115 c.p.c. e
2697, 2476 e 1223 c.c. nonché (per quanto attiene al pagamento delle fatture passive), anche dell'art. 2729 c.c.
Ritiene che il primo errore commesso dall'arbitro sia consistito nell'aver fatto applicazione dell'art. 115 c.p.c. nel procedimento arbitrale.
Osserva che per effetto di quanto disposto dall'art. 816 bis c.p.c., non avendo le parti stabilito alcunché in ordine alle regole processuali da rispettare in sede arbitrale, l'arbitro poteva ritenersi libero di determinarne il contenuto purché nel rispetto del contraddittorio, cosa che nel caso concreto non sarebbe avvenuta non avendo l'arbitro informato le parti in ordine alla scelta di applicare le norme processuali dettate per il rito ordinario ed in particolar modo l'art. 115 c.p.c..
Osserva poi che il CTU ha dato chiaramente atto che:
- non era in grado di accertare l'effettivo pagamento delle fatture passive Alexa s.r.l. per complessivi € 23.119,99 (relazione CTU pag. 53);
- non era possibile verificare l'effettiva riferibilità a degli estratti conto prodotti Controparte_1
a dimostrazione dei prelievi indebiti prospettati, oltre tutto afferenti ad un periodo soltanto parziale dell'anno 2018, mancando le schede contabili relative alle movimentazioni bancarie per il 2017, 2018.
In definitiva osserva che anche il CTU ha escluso di poter accertare l'effettiva sussistenza delle predette poste di danno.
II) . Controparte_4
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, non Controparte_1
essendo stata dedotta e non ricorrendo la violazione di alcuna delle ipotesi di nullità del lodo arbitrale rituale previste dall'art. 829 c.p.c..
Aggiunge che nel caso di specie non è consentita l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito (ex art. 829, 3° comma, c.p.c.) in quanto non espressamente convenuta dalle parti in sede di clausola compromissoria.
pagina 10 di 16 Evidenzia poi che la clausola compromissoria prevede l'impugnabilità del lodo solo relativamente alle controversie tra soci o tra soci e società, non invece relativamente alle controversie nei confronti dell'amministratore.
Ritiene comunque che nessuno dei motivi di impugnazione concretamente proposti sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 829, comma 1 c.p.c. venendo piuttosto in rilievo censure concernenti sostanzialmente l'apprezzamento del merito.
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione ed alla violazione del contraddittorio, sostiene che confonda l'art. 115 c.p.c. con le scelte dallo stesso operate in sede arbitrale (il Parte_1
non avere preso posizione sui fatti dedotti dal nonostante i termini per memorie Controparte_1
assegnati in sede arbitrale) e ritiene che l'unico soggetto ad essere stato leso da tali scelte processuali sia la stessa società CP_1 CP_1
Deduce comunque che non possa lamentarsi delle conseguenze del suo pregresso Parte_1
contegno processuale, avendovi dato causa ex art. 829, 2° comma, c.p.c..
Quanto al merito dell'impugnazione ed alle contestazioni tardivamente mosse alla consulenza tecnica, per l'ipotesi in cui tali doglianze siano considerate ammissibili in sede di impugnazione del lodo, ha fatto integrale rimando alle argomentazioni del proprio CT.
III) Decisione della Corte.
1) L'atto costitutivo della è stato approvato in data 15.12.2016 (doc. 2 Controparte_1 [...]
ed all'art. 31 è stata inserita la “clausola arbitrale” del seguente tenore: “Nei limiti CP_1
consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto. Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti […]”.
pagina 11 di 16 1.1) Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di secondo cui Controparte_1
l'impugnazione del lodo è inammissibile in quanto la clausola arbitrale non prevede espressamente l'impugnabilità del lodo nelle controversie istaurate nei confronti dell'amministratore.
La pattuizione è in effetti chiara nel prevedere che in relazione alle controversie promosse “da” e del tutto ragionevolmente anche “contro” gli amministratori si applichi il primo periodo della clausola in esame che per l'appunto prevede che l'arbitro decida con lodo impugnabile, secondo diritto.
1.2) L'art. 829, 3° comma, c.p.c., come risultate dalla riforma dell'arbitrato introdotta con D.lvo n. 40/2006, ha disposto che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (arg. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza
n. 9285 del 09/05/2016).
Nel caso di specie lo Statuto societario (dicembre 2016) è successivo all'entrata in vigore del
D.lvo n. 40/2006.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'interesse di , la clausola arbitrale non Parte_1 prevede espressamente che sia consentita l'impugnazione per violazione delle regole di diritto attinenti al merito.
In sede di comparsa conclusionale ha sostenuto che le parti hanno previsto la Parte_1
possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto concernenti il merito laddove
è stato inserito l'inciso secondo cui la decisione dell'arbitro è da assumersi “con lodo impugnabile, secondo diritto”.
