TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/08/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4371/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4371/2019 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti G. Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi come da mandato in atti,
ATTRICE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Carbone come da mandato in atti,
e RT con il patrocinio degli Avv.ti Mario Claudio Cammarata e Valeria Petrolini come da mandato in atti, CONVENUTI
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “In via preliminare ed istruttoria, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma e del sig. Giudice Unico, in accoglimento delle istanze istruttorie attrici ed in parziale revoca delle ordinanze 12.10.21, 15.2.2022 e da ultimo 7.2.2023, disporre consulenza tecnica ergonomica sulle modalità dell'incidente nel quale, in data 15.1.2016, venne coinvolta la sig.ra nonché sulla Parte_1 imputabilità delle incisioni e dei segni rilevati e fotografati dalla Polizia stradale di Fidenza sul fianco posteriore sinistro della vettura Volvo 50 station wagon del convenuto sig. . Nel merito, Voglia il RT
Tribunale Adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella determinazione di cui è causa del sig. , pronunciarne condanna in solido con la società RT Controparte_3
pagina 1 di 14 Spa, la compagnia in persona e legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non CP_ patrimoniali subiti dalla sig.ra nell'ammontare, già decurtato della rivalsa azionata dall' Parte_1 di € 263.447,29, emerso dovuto all'attrice dalla documentazione dimessa, dalle allegazioni in atti, dalle prove orali dedotte nelle memorie e nelle note scritte depositate, nonché dalla consulenza medicolegale d'ufficio depositata il 12.2.02 o comunque nella maggiore o minore somma determinanda anche ricorrendo a criteri equitativi. Tanto in connotazione a quanto riconoscibile e dovuto all'attrice per danno biologico permanente e temporaneo, per le personalizzazioni della sofferenza e della quotidianità esistenziale, per danno patrimoniale, stante l'incidenza dei postumi sulla vis lavorativa di casalinga e ad indennizzo della inabilità temporanea, per le erogazioni sostenute, danneggiamenti subiti e per spese di assistenza prestatale passata, presente e futura. Si detraggano dagli importi liquidandi € 10.000,00 anticipati da in data 1.3.2019, nonché € Controparte_1
30.000,00, parimenti anticipati dalla compagnia convenuta in data 28.12.2021, somme trattenute dall'attrice in acconto del maggior dovuto. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, dandosi atto che la difesa attrice nel computo del dovuto alla propria rappresentata si è avvalsa dei parametri editi dall'Osservatorio di Giustizia dell'Osservatorio di IL in data 14.3.2018. Oltre al rimborso della marca contributo (€ 1.241,00) nonché delle competenze liquidate al CTU medicolegale dott.
(€ 900,00), allo specialista psichiatra dott. (€ 500,00), alla psicologa dott.ssa Persona_1 Persona_2
(€ 200,00), al ctp medicolegale dott. (€ 390,00), al ctp psichiatrico Prof. Persona_3 Persona_4
(€ 427,00). Con vittoria di spese e competenze accessoriate di indennizzo forfettario al 15 %, Persona_5
CPA ed IVA, oneri da distrarsi a favore dei difensori che dichiarano di averne sostenuto anticipazione”.
Conclusioni per la convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito: I) Controparte_1 riconoscere e dichiarare la corresponsabilità di nel prodursi del sinistro e delle conseguenze Parte_1 dannose, con ogni statuizione consequenziale in ordine all'avversa domanda;
II) in ogni caso riconoscere e CP_ dichiarare congrue e satisfattive di ogni pregiudizio la somma di euro 151.179,05 pagata all'attrice dall' quella di euro 10.000/00 versata alla stessa attrice dalla deducente Compagnia prima della proposizione del presente giudizio e quella, aggiuntiva, di euro 30.000/00 versatale dalla deducente Compagnia in data 22.12.2021; III) rigettare la domanda di , dando atto che per un verso insussistenti e prive di Parte_1 nesso causale, per altro verso generiche ed indimostrate, nonché abnormi e spropositate sono le somme ex adverso rivendicate;
IV) rigettare eventuali domande nuove, ove mai proposte, in relazione alle quali la deducente Compagnia dichiara sin da ora di ricusare il contraddittorio;
V) rigettare le avverse istanze, deduzioni e conclusioni;
VI) spese e compensi secondo regola di causalità e soccombenza e avuto anche riguardo alla condotta massimamente collaborativa e conciliante della deducente ”. Controparte_1
Conclusioni per il convenuto “Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo in RT composizione monocratica - contrariis reiectis - previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
1. Nel merito: - nel merito, in via principale, richiamate le eccezioni, contestazioni e difese sviluppate in narrativa in atti, respingere integralmente le domande proposte nei confronti del Sig. siccome RT inammissibili, improponibili, infondate e comunque non provate;
- nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero ancorché parzialmente accolte le domande attoree, determinare gli importi eventualmente dovuti dal Sig. sulla base dell'effettivo apporto causale e dell'effettiva responsabilità al medesimo CP_2 ascrivibile, valutando il concorso di colpa dell'attrice Sig.ra ex art 1227 c.c., e quindi i rispettivi gradi _1 di responsabilità, contenendo la liquidazione a carico del Sig. nei limiti del proprio grado di CP_2
pagina 2 di 14 responsabilità che risulterà a seguito dell'espletando istruttoria. - nel merito, parimenti in via subordinata, con espressa riserva di gravame: in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate nei confronti di dichiarare tenuta e pertanto condannare con RT Controparte_1 sede legale in 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a risarcire direttamente i danni patiti da e comunque a tenere manlevato ed indenne il Parte_1 convenuto dalle eventuali pronunce che fossero prese nei suoi confronti, nonché per le spese di causa 2. In via istruttoria: A) Ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria B) CTU tecnica sulla dinamica del sinistro essendo già in atti perizia del Prof. Ing. tecnico della Procura della Per_6
Repubblica, si respinge ogni richiesta di CTU dinamico ricostruttiva, superflua, irrilevante ed in parte avente ad oggetto domande nuove. Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità sia pur minore e parziale del convenuto nella determinazione del sinistro – con concorso tra le parti – si chiede in via subordinata, e qualora il Giudicante lo ritenga opportuno ai fini della determinazione del rispettivo grado, ammissione di CTU tecnica onde accertare e determinare il grado delle rispettive responsabilità sulla base della dinamica del sinistro.
3. In ogni caso: - respingere le avverse istanze, deduzioni e conclusioni;
- rigettare domande nuove eventualmente proposte;
-competenze di causa, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge, rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio e nelle rispettive Parte_1 RT Controparte_1 qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Volvo targata EF 741 TY e di compagnia assicuratrice di tale veicolo, chiedendone la condanna al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in Parma, il 15.01.2016 alle ore 15:50 circa, allorquando, in sella alla propria bicicletta, percorreva Via Mazzini proveniente dal Ponte di Mezzo e diretta verso Piazza Garibaldi, e, giunta in prossimità dell'intersezione con Via Oberdan alla destra e via Carducci a sinistra, veniva intercettata dalla Volvo, improvvisamente immessasi nel flusso della circolazione stradale, che le tagliava la strada, investendola e provocandone la caduta, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Esaurito il risvolto penale della vicenda con pronuncia di non doversi procedere nei confronti di per il reato di lesioni personali colpose, poiché rimessa la querela da CP_2 _1
(sentenza Giudice di Pace di Parma n. 82/2019 del 26.02.2019), e fallito il tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale risarcimento dei danni dalla compagnia assicurativa (racc. A/R dell'08.02.2016 e riscontro del 31.03.2016), adiva questo Tribunale, in sede civile, _1 per il ristoro: allo scopo, premessa la dinamica del sinistro del 15.01.2016 – sopra riportata in sintesi -, rappresentava di essere stata immediatamente trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, ove veniva posta diagnosi di frattura pluriframmentaria della regione metafisiaria
“prossimale e dell'emipiatto tibiale sinistro con affondamento del piatto ed interessamento della spina tibiale, nonché linea di frattura dell'estremità del femore”, di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione di sintesi con placca e viti in data 19.01.2016, quindi a successivi controlli ambulatoriali che acclaravano “ginocchio in valgismo con conseguente pronazione del retropiede ed alluce valgo e tendinite dei peroniesi”. Richiamate l'ampia documentazione sanitaria prodotta, la consulenza medico-legale prestata dal dott. e la relazione sanitaria sullo stato psichico redatta dal dott. Per_4 Per_5 _1
pagina 3 di 14 chiedeva la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, con personalizzazione _1 per le ripercussioni su specifici aspetti del proprio vivere, relazionali ed anche lavorativi, danno morale, nonché da menomazione al ruolo di casalinga e rifusione delle spese vive sostenute per l'assistenza sanitaria nel periodo di inabilità temporanea e per locomozione nella nuova sede lavorativa presso cui era stata impiegata dopo la ripresa del lavoro (18.01.2017). L'attrice dava infine conto che l' aveva calcolato il valore capitale della rendita erogatale nell'importo di CP_4
Euro 55.233,99 quanto a danno biologico e di Euro 95.945,15 quanto al danno patrimoniale, nonché di avere ricevuto da parziale ristoro del danno subito (€ Controparte_1
10.000,00). Il danno complessivo residuo di cui chiedeva la liquidazione, con condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore, era indicato in citazione per importo superiore ai trecentomila euro. Si costituiva che contestava le deduzioni avversarie e chiedeva Controparte_1
l'accertamento della responsabilità preponderante di per avere transitato al Parte_1 centro della strada, occupando la parte sinistra della propria corsia di marcia per una settantina di metri;
l'assicuratore eccepiva altresì l'eccessività del danno come quantificato dall'attrice. Anche partecipava al giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle RT domande avversarie e, in via subordinata, di valutare il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.; nel far valere il rapporto di garanzia con la propria compagnia per l'r.c.a, chiedeva di essere manlevato da dalle conseguenze economiche di una eventuale condanna. Controparte_1
Entrambi i convenuti affermavano, poi, l'assenza di collisione tra l'autovettura del Sig. e la bicicletta della e sostenevano la riconducibilità della caduta alla condotta CP_2 _1 dell'attrice, che sorpassava in modo pericoloso e azzardato un autobus in fase di ripartenza, portandosi al centro della carreggiata e perdendo il controllo del proprio mezzo, con violazione degli artt. 148, comma 1/d, e 143, comma 1 e 2, C.d.S. Nel corso del processo erano ammessi l'interrogatorio formale della danneggiata, la testimonianza di e la CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni di Testimone_1