L'attore osserva che l'impugnazione per nullità ex art. 829 1° comma c.p.c. è ammessa ex lege nonostante qualunque preventiva rinuncia, con la conseguenza che la locuzione appena riportata, dovendo essere interpretata secondo buona fede ed in maniera tale da attribuirle una qualche efficacia ex art. 1367 c.c., non potrebbe che essere interpretata nel senso che le parti hanno voluto consentire l'impugnazione del lodo non solo per nullità ma anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito ed in tal senso dovrebbe essere letto l'inciso “lodo impugnabile, secondo
pagina 12 di 16 diritto”, atteso che, diversamente opinando, l'inciso sarebbe privo di significato.
Aggiunge che in tal senso deponga anche l'inciso “nei limiti consentiti dalla legge” che dovrebbe avvalorare la tesi che l'impugnazione sia ammessa nei limiti consentiti dalla legge.
Tali argomentazioni difensiva devono essere disattese.
L'inciso “nei limiti consentiti dalla legge” è chiaramente preordinato ad individuare quali siano le controversie passibili di devoluzione in arbitrato, come è reso palese dalla formulazione letterale e dal senso complessivo della prima parte della clausola.
L'incipit della clausola, in effetti, si limita ad affermare che sono devolvibili in arbitrato “nei limiti consentiti dalla legge” tutte le controversie societarie che dovessero in futuro sorgere tra società, soci ed amministratori.
Quanto all'ulteriore inciso “con lodo impugnabile, secondo diritto” la tesi interpretativa prospettata da è smentita dalla stessa formulazione della clausola compromissoria. Parte_1
L'inciso “secondo diritto” non è infatti riferito all' impugnazione ma al “decidere” dell'arbitro. In altri termini la clausola compromissoria si limita ad affermare che l'arbitro dovrà decidere secondo diritto e non secondo equità e che il lodo sarà di conseguenza impugnabile nelle forme ordinariamente previste per l'impugnazione del lodo arbitrale rituale.
Pertanto neanche l'espressione “lodo impugnabile” può essere intesa nel senso voluto da Pt_1
(ovverosia quale esplicitazione della volontà delle parti di consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito), essendo la stessa piuttosto volta a chiarire che, essendo stata prevista una decisione secondo diritto, è conseguentemente consentita l'impugnazione ex art. 829 c.p.c..
Così interpretata la clausola, è chiaro che l'intenzione delle parti non sia stata quella di consentire l'impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito e tale intenzione non è stata certo manifestata in forma espressa ed inequivoca, come previsto dall'art. 829, 2° comma, c.p.c..
2) Tutto ciò premesso, il primo motivo di impugnazione è inammissibile.
Si osserva che i rilievi articolati con tale motivo si concretizzano a ben vedere in un'inammissibile censura della valutazione di merito operata dall'Arbitro e più nel dettaglio in una censura della ricostruzione del fatto come accertato dall'Arbitro e prima ancora dal consulente tecnico nominato in sede arbitrale.
pagina 13 di 16 Integrano censure di merito:
- la doglianza afferente al doppio computo della medesima posta di danno (importo di
€ 23.696,00 relativo alla distrazione del pagamento delle fatture passive Alexa);
- la dedotta insussistenza del danno di € 50.579,99 corrispondente alle imposte indicate in bilancio al 31.12.2017 (attesa l'omessa presentazione delle corrispondenti dichiarazioni dei redditi).
Per quanto già detto, è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di diritto attinenti merito.
3) Analoghe considerazioni devono essere effettuate in relazione al secondo motivo di impugnazione.
Anche in questo caso, integrano censure di merito:
- le doglianze afferenti alla mancata prova da parte di di avere provveduto Controparte_1 all'effettivo pagamento dell'Iva a debito da versare all'erario;
- le doglianze afferenti alla mancata prova da parte di dell'effettiva esistenza del Controparte_1
credito Iva nei confronti dell'erario.
Per quanto già detto, è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di diritto attinenti merito.
4) Con il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
formalmente ha dedotto la violazione di regole di diritto attinenti al merito ma nella Parte_1 realtà la doglianza concerne l'applicazione da parte dell'arbitro di una norma processuale
(l'art. 115 c.p.c.) in difetto di preventiva comunicazione, da parte del medesimo arbitro, del modello procedimentale che intendeva seguire, con conseguente lesione del principio del contraddittorio.
La censura dovrebbe quindi più correttamente essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 829, 1° comma, n. 9) c.p.c. afferente alla mancata osservazione del contraddittorio, dovendosi in proposito rilevare che in tema di procedimento arbitrale il principio del contraddittorio “va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento pagina 14 di 16 dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse” (Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 10809 del 26/05/2015).
Si osserva che nel caso di specie il contraddittorio è stato garantito avendo gli arbitri pacificamente assegnato termini per la formulazione delle domande, per replica alle domande avverse e per l'esposizione delle rispettive difese (vedasi verbale d'incontro 09.09.2019, doc. 1
. Controparte_1
D'altro canto, con l'impugnazione del lodo non è stata dedotta la privazione della possibilità di esporre i propri assunti e di prendere posizione rispetto alle avverse allegazioni.
Si osserva infine che il principio di non contestazione è finalizzato a selezionare i fatti pacifici, a separarli da quelli controversi in maniera tale da consentire una più celere definizione del procedimento. Viene oramai in rilievo un principio immanente al contenzioso civile, di talché la sua applicazione non può avere integrato una scelta processuale “a sorpresa” da parte dell'arbitro e non ha comunque pregiudicato il diritto di difesa delle parti.
Da ultimo l'allegazione difensiva secondo la quale, ove non avesse fatto ricorso al principio di non contestazione, l'arbitro avrebbe dovuto inevitabilmente riscontrare la mancanza di prova di specifiche voci di danno, si traduce in un inammissibile censura su quello che è stato il merito della decisione arbitrale.
5) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 15 di 16 impugnazione principale.
Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale in considerazione dell'applicabilità delle norme sul processo in appello (Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006) e del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita “natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario” (da ultimo Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 Cass.
SS.UU. n. 24153/13) con conseguente natura impugnatoria del giudizio in esame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Tabellini Carlo, Parte_1 C.F._1
Tabellini Luca e Cocito Vittorio,
Attore impugnante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tucci Massimo Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. Ruggiero Cristiano, convenuto
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 21.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.02.2025)
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma:
pagina 1 di 16 - dichiarare nullo e comunque riformare il , per i motivi di cui all'atto di appello, Parte_2
e per l'effetto respingere le domande di nei confronti dell'odierno concludente;
CP_1
- dichiarare tenuta e condannare a rimborsare al concludente la somma di CP_1
complessivi euro 23.462,21, riscossa in esecuzione del Lodo Impugnato come da Ordinanza del
GE nell'esecuzione forzata a RG 654724 che si produce;
- con il favore delle spese di questo grado di giudizio e del procedimento arbitrale e con condanna di a rimborsare ad esso concludente gli importi pagati prima d'ora al segretario del CP_1 procedimento arbitrale (in euro 897,00), all'arbitro (in euro 9.376,00) ed al CTU (in euro 3.806) a titolo di compenso per le rispettive attività nel procedimento arbitrale e di quant'altro esso stesso concludente pagasse nelle more del presente grado di giudizio in esecuzione del Lodo Impugnato, con maggiorazione per interessi moratori al tasso ex art. 1284 4° comma c.c.”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello, così giudicare:
1) Preliminarmente dichiarare inammissibile l'impugnazione e inammissibili i motivi di merito formulati;
2) Nel merito respingere l'impugnazione perché infondata.
3) Con vittoria di spese di lite, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul procedimento arbitrale.
La società avvalendosi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 31 del Controparte_1
suo statuto, promuoveva procedimento arbitrale nei confronti del suo amministratore unico
[...]
chiedendo ex art. 2476, 1°comma, 2392 c.c. che venisse accertata l'illegittimità dei Pt_1
comportamenti dallo stesso posti in essere con conseguente condanna al pagamento in suo favore di complessivi € 592.216,00 (diminuiti in sede di precisazione delle conclusioni ad
€ 497.862,00).
A fondamento della domanda esponeva che:
- era stata costituita nel giugno 2016 ed aveva ad oggetto la verniciatura, Controparte_1
sabbiatura, cromatura ecc. di materiali ferrosi e non;
- in data 20.07.2017 aveva assunto la carica di amministratore unico;
Parte_1
pagina 2 di 16 - nel corso del 2017 la società aveva emesso fatture attive nei confronti della per Controparte_2 complessivi € 357.607,00 a fronte di operazioni inesistenti;
- dette fatture erano infatti sfornite di qualsiasi supporto (ordinativi, d.d.t. ecc.) e la stessa
[...] aveva negato l'esecuzione di tali prestazioni (fatto salvo l'importo di € 7.796,00 già CP_2
corrisposto);
- dal bilancio 2017 della stessa risultava, quanto ai ricavi, che nulla era stato Controparte_1
incassato e che le rimanenze erano pari a zero, con la conseguenza che tutto il materiale acquistato per € 85.904,00 era stato apparentemente utilizzato;
- l'annotazione a bilancio di ricavi (non incassati), aveva comportato il pagamento di imposte per
€ 50.579,99;
- nel corso del 2018 risultava l'acquisto di materiali per € 94.354,00 con rimanenze finali pari a zero, pur avendo la società generato ricavi per soli € 27.831,00;
- aveva utilizzato la carta di credito aziendale per finalità estranee a quelle Parte_1
societarie;
- , sempre nella sua qualità di amministratore unico, aveva consentito a Parte_1 Persona_1
(collaboratore della società) l'utilizzo di una carta di credito e di una carta prepagata della società per spese personali;
- sempre aveva pagato fatture emesse dalla società Alexa s.r.l. (di cui era socio il Parte_1
per operazioni inesistenti. Per_1
Chiedeva pertanto che venisse condannato al risarcimento dei danni, pari alle Parte_1
imposte corrisposte per fatture attive emesse a fronte di operazioni inesistenti, agli ammanchi di merce acquistata, alle spese indebite, ai corrispettivi versati per operazioni passive inesistenti.
si costituiva nel procedimento arbitrale instando per il rigetto delle domande. Parte_1
Rilevava che, per quanto nominato amministratore unico della in realtà i veri Controparte_1
amministratori e gestori erano sempre stati e Persona_1 Persona_2
Riteneva quindi che la responsabilità di quanto eventualmente accaduto dovesse essere imputata a e quali effettivi amministratori e chiedeva che il procedimento Persona_1 Persona_2
arbitrale venisse esteso anche nei loro confronti.