in relazione alla quale veniva disposta integrazione al fine di valutare eventuali Parte_1 variazioni dei postumi permanenti già percentualizzati, a seguito delle complicanze delle condizioni di salute dell'attrice, che nelle more del giudizio subiva intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio. Non aveva ingresso la richiesta di CTU cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ritenuta superflua per quanto riportato nella perizia, prodotta dall'attrice nel presente giudizio, a firma del consulente nominato dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale, e per l'assenza di testimoni oculari. In corso di causa versava ulteriori € 30.000,00 (in data 28.12.2021) Controparte_1 all'attrice, che li tratteneva a titolo di acconto. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 4 di 14 La domanda risarcitoria formulata da nei confronti dei due convenuti va accolta Parte_1 per le ragioni e nei limiti seguenti. La dinamica del sinistro stradale è controversa, anche per quanto riguarda l'avvenuta collisione tra i veicoli coinvolti. La stessa danneggiata, nelle dichiarazioni rilasciate alle forze di polizia dopo l'incidente, affermava di non essere certa di essere entrata in collisione con l'autoveicolo (verbale del 15.01.2016 ore 18:15, pag. 3 doc. 1), sebbene al personale medico avesse riferito di essere stata urtata mentre transitava con la bici (accettazione del PS del 15.01.2016, ore 16:17) e pure in sede di querela sostenesse l'intervenuta collisione con la Volvo (querela del 14.03.2016, pag. 106-107 doc. 1). Nell'atto di citazione allegava di aver urtato il fianco latero-posteriore sinistro della _1
Volvo all'altezza del passaruota prima di precipitare al suolo, circostanza che sarebbe confermata dalle “avarie rilevate sull'autovettura Volvo” (“la moderata deformazione della parte posteriore dell'arcata passaruota posteriore con leggera deformazione a sviluppo longitudinale e la leggera graffiatura e le lievi deformazioni nella zona posteriore superiore del fianco posteriore sinistro in prossimità del fanale posteriore sinistro”), non riconducili a contatto con altra vettura ma, per natura e localizzazione, coerenti con un contatto tangenziale con parti della bicicletta, come anche indicato nella relazione tecnica del consulente di parte attrice, perito industriale
(doc. 4 atto di citazione). Persona_7
Le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale da sul punto sono Parte_1 prive di portata confessoria, poiché confermano le precedenti allegazioni con la sola precisazione: “la polizia mi ha interrogato mentre ero su una barella in stato confusionale…non so nemmeno cosa dissi in quel momento. Adesso confermo che la collisione c'è stata” (verbale udienza del 05.10.2021). Come già evidenziato, la compagnia assicurativa ha negato la collisione tra il velocipede di e la condotta da sostenendo che i danni presenti sul Parte_1 CP_5 RT parafango sinistro dell'autoveicolo fossero pregressi ed estranei all'incidente oggetto del presente giudizio e che la caduta del velocipede fosse stata causata dalla perdita dell'equilibrio conseguente alla frenata azionata dalla stessa.
a sua volta, ha ribadito che non vi era stato contatto tra la sua autovettura e la RT bicicletta della (verbale del 15.01.2016, ore 17:15, pag.
5-6 doc. 1 allegato atto di _1 citazione) e che l'autovettura fosse già danneggiata nella fiancata posteriore sinistra altezza passaruota, in quanto poco prima di una vettura urtava la sua mentre usciva dal Per_8 parcheggio di fronte al negozio dove lavora – circostanza confermata in sede di prova testimoniale da , la quale riferiva che all'epoca dei fatti abitava sopra il negozio Testimone_1 di e verso la fine del 2015 “nell'uscire dal parcheggio ho preso contro la fiancata dell'auto RT di , ho preso la parte lato guidatore” (ud. 10.02.2022), dove per “lato guidatore” va CP_2 chiaramente intesa la fiancata sinistra della vettura, e non la parte anteriore.
titolare del bar “Chicco d'oro” sito in Via Carducci 1/B, che aveva soccorso Testimone_2
l'attrice dopo il sinistro, riferiva nell'immediatezza del fatto di aver sentito un urto di bici
“sull'asfalto” e, voltandosi verso Via Mazzini, di aver visto una Station Wagon di colore blu pagina 5 di 14 targata EF 741 TY con la parte frontale inclinata verso Via Carducci proveniente da Via Mazzini, e, dietro detta vettura, una signora per terra accanto ad una bicicletta, in Via Mazzini nella corsia preferenziale – che, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, “le riferiva” che la CP_6
l'aveva urtata nel fianco destro nonostante si fosse portata al centro al centro strada per
[...] evitarla (verbale del 15 gennaio 2016, ore 16:45, pag.
7-8 doc.1 atto di citazione). La mancanza di elementi oggettivi univoci su cui ricostruire l'esatta dinamica del sinistro al momento dell'incidente è stata rilevata dagli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto circa quaranta minuti dopo (Prontuario Polizia Stradale Fidenza, pag. 2 doc. 1 atto di citazione), i quali, relativamente all'accaduto, hanno affermato che i due veicoli erano stati già rimossi prima dell'arrivo della pattuglia e che sul manto stradale non venivano rilevate traccia di frenata né altre tracce riconducibili al sinistro in questione (verbale del 15.01.2016, ore 16:30, pag.
9-10 doc.1 atto di citazione). Gli stessi agenti, nella relazione sulla dinamica dell'incidente, hanno concluso che “è verosimilmente probabile che la manovra del risultasse una turbativa della RT perdita di controllo del velocipede ma non avendo a disposizione elementi oggettivi utili a ricostruire l'esatta dinamica si ritiene di non dover contestare infrazioni ai due conducenti” (pag. 17 doc. 1 atto di citazione). Considerato, tuttavia, che l'efficacia probatoria di fede privilegiata del rapporto di polizia non si estende ai giudizi valutativi espressi dai pubblici ufficiali, tra cui le ipotesi ricostruttive di un sinistro non avvenuto in loro presenza (cfr. Cass. III, ord. n. 29320 del 2022), per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per superare l'inconciliabilità dei dati offerti dalle persone nominate, occorre fare riferimento al contenuto della perizia tecnica disposta dalla Procura nell'ambito del procedimento penali RGNR 352/2016 a carico di che CP_2 appare del tutto convincente nella parte ricostruttiva e conclusiva, sì da rendere superfluo disporre la consulenza tecnica ergonomica sulle modalità dell'incidente chiesta in via istruttoria dall'attrice in questo giudizio. Va opportunamente rilevato che l'accertamento del consulente del PM risulta effettuato nel contraddittorio delle parti coinvolte, poiché a pag. 2 dell'elaborato prodotto da come _1 doc. 5 si legge che le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio con il consulente di parte offesa, P.I. e con il consulenti d parte indagata, dott. Persona_7 Per_9
[...]
Orbene, è principio consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (v. per tutte la recente Cass. civ. sez III del 31.10.2023 n. 30298). Il consulente d'ufficio nominato dalla locale Procura, dall'analisi degli elementi del rilievo (rappresentazione da parte della dei punti di caduta della bicicletta e di frenata dell'auto, Tes_2 fotografie dei mezzi, ispezione dell'autovettura Volvo V50, esame dei danni ai veicoli), ha ritenuto “che non vi sia stato contatto fra velocipede e la stessa autovettura e che i lievi danni presenti sul parafango posteriore sinistro della stessa siano conseguenza di eventi estranei ai pagina 6 di 14 fatti in questione”, vista anche l'assenza di segni di quota superiore al paraurti potenzialmente generabili dal contatto con un elemento più sporgente quale la leva destra del manubrio. Relativamente alla bicicletta, il leggero disassamento del cestino portapacchi anteriore non è riferibile con certezza a conseguenza di incidente, così come la leggera rotazione antioraria della sella. Per lo stesso, “la caduta a terra del velocipede condotto dalla Sig.ra è dunque, Parte_1 molto probabilmente, imputabile all'istintivo e repentino arresto di fronte all'ostacolo riconosciuto tale dalla Sig.ra e costituito dal transito, a breve distanza, dell'autovettura _1 del Sig. diretta verso via Carducci” (relazione CT della Procura prof. Ing. CP_2 [...] del 05.01.2017). Tes_3
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, concretizzatosi “nella caduta del velocipede condotto in sella dalla Sig.ra in conseguenza di una istintiva manovra di frenatura Parte_1 generata dalla turbativa, ritenuta tale dalla stessa ciclista, costituita dal passaggio ravvicinato dell'autovettura Volvo V50 condotta dal Sig. (relazione CT della Procura RT prof. Ing. del 05.01.2017), la controversia si incentra sulla condotta di guida Testimone_3 tenuta dall'automobilista al momento in cui sopraggiungeva la bicicletta, per valutare l'incidenza della “turbativa” da parte dell'auto nei confronti del velocipede sulla caduta. A riguardo, i convenuti eccepiscono la mancanza di nesso causale tra la “turbativa” creata dalla manovra di svolta a sinistra che l'auto stava eseguendo e la caduta dell'attrice, provocata dalla repentina frenata azionata dalla bicicletta, e riconducibile – esclusivamente o almeno prevalentemente – alle infrazioni stradali commesse dalla ciclista. Esclusa la collisione tra i mezzi, a parere di questo Giudice non è invocabile la presunzione di paritaria prevista dall'art. 2054 c.c., comma secondo, cod. civ., sebbene non si disconosca che una parte della giurisprudenza è di avviso contrario (Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 37642). Il chiaro dato letterale offerto dalla disposizione facente riferimento al caso di urto tra i mezzi, eventualmente anche tra velocipede e auto, appare tuttavia insuperabile ed implicante il contatto tra i veicoli coinvolti (dato che l'espressione “scontro” indica soltanto la collisione fisica), sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (cfr. Cass. n. 12370/2006; Cass. n. 10026/1998; Cass. n. 10110/1997; Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979). Ciò non vale ad escludere a priori la responsabilità dell'automobilista RT
Infatti, anche in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa) trova applicazione la regola generale fissata all'art. 2054 c.c., comma 1, che pone a carico del conducente di veicolo una presunzione di colpa in merito alle conseguenze dannose derivate a persone o cose dalla circolazione del mezzo, a meno che questi non fornisca prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Diversamente dal concetto di “scontro”, infatti, il concetto di “circolazione stradale” di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, include anche la posizione di arresto del veicolo sia in relazione all'ingombro degli spazi deputati alla circolazione, sia relativamente alle operazioni propedeutiche alla partenza o alla fermata, sia in generale rispetto a tutte le operazioni che il veicolo compie.