Si doleva infine dell'indeterminatezza dei fatti costitutivi della domanda ritenendo genericamente descritte e prive di riscontro probatorio le condotte addebitate.
pagina 3 di 16 Sul lodo.
Nel corso del procedimento arbitrale:
- stante il dissenso di non veniva autorizzata la chiamata dei terzi;
Controparte_1
- l'arbitro dava atto che le parti erano concordi nel ritenere che la clausola compromissoria prevedeva un arbitrato rituale e di diritto;
- veniva esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione;
- veniva disposta CTU volta sostanzialmente ad accertare la correttezza della prospettazione attorea;
- venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti;
- dava atto di avere rinunciato alla costituzione di parte civile nel procedimento Controparte_1
penale instaurato anche nei confronti di davanti al Tribunale Novara (RGNR Parte_1
1807/19) in ordine reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 646 c.p., limitatamente alle domande già proposte in sede arbitrale;
- ottemperava all'ordine dell'Arbitro in data 11.04.2023, producendo Controparte_1
l'autorizzazione assembleare ad agire giudizialmente nei confronti dell'amministratore.
Con Lodo arbitrale pronunciato in Torino in data 10.05.2023, l'arbitro unico Avv. Marco Porcari:
- condannava al risarcimento dei danni in favore di che liquidava Parte_1 Controparte_1 in € 172.864,00;
- condannava a rifondere a le spese della difesa arbitrale nella Parte_1 Controparte_1
misura dei 2/3, compensando tra le parti il residuo 1/3;
- liquidava definitivamente le spese dell'arbitro ponendole a carico di nella misura Parte_1
dei 2/3 ed a carico di nella misura di 1/3; Controparte_1
- ripartiva secondo i medesimi criteri le spese di CTU che parimenti liquidava.
L'arbitro rilevava innanzitutto che aveva omesso di contestare i fatti posti a Parte_1
fondamento della domanda arbitrale, ragione per la quale gli stessi dovevano stimarsi pacifici anche agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Dava poi atto che le domande risarcitorie proposte in sede arbitrale da parte di Controparte_1
non potevano stimarsi inammissibili solo perché la medesima si era costituita Controparte_1
pagina 4 di 16 parte civile nel procedimento penale instaurato davanti al Tribunale di Novara
(n. 1807/2019 RGNR) promosso nei confronti di e di in relazione Parte_1 Persona_1 all'indebito utilizzo delle carte di credito per complessivi € 35.403,00.
Osservava in proposito che aveva rinunciato alla costituzione di parte civile Controparte_1 limitatamente alla posizione di ed alle somme riferite all'indebito utilizzo da parte Parte_1
dello stesso delle carte di credito (avendo invece mantenuto ferma la costituzione di parte civile nei confronti di . Per_1
Rilevava quindi che non ricorreva più alcuna litispendenza di cui l'art. 75 c.p.p. era applicazione.
Era parimenti da escludere la possibilità di una “duplicazione di poste” atteso che la condanna di uno dei condebitori in solido non precludeva la possibilità di condannare anche gli altri condebitori ed il pagamento da parte di un obbligato solidale avrebbe avuto l'effetto di liberare anche gli altri coobbligati.
Relativamente alla mancata estensione del contraddittorio nei confronti degli amministratori di fatto, l'arbitro rilevava che ai sensi di quanto disposto dall'art. 816 c.p.c. la chiamata in causa di terzi poteva avvenire solamente con il consenso delle parti e degli arbitri e nel caso di specie era mancato il consenso di Controparte_1
Aggiungeva che non aveva allegato né dimostrato una qualche esimente idonea ad Parte_1
escludere la sua responsabilità ex artt. 2476, 2° comma, 2392 c.c. e che la presenza di amministratori di fatto non valeva ad escludere la responsabilità dell'amministratore di diritto, potendosi riscontrare in capo a quest'ultimo la violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo sul medesimo gravanti.
Rilevava poi che il CTU nominato in corso di causa aveva confermato la ricostruzione dei fatti come operata da con l'atto introduttivo del giudizio. Controparte_1
L'arbitro rilevava che, in merito alla quantificazione dei danni, il CTU aveva accertato:
- “un danno minimo e certamente cagionato alla società” di euro 114.342,00;
- “oltre sanzioni tributarie ex D.lvo n. 471/92 art. 5, comma 4 e 4 bis, quantificabili da un minimo di euro 54.900 ad un massimo di euro 108.180”:
pagina 5 di 16 - euro 35.403,00 indebitamente prelevati;
- euro 23.119,00 corrisposti indebitamente ad Alexa s.r.l..