pagina 7 di 14 D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/02, n. 30089), dovendo il conducente essere in grado di padroneggiare il proprio veicolo in ogni situazione. Inoltre, “chi guida ha l'obbligo non solo di attenersi prettamente alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e persino imperita onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri;
in particolare, occorre uniformarsi a tale principio nell'area di intersezione tra confluenti strade, essendo il punto ove di più si addensano le occasioni di conflitto tra utenti della strada” (Cassazione penale sez. IV, 07/02/2008, n.12361). E' innegabile che l'improvvisa presenza dell'autovettura larga quasi quanto l'intera carreggiata, immessasi nella circolazione dal lato destro della strada in cui era parcheggiata davanti alla Farmacia Contini – per stessa ammissione del convenuto a pag. 3 della comparsa costitutiva - abbia materialmente concorso a causare, unitamente alla “manovra d'emergenza” consistente nella sterzata verso sinistra e nella brusca frenata, la perdita di controllo del velocipide da parte dell'attrice e la sua caduta. Va nondimeno considerato che la condotta della ciclista assume rilievo anche ai sensi dell'art. 1227 comma uno, cod. civ., che in tema di causalità c.d. giuridica (tra danno-evento e danno- conseguenza) prevede una riduzione della responsabilità in caso di concorso di colpa del danneggiato, e postula la verifica circa il contributo eziologico di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso attraverso una condotta violativa di precetti legali, patti contrattuali o di regole di comune prudenza. A parere di questo Giudice, per nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro può ritenersi vinta la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 1: la responsabilità del è consistita nell'essersi immesso nel flusso della circolazione, tagliando in diagonale CP_2 la carreggiata di marcia per impostare la svolta a sinistra verso Via Carducci, creando pericolo o intralcio alla circolazione agli altri utenti del traffico, qui alla cicilista così trasgredendo _1 alla specifica regola di comportamento prevista dall'art. 154 primo comma, CdS;
la repentinità della manovra dell'automobilista è avvalorata dalla distanza tra il luogo di fermata della vettura, l'ubicazione, sull'altro lato della strada, della laterale via Carducci e la prossimità tra i due luoghi, per cui può sostenersi che abbia “tagliato” trasversalmente via Mazzini;
del tutto CP_2 inverosimile, poi, la allegazione dell'automobilista, per cui egli avrebbe accertato che nessuno venisse da tergo, si sarebbe fermato per consentire l'attraversamento dei pedoni sulle strisce pedonali all'inizio di via Carducci, poiché smentite dall'arrivo sulla corsia di marcia del velocipede e dall'assenza di pedoni in transito su dette strisce, stante la pacifica mancanza di testimoni oculari. D'altra parte all'automobilista è addebitabile anche l'inosservanza delle comuni regole di prudenza, posto che “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che pagina 8 di 14 non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una fase di sorpasso (v. Cass. Civ., Sez. 6, n. 30070 del 13.10.2022). La responsabilità è individuabile, invece, nell'avere l'attrice mantenuto la bicicletta al _1 centro della strada dopo aver superato ormi da molti metri l'autobus nella zona di fermata, visibile a distanza nelle riproduzioni fotografiche in fascicolo. Correttamente, dunque, la relazione tecnica dell'ing., descrive la posizione in carreggiata della bicicletta come Per_6
“anomala”, a nulla rilevando che occupare il centro della carreggiata sia “la prassi dei ciclisti” transitanti su Via Mazzini (pag. 32 comparsa conclusionale attrice): è imputabile a _1
profilo di colpa specifico per violazione dell'art. 143 CdS, il quale impone ai veicoli
[...] sprovvisti di motore di essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. In aggiunta, è sostenibile, avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro come ricostruita dalla CTU, che la conduzione del velocipide sul lato destro della corsia avrebbe consentito alla di evitare più agevolmente l'intralcio rappresentato dalla Volvo, _1 sterzando e sfilando sul lato destro della vettura, occupando lo spazio lasciato libero dall'auto. Al contrario, il transito in zona centrale della strada ha comportato l'inutilità della manovra di emergenza attuata per evitare la caduta e il danno. Da considerare poi che chiunque conduca un veicolo a due ruote sa, o è tenuto a sapere, che una brusca frenata può provocare la caduta dal mezzo, ed è quindi tenuto ad adeguare la propria guida anche a tale comune regola di esperienza, oltre che alle condizioni di traffico e dei luoghi. In conclusione, entrambi i conducenti dei veicoli avrebbero dovuto prestare più attenzione alle possibili manovre degli altri utenti della strada, specialmente alla luce delle circostanze spazio- temporali quali giorno, orario e area di intersezione stradale, tali per cui era certamente possibile, per l'automobilista, prevedere che da tergo sopraggiungesse una bicicletta e, per il velocipede, che un'auto svoltasse a sinistra impegnando l'incrocio, anche a prescindere dall'uso degli indicatori di direzione (che rimane un fatto contestato tra le parti). E' indiscutibile, a parere di questo Giudice, la maggiore gravità delle violazioni imputabili a per la condotta di guida dell'autovettura Volvo, immessasi nel flusso della RT circolazione senza prestare la dovuta attenzione ai mezzi già in transito su via Mazzini, così tagliando in diagonale la strada per entrare nella laterale opposta di via Carducci;
trattasi di condotta connotata da maggiore incidenza causale nell'eziologia dell'incidente e da grave negligenza e imprudenza. Su piano oggettivo essa rappresenta anche conditio sine qua non del sinistro, dal momento che costrinse l'attrice ad effettuare una manovra di emergenza conclusasi con la caduta rovinosa al suolo. Nella ponderazione dei rispettivi apporti, operata alla luce delle risultanze processuali questo Giudice reputa giustificato e congruo stimare nella misura del 75% il grado di responsabilità a carico di e a il restante 25%. RT Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni, va premesso che a seguito del sinistro del 15.01.2016, la veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di _1
Parma, ove era accertata una complessa lesione fratturativa di ginocchio (“frattura complessa pluriframmentaria bicondilare piatto tibiale sinistro”, come indicato nella lettera di dimissioni pagina 9 di 14 del 28.01.2016) per la quale si sottoponeva a trattamento chirurgico di sintesi con placca e viti in regime di ricovero ospedaliero, presso il Reparto di Ortopedia della AOU di Parma (15.1- 28.1.16). Seguiva un prolungato periodo (circa 2 mesi) di impossibilità al carico dell'arto operato, che rendeva necessario l'utilizzo di un tutore, e ripresa graduale della deambulazione con utilizzo iniziale di stampelle fino al carico libero a partire dal 26.07.2016. Il decorso clinico era aggravato da dolore neuropatico all'arto inferiore con difficoltà di dorsiflessione del piede sinistro che richiedeva ulteriori approfondimenti diagnostici, che evidenziavano un deficit dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno) quale conseguenza indiretta della lesione fratturativa, nonché radicolopatia L4-L5-S1 (indipendente dal trauma) a cui si ricollegavano i cedimenti e i predetti dolori di tipo neuropatico. La ripresa lavorativa avveniva in data 18.01.2017, ma successivamente l'attrice si rivolgeva ai servizi Psichiatrici del Territorio ove veniva certificato (in data 07.04.2017) un disturbo dell'adattamento con aspetti emozionali misti quale diretta conseguenza dell'evento traumatico subito in data 15.01.2016, con stabilizzazione dei postumi permanenti subiti certificata alla data del 28.04.2017. Tuttavia, l'evoluzione artrosica del ginocchio sinistro e la persistenza di sintomatologia algica accusata dalla portavano poi alla protesizzazione articolare, con trattamento chirurgico _1 presso l'Ospedale Humanitas di Bergamo avvenuto in due tempi: rimozione di placca e viti (ricovero dal 27.10.22 al 29.10.22) e intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro (ricovero dal 14.6.23 al 20.6.23). Ciò rendeva opportuno disporre con ordinanza del 30.05.2023 una integrazione alla perizia medico legale già depositata l'11.08.2022. Per_ A proposito dei postumi dell'incidente, si richiamano le conclusioni della CTU del dottor , il quale, prima e dopo l'intervento di protesizzazione, ha esaminato la documentazione medica e ha effettuato una visita medico-legale, una visita psichiatrica (con l'ausilio del dott. Per_2 nell'ambito della prima relazione peritale) e una visita neurologica (con l'ausilio del dott. Per_10 per l'aggiornamento in sede di integrazione alla perizia). In particolare, nella relazione integrativa depositata il 10.02.02 si legge che:“in conclusione si può considerare che la valutazione del danno sia stata sottostimata rispetto alla componente neurogena (causa concreta del dolore neuropatico). Inoltre, nonostante nella complessiva valutazione precedentemente espressa (25%) sia stato quantificato un punteggio quasi sovrapponibile ad un'artroprotesi di ginocchio, si deve tener conto che la protesizzazione di specie è stata eseguita su un distretto anatomico particolarmente “rimaneggiato” e sofferente, avendo già subito in precedenza due procedure chirurgiche, nonché processi infettivi (come riscontrato durante la rimozione dei mezzi di sintesi). Peraltro all'esame obiettivo del 28.11.23 il ginocchio appariva globoso, a differenza dell'obiettività precedente. Sulla base delle considerazioni espresse, è possibile rivalutare al rialzo il danno biologico permanente, che risulta quantificabile complessivamente nella misura intorno al 28%. Analoga rivalutazione va espressa in merito alla temporanea inabilità biologica, che può essere prospettata, tenuto conto della natura delle lesioni e della evoluzione clinica del caso, in 22 giorni assoluta, 105 giorni di parziale (al 75%), più ulteriori 240 giorni di parziale (al 50%). Restano invariate le restanti valutazioni già precedentemente espresse”.