In definitiva il CTU aveva accertato un danno complessivo di € 172.864,00 oltre sanzioni tributarie.
Quanto alle sanzioni tributarie, l'arbitro rilevava che le stesse erano state solo ipotizzate dal CTU ma non individuate nel loro preciso ammontare ed aggiungeva che la società Controparte_1
non aveva dimostrato la loro applicazione, venendo quindi in rilievo un danno futuro ed eventuale.
La domanda doveva pertanto essere accolta limitatamente all'importo di € 172.864,00.
Le spese sostenute dalle parti in sede arbitrale, stante la parziale riduzione della misura risarcitoria, dovevano essere compensate nella misura di 1/3.
Sul giudizio di impugnazione.
proponeva tempestiva impugnazione instando per la sospensione dell'efficacia del Parte_1
lodo e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
si opponeva alla sospensiva, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione ex Controparte_1
art. 829 c.p.c. e rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
20.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.02.2025 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di impugnazione proposti da . Parte_1
Con il primo motivo deduce la nullità del lodo ex art. 829, 3° comma c.p.c. per Parte_1
violazione degli artt. 2697, 2476, 2423, 2435 bis, 1223 e 2056 c.c.; 72, 75 e 83 DPR 917/1986; artt. 4, 5 e 14 D.lgs. 446/1997; art. 41 DPR 600/73; principio contabile OIC 29; 53 e 97 Cost.
pagina 6 di 16 Ritiene che l'arbitro abbia violato le regole di diritto (artt. 2697, 2476, 1223, 2056 c.c.) secondo le quali il danno deve essere quantificato in misura corrispondente alle perdite ed al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
Riporta le voci di danno elencate nella CTU alle pagine 55, 56 e 59, per complessivi
€ 149.745,00 di cui: (a) € 50.579,00 per imposte indicate in bilancio al 31.12.2017; (b)
€ 35.794,00 per Iva a debito da versare all'Erario sulle fatture emesse ed inesistenti (c) CP_2
€ 4.273,00 per mancato riconoscimento dell'Iva a credito sulle fatture passive oggettivamente inesistenti Alex S.r.l.; (d) € 23.696,00 distratti per il pagamento delle fatture passive Alexa S.r.l.;
(e) € 35.403,00, indebitamente prelevato da . Parte_1
Ritiene che il primo errore operato dal CTU sia rinvenibile nel fatto che lo stesso ha considerato due volte il medesimo importo di cui alla lett. (d) ovverosia € 23.696,00 afferente alla pretesa distrazione di somme apparentemente utilizzate per il pagamento delle fatture passive della società Alexa s.r.l..
Ritiene in particolare che si tratti di un importo computato una prima volta in sede di sommatoria delle voci di cui alle lettere (a), (b) e (c) ed una seconda volta nell'aggiungere ulteriormente la lettera (d).
Deduce che il secondo errore commesso è individuabile nella voce di danno corrispondente alle asserite imposte indicate in bilancio al 31.12.2017 per complessivi € 50.579,00 di cui alla lett. (a).
In proposito rileva che il CTU, a seguito di approfondimenti, ha appurato che il liquidatore della non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi (Unico ed Irap) per gli anni Controparte_1
2017, 2018, 2019 (circostanza che assume pacifica in corso di causa), ragione per la quale non vi potrebbe essere stato alcun effettivo pagamento di imposta, peraltro neanche allegato e documentato.
Parimenti rileva che non è occorso alcun accertamento delle imposte da parte dell'ufficio, laddove il termine di prescrizione scadrà il 31.12.2025.
Aggiunge infine che il liquidatore della nominato nel 2018, avendo riscontrato Controparte_1
che il bilancio 2017 non rispecchiava la realtà, avrebbe avuto tempo sino al 29 gennaio 2019 per pagina 7 di 16 rettificarlo, dovendo e potendo ancora rettificare tale bilancio entro il termine di decadenza per l'accertamento (art. 41 DPR n. 600(73, artt. 2423, 2423 ter comma 5, 2435 bis c.c. OIC 29).
In difetto di possesso di redditi maturati durante il periodo di imposta, alcuna imposta sarebbe infine dovuta ex artt. 72, 75 e 83 DPR 917/1986.
Con il secondo motivo deduce la nullità del lodo ex art. 829 terzo comma c.p.c. in relazione agli artt. 2697, 2476, 2423, 2435 bis, 1223 e 2056 c.c.; 40 e 41 c.p.; 1, 6, 19, 23, 24 e 26 DPR
633/1972; 8 DPR 322/1988; 1 DPR 100/1998.
Ritiene che considerazioni analoghe a quelle già svolte con il primo motivo di impugnazione debbano essere effettuate in relazione a due voci di danno rilevate nella relazione di CTU (fatte proprie dal lodo) con particolare riferimento: (b) ad € 35.794,00 per Iva a debito da versare all'Erario sulle fatture emesse per operazioni inesistenti;
(c) ad € 4.273,00 per mancato CP_2 riconoscimento dell'Iva a credito sulle fatture passive oggettivamente inesistenti Alex S.r.l.