pagina 10 di 14 Le osservazioni da parte dal consulente tecnico di parte attrice, dott. attengono allo Per_4 stato di sofferenza caratterizzante un decorso clinico travagliato e traumatizzante e causato dai diversi interventi, dal dolore continuo e dalle pesanti limitazioni sofferte dalla paziente per un lungo periodo di tempo e ai riflessi negativi anche sulle attività di casalinga, che si esplicano nella cura dei congiunti e della casa da parte di una persona ancora giovane. In risposta a tali osservazioni, l'ausiliario del giudice ha replicato che, pur non essendo oggetto del quesito la richiesta descrittiva in riferimento ad eventuali stati di sofferenza patiti dalla periziata, negli elaborati viene ripercorsa dettagliatamente la storia clinica, caratterizzata appunto da un decorso travagliato e traumatizzante, amplificato dalla necessità di diversi interventi chirurgici e dal dolore costante, con pesanti limitazioni sofferte dalla paziente per un lungo periodo di tempo. Invece, in merito al secondo punto (riflessi negativi anche sulle attività di casalinga) sono state riprese le argomentazioni svolte nell'elaborato precedente: “Partendo dal presupposto che non è l'attività lavorativa della perizianda … non si può negare che gli esiti del trauma subito influiscano sui lavori domestici, ma ciò non è stato ignorato poiché si è evidenziato nelle conclusioni che sono da considerare inoltre gli obiettivi disagi in relazione alle abituali attività di vita quotidiana, nonché la rinuncia ad attività ludiche svolte in precedenza” con la precisazione che “la riquantificazione del danno biologico con un aumento di 3 punti percentuali non è certamente idonea a influire in maniera così impattante sulle altre valutazioni. Anche per questo è da escludersi un'indicazione percentuale in merito all'attività di casalinga. Ciononostante, tenuto conto Per_1 anche di quanto ulteriormente evidenziato dal prof. vanno riconosciute le rilevanti difficoltà che tali esiti traumatici possono determinare nell'ambito di lavori domestici o comunque nell'ambito di qualsiasi attività che rientri nella sfera domestica e familiare”. Le valutazioni delle varie componenti di danno effettuate dal CTU hanno sostanzialmente trovato il consenso delle parti, dal momento che anche le osservazioni mosse dal CTP dell'attrice (“premesso che le valutazioni espresse dalla CTU sono condivisibili senza riserve devo tuttavia rilevare alcune carenze che caratterizzano l'elaborato” – osservazioni dott. del 05.02.02) Per_4 sono state ampiamente esaminate in sede di controdeduzioni, e sono condivise da questo Giudice, in quanto corroborate da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di IL 02 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto, ovvero 55 anni, si giunge alle seguenti determinazioni. Riconosciuta la somma di € 115 per ogni giorno di IT assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di , conseguenza diretta e immediata dell'incidente stradale Parte_1
15.01.2016 in € 97.450,00 a titolo di danno biologico permanente e € 25.386,25 a titolo di pagina 11 di 14 danno biologico temporaneo (ITT di 22 giorni al 100% per 2.530,00 + ITP di 105 giorni al 75% per 9.056,25 + ITP di 240 giorni al 50% per 13.800,00), per complessivi € 126.358,14. Va riconosciuto l'incremento per danno morale riferibile a sofferenza soggettiva peculiare e accresciuta, derivata dal difficile decorso post operatorio, dolore costante che ha caratterizzato la storia clinica della con la necessità di diversi interventi chirurgici, fino alla _1 protesizzazione effettuata nel corso del giudizio, emergenti dalla documentazione sanitaria, dal CTU per giungere così a 165.715,25, da detrarre la surroga per la parte imputata a CP_4 danno biologico, di 55.233,99 Euro (doc. 12 parte attrice), da cui la somma residua di 110.481,26 Euro per danno non patrimoniale, permanente e temporaneo. L'attrice chiede inoltre la personalizzazione del danno. Il riconoscimento di un aumento del risarcimento, a titolo di personalizzazione, rispetto a quello liquidabile in applicazione del valore monetario base della tabella milanese – che, come noto, tiene conto di tutte le conseguenze di natura non patrimoniale normalmente connesse alla percentuale di invalidità permanente biologica concretamente accertata all'esito della verifica peritale – può essere aumentato a titolo di personalizzazione solo in presenza di ulteriori conseguenze eccedenti quelle normalmente presenti, che la parte danneggiata ha l'onere di allegare e dimostrare in concreto: non è stata provata da una peculiare, maggiore _1 incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini, relazioni e ambiti in cui si esprime la di lei vita, sia da un punto di vista lavorativo, con necessario reimpiego in altre mansioni, che domestico, con appesantimento delle attività quotidiane e rinuncia alle attività ludiche svolte in precedenza. Per quanto attiene il danno patrimoniale, spettano gli esborsi per spese di natura sanitaria, debitamente documentate per complessivi 3.521,89 Euro, considerate congrue dal CTU e correlate all'infortunio in esame. Il pregiudizio relativo alle spese di assistenza personale e all'abitazione e spese di locomozione Parma-Sorbolo e ritorno non sono state dimostrate, né sono stati offerti indici e criteri valutativi idonei a orientare una quantificazione in via equitativa, quindi non può essere riconosciuto. Venendo, da ultimo al danno patrimoniale derivante da compromissione della capacità lavorativa specifica, va ricordato che esso richiede rigorosa prova, poiché il riconoscimento di invalidità da parte del CTU, anche incidente sullo svolgimento del lavoro, non implica automaticamente il verificarsi di un pregiudizio economico, che deve essere rigorosamente dimostrato, e così non è stato per quanto riguarda il pregiudizio subito per “l'attività lavorativa” di casalinga, le cui incidenze sono comunque state considerate nell'ambito della personalizzazione del danno. Escluso il danno patrimoniale riconducibile al ruolo di dirigente di , non richiesto CP_7 dall'attrice perché ristorato dall' il danno complessivo, non patrimoniale e patrimoniale CP_4 ammonta a Euro 114.003,15, già espresso in moneta attuale, importo a cui vanno detratte le somme di 10.000,00 Euro corrisposta da in data 01.03.2019 e di 30.000,00 Controparte_1
Euro versata in data 28.12.2021. Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla pagina 12 di 14 metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, in alternativa, a quella della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione dei versamenti da parte di dalle date del pagamento ad oggi, Controparte_1 affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo alla _1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità delle somme ricevute dall'attrice, ad oggi di complessivi 50.588, 75 Euro (13.040,01+37.548,74). La somma di 63.414,40 (114.003,15 -50.588, 75) va ulteriormente incisa del 25% per l'apporto di responsabilità colpevole addebitato alla danneggiata: si perviene a 47.560,80 Euro. Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 15.01.2016, pari a 39.080,53 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 52.718,32 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. I convenuti debbono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale somma in favore di . Parte_1
Venendo alla domanda di manleva spiegata nei confronti del proprio RT assicuratore va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 cod. Controparte_1 civ, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto. Nella garanzia per la responsabilità civile si innestano, infatti, due rapporti giuridici strettamente collegati: quello principale tra terzo danneggiato e danneggiante-assicurato e quello di garanzia tra assicurato e assicuratore, laddove - nell'ambito di detto ultimo rapporto - il primo vanta un diritto contrattuale nei confronti del secondo a essere tenuto indenne per tutte le conseguenze della responsabilità civile che forma oggetto della copertura assicurativa. Tenuto conto, in concreto, della pacifica esistenza e dell'incontestata operatività della copertura assicurativa per la r.c.a. prestata da per i danni derivanti dalla circolazione Controparte_1 dell'autovettura Volvo tg. EF 741 TY condotta il 15.01.2026 e di proprietà del CP_2 essendo state accertate la responsabilità civile dell'assicurato e la sussistenza dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratrice verso il proprio assicurato, sussiste il pieno diritto di quest'ultimo ad essere integralmente manlevato e tenuto indenne da delle conseguenze risarcitorie CP_1 della responsabilità dedotta in contratto. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sull'accolto, considerando i valori medi dello scaglione di riferimento;
sono riconosciuti all'attrice i documentati esborsi per CTP nominati nel presente giudizio spese di CTU liquidate in corso di causa sono poste in via a carico dei convenuti in solido. È disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 c.p.c. secondo quanto da loro chiesto e dichiarato.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_1 RT decide:
- accertata la responsabilità concorrente di in misura del 75% e di RT _1
, in misura del 25%, nella causazione del sinistro oggetto di causa, dichiara tenuti e
[...] condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 RT _1
della residua somma di 52.718,32 Euro in moneta attuale, a titolo di integrale
[...] risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna e alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 RT sostenute da , liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e Parte_1
2.368,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU e degli ausiliari del CTU, già liquidate in corso di causa;
- condanna a manlevare l'assicurato da quanto lo stesso è Controparte_1 RT dichiarato tenuto e condannato a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza.
Parma, 4 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4371/2019 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti G. Ludovico Isi e Giovanni Battista Isi come da mandato in atti,
ATTRICE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Carbone come da mandato in atti,
e RT con il patrocinio degli Avv.ti Mario Claudio Cammarata e Valeria Petrolini come da mandato in atti, CONVENUTI
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “In via preliminare ed istruttoria, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Parma e del sig. Giudice Unico, in accoglimento delle istanze istruttorie attrici ed in parziale revoca delle ordinanze 12.10.21, 15.2.2022 e da ultimo 7.2.2023, disporre consulenza tecnica ergonomica sulle modalità dell'incidente nel quale, in data 15.1.2016, venne coinvolta la sig.ra nonché sulla Parte_1 imputabilità delle incisioni e dei segni rilevati e fotografati dalla Polizia stradale di Fidenza sul fianco posteriore sinistro della vettura Volvo 50 station wagon del convenuto sig. . Nel merito, Voglia il RT
Tribunale Adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella determinazione di cui è causa del sig. , pronunciarne condanna in solido con la società RT Controparte_3
pagina 1 di 14 Spa, la compagnia in persona e legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni patrimoniali e non CP_ patrimoniali subiti dalla sig.ra nell'ammontare, già decurtato della rivalsa azionata dall' Parte_1 di € 263.447,29, emerso dovuto all'attrice dalla documentazione dimessa, dalle allegazioni in atti, dalle prove orali dedotte nelle memorie e nelle note scritte depositate, nonché dalla consulenza medicolegale d'ufficio depositata il 12.2.02 o comunque nella maggiore o minore somma determinanda anche ricorrendo a criteri equitativi. Tanto in connotazione a quanto riconoscibile e dovuto all'attrice per danno biologico permanente e temporaneo, per le personalizzazioni della sofferenza e della quotidianità esistenziale, per danno patrimoniale, stante l'incidenza dei postumi sulla vis lavorativa di casalinga e ad indennizzo della inabilità temporanea, per le erogazioni sostenute, danneggiamenti subiti e per spese di assistenza prestatale passata, presente e futura. Si detraggano dagli importi liquidandi € 10.000,00 anticipati da in data 1.3.2019, nonché € Controparte_1
30.000,00, parimenti anticipati dalla compagnia convenuta in data 28.12.2021, somme trattenute dall'attrice in acconto del maggior dovuto. Oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, dandosi atto che la difesa attrice nel computo del dovuto alla propria rappresentata si è avvalsa dei parametri editi dall'Osservatorio di Giustizia dell'Osservatorio di IL in data 14.3.2018. Oltre al rimborso della marca contributo (€ 1.241,00) nonché delle competenze liquidate al CTU medicolegale dott.
(€ 900,00), allo specialista psichiatra dott. (€ 500,00), alla psicologa dott.ssa Persona_1 Persona_2
(€ 200,00), al ctp medicolegale dott. (€ 390,00), al ctp psichiatrico Prof. Persona_3 Persona_4
(€ 427,00). Con vittoria di spese e competenze accessoriate di indennizzo forfettario al 15 %, Persona_5
CPA ed IVA, oneri da distrarsi a favore dei difensori che dichiarano di averne sostenuto anticipazione”.
Conclusioni per la convenuta “Voglia l'On.le Tribunale adito: I) Controparte_1 riconoscere e dichiarare la corresponsabilità di nel prodursi del sinistro e delle conseguenze Parte_1 dannose, con ogni statuizione consequenziale in ordine all'avversa domanda;
II) in ogni caso riconoscere e CP_ dichiarare congrue e satisfattive di ogni pregiudizio la somma di euro 151.179,05 pagata all'attrice dall' quella di euro 10.000/00 versata alla stessa attrice dalla deducente Compagnia prima della proposizione del presente giudizio e quella, aggiuntiva, di euro 30.000/00 versatale dalla deducente Compagnia in data 22.12.2021; III) rigettare la domanda di , dando atto che per un verso insussistenti e prive di Parte_1 nesso causale, per altro verso generiche ed indimostrate, nonché abnormi e spropositate sono le somme ex adverso rivendicate;
IV) rigettare eventuali domande nuove, ove mai proposte, in relazione alle quali la deducente Compagnia dichiara sin da ora di ricusare il contraddittorio;
V) rigettare le avverse istanze, deduzioni e conclusioni;
VI) spese e compensi secondo regola di causalità e soccombenza e avuto anche riguardo alla condotta massimamente collaborativa e conciliante della deducente ”. Controparte_1
Conclusioni per il convenuto “Voglia il Tribunale di Parma Ill.mo in RT composizione monocratica - contrariis reiectis - previe e con tutte le più opportune declaratorie del caso e di legge:
1. Nel merito: - nel merito, in via principale, richiamate le eccezioni, contestazioni e difese sviluppate in narrativa in atti, respingere integralmente le domande proposte nei confronti del Sig. siccome RT inammissibili, improponibili, infondate e comunque non provate;
- nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero ancorché parzialmente accolte le domande attoree, determinare gli importi eventualmente dovuti dal Sig. sulla base dell'effettivo apporto causale e dell'effettiva responsabilità al medesimo CP_2 ascrivibile, valutando il concorso di colpa dell'attrice Sig.ra ex art 1227 c.c., e quindi i rispettivi gradi _1 di responsabilità, contenendo la liquidazione a carico del Sig. nei limiti del proprio grado di CP_2
pagina 2 di 14 responsabilità che risulterà a seguito dell'espletando istruttoria. - nel merito, parimenti in via subordinata, con espressa riserva di gravame: in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate nei confronti di dichiarare tenuta e pertanto condannare con RT Controparte_1 sede legale in 31021 Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, a risarcire direttamente i danni patiti da e comunque a tenere manlevato ed indenne il Parte_1 convenuto dalle eventuali pronunce che fossero prese nei suoi confronti, nonché per le spese di causa 2. In via istruttoria: A) Ammissione di prova per testi sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria B) CTU tecnica sulla dinamica del sinistro essendo già in atti perizia del Prof. Ing. tecnico della Procura della Per_6
Repubblica, si respinge ogni richiesta di CTU dinamico ricostruttiva, superflua, irrilevante ed in parte avente ad oggetto domande nuove. Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità sia pur minore e parziale del convenuto nella determinazione del sinistro – con concorso tra le parti – si chiede in via subordinata, e qualora il Giudicante lo ritenga opportuno ai fini della determinazione del rispettivo grado, ammissione di CTU tecnica onde accertare e determinare il grado delle rispettive responsabilità sulla base della dinamica del sinistro.
3. In ogni caso: - respingere le avverse istanze, deduzioni e conclusioni;
- rigettare domande nuove eventualmente proposte;
-competenze di causa, oltre spese generali di studio, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, come per legge, rifusi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio e nelle rispettive Parte_1 RT Controparte_1 qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Volvo targata EF 741 TY e di compagnia assicuratrice di tale veicolo, chiedendone la condanna al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in Parma, il 15.01.2016 alle ore 15:50 circa, allorquando, in sella alla propria bicicletta, percorreva Via Mazzini proveniente dal Ponte di Mezzo e diretta verso Piazza Garibaldi, e, giunta in prossimità dell'intersezione con Via Oberdan alla destra e via Carducci a sinistra, veniva intercettata dalla Volvo, improvvisamente immessasi nel flusso della circolazione stradale, che le tagliava la strada, investendola e provocandone la caduta, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Esaurito il risvolto penale della vicenda con pronuncia di non doversi procedere nei confronti di per il reato di lesioni personali colpose, poiché rimessa la querela da CP_2 _1
(sentenza Giudice di Pace di Parma n. 82/2019 del 26.02.2019), e fallito il tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale risarcimento dei danni dalla compagnia assicurativa (racc. A/R dell'08.02.2016 e riscontro del 31.03.2016), adiva questo Tribunale, in sede civile, _1 per il ristoro: allo scopo, premessa la dinamica del sinistro del 15.01.2016 – sopra riportata in sintesi -, rappresentava di essere stata immediatamente trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, ove veniva posta diagnosi di frattura pluriframmentaria della regione metafisiaria
“prossimale e dell'emipiatto tibiale sinistro con affondamento del piatto ed interessamento della spina tibiale, nonché linea di frattura dell'estremità del femore”, di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione di sintesi con placca e viti in data 19.01.2016, quindi a successivi controlli ambulatoriali che acclaravano “ginocchio in valgismo con conseguente pronazione del retropiede ed alluce valgo e tendinite dei peroniesi”. Richiamate l'ampia documentazione sanitaria prodotta, la consulenza medico-legale prestata dal dott. e la relazione sanitaria sullo stato psichico redatta dal dott. Per_4 Per_5 _1
pagina 3 di 14 chiedeva la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, con personalizzazione _1 per le ripercussioni su specifici aspetti del proprio vivere, relazionali ed anche lavorativi, danno morale, nonché da menomazione al ruolo di casalinga e rifusione delle spese vive sostenute per l'assistenza sanitaria nel periodo di inabilità temporanea e per locomozione nella nuova sede lavorativa presso cui era stata impiegata dopo la ripresa del lavoro (18.01.2017). L'attrice dava infine conto che l' aveva calcolato il valore capitale della rendita erogatale nell'importo di CP_4
Euro 55.233,99 quanto a danno biologico e di Euro 95.945,15 quanto al danno patrimoniale, nonché di avere ricevuto da parziale ristoro del danno subito (€ Controparte_1
10.000,00). Il danno complessivo residuo di cui chiedeva la liquidazione, con condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore, era indicato in citazione per importo superiore ai trecentomila euro. Si costituiva che contestava le deduzioni avversarie e chiedeva Controparte_1
l'accertamento della responsabilità preponderante di per avere transitato al Parte_1 centro della strada, occupando la parte sinistra della propria corsia di marcia per una settantina di metri;
l'assicuratore eccepiva altresì l'eccessività del danno come quantificato dall'attrice. Anche partecipava al giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle RT domande avversarie e, in via subordinata, di valutare il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c.; nel far valere il rapporto di garanzia con la propria compagnia per l'r.c.a, chiedeva di essere manlevato da dalle conseguenze economiche di una eventuale condanna. Controparte_1
Entrambi i convenuti affermavano, poi, l'assenza di collisione tra l'autovettura del Sig. e la bicicletta della e sostenevano la riconducibilità della caduta alla condotta CP_2 _1 dell'attrice, che sorpassava in modo pericoloso e azzardato un autobus in fase di ripartenza, portandosi al centro della carreggiata e perdendo il controllo del proprio mezzo, con violazione degli artt. 148, comma 1/d, e 143, comma 1 e 2, C.d.S. Nel corso del processo erano ammessi l'interrogatorio formale della danneggiata, la testimonianza di e la CTU medico-legale per l'accertamento delle lesioni di Testimone_1