Rileva che, anche con riferimento all'Iva, il CTU ha accertato che:
- nessuna dichiarazione è stata presentata dal liquidatore di per gli anni 2018, Controparte_1
2019;
- non vi è prova del pagamento da parte di di tale imposta;
Controparte_1
- non è possibile quantificare il danno in assenza di schede contabili/partitari 2017, 2018.
Ritiene quindi che non avrebbe potuto essere considerato quale voce di danno il mancato riconoscimento dell'Iva a credito per € 4.727,00 sulle fatture passive oggettivamente inesistenti
Alexa s.r.l. in quanto: alcun credito sarebbe risultato se le fatture non fossero state emesse;
alcuna denuncia e/o liquidazione periodica Iva è stata presentata né è stato mai denunciato un credito
Iva.
Per le medesime ragioni ritiene che non possa costituire danno l'Iva a debito da versare all'erario per fatture emesse da per operazioni inesistenti (€ 35.794,00). CP_2 Controparte_1
Ritiene che anche in questo caso si tratti di poste che non costituiscono conseguenza immediata e diretta delle condotte ascritte a . Parte_1
pagina 8 di 16 Ribadisce infatti che:
- agli atti del procedimento non sono acquisiti i partitari, le schede ed i registri contabili di
[...]
per l'anno 2018, nel corso del quale sarebbero state emesse le fatture considerate dal CTU;
CP_1
- non sono stati acquisiti i registri di cui agli artt. 23 e 24 DPR 633/1972 (nel testo vigente all'epoca dei fatti) delle fatture emesse e delle fatture ricevute, dalle cui risultanze desumere ex art. 1 DPR n. 100/1998 la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta a debito e di quella a credito;
- il liquidatore di non ha redatto il bilancio per l'esercizio 2018, ragione per la Controparte_1 quale non sarebbe possibile appurare se e quando nel corso dell'intero anno 2018 CP_1 si sia trovata con una differenza tra l'imposta esigibile e quella detraibile, a suo debito o a
[...]
suo credito;
- ove ritenute “false”, il liquidatore di ben avrebbe potuto stornare le fatture Controparte_1
attive emesse nei confronti di avendo tempo sino al 30.04.2019 per presentare CP_2
tempestiva dichiarazione annuale IVA e potendo comunque integrare detta dichiarazione anche successivamente.
Deduce infine che l'omessa presentazione della dichiarazione Iva non sia ascrivibile all'attore in impugnazione ma al liquidatore di Controparte_1
Ritiene quindi che la controversia avrebbe potuto agevolmente essere decisa mediante applicazione degli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, con conseguente rigetto delle domande.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 829, terzo comma c.p.c. in relazione agli artt.
2476, 1223, 2056 e 2697 2729 c.c.; 816 bis e 115 c.p.c..
Rileva che l'arbitro ha ritenuto non specificamente contestati i fatti allegati dalla società CP_1
ex art. 115 c.p.c., con particolare riferimento: CP_3
- al pagamento dell'importo di € 23.696,00 relativo alle fatture passive Alexa S.r.l. (che il CTU ha ritenuto emesse per prestazioni oggettivamente inesistenti);
- ai prelievi indebiti per complessivi € 35.403,00.
pagina 9 di 16 Ritiene la statuizione dell'arbitro sia stata assunta in violazione degli artt. 816 bis e 115 c.p.c. e
2697, 2476 e 1223 c.c. nonché (per quanto attiene al pagamento delle fatture passive), anche dell'art. 2729 c.c.
Ritiene che il primo errore commesso dall'arbitro sia consistito nell'aver fatto applicazione dell'art. 115 c.p.c. nel procedimento arbitrale.
Osserva che per effetto di quanto disposto dall'art. 816 bis c.p.c., non avendo le parti stabilito alcunché in ordine alle regole processuali da rispettare in sede arbitrale, l'arbitro poteva ritenersi libero di determinarne il contenuto purché nel rispetto del contraddittorio, cosa che nel caso concreto non sarebbe avvenuta non avendo l'arbitro informato le parti in ordine alla scelta di applicare le norme processuali dettate per il rito ordinario ed in particolar modo l'art. 115 c.p.c..
Osserva poi che il CTU ha dato chiaramente atto che:
- non era in grado di accertare l'effettivo pagamento delle fatture passive Alexa s.r.l. per complessivi € 23.119,99 (relazione CTU pag. 53);
- non era possibile verificare l'effettiva riferibilità a degli estratti conto prodotti Controparte_1
a dimostrazione dei prelievi indebiti prospettati, oltre tutto afferenti ad un periodo soltanto parziale dell'anno 2018, mancando le schede contabili relative alle movimentazioni bancarie per il 2017, 2018.
In definitiva osserva che anche il CTU ha escluso di poter accertare l'effettiva sussistenza delle predette poste di danno.