in relazione alla quale veniva disposta integrazione al fine di valutare eventuali Parte_1 variazioni dei postumi permanenti già percentualizzati, a seguito delle complicanze delle condizioni di salute dell'attrice, che nelle more del giudizio subiva intervento chirurgico di protesizzazione del ginocchio. Non aveva ingresso la richiesta di CTU cinematica per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ritenuta superflua per quanto riportato nella perizia, prodotta dall'attrice nel presente giudizio, a firma del consulente nominato dalla Procura della Repubblica nell'ambito del procedimento penale, e per l'assenza di testimoni oculari. In corso di causa versava ulteriori € 30.000,00 (in data 28.12.2021) Controparte_1 all'attrice, che li tratteneva a titolo di acconto. All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 4 di 14 La domanda risarcitoria formulata da nei confronti dei due convenuti va accolta Parte_1 per le ragioni e nei limiti seguenti. La dinamica del sinistro stradale è controversa, anche per quanto riguarda l'avvenuta collisione tra i veicoli coinvolti. La stessa danneggiata, nelle dichiarazioni rilasciate alle forze di polizia dopo l'incidente, affermava di non essere certa di essere entrata in collisione con l'autoveicolo (verbale del 15.01.2016 ore 18:15, pag. 3 doc. 1), sebbene al personale medico avesse riferito di essere stata urtata mentre transitava con la bici (accettazione del PS del 15.01.2016, ore 16:17) e pure in sede di querela sostenesse l'intervenuta collisione con la Volvo (querela del 14.03.2016, pag. 106-107 doc. 1). Nell'atto di citazione allegava di aver urtato il fianco latero-posteriore sinistro della _1
Volvo all'altezza del passaruota prima di precipitare al suolo, circostanza che sarebbe confermata dalle “avarie rilevate sull'autovettura Volvo” (“la moderata deformazione della parte posteriore dell'arcata passaruota posteriore con leggera deformazione a sviluppo longitudinale e la leggera graffiatura e le lievi deformazioni nella zona posteriore superiore del fianco posteriore sinistro in prossimità del fanale posteriore sinistro”), non riconducili a contatto con altra vettura ma, per natura e localizzazione, coerenti con un contatto tangenziale con parti della bicicletta, come anche indicato nella relazione tecnica del consulente di parte attrice, perito industriale
(doc. 4 atto di citazione). Persona_7
Le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale da sul punto sono Parte_1 prive di portata confessoria, poiché confermano le precedenti allegazioni con la sola precisazione: “la polizia mi ha interrogato mentre ero su una barella in stato confusionale…non so nemmeno cosa dissi in quel momento. Adesso confermo che la collisione c'è stata” (verbale udienza del 05.10.2021). Come già evidenziato, la compagnia assicurativa ha negato la collisione tra il velocipede di e la condotta da sostenendo che i danni presenti sul Parte_1 CP_5 RT parafango sinistro dell'autoveicolo fossero pregressi ed estranei all'incidente oggetto del presente giudizio e che la caduta del velocipede fosse stata causata dalla perdita dell'equilibrio conseguente alla frenata azionata dalla stessa.
a sua volta, ha ribadito che non vi era stato contatto tra la sua autovettura e la RT bicicletta della (verbale del 15.01.2016, ore 17:15, pag.
5-6 doc. 1 allegato atto di _1 citazione) e che l'autovettura fosse già danneggiata nella fiancata posteriore sinistra altezza passaruota, in quanto poco prima di una vettura urtava la sua mentre usciva dal Per_8 parcheggio di fronte al negozio dove lavora – circostanza confermata in sede di prova testimoniale da , la quale riferiva che all'epoca dei fatti abitava sopra il negozio Testimone_1 di e verso la fine del 2015 “nell'uscire dal parcheggio ho preso contro la fiancata dell'auto RT di , ho preso la parte lato guidatore” (ud. 10.02.2022), dove per “lato guidatore” va CP_2 chiaramente intesa la fiancata sinistra della vettura, e non la parte anteriore.
titolare del bar “Chicco d'oro” sito in Via Carducci 1/B, che aveva soccorso Testimone_2
l'attrice dopo il sinistro, riferiva nell'immediatezza del fatto di aver sentito un urto di bici
“sull'asfalto” e, voltandosi verso Via Mazzini, di aver visto una Station Wagon di colore blu pagina 5 di 14 targata EF 741 TY con la parte frontale inclinata verso Via Carducci proveniente da Via Mazzini, e, dietro detta vettura, una signora per terra accanto ad una bicicletta, in Via Mazzini nella corsia preferenziale – che, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, “le riferiva” che la CP_6
l'aveva urtata nel fianco destro nonostante si fosse portata al centro al centro strada per
[...] evitarla (verbale del 15 gennaio 2016, ore 16:45, pag.
7-8 doc.1 atto di citazione). La mancanza di elementi oggettivi univoci su cui ricostruire l'esatta dinamica del sinistro al momento dell'incidente è stata rilevata dagli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto circa quaranta minuti dopo (Prontuario Polizia Stradale Fidenza, pag. 2 doc. 1 atto di citazione), i quali, relativamente all'accaduto, hanno affermato che i due veicoli erano stati già rimossi prima dell'arrivo della pattuglia e che sul manto stradale non venivano rilevate traccia di frenata né altre tracce riconducibili al sinistro in questione (verbale del 15.01.2016, ore 16:30, pag.
9-10 doc.1 atto di citazione). Gli stessi agenti, nella relazione sulla dinamica dell'incidente, hanno concluso che “è verosimilmente probabile che la manovra del risultasse una turbativa della RT perdita di controllo del velocipede ma non avendo a disposizione elementi oggettivi utili a ricostruire l'esatta dinamica si ritiene di non dover contestare infrazioni ai due conducenti” (pag. 17 doc. 1 atto di citazione). Considerato, tuttavia, che l'efficacia probatoria di fede privilegiata del rapporto di polizia non si estende ai giudizi valutativi espressi dai pubblici ufficiali, tra cui le ipotesi ricostruttive di un sinistro non avvenuto in loro presenza (cfr. Cass. III, ord. n. 29320 del 2022), per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per superare l'inconciliabilità dei dati offerti dalle persone nominate, occorre fare riferimento al contenuto della perizia tecnica disposta dalla Procura nell'ambito del procedimento penali RGNR 352/2016 a carico di che CP_2 appare del tutto convincente nella parte ricostruttiva e conclusiva, sì da rendere superfluo disporre la consulenza tecnica ergonomica sulle modalità dell'incidente chiesta in via istruttoria dall'attrice in questo giudizio. Va opportunamente rilevato che l'accertamento del consulente del PM risulta effettuato nel contraddittorio delle parti coinvolte, poiché a pag. 2 dell'elaborato prodotto da come _1 doc. 5 si legge che le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio con il consulente di parte offesa, P.I. e con il consulenti d parte indagata, dott. Persona_7 Per_9
[...]
Orbene, è principio consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (v. per tutte la recente Cass. civ. sez III del 31.10.2023 n. 30298). Il consulente d'ufficio nominato dalla locale Procura, dall'analisi degli elementi del rilievo (rappresentazione da parte della dei punti di caduta della bicicletta e di frenata dell'auto, Tes_2 fotografie dei mezzi, ispezione dell'autovettura Volvo V50, esame dei danni ai veicoli), ha ritenuto “che non vi sia stato contatto fra velocipede e la stessa autovettura e che i lievi danni presenti sul parafango posteriore sinistro della stessa siano conseguenza di eventi estranei ai pagina 6 di 14 fatti in questione”, vista anche l'assenza di segni di quota superiore al paraurti potenzialmente generabili dal contatto con un elemento più sporgente quale la leva destra del manubrio. Relativamente alla bicicletta, il leggero disassamento del cestino portapacchi anteriore non è riferibile con certezza a conseguenza di incidente, così come la leggera rotazione antioraria della sella. Per lo stesso, “la caduta a terra del velocipede condotto dalla Sig.ra è dunque, Parte_1 molto probabilmente, imputabile all'istintivo e repentino arresto di fronte all'ostacolo riconosciuto tale dalla Sig.ra e costituito dal transito, a breve distanza, dell'autovettura _1 del Sig. diretta verso via Carducci” (relazione CT della Procura prof. Ing. CP_2 [...] del 05.01.2017). Tes_3
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, concretizzatosi “nella caduta del velocipede condotto in sella dalla Sig.ra in conseguenza di una istintiva manovra di frenatura Parte_1 generata dalla turbativa, ritenuta tale dalla stessa ciclista, costituita dal passaggio ravvicinato dell'autovettura Volvo V50 condotta dal Sig. (relazione CT della Procura RT prof. Ing. del 05.01.2017), la controversia si incentra sulla condotta di guida Testimone_3 tenuta dall'automobilista al momento in cui sopraggiungeva la bicicletta, per valutare l'incidenza della “turbativa” da parte dell'auto nei confronti del velocipede sulla caduta. A riguardo, i convenuti eccepiscono la mancanza di nesso causale tra la “turbativa” creata dalla manovra di svolta a sinistra che l'auto stava eseguendo e la caduta dell'attrice, provocata dalla repentina frenata azionata dalla bicicletta, e riconducibile – esclusivamente o almeno prevalentemente – alle infrazioni stradali commesse dalla ciclista. Esclusa la collisione tra i mezzi, a parere di questo Giudice non è invocabile la presunzione di paritaria prevista dall'art. 2054 c.c., comma secondo, cod. civ., sebbene non si disconosca che una parte della giurisprudenza è di avviso contrario (Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 37642). Il chiaro dato letterale offerto dalla disposizione facente riferimento al caso di urto tra i mezzi, eventualmente anche tra velocipede e auto, appare tuttavia insuperabile ed implicante il contatto tra i veicoli coinvolti (dato che l'espressione “scontro” indica soltanto la collisione fisica), sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (cfr. Cass. n. 12370/2006; Cass. n. 10026/1998; Cass. n. 10110/1997; Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979). Ciò non vale ad escludere a priori la responsabilità dell'automobilista RT
Infatti, anche in ipotesi di sinistro senza urto (c.d. da turbativa) trova applicazione la regola generale fissata all'art. 2054 c.c., comma 1, che pone a carico del conducente di veicolo una presunzione di colpa in merito alle conseguenze dannose derivate a persone o cose dalla circolazione del mezzo, a meno che questi non fornisca prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 1135/2015; Cass. n. 16759/2014). Diversamente dal concetto di “scontro”, infatti, il concetto di “circolazione stradale” di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, include anche la posizione di arresto del veicolo sia in relazione all'ingombro degli spazi deputati alla circolazione, sia relativamente alle operazioni propedeutiche alla partenza o alla fermata, sia in generale rispetto a tutte le operazioni che il veicolo compie.
pagina 7 di 14 D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/02, n. 30089), dovendo il conducente essere in grado di padroneggiare il proprio veicolo in ogni situazione. Inoltre, “chi guida ha l'obbligo non solo di attenersi prettamente alle regole che riguardano il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e persino imperita onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri;
in particolare, occorre uniformarsi a tale principio nell'area di intersezione tra confluenti strade, essendo il punto ove di più si addensano le occasioni di conflitto tra utenti della strada” (Cassazione penale sez. IV, 07/02/2008, n.12361). E' innegabile che l'improvvisa presenza dell'autovettura larga quasi quanto l'intera carreggiata, immessasi nella circolazione dal lato destro della strada in cui era parcheggiata davanti alla Farmacia Contini – per stessa ammissione del convenuto a pag. 3 della comparsa costitutiva - abbia materialmente concorso a causare, unitamente alla “manovra d'emergenza” consistente nella sterzata verso sinistra e nella brusca frenata, la perdita di controllo del velocipide da parte dell'attrice e la sua caduta. Va nondimeno considerato che la condotta della ciclista assume rilievo anche ai sensi dell'art. 1227 comma uno, cod. civ., che in tema di causalità c.d. giuridica (tra danno-evento e danno- conseguenza) prevede una riduzione della responsabilità in caso di concorso di colpa del danneggiato, e postula la verifica circa il contributo eziologico di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso attraverso una condotta violativa di precetti legali, patti contrattuali o di regole di comune prudenza. A parere di questo Giudice, per nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro può ritenersi vinta la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 1: la responsabilità del è consistita nell'essersi immesso nel flusso della circolazione, tagliando in diagonale CP_2 la carreggiata di marcia per impostare la svolta a sinistra verso Via Carducci, creando pericolo o intralcio alla circolazione agli altri utenti del traffico, qui alla cicilista così trasgredendo _1 alla specifica regola di comportamento prevista dall'art. 154 primo comma, CdS;
la repentinità della manovra dell'automobilista è avvalorata dalla distanza tra il luogo di fermata della vettura, l'ubicazione, sull'altro lato della strada, della laterale via Carducci e la prossimità tra i due luoghi, per cui può sostenersi che abbia “tagliato” trasversalmente via Mazzini;
del tutto CP_2 inverosimile, poi, la allegazione dell'automobilista, per cui egli avrebbe accertato che nessuno venisse da tergo, si sarebbe fermato per consentire l'attraversamento dei pedoni sulle strisce pedonali all'inizio di via Carducci, poiché smentite dall'arrivo sulla corsia di marcia del velocipede e dall'assenza di pedoni in transito su dette strisce, stante la pacifica mancanza di testimoni oculari. D'altra parte all'automobilista è addebitabile anche l'inosservanza delle comuni regole di prudenza, posto che “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che pagina 8 di 14 non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una fase di sorpasso (v. Cass. Civ., Sez. 6, n. 30070 del 13.10.2022). La responsabilità è individuabile, invece, nell'avere l'attrice mantenuto la bicicletta al _1 centro della strada dopo aver superato ormi da molti metri l'autobus nella zona di fermata, visibile a distanza nelle riproduzioni fotografiche in fascicolo. Correttamente, dunque, la relazione tecnica dell'ing., descrive la posizione in carreggiata della bicicletta come Per_6
“anomala”, a nulla rilevando che occupare il centro della carreggiata sia “la prassi dei ciclisti” transitanti su Via Mazzini (pag. 32 comparsa conclusionale attrice): è imputabile a _1
profilo di colpa specifico per violazione dell'art. 143 CdS, il quale impone ai veicoli
[...] sprovvisti di motore di essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. In aggiunta, è sostenibile, avuto riguardo allo stato dei luoghi e alla dinamica del sinistro come ricostruita dalla CTU, che la conduzione del velocipide sul lato destro della corsia avrebbe consentito alla di evitare più agevolmente l'intralcio rappresentato dalla Volvo, _1 sterzando e sfilando sul lato destro della vettura, occupando lo spazio lasciato libero dall'auto. Al contrario, il transito in zona centrale della strada ha comportato l'inutilità della manovra di emergenza attuata per evitare la caduta e il danno. Da considerare poi che chiunque conduca un veicolo a due ruote sa, o è tenuto a sapere, che una brusca frenata può provocare la caduta dal mezzo, ed è quindi tenuto ad adeguare la propria guida anche a tale comune regola di esperienza, oltre che alle condizioni di traffico e dei luoghi. In conclusione, entrambi i conducenti dei veicoli avrebbero dovuto prestare più attenzione alle possibili manovre degli altri utenti della strada, specialmente alla luce delle circostanze spazio- temporali quali giorno, orario e area di intersezione stradale, tali per cui era certamente possibile, per l'automobilista, prevedere che da tergo sopraggiungesse una bicicletta e, per il velocipede, che un'auto svoltasse a sinistra impegnando l'incrocio, anche a prescindere dall'uso degli indicatori di direzione (che rimane un fatto contestato tra le parti). E' indiscutibile, a parere di questo Giudice, la maggiore gravità delle violazioni imputabili a per la condotta di guida dell'autovettura Volvo, immessasi nel flusso della RT circolazione senza prestare la dovuta attenzione ai mezzi già in transito su via Mazzini, così tagliando in diagonale la strada per entrare nella laterale opposta di via Carducci;
trattasi di condotta connotata da maggiore incidenza causale nell'eziologia dell'incidente e da grave negligenza e imprudenza. Su piano oggettivo essa rappresenta anche conditio sine qua non del sinistro, dal momento che costrinse l'attrice ad effettuare una manovra di emergenza conclusasi con la caduta rovinosa al suolo. Nella ponderazione dei rispettivi apporti, operata alla luce delle risultanze processuali questo Giudice reputa giustificato e congruo stimare nella misura del 75% il grado di responsabilità a carico di e a il restante 25%. RT Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni, va premesso che a seguito del sinistro del 15.01.2016, la veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di _1
Parma, ove era accertata una complessa lesione fratturativa di ginocchio (“frattura complessa pluriframmentaria bicondilare piatto tibiale sinistro”, come indicato nella lettera di dimissioni pagina 9 di 14 del 28.01.2016) per la quale si sottoponeva a trattamento chirurgico di sintesi con placca e viti in regime di ricovero ospedaliero, presso il Reparto di Ortopedia della AOU di Parma (15.1- 28.1.16). Seguiva un prolungato periodo (circa 2 mesi) di impossibilità al carico dell'arto operato, che rendeva necessario l'utilizzo di un tutore, e ripresa graduale della deambulazione con utilizzo iniziale di stampelle fino al carico libero a partire dal 26.07.2016. Il decorso clinico era aggravato da dolore neuropatico all'arto inferiore con difficoltà di dorsiflessione del piede sinistro che richiedeva ulteriori approfondimenti diagnostici, che evidenziavano un deficit dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno) quale conseguenza indiretta della lesione fratturativa, nonché radicolopatia L4-L5-S1 (indipendente dal trauma) a cui si ricollegavano i cedimenti e i predetti dolori di tipo neuropatico. La ripresa lavorativa avveniva in data 18.01.2017, ma successivamente l'attrice si rivolgeva ai servizi Psichiatrici del Territorio ove veniva certificato (in data 07.04.2017) un disturbo dell'adattamento con aspetti emozionali misti quale diretta conseguenza dell'evento traumatico subito in data 15.01.2016, con stabilizzazione dei postumi permanenti subiti certificata alla data del 28.04.2017. Tuttavia, l'evoluzione artrosica del ginocchio sinistro e la persistenza di sintomatologia algica accusata dalla portavano poi alla protesizzazione articolare, con trattamento chirurgico _1 presso l'Ospedale Humanitas di Bergamo avvenuto in due tempi: rimozione di placca e viti (ricovero dal 27.10.22 al 29.10.22) e intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro (ricovero dal 14.6.23 al 20.6.23). Ciò rendeva opportuno disporre con ordinanza del 30.05.2023 una integrazione alla perizia medico legale già depositata l'11.08.2022. Per_ A proposito dei postumi dell'incidente, si richiamano le conclusioni della CTU del dottor , il quale, prima e dopo l'intervento di protesizzazione, ha esaminato la documentazione medica e ha effettuato una visita medico-legale, una visita psichiatrica (con l'ausilio del dott. Per_2 nell'ambito della prima relazione peritale) e una visita neurologica (con l'ausilio del dott. Per_10 per l'aggiornamento in sede di integrazione alla perizia). In particolare, nella relazione integrativa depositata il 10.02.02 si legge che:“in conclusione si può considerare che la valutazione del danno sia stata sottostimata rispetto alla componente neurogena (causa concreta del dolore neuropatico). Inoltre, nonostante nella complessiva valutazione precedentemente espressa (25%) sia stato quantificato un punteggio quasi sovrapponibile ad un'artroprotesi di ginocchio, si deve tener conto che la protesizzazione di specie è stata eseguita su un distretto anatomico particolarmente “rimaneggiato” e sofferente, avendo già subito in precedenza due procedure chirurgiche, nonché processi infettivi (come riscontrato durante la rimozione dei mezzi di sintesi). Peraltro all'esame obiettivo del 28.11.23 il ginocchio appariva globoso, a differenza dell'obiettività precedente. Sulla base delle considerazioni espresse, è possibile rivalutare al rialzo il danno biologico permanente, che risulta quantificabile complessivamente nella misura intorno al 28%. Analoga rivalutazione va espressa in merito alla temporanea inabilità biologica, che può essere prospettata, tenuto conto della natura delle lesioni e della evoluzione clinica del caso, in 22 giorni assoluta, 105 giorni di parziale (al 75%), più ulteriori 240 giorni di parziale (al 50%). Restano invariate le restanti valutazioni già precedentemente espresse”.