II) . Controparte_4
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, non Controparte_1
essendo stata dedotta e non ricorrendo la violazione di alcuna delle ipotesi di nullità del lodo arbitrale rituale previste dall'art. 829 c.p.c..
Aggiunge che nel caso di specie non è consentita l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito (ex art. 829, 3° comma, c.p.c.) in quanto non espressamente convenuta dalle parti in sede di clausola compromissoria.
pagina 10 di 16 Evidenzia poi che la clausola compromissoria prevede l'impugnabilità del lodo solo relativamente alle controversie tra soci o tra soci e società, non invece relativamente alle controversie nei confronti dell'amministratore.
Ritiene comunque che nessuno dei motivi di impugnazione concretamente proposti sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 829, comma 1 c.p.c. venendo piuttosto in rilievo censure concernenti sostanzialmente l'apprezzamento del merito.
Con riferimento al terzo motivo di impugnazione ed alla violazione del contraddittorio, sostiene che confonda l'art. 115 c.p.c. con le scelte dallo stesso operate in sede arbitrale (il Parte_1
non avere preso posizione sui fatti dedotti dal nonostante i termini per memorie Controparte_1
assegnati in sede arbitrale) e ritiene che l'unico soggetto ad essere stato leso da tali scelte processuali sia la stessa società CP_1 CP_1
Deduce comunque che non possa lamentarsi delle conseguenze del suo pregresso Parte_1
contegno processuale, avendovi dato causa ex art. 829, 2° comma, c.p.c..
Quanto al merito dell'impugnazione ed alle contestazioni tardivamente mosse alla consulenza tecnica, per l'ipotesi in cui tali doglianze siano considerate ammissibili in sede di impugnazione del lodo, ha fatto integrale rimando alle argomentazioni del proprio CT.
III) Decisione della Corte.
1) L'atto costitutivo della è stato approvato in data 15.12.2016 (doc. 2 Controparte_1 [...]
ed all'art. 31 è stata inserita la “clausola arbitrale” del seguente tenore: “Nei limiti CP_1
consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto. Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo ovvero nei loro confronti […]”.
pagina 11 di 16 1.1) Deve innanzitutto essere disattesa l'eccezione di secondo cui Controparte_1
l'impugnazione del lodo è inammissibile in quanto la clausola arbitrale non prevede espressamente l'impugnabilità del lodo nelle controversie istaurate nei confronti dell'amministratore.
La pattuizione è in effetti chiara nel prevedere che in relazione alle controversie promosse “da” e del tutto ragionevolmente anche “contro” gli amministratori si applichi il primo periodo della clausola in esame che per l'appunto prevede che l'arbitro decida con lodo impugnabile, secondo diritto.
1.2) L'art. 829, 3° comma, c.p.c., come risultate dalla riforma dell'arbitrato introdotta con D.lvo n. 40/2006, ha disposto che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (arg. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza
n. 9285 del 09/05/2016).
Nel caso di specie lo Statuto societario (dicembre 2016) è successivo all'entrata in vigore del
D.lvo n. 40/2006.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'interesse di , la clausola arbitrale non Parte_1 prevede espressamente che sia consentita l'impugnazione per violazione delle regole di diritto attinenti al merito.
In sede di comparsa conclusionale ha sostenuto che le parti hanno previsto la Parte_1
possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto concernenti il merito laddove
è stato inserito l'inciso secondo cui la decisione dell'arbitro è da assumersi “con lodo impugnabile, secondo diritto”.
L'attore osserva che l'impugnazione per nullità ex art. 829 1° comma c.p.c. è ammessa ex lege nonostante qualunque preventiva rinuncia, con la conseguenza che la locuzione appena riportata, dovendo essere interpretata secondo buona fede ed in maniera tale da attribuirle una qualche efficacia ex art. 1367 c.c., non potrebbe che essere interpretata nel senso che le parti hanno voluto consentire l'impugnazione del lodo non solo per nullità ma anche per violazione delle regole di diritto attinenti al merito ed in tal senso dovrebbe essere letto l'inciso “lodo impugnabile, secondo
pagina 12 di 16 diritto”, atteso che, diversamente opinando, l'inciso sarebbe privo di significato.
Aggiunge che in tal senso deponga anche l'inciso “nei limiti consentiti dalla legge” che dovrebbe avvalorare la tesi che l'impugnazione sia ammessa nei limiti consentiti dalla legge.
Tali argomentazioni difensiva devono essere disattese.
L'inciso “nei limiti consentiti dalla legge” è chiaramente preordinato ad individuare quali siano le controversie passibili di devoluzione in arbitrato, come è reso palese dalla formulazione letterale e dal senso complessivo della prima parte della clausola.
L'incipit della clausola, in effetti, si limita ad affermare che sono devolvibili in arbitrato “nei limiti consentiti dalla legge” tutte le controversie societarie che dovessero in futuro sorgere tra società, soci ed amministratori.
Quanto all'ulteriore inciso “con lodo impugnabile, secondo diritto” la tesi interpretativa prospettata da è smentita dalla stessa formulazione della clausola compromissoria. Parte_1
L'inciso “secondo diritto” non è infatti riferito all' impugnazione ma al “decidere” dell'arbitro. In altri termini la clausola compromissoria si limita ad affermare che l'arbitro dovrà decidere secondo diritto e non secondo equità e che il lodo sarà di conseguenza impugnabile nelle forme ordinariamente previste per l'impugnazione del lodo arbitrale rituale.
Pertanto neanche l'espressione “lodo impugnabile” può essere intesa nel senso voluto da Pt_1
(ovverosia quale esplicitazione della volontà delle parti di consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto attinenti al merito), essendo la stessa piuttosto volta a chiarire che, essendo stata prevista una decisione secondo diritto, è conseguentemente consentita l'impugnazione ex art. 829 c.p.c..
Così interpretata la clausola, è chiaro che l'intenzione delle parti non sia stata quella di consentire l'impugnazione per violazione di regole di diritto attinenti al merito e tale intenzione non è stata certo manifestata in forma espressa ed inequivoca, come previsto dall'art. 829, 2° comma, c.p.c..
2) Tutto ciò premesso, il primo motivo di impugnazione è inammissibile.
Si osserva che i rilievi articolati con tale motivo si concretizzano a ben vedere in un'inammissibile censura della valutazione di merito operata dall'Arbitro e più nel dettaglio in una censura della ricostruzione del fatto come accertato dall'Arbitro e prima ancora dal consulente tecnico nominato in sede arbitrale.
pagina 13 di 16 Integrano censure di merito:
- la doglianza afferente al doppio computo della medesima posta di danno (importo di
€ 23.696,00 relativo alla distrazione del pagamento delle fatture passive Alexa);
- la dedotta insussistenza del danno di € 50.579,99 corrispondente alle imposte indicate in bilancio al 31.12.2017 (attesa l'omessa presentazione delle corrispondenti dichiarazioni dei redditi).
Per quanto già detto, è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di diritto attinenti merito.
3) Analoghe considerazioni devono essere effettuate in relazione al secondo motivo di impugnazione.
Anche in questo caso, integrano censure di merito:
- le doglianze afferenti alla mancata prova da parte di di avere provveduto Controparte_1 all'effettivo pagamento dell'Iva a debito da versare all'erario;
- le doglianze afferenti alla mancata prova da parte di dell'effettiva esistenza del Controparte_1
credito Iva nei confronti dell'erario.
Per quanto già detto, è inammissibile la deduzione della violazione delle regole di diritto attinenti merito.
4) Con il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
formalmente ha dedotto la violazione di regole di diritto attinenti al merito ma nella Parte_1 realtà la doglianza concerne l'applicazione da parte dell'arbitro di una norma processuale
(l'art. 115 c.p.c.) in difetto di preventiva comunicazione, da parte del medesimo arbitro, del modello procedimentale che intendeva seguire, con conseguente lesione del principio del contraddittorio.
La censura dovrebbe quindi più correttamente essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 829, 1° comma, n. 9) c.p.c. afferente alla mancata osservazione del contraddittorio, dovendosi in proposito rilevare che in tema di procedimento arbitrale il principio del contraddittorio “va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento pagina 14 di 16 dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse” (Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 10809 del 26/05/2015).
Si osserva che nel caso di specie il contraddittorio è stato garantito avendo gli arbitri pacificamente assegnato termini per la formulazione delle domande, per replica alle domande avverse e per l'esposizione delle rispettive difese (vedasi verbale d'incontro 09.09.2019, doc. 1
. Controparte_1
D'altro canto, con l'impugnazione del lodo non è stata dedotta la privazione della possibilità di esporre i propri assunti e di prendere posizione rispetto alle avverse allegazioni.
Si osserva infine che il principio di non contestazione è finalizzato a selezionare i fatti pacifici, a separarli da quelli controversi in maniera tale da consentire una più celere definizione del procedimento. Viene oramai in rilievo un principio immanente al contenzioso civile, di talché la sua applicazione non può avere integrato una scelta processuale “a sorpresa” da parte dell'arbitro e non ha comunque pregiudicato il diritto di difesa delle parti.
Da ultimo l'allegazione difensiva secondo la quale, ove non avesse fatto ricorso al principio di non contestazione, l'arbitro avrebbe dovuto inevitabilmente riscontrare la mancanza di prova di specifiche voci di danno, si traduce in un inammissibile censura su quello che è stato il merito della decisione arbitrale.
5) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore Parte_1
di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuto a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 15 di 16 impugnazione principale.
Deve infatti ritenersi che tale norma sia applicabile anche al giudizio di impugnazione di lodo arbitrale in considerazione dell'applicabilità delle norme sul processo in appello (Corte di
Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10663 del 09/05/2006) e del fatto che all'attività degli arbitri rituali viene ormai attribuita “natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario” (da ultimo Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 Cass.
SS.UU. n. 24153/13) con conseguente natura impugnatoria del giudizio in esame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16