pagina 10 di 14 Le osservazioni da parte dal consulente tecnico di parte attrice, dott. attengono allo Per_4 stato di sofferenza caratterizzante un decorso clinico travagliato e traumatizzante e causato dai diversi interventi, dal dolore continuo e dalle pesanti limitazioni sofferte dalla paziente per un lungo periodo di tempo e ai riflessi negativi anche sulle attività di casalinga, che si esplicano nella cura dei congiunti e della casa da parte di una persona ancora giovane. In risposta a tali osservazioni, l'ausiliario del giudice ha replicato che, pur non essendo oggetto del quesito la richiesta descrittiva in riferimento ad eventuali stati di sofferenza patiti dalla periziata, negli elaborati viene ripercorsa dettagliatamente la storia clinica, caratterizzata appunto da un decorso travagliato e traumatizzante, amplificato dalla necessità di diversi interventi chirurgici e dal dolore costante, con pesanti limitazioni sofferte dalla paziente per un lungo periodo di tempo. Invece, in merito al secondo punto (riflessi negativi anche sulle attività di casalinga) sono state riprese le argomentazioni svolte nell'elaborato precedente: “Partendo dal presupposto che non è l'attività lavorativa della perizianda … non si può negare che gli esiti del trauma subito influiscano sui lavori domestici, ma ciò non è stato ignorato poiché si è evidenziato nelle conclusioni che sono da considerare inoltre gli obiettivi disagi in relazione alle abituali attività di vita quotidiana, nonché la rinuncia ad attività ludiche svolte in precedenza” con la precisazione che “la riquantificazione del danno biologico con un aumento di 3 punti percentuali non è certamente idonea a influire in maniera così impattante sulle altre valutazioni. Anche per questo è da escludersi un'indicazione percentuale in merito all'attività di casalinga. Ciononostante, tenuto conto Per_1 anche di quanto ulteriormente evidenziato dal prof. vanno riconosciute le rilevanti difficoltà che tali esiti traumatici possono determinare nell'ambito di lavori domestici o comunque nell'ambito di qualsiasi attività che rientri nella sfera domestica e familiare”. Le valutazioni delle varie componenti di danno effettuate dal CTU hanno sostanzialmente trovato il consenso delle parti, dal momento che anche le osservazioni mosse dal CTP dell'attrice (“premesso che le valutazioni espresse dalla CTU sono condivisibili senza riserve devo tuttavia rilevare alcune carenze che caratterizzano l'elaborato” – osservazioni dott. del 05.02.02) Per_4 sono state ampiamente esaminate in sede di controdeduzioni, e sono condivise da questo Giudice, in quanto corroborate da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di IL 02 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto, ovvero 55 anni, si giunge alle seguenti determinazioni. Riconosciuta la somma di € 115 per ogni giorno di IT assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di , conseguenza diretta e immediata dell'incidente stradale Parte_1
15.01.2016 in € 97.450,00 a titolo di danno biologico permanente e € 25.386,25 a titolo di pagina 11 di 14 danno biologico temporaneo (ITT di 22 giorni al 100% per 2.530,00 + ITP di 105 giorni al 75% per 9.056,25 + ITP di 240 giorni al 50% per 13.800,00), per complessivi € 126.358,14. Va riconosciuto l'incremento per danno morale riferibile a sofferenza soggettiva peculiare e accresciuta, derivata dal difficile decorso post operatorio, dolore costante che ha caratterizzato la storia clinica della con la necessità di diversi interventi chirurgici, fino alla _1 protesizzazione effettuata nel corso del giudizio, emergenti dalla documentazione sanitaria, dal CTU per giungere così a 165.715,25, da detrarre la surroga per la parte imputata a CP_4 danno biologico, di 55.233,99 Euro (doc. 12 parte attrice), da cui la somma residua di 110.481,26 Euro per danno non patrimoniale, permanente e temporaneo. L'attrice chiede inoltre la personalizzazione del danno. Il riconoscimento di un aumento del risarcimento, a titolo di personalizzazione, rispetto a quello liquidabile in applicazione del valore monetario base della tabella milanese – che, come noto, tiene conto di tutte le conseguenze di natura non patrimoniale normalmente connesse alla percentuale di invalidità permanente biologica concretamente accertata all'esito della verifica peritale – può essere aumentato a titolo di personalizzazione solo in presenza di ulteriori conseguenze eccedenti quelle normalmente presenti, che la parte danneggiata ha l'onere di allegare e dimostrare in concreto: non è stata provata da una peculiare, maggiore _1 incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini, relazioni e ambiti in cui si esprime la di lei vita, sia da un punto di vista lavorativo, con necessario reimpiego in altre mansioni, che domestico, con appesantimento delle attività quotidiane e rinuncia alle attività ludiche svolte in precedenza. Per quanto attiene il danno patrimoniale, spettano gli esborsi per spese di natura sanitaria, debitamente documentate per complessivi 3.521,89 Euro, considerate congrue dal CTU e correlate all'infortunio in esame. Il pregiudizio relativo alle spese di assistenza personale e all'abitazione e spese di locomozione Parma-Sorbolo e ritorno non sono state dimostrate, né sono stati offerti indici e criteri valutativi idonei a orientare una quantificazione in via equitativa, quindi non può essere riconosciuto. Venendo, da ultimo al danno patrimoniale derivante da compromissione della capacità lavorativa specifica, va ricordato che esso richiede rigorosa prova, poiché il riconoscimento di invalidità da parte del CTU, anche incidente sullo svolgimento del lavoro, non implica automaticamente il verificarsi di un pregiudizio economico, che deve essere rigorosamente dimostrato, e così non è stato per quanto riguarda il pregiudizio subito per “l'attività lavorativa” di casalinga, le cui incidenze sono comunque state considerate nell'ambito della personalizzazione del danno. Escluso il danno patrimoniale riconducibile al ruolo di dirigente di , non richiesto CP_7 dall'attrice perché ristorato dall' il danno complessivo, non patrimoniale e patrimoniale CP_4 ammonta a Euro 114.003,15, già espresso in moneta attuale, importo a cui vanno detratte le somme di 10.000,00 Euro corrisposta da in data 01.03.2019 e di 30.000,00 Controparte_1
Euro versata in data 28.12.2021. Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla pagina 12 di 14 metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, in alternativa, a quella della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione dei versamenti da parte di dalle date del pagamento ad oggi, Controparte_1 affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo alla _1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità delle somme ricevute dall'attrice, ad oggi di complessivi 50.588, 75 Euro (13.040,01+37.548,74). La somma di 63.414,40 (114.003,15 -50.588, 75) va ulteriormente incisa del 25% per l'apporto di responsabilità colpevole addebitato alla danneggiata: si perviene a 47.560,80 Euro. Su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 15.01.2016, pari a 39.080,53 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 52.718,32 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. I convenuti debbono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale somma in favore di . Parte_1
Venendo alla domanda di manleva spiegata nei confronti del proprio RT assicuratore va ricordato che, ai sensi dell'art. 1917 cod. Controparte_1 civ, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare in dipendenza della responsabilità civile dedotta nel contratto. Nella garanzia per la responsabilità civile si innestano, infatti, due rapporti giuridici strettamente collegati: quello principale tra terzo danneggiato e danneggiante-assicurato e quello di garanzia tra assicurato e assicuratore, laddove - nell'ambito di detto ultimo rapporto - il primo vanta un diritto contrattuale nei confronti del secondo a essere tenuto indenne per tutte le conseguenze della responsabilità civile che forma oggetto della copertura assicurativa. Tenuto conto, in concreto, della pacifica esistenza e dell'incontestata operatività della copertura assicurativa per la r.c.a. prestata da per i danni derivanti dalla circolazione Controparte_1 dell'autovettura Volvo tg. EF 741 TY condotta il 15.01.2026 e di proprietà del CP_2 essendo state accertate la responsabilità civile dell'assicurato e la sussistenza dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratrice verso il proprio assicurato, sussiste il pieno diritto di quest'ultimo ad essere integralmente manlevato e tenuto indenne da delle conseguenze risarcitorie CP_1 della responsabilità dedotta in contratto. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sull'accolto, considerando i valori medi dello scaglione di riferimento;
sono riconosciuti all'attrice i documentati esborsi per CTP nominati nel presente giudizio spese di CTU liquidate in corso di causa sono poste in via a carico dei convenuti in solido. È disposta la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte attrice ex art. 93 c.p.c. secondo quanto da loro chiesto e dichiarato.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di e così Parte_1 Controparte_1 RT decide:
- accertata la responsabilità concorrente di in misura del 75% e di RT _1
, in misura del 25%, nella causazione del sinistro oggetto di causa, dichiara tenuti e
[...] condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 RT _1
della residua somma di 52.718,32 Euro in moneta attuale, a titolo di integrale
[...] risarcimento dei danni subiti, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna e alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 RT sostenute da , liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e Parte_1
2.368,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU e degli ausiliari del CTU, già liquidate in corso di causa;
- condanna a manlevare l'assicurato da quanto lo stesso è Controparte_1 RT dichiarato tenuto e condannato a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza.
Parma, 4 agosto 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 14 di 14